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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 516 | Data di udienza: 26 Novembre 2021

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato – Limiti – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la sua buona fede – Condotta – Effetti del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. o condanna – Artt. 256, 259, 260-ter, d.lgs. n. 152/2006 – Fattispecie: trasporto non autorizzato di rifiuti da parte del titolare di un’impresa edile.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2022
Numero: 516
Data di udienza: 26 Novembre 2021
Presidente: SARNO
Estensore: CORBO


Premassima

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato – Limiti – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la sua buona fede – Condotta – Effetti del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. o condanna – Artt. 256, 259, 260-ter, d.lgs. n. 152/2006 – Fattispecie: trasporto non autorizzato di rifiuti da parte del titolare di un’impresa edile.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 12 gennaio 2022 (Ud. 26/11/2021), Sentenza n.516

 

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato – Limiti – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la sua buona fede – Condotta – Effetti del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. o condanna – Artt. 256, 259, 260-ter, d.lgs. n. 152/2006.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Pertanto, nel caso di configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Di conseguenza, l’unico limite all’applicabilità della confisca è costituito dall’appartenenza del bene ad un terzo proprietario in buona fede rispetto all’uso illecito del veicolo, pertanto, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

 

RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti da parte del titolare di un’impresa edile – Sufficiente anche una sola condotta.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce, che, nella specie, l’autocarro, al momento del sequestro, secondo quanto indicato nell’ordinanza impugnata, era «colmo di rifiuti inerti» costituiti da miscugli di scorie di cemento, mattoni e laterizi vari, e che il conducente era (ed è) il titolare di un’impresa edile.

(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 07/07/2021 del TRIBUNALE DI COSENZA) Pres. SARNO, Rel. CORBO, Ric. Ciliberto


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 12/01/2022 (Ud. 26/11/2021), Sentenza n.516

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ciliberto S., nata a Cosenza;

avverso l’ordinanza in data 07/07/2021 del TRIBUNALE DI COSENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021, e depositata in data 8 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l’impugnazione di Ciliberto avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, alla cui guida era Livio Palermo, titolare dell’omonima ditta individuale di costruzioni edili, e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da lavori di demolizioni edili.

Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ritenendosi sussistente sia il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per effetto della libera disponibilità del bene, sia un’ipotesi di confisca obbligatoria, a norma dell’art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe Ciliberto, quale proprietaria dell’autocarro, con atto sottoscritto dall’avvocato Antonella Baffa, nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen., 260-ter, ultimo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell’autocarro, in quanto questo è di proprietà di terzo in buona fede.

Si deduce che il mezzo di trasporto in sequestro era di proprietà della signora Ciliberto da epoca precedente alla commissione del fatto e all’apposizione del vincolo, e precisamente sin dal 7 settembre 2009, secondo quanto si evince anche dal tagliando relativo alla carta di circolazione, e che la signora Ciliberto ha evidenziato la sua buona fede in ordine all’uso del bene, siccome del tutto estranea al reato. Si segnala, a tal proposito che la signora Ciliberto aveva prestato il veicolo in via del tutto occasionale, come dimostrato dal mancato rinvenimento nello stesso di certificato di proprietà e di libretto di circolazione, trattenuti dalla medesima presso di sé, e che non risulta alcun precedente, anche solo di polizia, a carico della donna o di Livio Palermo per trasporto abusivo di rifiuti.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006 e 240 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell’autocarro, in quanto misura disposta in difetto dei requisiti di applicabilità.

Si deduce che la disponibilità e l’utilizzo dell’autocarro non sono intrinsecamente illeciti, e che l’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti, «salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato». Si aggiunge che anche la disciplina generale sulla confisca, di cui all’art. 240 cod. pen., esclude la confisca delle cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, quando dette cose appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione di esse possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 322 e 253 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del sequestro dell’autocarro, in quanto misura disposta in assenza di esigenze cautelari o probatorie.

Si deduce che non ricorrono esigenze probatorie, siccome non è chiaramente indicato il fumus commissi delicti, e manca qualunque indicazione dell’utilità del vincolo apposto sul veicolo ai fini degli accertamenti istruttori. Si aggiunge che non sussistono nemmeno esigenze preventive, siccome non risultano elementi dai quali evincere un rapporto di intrinseca, specifica e strutturale strumentalità del mezzo di trasporto rispetto al reato, anche perché questo è dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per la circolazione, e perché la proprietaria non è soggetta ad altri analoghi procedimenti, né ha riportato condanne per fatti simili, né ha mai svolto l’attività di trasporto o raccolta di rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta legittimità del sequestro dell’autocarro, deducendo che lo stesso è di proprietà di un terzo in buona fede, quest’ultima essendo evidenziata, in particolare, dalla mancata consegna al conducente dei documenti relativi al veicolo, e dall’assenza di precedenti a carico della proprietaria o dell’indagato. Per chiarezza, è utile premettere che, secondo il principio consolidato in giurisprudenza, e non contestato dal ricorrente, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Dapi Valbona, Rv. 275978-01, e Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482-01).

L’ordinanza impugnata, facendo dichiaratamente applicazione di questo principio, ha escluso che l’odierna ricorrente fosse un terzo in buona fede, sia perché l’autocarro utilizzato come mezzo di trasporto dei rifiuti risultava intestato, nella carta di circolazione, a Livio Palermo, ossia alla persona che lo conduceva all’atto del sequestro, sia perché l’odierna ricorrente, proprietaria dell’autocarro secondo le risultanze del P.R.A., è la moglie del precisato Livio Palermo.

Queste essendo il principio giuridico applicabile e la motivazione dell’ordinanza impugnata, le deduzioni del ricorrente si presentano come una richiesta di nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, e non si confrontano con quanto indicato dal Tribunale. Invero, le prospettazioni fondate sul mancato rinvenimento del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del veicolo al momento del sequestro e sull’assenza di precedenti a carico del conducente o della intestataria dell’autocarro non evidenziano manifeste illogicità o lacune nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Inoltre, il ricorso non si confronta con gli elementi valorizzati dal Tribunale, e cioè con quanto risultava, al momento del sequestro, dalla carta di circolazione in ordine all’intestazione del veicolo, e con il rapporto di coniugio tra l’odierna ricorrente e colui che è stato colto nell’atto di utilizzare l’autocarro per il trasporto illegittimo di rifiuti.

3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano la legittimità del sequestro, deducendo che i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti non sono confiscabili né a norma dell’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, quando «appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato», né a norma dell’art. 240 cod. pen., ove appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione di essi possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

In effetti, è sufficiente rilevare che, nel caso di configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Di conseguenza, l’unico limite all’applicabilità della confisca è costituito dall’appartenenza del bene ad un terzo proprietario in buona fede rispetto all’uso illecito del veicolo, con onere della prova a carico del medesimo soggetto. Si è però già rilevato in precedenza, al § 2, che l’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha escluso, almeno allo stato, che l’odierna ricorrente possa essere ritenuta terza in buona fede.

4. In parte manifestamente infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel terzo motivo, che contestano la legittimità del sequestro deducendo l’assenza sia della compiuta indicazione del fumus commissi delicti, sia dell’esistenza di esigenze preventive. Invero, quanto al primo aspetto, è sufficiente evidenziare che costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce (cfr., per tutti, Sez. 3, n.8979 del 02/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514-01, e Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605-01), che, nella specie, l’autocarro, al momento del sequestro, secondo quanto indicato nell’ordinanza impugnata, era «colmo di rifiuti inerti» costituiti da miscugli di scorie di cemento, mattoni e laterizi vari, e che il conducente era (ed è) il titolare di un’impresa edile.

Con riferimento al secondo aspetto, va innanzitutto rilevato che il sequestro attiene ad una cosa per la quale è prevista la confisca obbligatoria, per cui non è necessario evidenziare l’esistenza di esigenze preventive di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Va inoltre osservato che, nella specie, l’ordinanza impugnata ha ravvisato anche tali esigenze, mettendo in rilievo che il conducente del mezzo, Livio Palermo, è titolare di un’impresa individuale di costruzioni edili; tale circostanza, in effetti, può essere compiutamente valutata alla luce della tipologia di rifiuti trasportati, ossia miscugli di scorie di cemento, mattoni e laterizi vari.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2021

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