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COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA: LA CORTE COSTITUZIONALE INDIVIDUA LE CONDIZIONI PER “CAPOVOLGERE” L’INTERPRETAZIONE DI UNO STANDARD.

Giacomo Vivoli

ABSTRACT [ITA]. Lo scopo del presente contributo è analizzare un caso in cui la giurisprudenza costituzionale ha modificato un proprio consolidato orientamento soprattutto in base a nuove condizioni di ordine fattuale; con la sentenza n. 21/2021 ciò che prima era considerata una disposizione regionale che abbassava la protezione dell’ambiente diventa una regolazione che invece ne rafforza la tutela.

ABSTRACT [EN]. The purpose of this paper is to highlight a case in which Constitutional Court has changed its previous orientation particularly in the light of new factual assumptions; with its decision n. 21/2021 what was previously considered a regional legislative provision that lowered the protection of the environment becomes one that instead strengthens it.

SOMMARIO. 1. Introduzione: la natura mutevole dello standard. – 2. La presenza non sostenibile degli ungulati. – 3. Il filone storico e consolidato della Corte costituzionale sull’elenco dei soggetti indicati nell’art. 19 co. 2 L. 157/92. – 4. Il nuovo orientamento della Corte costituzionale con la sentenza n. 21/2021. – 5. Il complesso inquadramento costituzionale della “materia” tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. – 6. Le condizioni individuate dalla Corte per l’estensione dei soggetti abilitati. – 7. Considerazioni conclusive.


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