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Nota a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 gennaio 2021, n. 836

 

 

______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

L’OMESSA PRONUNCIA SULL’ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE NON INTEGRA L’ERRORE DI FATTO REVOCATORIO.

The omitted ruling regarding the request for a european court of justice preliminary ruling does not integrate the conditions for the italian legal remedy of revocazione.

 

Salvatore Esposito

 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 gennaio 2021, n. 836

 

Massima – La revocazione non appare esperibile nei casi in cui il giudice nazionale, quand’anche di ultima istanza, abbia omesso di formulare, anche a negativo od omesso riscontro all’istanza di parte, questione interpretativa e di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. L’istanza di rinvio pregiudiziale va qualificata in termini di mera sollecitazione al rilievo officioso in quanto inidonea a strutturare una domanda (o un’eccezione) in senso tecnico. In ordine ad essa, quindi, non opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Ne discende l’impossibilità di prospettare l’omessa pronunzia sulla questione interpretativa e, per l’effetto, si esclude la configurabilità dell’errore di fatto revocatorio.

 

Sintesi: il presente lavoro involge l’istituto giuridico della revocazione proponendosi di contribuire alla definizione dei confini della figura dell’errore di fatto revocatorio. Esso muove dall’analisi di una recente sentenza del Consiglio di Stato secondo cui l’omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale non si presenta idonea a integrare l’errore di fatto revocatorio. L’indagine prosegue analizzando un precedente e diverso orientamento della giurisprudenza sul medesimo punto, mettendone in luce i contenuti peculiari e le relative differenze rispetto alla posizione adottata successivamente dal Consiglio di Stato. Ebbene, le tesi interpretative oggetto di indagine forniscono una soluzione antitetica alla medesima questione giuridica – cioè se, e a quali condizioni e limiti, l’omessa pronunzia su questione interpretativa possa equipararsi all’omessa pronunzia su domanda o eccezione di parte –, basandosi su un percorso argomentativo fondato su premesse differenti. Alla luce dell’analisi compiuta e delle osservazioni svolte durante la presente trattazione, si avanzano alcune conclusioni cercando di rispondere ai quesiti che hanno mosso la presente ricerca.

Abstract: this work concerns the Italian legal institution of revocazione and aims to contribute to define the conditions of the legal remedy, with particular reference to one of its prerequisites: the errore di fatto revocatorio (revocatory factual error). The study is based on the analysis of a recent judgment of the Consiglio di Stato (the Italian Council of State) according to which the omitted ruling regarding the request for a European Court of Justice Preliminary Ruling does not integrate the conditions for the Italian legal remedy of revocazione. The research continues by analysing an earlier and different line of case law on the same point, highlighting its specific contents and its differences in comparison with the position subsequently adopted by the Consiglio di Stato. The two different points of view under investigation provide an antithetical solution to the same legal question and are also based on an argumentation that happens to be based on different premises. Finally, in light of the analysis and the observations made during this discussion, conclusions can be drawn in an attempt to answer the questions that prompted this research.

Parole chiave: Giurisdizione amministrativa; revocazione; errore di fatto; omessa pronuncia; istanza di rinvio pregiudiziale.

Keywords: Judicial review of administrative action; Italian legal insitution of revocazione; factual error; omitted ruling; request for European Court of Justice preliminary ruling.

 

INDICE: 1. Premessa introduttiva – 2. La tesi interpretativa accolta dal Consiglio di Stato – 3. Un precedente difforme – 4. Rilievi conclusivi.


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