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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 483 | Data di udienza: 10 Gennaio 2022

APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Eccezione ai principi generali di pubblicità e massima concorrenza – Presupposti – Norme di stretta interpretazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 25 Gennaio 2022
Numero: 483
Data di udienza: 10 Gennaio 2022
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Di Vita


Premassima

APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Eccezione ai principi generali di pubblicità e massima concorrenza – Presupposti – Norme di stretta interpretazione.



Massima

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 25 gennaio 2022, n. 483

APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Eccezione ai principi generali di pubblicità e massima concorrenza – Presupposti – Norme di stretta interpretazione.

Il sistema di selezione del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta un’eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima concorrenzialità tipici della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e sono di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 413/2016; n. 2255/2014; T.A.R. Liguria, n. 411/2017).

Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita – A. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. A.S.L. Napoli 3 Sud (avv.ti Peluso e Rajola Pescarini)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 25 gennaio 2022, n. 483

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5633 del 2016, proposto da
Antea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ceceri in Napoli, via Riviera di Chiaia, 207;

contro

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

– della illegittimità della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 368 del 16.6.2016, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi incluse la nota del Commissario Straordinario dell’A.S.L. Napoli 3 Sud n. 715 del 25.1.2016 e prot. n. 45720 del 23.5.2016;

– per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dell’attività illegittima, ovvero, in via subordinata, a titolo di responsabilità precontrattuale e, in via ulteriormente gradata, per la condanna all’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 2.12.2016 e depositato il 14.12.2016 la società ricorrente espone che:

– previa autorizzazione della centrale di committenza regionale Soresa s.p.a., con lettera di invito del 20.3.2015 l’A.S.L. Napoli 3 Sud indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 3 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 (ora disciplinata dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento della fornitura di nuovi sistemi integrati per la gestione delle sale operatorie della U.O. Gastroenterologia del P.O. Maresca di Torre del Greco;

– nello specifico, a sostegno della richiesta di autorizzazione assentita da Soresa s.p.a., l’A.S.L. chiariva che i motivi della scelta erano di natura tecnica, segnatamente di aggiornamento tecnologico della fornitura già esistente per la natura complementare delle tecnologie di marca Olympus presenti nella struttura, nonché di economicità di spesa rispetto alla indizione di una nuova procedura aperta;

– alla predetta selezione prendeva parte l’a.t.i. composta dalle società Olympus Italia s.r.l. (mandataria capogruppo) ed Antea s.r.l. (mandante) che, con deliberazione n. 329 del 9.6.2015, conseguiva l’aggiudicazione per un importo complessivo di € 1.627.328,42 di cui € 1.146.800,00 per la fornitura di strumentazioni ed € 465.528,42 per lavori edili ed impiantistici;

– in seguito, con nota prot. n. 715 del 5.1.2016 il Commissario Straordinario dell’A.S.L. Napoli 3 Sud esprimeva perplessità sulle modalità dell’affidamento diretto dei lavori edili di adeguamento delle sale operatorie, la cui opportunità non risultava adeguatamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione di cui alla delibera n. 329/2015;

– pertanto, con la predetta missiva, non comunicata alla ricorrente, l’Azienda Sanitaria rappresentava l’opportunità di procedere al ritiro in autotutela della predetta aggiudicazione, limitatamente all’affidamento diretto dei lavori edili di adeguamento alle normative vigenti che, a suo avviso, dovevano essere sottoposti a regolare procedura, e richiedeva all’Anac di fornire utile supporto per le corrette determinazioni da assumere;

– con delibera del Commissario Straordinario n. 368 del 16.6.2016 (rubricata “Procedure di gara per l’adeguamento normativo e messa in sicurezza delle sale operatorie integrate e rinnovo parziale del sistema integrato … revoca parziale della deliberazione 329 del 09/06/2015”), adottata quindi dopo circa un anno della predetta aggiudicazione ed affissa all’Albo pretorio dell’Azienda in data 21.6.2016 per la durata di 15 giorni, all’esito di un incontro interlocutorio con un funzionario dell’Anac tenutosi il 28.4.2016, l’A.S.L. procedeva al parziale ritiro in autotutela della cennata aggiudicazione, invitando al contempo il Direttore del Servizio Tecnico Area Nord ad attivare la procedura di gara per la parte relativa all’affidamento dei lavori di adeguamento delle sale operatorie (importo di € 465.528,42).

Con il gravame in trattazione la società ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della cennata delibera n. 368/2016, chiede la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente monetario ai sensi dell’art. 30 c.p.a., in subordine per responsabilità precontrattuale e, in via ulteriormente gradata, al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

Affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa: in assenza di verbalizzazione dell’incontro interlocutorio con l’Anac menzionato nell’atto di autotutela, l’unica motivazione del provvedimento di secondo grado sarebbe contenuta nella nota A.S.L. prot. n. 715 del 5.1.2016 che, come si è visto, esprimeva perplessità sull’applicabilità dell’art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto l’opportunità dell’affidamento diretto non risultava espressamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione di cui alla delibera n. 329/2015 e, tuttavia, non sarebbero state esplicitate le ragioni per cui sarebbe necessario il ricorso al potere di autotutela; dunque la delibera n. 368/2016 sarebbe sorretta da una motivazione del tutto inesistente, tautologica e sganciata da una effettiva valutazione circa la persistenza o meno dei requisiti di cui all’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per mantenere in vita l’affidamento dei lavori con procedura negoziata;

2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, illogicità, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990 e dei principi generali in materia di autotutela amministrativa, violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento del privato, violazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento: l’amministrazione non avrebbe specificato se l’impugnata autotutela sia riconducibile ad un potere di revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, ovvero all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, con conseguente contraddittorietà, perplessità ed illogicità; in ogni caso difetterebbero i presupposti previsti dalle predette disposizioni e, inoltre, l’azione amministrativa sarebbe inficiata dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela ex artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990.

Tanto premesso la ricorrente, assumendo la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per illegittimità dell’azione amministrativa ex art. 30 c.p.a. (danno ingiusto, nesso di causalità, elemento soggettivo), chiede la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento commisurato alle voci di seguito indicate: I) lucro cessante (mancato utile di impresa di € 49.524,29 pari al 10% del valore dell’importo dei lavori di adeguamento oggetto di revoca di € 495.242,99); II) danno curriculare (5% dell’importo dei predetti lavori); III) danno emergente (costo per la redazione della progettazione esecutiva di € 67.000) calcolata in base ai parametri di cui al D.M. n. 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria) e spese sostenute per sopralluoghi e saggi di verifica effettuati su richiesta della stazione appaltante per le quali chiede una valutazione equitativa; IV) danno per mancato ammortamento di attrezzature, macchinari e danno esistenziale, nella misura equitativamente ritenuta congrua dall’adito T.A.R..

In subordine, per l’eventualità che il Tribunale non riconosca l’illegittimità della delibera di annullamento/revoca, la ricorrente chiede accertarsi la responsabilità dell’ente resistente per culpa in contrahendo per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. con condanna al risarcimento nei limiti dell’interesse negativo corrispondente al danno curriculare e al danno emergente come sopra determinati e al ristoro per la perdita di ulteriori occasioni di stipulazione in relazione ad altre commesse pubbliche.

In via ulteriormente gradata, la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 da commisurarsi alle spese della progettazione esecutiva.

Si è costituita in giudizio l’A.S.L. che eccepisce l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, replica alle censure di parte ricorrente.

Quanto alla pretesa risarcitoria, l’Azienda rappresenta di aver già riconosciuto l’importo di € 37.000,00 per l’acquisizione dei diritti di utilizzo della progettazione realizzata (nota prot. n. 4329 del 29.8.2016) che è stato accettato dalla società istante (nota A.S.L. prot. n. 6218 del 7.12.2018 e nota Antea s.r.l. del 20.7.2016 allegata a pag. 78 della documentazione di parte resistente).

Nelle ultime memorie, la difesa di parte ricorrente controdeduce in ordine alla eccezione di tardività sollevata dalla parte resistente, insiste per l’accoglimento del gravame; precisa che la liberatoria all’utilizzo della progettazione è stata effettivamente rilasciata dalla deducente, previo pagamento di una somma – determinata, come si è visto, dalla A.S.L. in € 37.000,00 – che, tuttavia, non sarebbe stata mai corrisposta.

All’udienza del 10 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso.

Come noto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; in base al terzo comma del citato articolo, “la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”.

Nella fattispecie in esame, il fatto antigiuridico da cui parte ricorrente fa discendere l’esperita tutela risarcitoria è costituito dal provvedimento di secondo grado recante parziale ritiro in autotutela della aggiudicazione della fornitura di nuovi sistemi integrati per la gestione delle sale operatorie della U.O. Gastroenterologia del P.O. Maresca di Torre del Greco, adottato con delibera del Commissario Straordinario dell’A.S.L. Napoli 3 Sud n. 368 del 16.6.2016, di cui la ricorrente assume l’illegittimità.

Ebbene, non vi è prova che l’atto di parziale autotutela sia stato effettivamente notificato all’impresa ricorrente, né può farsi decorrere il dies a quo del termine decadenziale dalla relativa data di pubblicazione all’Albo pretorio, effettuata il 21.6.2016 per 15 giorni consecutivi.

Infatti, la prova della tardività della notifica del ricorso deve essere fornita in modo rigoroso da chi solleva la relativa eccezione, sulla base di elementi univoci, tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che il destinatario abbia avuto piena cognizione degli elementi essenziali del provvedimento (Autorità emanante, data di adozione e contenuto dell’atto) antecedentemente al relativo termine di decadenza normativamente previsto.

Per il principio della effettività della tutela giurisdizionale, quindi, il termine per l’impugnazione del provvedimento di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione di un appalto – ovvero per l’accertamento della relativa illegittimità ex art. 30 c.p.a. – decorre dalla sua piena conoscenza da parte dell’impresa destinataria, atteso che la pubblicazione del medesimo costituisce una forma di conoscenza legale per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell’atto in questione, mentre rispetto al diretto destinatario – tale essendo l’operatore affidatario che ha subìto in parte l’annullamento o la revoca del provvedimento di aggiudicazione – vale l’effettiva e specifica conoscenza.

Nel caso in esame, non avendo l’amministrazione resistente dato alcuna dimostrazione circa la data in cui la società ricorrente ha effettivamente avuto conoscenza della richiamata delibera aziendale n. 368/2016, il ricorso deve ritenersi tempestivo.

Può passarsi al merito.

Si è visto in fatto che la ragione dell’esercizio del potere di parziale autotutela attiene essenzialmente alla carenza dei presupposti per l’indizione della procedura negoziata senza bando di gara che, come risulta dalla nota dell’A.S.L. prot. n. 715 del 5.1.2016, non sarebbe stata adeguatamente motivata.

Nel caso specifico, si è visto che la scelta dell’amministrazione sanitaria è stata ricondotta al disposto dell’art. 57, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis (fattispecie attualmente governata dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016), secondo cui la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nel caso di contratti pubblici relativi a forniture, è consentita “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni”.

Al riguardo, giova rammentare che il sistema di selezione del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta un’eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima concorrenzialità tipici della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e sono di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 413/2016; n. 2255/2014; T.A.R. Liguria, n. 411/2017).

Nella fattispecie in esame, la ragione addotta a sostegno della rimozione in autotutela della delibera di aggiudicazione è costituita essenzialmente dalla carenza dei presupposti per l’indizione della procedura negoziata senza bando di gara, quindi dalla violazione della precitata previsione del Codice degli appalti pubblici; non può essere quindi revocata in dubbio l’appartenenza del potere esercitato alla fattispecie di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 il cui esercizio, tra gli altri presupposti, postula un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che non possa essere soddisfatto se non a danno dell’interesse del privato alla conservazione dell’atto annullato (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1455/2019).

Inoltre, occorre una comparazione tra detto interesse pubblico e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato, tanto più quando, in ragione del tempo trascorso, l’interessato abbia maturato un legittimo affidamento alla conservazione del bene della vita (T.A.R. Lazio, Roma, n. 12485/2018; T.A.R. Molise, n. 219/2012; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 863/2012); tuttavia, l’annullamento d’ufficio che intervenga entro breve tempo dall’adozione del provvedimento annullabile, quando le situazioni giuridiche coinvolte non si siano consolidate, è soggetto a un obbligo di motivazione attenuato (T.A.R. Sardegna, n. 437/2012).

Nel caso in esame, il potere di autotutela è stato esercitato circa un anno dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, quindi non può ritenersi sottoposto ad un obbligo di motivazione “attenuato”; è stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento, pertanto l’impresa ricorrente non è stata messa in condizioni di articolare le proprie controdeduzioni, inoltre è mancata qualsiasi valutazione del pubblico interesse diverso dal ripristino della legalità violata e l’amministrazione non ha tenuto conto della situazione di legittimo affidamento ingenerato nell’impresa circa la legittimità della procedura negoziata; a tale proposito, mette conto rammentare che era intervenuta l’aggiudicazione definitiva e, su richiesta della stazione appaltante, l’operatore aveva effettuato appositi sopralluoghi ed aveva anche redatto e consegnato il progetto esecutivo, avendone l’amministrazione richiesto la consegna con urgenza con nota prot. n. 3998 del 24.12.2015 (cfr. pag. 122 della documentazione acclusa al ricorso introduttivo).

Accertata dunque l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, sussistono anche gli ulteriori elementi della invocata responsabilità dell’intimata amministrazione ex art. 30 c.p.a., nello specifico costituiti dal danno ingiusto (perdita della commessa pubblica) e dal nesso di causalità (giacché il parziale ritiro in autotutela del provvedimento di aggiudicazione ha impedito all’operatore di conseguire il bene della vita). Quanto all’elemento soggettivo, giova rammentare che la responsabilità in materia di appalti pubblici è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2429/2019; Sez. V, n. 14/2019, n. 1257/2019).

Venendo al quantum del risarcimento, il Collegio svolge le seguenti considerazioni.

Secondo condivisibile giurisprudenza, il valore del mancato utile (lucro cessante) può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori; in difetto di tale dimostrazione, può quindi presumersi che l’impresa abbia adoperato mezzi e manodopera per altre commesse, con conseguente riduzione/elisione dell’importo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2017 secondo cui “non può negarsi che, ai fini della sussistenza dell’aliunde perceptum, possa essere invocato il meccanismo della presunzione …. In forza di tale meccanismo può quindi individuarsi una presunzione in tal senso, a sua volta fondata sull’id quod plerumque accidit, secondo cui l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili. Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l’impresa che neghi l’aliunde perceptum può fornire anche sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la mancata aggiudicazione l’aliunde perceptum, calcolato in genere in via equitativa e forfettaria. Del resto … nell’ambito delle gare d’appalto, tale conclusione risulta avvalorata dalla distinta, concorrente circostanza che, da un lato, non risulta ragionevolmente predicabile la condotta dell’impresa che immobilizza le proprie risorse in attesa dell’aggiudicazione di una commessa, o nell’attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l’aggiudicazione, atteso che possono essere molteplici le evenienze per cui potrebbe risultare non aggiudicataria della commessa stessa (il che corrobora la presunzione) … ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell’impresa ben può assumere rilievo in ordine all’aliunde percipiendum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5884; Cons. Stato, sez. V,, 27 marzo 2013, n. 1833; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3155; Cons. Stato, sez. V,, 8 novembre 2012, n. 5686). Tale orientamento – assolutamente prevalente, sia pure con sfumature diverse in punto di motivazione (tra le varie: Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5531; sez. VI, 15 ottobre 2012 n. 5279) – consente del resto di evitare che la sentenza che vede l’impresa vittoriosa diventi occasione e strumento di ingiusta locupletazione”).

Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, non essendo stata fornita tale prova, il lucro cessante non può essere riconosciuto.

Neppure può essere liquidato il danno curriculare.

Tale voce, infatti, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita della specifica possibilità concreta per l’operatore di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale ed eventuale incremento di specifici requisiti di qualificazione, quale conseguenze immediate e dirette del mancato affidamento (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2435/2019; Sez. IV, n. 5497/2014). Solo all’esito di tale dimostrazione, relativamente all’an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum, eventualmente anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5803/2019).

Nella fattispecie in scrutinio, non sono state tuttavia fornite puntuali allegazioni del danno curriculare, neppure a mezzo di eventuali idonei indici presuntivi.

Vanno parimenti rigettate le richieste di ristoro dei danni per il mancato ammortamento di attrezzature e macchinari, avendo la società ricorrente omesso di operare sul punto una puntuale allegazione e quantificazione; allo stesso modo, non può essere riconosciuto il danno esistenziale alla luce del condivisibile orientamento pretorio, secondo cui detto risarcimento non può prescindere da una specifica dimostrazione circa la natura e le caratteristiche del lamentato pregiudizio, affermandosi pure la necessità di una prova specifica che dimostri i concreti cambiamenti che l’illecito ha comportato, in senso peggiorativo, nella complessiva sfera giuridica dell’operatore danneggiato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3147/2015; Sez. VI, n. 39/2016).

Viceversa, va accolta la domanda di risarcimento del danno emergente, consistente negli oneri economici sostenuti dalla impresa per l’esecuzione dell’appalto che si identificano nel costo per la redazione della progettazione esecutiva. In proposito, si è visto in fatto che Antea s.r.l. ha rilasciato formale liberatoria per l’acquisizione dei diritti di utilizzo della progettazione realizzata (nota del 20.7.2016 allegata a pag. 78 della documentazione di parte resistente) per l’importo di € 37.000,00 offerto dall’amministrazione appaltante e, tuttavia, non vi è prova che tale somma sia stata effettivamente versata.

Per l’effetto, la stazione appaltante – ove non vi abbia già provveduto nelle more della definizione del giudizio – deve essere condannata a versare alla ricorrente il predetto importo, maggiorato degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

L’accoglimento della domanda risarcitoria, nei limiti indicati, rende superfluo l’esame delle richieste avanzate in via gradata di condanna dell’amministrazione sanitaria al risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale e, in via ulteriormente subordinata, per la condanna all’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

La regolazione delle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate in dispositivo; analogo regime si applica in relazione al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l’A.S.L. Napoli 3 Sud al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L’ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

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