DANNO ERARIALE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Azione di responsabilità – Società in house – Giurisdizione contabile – Responsabilità dei sindaci delle società in house – Intervento di terzi in giudizio – Art. 85 c.g.c. – Notifica dell’atto di intervento – Decorrenza del dies a quo – “Termine d’esordio della prescrizione” – Nozione di danno – Nozione di fatto dannoso per l’Erario – Artt. 2935 e 2947 c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Prescrizione dell’azione di responsabilità (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2022
Numero: 114
Data di udienza: 5 Ottobre 2021
Presidente: Ciaramella
Estensore: Di Benedetto
Premassima
DANNO ERARIALE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Azione di responsabilità – Società in house – Giurisdizione contabile – Responsabilità dei sindaci delle società in house – Intervento di terzi in giudizio – Art. 85 c.g.c. – Notifica dell’atto di intervento – Decorrenza del dies a quo – “Termine d’esordio della prescrizione” – Nozione di danno – Nozione di fatto dannoso per l’Erario – Artt. 2935 e 2947 c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Prescrizione dell’azione di responsabilità (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LAZIO – 8 febbraio 2022, n. 114
DANNO ERARIALE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – Azione di responsabilità – Società in house – Giurisdizione contabile – Responsabilità dei sindaci delle società in house.
La cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing. Nel perimetro di giurisdizione della Corte dei conti rientrano anche i sindaci per l’attività svolta quale organo di controllo in relazione a presunti atti gestionali dannosi posti in essere dal consiglio di amministrazione della società.
DIRITTO PROCESSUALE – Intervento di terzi in giudizio – Art. 85 c.g.c. – Notifica dell’atto di intervento.
Dall’art. 85 del c.g.c. non si evince l’obbligo per l’interveniente di notificare l’atto presso il domicilio eletto e, tantomeno, a pena di nullità dell’intervento. La norma riferisce, quindi, la notifica dell’atto di intervento “alle parti”, e non alle parti costituite. L’art. 170 del c.g.c. prevede, infatti, la notifica al procuratore costituito “dopo la costituzione in giudizio” di attore e convenuto appunto, realtà che non può essere predicata per l’interveniente che diviene “parte” soltanto al momento della notifica del proprio atto alle altre parti del giudizio, e “parte costituita” col deposito dell’atto notificato nella segreteria della Sezione.
DIRITTO PROCESSUALE – DANNO ERARIALE – Decorrenza del dies a quo – “Termine d’esordio della prescrizione” – Nozione di danno – Nozione di fatto dannoso per l’Erario – Artt. 2935 e 2947 c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Prescrizione dell’azione di responsabilità.
Le regole riguardanti la corretta individuazione del termine d’esordio della prescrizione si rinvengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e nell’art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994 e dall’interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza. Prendendo le mosse dalla considerazione che il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili, la giurisprudenza contabile concorda oggi nell’affermare che l’exordium praescriptionis nel caso di danno all’Erario va individuato nel momento in cui il danno si “esteriorizza”, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto, completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l’Erario. Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità va individuato, pertanto, nella data del pagamento (o di ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in quanto solo da questo momento consegue un danno azionabile, in quanto conoscibile (ex art. 2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell’interesse ad agire, salvo il rilievo dell’occultamento doloso o l’incidenza di procedimenti strumentali o di controllo che conformano il procedimento di spesa.
Pres. Ciaramella, Est. Di Benedetto – PM Crea c. T.M. (avv. Bonzano), R.R. (avv. Vertucci), M.R. (avv. Pomarici), L.A. (avv.ti Piselli, Piselli e Podda)