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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: C‑564/20 | Data di udienza:

DIRITTO DELLA PESCA (o ITTICO) – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Regime di controllo unionale – Chiusura delle attività di pesca – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1224/2009.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2022
Numero: C‑564/20
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Jääskinen


Premassima

DIRITTO DELLA PESCA (o ITTICO) – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Regime di controllo unionale – Chiusura delle attività di pesca – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1224/2009.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 10 febbraio 2022, Sentenza C‑564/20

 

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Regime di controllo unionale – Chiusura delle attività di pesca – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1224/2009.

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro non è tenuta a notificare alla Commissione europea soltanto i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell’esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.

Pres. Bay Larsen, Rel. Jääskinen, Ric. PF, MF contro Minister for Agriculture, Food and the Marine ed altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 10/02/2022, Sentenza C‑564/20

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 10 febbraio 2022, Sentenza C‑564/20

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 febbraio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e articolo 34 – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Chiusura delle attività di pesca»

Nella causa C‑564/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 20 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2020, nel procedimento

PF,

MF

contro

Minister for Agriculture, Food and the Marine,

Sea Fisheries Protection Authority (SFPA),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per MF e PF, da D.F. Conway, solicitor, E. Sweetman, BL, e D. Conlan Smyth, SC;

– per la Sea Fisheries Protection Authority (SFPA), da M. Boohig, advocate, D. McCarthy, BL, e T.F. Creed, SC;

– per il Minister for Agriculture, Food and the Marine, da M. Browne, J. Quaney e A. Joyce, in qualità di agenti, nonché da P. McGarry e D. Lehane, SC;

– per la Commissione europea, da F. Moro, K. Walkerová e A. Dawes, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU 2015, L 133, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1224/2009»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, PF e MF e, dall’altro, il Minister for Agriculture, Food and the Marine (Ministro dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari marittimi, Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro») e la Sea Fisheries Protection Authority (SFPA) (autorità per la protezione della pesca marittima, Irlanda) in merito alla decisione del Ministro di vietare la pesca dello scampo (nephrops norvegicus) nella zona di pesca denominata unità funzionale 16 (in prosieguo: l’«UF16») situata sul banco Porcupine, al largo della costa occidentale dell’Irlanda.

Contesto normativo

Regolamento (UE) n. 1380/2013

3 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22), che stabilisce gli obiettivi della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP»), è del seguente tenore:

«La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare».

Regolamento n. 1224/2009

4 L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1224/2009, intitolato «Principi generali», così dispone:

«In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 (…), agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni».

5 L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009, intitolato «Sistema di controllo dei pescherecci», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri».

6 L’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 9, di tale regolamento, intitolato «Compilazione e presentazione del giornale di pesca», così recita:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell’Unione di lunghezza fuori tutt[o] pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg.

2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;

b) codice [dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)] alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

c) data delle catture;

d) data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;

e) tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;

f) stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta;

g) numero di operazioni di pesca.

(…)

9. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca».

7 L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, intitolato «Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca», stabilisce quanto segue:

«1. I comandanti di pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno.

2. I comandanti di pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all’articolo 14 su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto».

8 L’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1224/2009, intitolato «Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca», così dispone:

«1. Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati pertinenti, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 28 e 62, relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di sbarchi sia, se del caso, di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

2. Fatte salve disposizioni specifiche previste dalla legislazione dell’Unione, prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:

a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a [totali ammissibili di catture (TAC)] o a contingenti sbarcati durante il mese precedente, compresi quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, in una voce distinta; (…)

(…)».

9 L’articolo 34 di tale regolamento, intitolato «Dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca», prevede quanto segue:

«Uno Stato membro informa senza indugio la Commissione quando ritiene che:

a) le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80% di tale contingente;

(…)

In tale eventualità, lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni più dettagliate e più frequenti di quanto richiesto dall’articolo 33».

10 L’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola, intitolato «Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri», così recita:

«1. Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

a) si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente;

(…)

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta la pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente sia esaurito, nel tipo di pesca interessato o quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in particolare vieta la conservazione a bordo, il trasbordo, lo spostamento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

(…)».

11 L’articolo 109 del medesimo regolamento, intitolato «Principi generali applicabili all’analisi dei dati», stabilisce quanto segue:

«1. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri istituiscono una base dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento e un sistema di convalida.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della [PCP].

In particolare:

a) gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

i) dati del sistema di controllo dei pescherecci;

ii) dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva;

iii) dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

iv) dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

v) dati provenienti dai rapporti di ispezione;

vi) dati sulla potenza del motore;

b) laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche:

i) dati del sistema di rilevamento delle navi;

ii) dati relativi agli avvistamenti;

iii) dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca;

iv) dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo;

v) dati del sistema di identificazione automatica.

3. Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione.

5. Se si riscontra un’incongruenza tra dati, lo Stato membro interessato effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Nel luglio 2017, la SFPA, autorità unica di controllo per l’Irlanda, designata ai fini dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1224/2009, ha espresso seri dubbi quanto alla veridicità e all’esattezza dei dati relativi alle catture di scampi nell’UF16 nel corso del primo semestre dello stesso anno, come registrati nel giornale di pesca elettronico tenuto dai comandanti di pescherecci irlandesi ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1224/2009.

13 I comandanti dei pescherecci irlandesi avevano dichiarato di aver catturato 733 tonnellate di scampi nell’UF16. La SFPA ha ritenuto che tale cifra fosse notevolmente inferiore all’effettivo quantitativo di scampi catturati nell’UF16 e che scampi catturati nell’UF16 fossero stati falsamente dichiarati come catturati altrove. Tale autorità ha calcolato che erano già state pescate 1 991 tonnellate di scampi nell’UF16 nel 2017, superando così il TAC annuale dell’Irlanda che ammontava, per il 2017 e per tale sottozona, a 1 124 tonnellate.

14 Tale calcolo della SFPA si basa sul cosiddetto metodo del «tempo trascorso», che consiste nell’utilizzare i dati forniti dai pescatori, riguardanti, da un lato, il tempo trascorso in uno specifico settore e, dall’altro, il totale delle catture. Sulla base di tali dati, la SFPA ha ricalcolato il rendimento di una bordata di pesca partendo dal presupposto che il tempo trascorso in un determinato settore rappresenta un migliore indicatore della localizzazione delle catture rispetto ai dati registrati nei giornali di pesca elettronici. Tale autorità ha così proceduto a una nuova attribuzione delle catture in funzione del tempo trascorso a pescare in un determinato settore. In applicazione di tale metodo, se, a titolo di esempio, il 75% del tempo totale di pesca durante una bordata veniva trascorso in un settore, il 75% delle catture pertinenti veniva imputato a tale settore.

15 Con lettera del 14 luglio 2017, la SFPA ha quindi comunicato la cifra di 1 991 tonnellate al Ministro e poi alla Commissione. Sulla base di tale informazione, il Ministro ha chiuso l’attività di pesca alle navi battenti bandiera irlandese per il periodo compreso tra l’ottobre e il dicembre 2017 e la Commissione ha emesso un avviso di chiusura rivolto ai pescatori di tutti gli Stati membri il 2 novembre 2017.

16 Nell’ambito di un ricorso dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), i ricorrenti nel procedimento principale, pescatori attivi in particolare nella sottozona UF16, affermavano di aver subìto un grave danno economico a causa di tale chiusura e contestavano, in particolare, la legittimità del metodo utilizzato dalla SFPA e, per estensione, la validità della decisione di chiusura adottata dal Ministro.

17 Con sentenza del 30 ottobre 2018, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso dei ricorrenti nel procedimento principale, i quali hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio.

18 Nell’ambito della loro impugnazione, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che l’utilizzo del metodo del «tempo trascorso» non trova alcuna base giuridica nella normativa pertinente. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che tale metodologia avesse come base giuridica gli obiettivi fondamentali della PCP anziché applicare le disposizioni regolamentari, peraltro chiare.

19 In particolare, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che i dati e le informazioni che devono essere presi in considerazione dall’autorità competente nel calcolo delle catture di pesca sono quelli contenuti nei giornali di pesca, di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1224/2009. Tale autorità dovrebbe limitarsi a trasmettere tali dati alla Commissione in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 di tale regolamento. Applicando il metodo del «tempo trascorso», la SFPA non avrebbe trasmesso i «dati» di cui al regolamento n. 1224/2009, ma piuttosto il proprio parere di esperto.

20 La SFPA e il Ministro rilevano che nulla nel regolamento n. 1224/2009, e in particolare negli articoli 14, 15, 33 e 34 del medesimo, osta all’utilizzo da parte della SFPA di informazioni diverse da quelle registrate nel giornale di pesca, qualora tale autorità nutra ragionevoli dubbi quanto all’esattezza di tali informazioni. Essi sostengono che, sebbene dagli articoli 14 e 15 di tale regolamento risulti che il giornale di pesca contiene «dati» e «informazioni», nulla consente tuttavia di ritenere che si tratti dei soli «dati» e delle sole «informazioni» che l’autorità unica di controllo può notificare alla Commissione.

21 Il giudice del rinvio precisa che le principali questioni di diritto dell’Unione che si pongono nella presente causa riguardano l’interpretazione dei termini «dati» e «informazioni» utilizzati nel regolamento n. 1224/2009 e, in particolare, la questione se l’autorità della pesca marittima, quando effettua notifiche alla Commissione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 di tale regolamento, debba limitarsi a comunicarle le informazioni contenute nei giornali di pesca o se, qualora possa ragionevolmente dubitare dell’attendibilità di tali informazioni, essa possa utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente fondato per analizzare i dati registrati in detti giornali di pesca in modo da ottenere, ai fini di tali notifiche, cifre più esatte riguardanti le catture.

22 Ciò considerato, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’Autorità unica di controllo di uno Stato membro, nell’attività di notifica e certificazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento [n. 1224/2009], debba limitarsi a notificare i dati relativi alle catture in una determinata zona di pesca registrati dai pescatori in conformità agli articoli 14 e 15 di tale regolamento nel caso in cui detta autorità ritenga, per validi motivi, che i dati registrati siano gravemente inattendibili, o abbia la facoltà di utilizzare metodi ragionevoli e scientificamente validi per trattare e certificare i dati registrati in modo da ottenere cifre più accurate sulle catture per la notifica alla Commissione europea.

2) Se l’Autorità possa legittimamente utilizzare altri flussi di dati, quali licenze di pesca, autorizzazioni di pesca, dati del sistema di controllo dei pescherecci, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasporto, qualora lo ritenga necessario sulla base di motivi ragionevoli».

Sulle questioni pregiudiziali

23 Con tali questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009 debbano essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro è tenuta a notificare alla Commissione soltanto i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, oppure se essa possa utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell’esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.

24 Occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 impone agli Stati membri di registrare e conservare «tutti i dati pertinenti, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 28 e 62 [del medesimo], relativi alle possibilità di pesca». Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione «i dati aggregati» relativi ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente.

25 L’articolo 34, lettera a), del regolamento n. 1224/2009 impone ad ogni Stato membro l’obbligo di informare senza indugio la Commissione, quando esso ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito l’80% di tale contingente.

26 Quanto alla compilazione dei giornali di pesca da parte dei comandanti dei pescherecci, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 impone ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri l’obbligo di tenere un giornale di pesca delle loro attività. Conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, il giornale di pesca deve comprendere, in particolare, «informazioni» relative alla data e alla zona geografica in cui sono state effettuate le catture e alle stime dei quantitativi di ciascuna specie. Il paragrafo 6 dello stesso articolo prevede che tali informazioni siano trasmesse allo Stato membro di bandiera entro 48 ore dallo sbarco. L’articolo 14, paragrafo 9, del medesimo regolamento conferisce al comandante la responsabilità dell’esattezza dei «dati» registrati nel giornale di pesca. L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento prevede la compilazione elettronica e la trasmissione quotidiana da parte dei comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri delle «informazioni di cui all’articolo 14» dello stesso regolamento e fissa i relativi termini.

27 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 10 marzo 2021, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, C‑365/19, EU:C:2021:189, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

28 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale delle disposizioni cui fa riferimento il giudice del rinvio, dal testo dell’articolo 33 del regolamento n. 1224/2009 risulta che tale disposizione non si riferisce esclusivamente ai dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 28 e 62 di tale regolamento, ma riguarda un insieme più ampio che ricomprende «tutti i dati» che possono essere considerati pertinenti, come dimostra l’espressione «in particolare».

29 Inoltre, dall’uso dell’aggettivo «aggregati» all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1224/2009 risulta chiaramente che i dati che devono essere notificati alla Commissione non si limitano ai dati grezzi tratti dal giornale di pesca, ma che essi devono essere oggetto di un determinato trattamento, sotto forma di aggregazione.

30 Quanto al tenore letterale dell’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009, è necessario constatare che esso non rinvia ai termini «dati» e «informazioni» menzionati da altri articoli del medesimo regolamento per stabilire se la soglia di esaurimento dell’80% di un contingente sia raggiunta e non prescrive agli Stati membri alcuna metodologia a tal fine.

31 Da tali elementi discende che, da un lato, il tenore letterale degli articoli 33 e 34 di tale regolamento non avvalora un’interpretazione che consenta di limitare l’interpretazione dei termini «dati» o «informazioni» ai soli dati grezzi registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca.

32 Dall’altro lato, dai termini delle disposizioni summenzionate e, in particolare, dal tenore letterale dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1224/2009 risulta che l’autorità unica di controllo non deve limitarsi a trasmettere automaticamente i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, ma deve trattare tali dati prima di trasmetterli alla Commissione.

33 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 1224/2009, si deve sottolineare anzitutto che nessun elemento testuale degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1224/2009 avvalora l’interpretazione secondo la quale le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento costituirebbero i soli «dati» pertinenti ai fini degli articoli 33 o 34 dello stesso regolamento.

34 Inoltre, in tale contesto, occorre altresì fare riferimento agli articoli 5, 9 e 109 del regolamento n. 1224/2009.

35 Anzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento, l’autorità unica di controllo designata dallo Stato membro è incaricata, in particolare, di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca, che essa in seguito notifica alla Commissione. Tali dati comprendono, tra gli altri, quelli di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 34 di detto regolamento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque degli Stati membri.

36 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009, poi, gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente a tale regolamento siano esatti e completi. A tal fine, la lettera a) di tale paragrafo prevede che gli Stati membri siano tenuti a effettuare controlli incrociati, analisi e verifiche di diverse informazioni e diversi dati, in particolare i dati del sistema di controllo dei pescherecci e i dati delle attività di pesca, segnatamente quelli contenuti nel giornale di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le notifiche preventive, i dati provenienti dai documenti di trasporto, dalle note di vendita, dalle licenze e dalle autorizzazioni di pesca.

37 L’articolo 109, paragrafo 5, del regolamento n. 1224/2009 dispone infine che, se riscontrano incongruenze nelle informazioni raccolte e dei dati registrati, gli Stati membri effettuano le indagini del caso e, se hanno motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prendono gli opportuni provvedimenti.

38 L’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 109, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1224/2009 mirano dunque a che gli Stati membri trasmettano alla Commissione dati esatti e completi, ricorrendo, se del caso, a verifiche. Dal tenore letterale di tale articolo 5 risulta altresì che l’autorità unica di controllo designata da uno Stato membro non può limitarsi a trasmettere automaticamente le informazioni che raccoglie alla Commissione, ma che essa deve trattare e verificare tali informazioni nonché prendere, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

39 Pertanto, il contesto in cui si inseriscono gli articoli 33 e 34 del regolamento n. 1224/2009 avvalora l’interpretazione esposta al punto 32 della presente sentenza. Un’autorità unica di controllo e, di conseguenza, lo Stato membro di cui essa fa parte, non potrebbero adempiere gli obblighi ad essi incombenti in forza di tale regolamento se tale autorità non potesse controllare l’attendibilità e l’esattezza dei dati da essa raccolti e si limitasse a trasmettere automaticamente i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca.

40 In terzo luogo, per quanto riguarda la finalità perseguita dal regolamento n. 1224/2009, occorre ricordare che esso si inserisce nell’ambito della PCP, i cui obiettivi in termini di conservazione sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013. Secondo tale disposizione, la PCP è volta a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

41 Orbene, gli Stati membri possono controllare adeguatamente l’utilizzo dei contingenti e contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PCP quali enunciati all’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013 solo se possono accertarsi di disporre di informazioni e di dati esatti e completi sulle possibilità di pesca.

42 Pertanto, sarebbe incompatibile con gli obiettivi di conservazione della PCP negare all’autorità unica di controllo il potere di utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido per verificare i dati registrati nel giornale di pesca al fine di accertarsi dell’esattezza dei dati relativi alle catture ai fini della loro trasmissione alla Commissione, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009.

43 Come sostiene la Commissione, l’interpretazione secondo la quale l’autorità unica di controllo dovrebbe notificare automaticamente, senza avvalersi con indipendenza delle sue competenze, quando, come nel caso di specie, essa ritiene, sulla base di ragionevoli motivi, che i dati contenuti nel giornale di pesca siano inesatti, richiederebbe l’uso di termini chiari nel regolamento n. 1380/2013 o nel regolamento n. 1224/2009, il che non avviene.

44 Inoltre, tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza già elaborata dalla Corte nell’ambito del contesto normativo precedente al regolamento n. 1224/2009.

45 Infatti, relativamente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU 1987, L 207, pag. 1), ai sensi del quale gli Stati membri dovevano, da un lato, vigilare affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC venissero registrati e, dall’altro, notificare tali informazioni alla Commissione, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa si limita a prevedere l’obbligo di trasmettere entro i termini i dati che gli Stati membri hanno raccolto Al contrario, questi ultimi devono vigilare affinché i dati comunicati siano esatti. Di conseguenza, la Corte ha respinto l’argomento dello Stato membro in questione secondo cui detta disposizione avrebbe previsto solo l’obbligo per gli Stati membri di comunicare le informazioni risultanti dai giornali di bordo senza verificarne l’esattezza (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2002, Commissione/Regno Unito, C‑454/99, EU:C:2002:652, punti 47 e 48).

46 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009 devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro non è tenuta a notificare alla Commissione soltanto i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell’esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro non è tenuta a notificare alla Commissione europea soltanto i dati registrati dai comandanti di pescherecci nel giornale di pesca, a norma degli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello cosiddetto del «tempo trascorso», per trattare tali dati al fine di accertarsi dell’esattezza delle cifre relative alle catture che essa notifica alla Commissione.

Firme

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