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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 6756 | Data di udienza: 5 Ottobre 2021

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose – Emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti in luogo pubblico o privato – Fumi o cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone – Immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato – Lesione del bene giuridico – Art. 674 cod. pen..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Febbraio 2022
Numero: 6756
Data di udienza: 5 Ottobre 2021
Presidente: LIBERATI
Estensore: GENTILI


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose – Emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti in luogo pubblico o privato – Fumi o cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone – Immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato – Lesione del bene giuridico – Art. 674 cod. pen..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 25 febbraio 2022 (Ud. 05/10/2021), Sentenza n.6756

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose – Emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti in luogo pubblico o privato – Fumi o cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone – Immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato – Lesione del bene giuridico – Art. 674 cod. pen..

In relazione al reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen., integra l’ipotesi di versamento contemplata dal primo periodo, e non la mera emissione di fumo di cui al secondo periodo, l’immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato che è immesso in atmosfera a seguito della combustione di prodotti lignei all’interno di un impianto di riscaldamento. Sicchè, per essa non è necessario, onde integrare il reato, il superamento di limiti imposti dalla legge, dovendo, invece, intendersi questo realizzato ogni qualvolta sia consapevolmente realizzato il versamento in luogo pubblico o privato di comune o altrui uso cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone. Fattispecie: combustione di materiali avvenuta all’interno del camino della propria abitazione con immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 1832 del 23/09/2019 TRIBUNALE DI UDINE) Pres. LIBERATI, Rel. GENTILI, Ric. Plotti


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 25/02/2022 (Ud. 05/10/2021), Sentenza n.6756

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da PLOTTI F. a Latisana (Ud);

avverso la sentenza n. 1832 del TRIBUNALE DI UDINE del 23 settembre 2019;

letti gli atti dì causa, la sentenza ìmpugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentiti, altresì, per fa costituita parte civile l’avv. Federico MONACO, del foro di Roma, che ha depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente, l’avv.ssa Daniela LIZZI, del foro di Udine, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Plotti F. ha, con atto del 4 gennaio 2020, proposto appello avverso la sentenza con la quale, il precedente 23 settembre 2019, il Tribunale di Udine aveva dichiarato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, in più circostanze fra il 1 gennaio 2017 ed il 28 febbraio 2017, mediante la combustione di materiali avvenuta all’interno del camino della propria abitazione, provocato l’emissione in atmosfera di fumi e gas maleodoranti tali da rendere difficoltosa la respirazione per le persone residenti nelle adiacenze della sua abitazione, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di euro 400.00 dì ammenda, oltre accessori ed oltre il risarcimento nei confronti della costituita parte civile.

Con provvedimento del 12 marzo 2020 la Corte di appello di Trieste, rilevata la non appellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione, previa conversione del ricorso in appello in ricorso per cassazione.

L’impugnazione presentata dalla difesa dell’imputato consta di 5 motivi di ricorso.

Il primo concerne la illogicità del ragionamento svolto dal Tribunale onde accertare la penale responsabilità del Plotti, in quanto non sarebbe stata rilevata la esistenza del nesso di causalità fra le immissioni promananti dal camino del Plotti e la lesione alla propria sfera di interessi riferita dalla persona offesa nonché l’attitudine dì tali fumi a generare la predetta offesa.

Il ricorrente ha altresì rilevato che, essendo l’abitazione del Piatti inserita, come quella della persona offesa, in un contesto fittamente urbanizzato, non vi era la possibilità di accertare se le immissioni di cui quest’ultima ha lamentato l’esistenza fossero provenienti effettivamente dalla abitazione di quello.

Secondariamente il ricorrente ha inteso lamentare la violazione del contraddittorio in occasione della valutazione delle prove documentali, non essendo stata consentita all’imputato l’ammissione di una consulenza di parte, essendo stati, invece, ammessi i risultati di una consulenza fatta eseguire dalla parte civile.

La difesa dell’imputato ha, altresì, lamentato, anche sotto il profilo del travisamento della prova, il fatto che il giudicante abbia dato ampio credito alle dichiarazioni rese dai testi addotti dall’accusa e dalla parte civile, sebbene questi fossero congiunti o comunque persone legate a costei, e non abbia considerato quelli addotti dalla difesa né, peraltro, abbia considerato le dichiarazioni rese dagli agenti operanti, giungendo a far dire ad uno di essi che questi aveva sentito odore di vernice bruciata, laddove questo aveva solo affermato di avere sentito, nel corso del suo intervento, odore di bruciato.

Il quarto motivo attiene alla censurabilità delle considerazioni che il giudicante ha tratto dalla contumacia (recte: assenza) dell’imputato in giudizio, elemento questo che è stato considerato deporre nel senso della sua responsabilità.

Con il quinto motivo è stato lamentato il trattamento sanzionatorio a suo carico disposto, ritenuto eccessivo considerata la assenza di danno per i beni giuridici tutelati ed il minimo disvalore dei fatti.

Con atto depositato presso la cancelleria di questa III Sezione penale della Corte di cassazione in data 16 settembre 2021 la difesa della costituita parte civile ha contestato la fondatezza nonché la ammissibilità del ricorso ex adverso proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e per tale deve essere, conseguentemente, dichiarato.

Per come è chiarito nel testo della sentenza impugnata, senza che sul punto si stata sollevata da parte del ricorrente alcuna obbiezione, la contestazione mossa al Plotti non concerne tanto la immissione di fumi in atmosfera, secondo la previsione contenuta nella seconda parte della disposizione in ipotesi violata, quanto la realizzazione della prima ipotesi descritta da tale disposizione, riferita questa alla immissione in atmosfera del pulviscolo residuante dalla deposizione del particolato che è immesso in atmosfera a seguito della combustione di prodotti lignei all’interno dell’impianto di riscaldamento ubicato nell’appartamento del prevenuto.

Come, infatti, si legge nella sentenza impugnata, la doglianza della parte civile, da cui ha tratto origine anche il presente giudizio penale, attiene al fatto che “particelle nere”, costituenti un “sottile (…) pulviscolo” prodotto del degrado del materiale combusto nell’abitazione del Plotti si depositrli ea all’esterno che all’interno della abitazione di quella, ubicata nelle immediate adiacenze di quella del Plotti.

Da ciò deriva il fatto che la fattispecie, riferita, come detto alla diffusione di polveri sottili nell’atmosfera, deve intendersi regolata dalla prima ipotesi dì condotta prevista dall’art. 674 cod. pen. cioè quella del “versamento di cose” e non dalla seconda, cioè la “emissione di fumo”, sicchè per essa non è necessario, onde integrare il reato, il superamento di limiti imposti dalla legge, dovendo, invece, intendersi questo realizzato ogni qualvolta sia consapevolmente realizzato il versamento in luogo pubblico o privato di comune o altrui uso cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 febbraio 2021 n. 4633).

Ciò posto si rileva – premessa la non sempre chiara scansione dei motivi di ricorso presentati dalla parte impugnante, dovuta, con tutta evidenza, al fatto che le doglianze erano state approntate in vista di un ulteriore grado di cognizione nel merito della presente vicenda, grado, tuttavia non praticabile in funzione del fatto che con la sentenza impugnata è stata irrogata solamente una pena pecuniaria, di tal che si tratta di sentenza non suscettibile di appello ma solamente impugnabile con il mezzo (limitato ai soli vizi di legittimità secondo la declinazione che di essi è data dall’art. 606 cod. proc. pen.) del ricorso per cassazione – che con il primo di essi parte ricorrente ha inteso lamentare la dubbia attribuibilità sul piano causale del fenomeno lamentato dalla costituita parte civile alla condotta dello stesso ricorrente.

Si sostiene, in altre parole, che, essendo la zona ove i fatti si sono verificati una zona densamente urbanizzata, non vi sarebbero elementi per ritenere che la fonte delle immissioni lamentate dalla parte civile sia proprio l’impianto di riscaldamento del Plotti e non uno o più di uno degli altri analoghi impianti in uso nelle altre abitazioni presenti nella zona.

Si tratta, come è chiaro di una censura in fatto in relazione alla quale la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la origine delle immissione di pulviscolo (indicata nell’impianto di riscaldamento in uso al Plotti) è stata individuata in funzione di diversi elementi acquisiti in sede istruttoria, sia testimoniali (le dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale) che documentali (le immagini fotografiche e le relazioni scritte di cui si dice in più punti della sentenza impugnata), tutti orientati nel senso di segnalare la peculiare caratteristica delle immissioni di fumo promananti dalla abitazione del Plotti, del resto immediatamente prossima a quella della parte civile, di colore nero, tendenti alla stabilità e non alla immediata volatilità, tali da giustificare appieno il ragionevole esercizio del libero convincimento del giudice del merito, il quale ha attribuito al precipitato di tali fumi la genesi del particolato della cui presenza la parte civile Zanelli sì duole.

Sotto il descritto profilo la censura del ricorrente è, pertanto, inammissibile in quanto rivolta a lamentare la congruità di un accertamento di fatto plausibilmente operato dal giudice di primo grado.

Passando al secondo argomento di doglianza dei ricorrente, incentrato sulla pretesa violazione del contraddittorio per essere stata acquisita in giudizio una relazione redatta dal consulente della parte civile nonché altra documentazione di cui il Tribunale ha tenuto conto in sede di decisione, si rileva la manifesta infondatezza delle doglianze essendo chiaro che i citati atti sono stati acquisiti legittimamente ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. in guisa di prove documentali; tale acquisizione non è, pertanto, in sé censurabile, ma semmai lo sarebbe stata, laddove gli elementi di giudizio da tale documentazione fossero stati valutati in termini illogicamente non convincenti; cosa che non solo non è stata adombrata da parte ricorrente ma neppure è emersa in sede di valutazione della motivazione della sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo è inammissibile; si osserva, infatti, che la valutazione che in sede di giudizio di merito è compiuta in ordine alle risultanze delle prove testimoniali è sottoposta al sindacato della Corte dì cassazione nei soli limiti della verifica della congruità e della logicità della motivazione della sentenza sul punto, senza che ciò possa trasmodare in una valutazione sulla astratta attendibilità dei singoli testi né sul significato che i giudici del merito hanno attribuito alle parole pronunziate dai testi esaminati ovvero sulla forza dimostrativa degli elementi tratti dalle loro dichiarazioni, laddove le conclusioni tratte in sede processuale non siano manifestamente illogiche ovvero fondate su ragioni non ammissibili in diritto.

Fuorviante, e come tale inammissibile, è la doglianza avente ad oggetto la valutazione negativa che il giudicante avrebbe tratta dalla “contumacia” (recte: assenza) in sede processuale, infatti, diversamente da quanto sostenuto in sede di ricorso, il Tribunale non ha fondato la affermazione della responsabilità dell’imputato sul fatto che egli non abbia preso parte al giudizio, ma ha, semplicemente dato atto della circostanza che l’imputato, non presentandosi in giudizio, non ha articolato alcuna linea difensiva volta a contrastare gli elementi di giudizio sviluppati a suo carico.

Se, indubbiamente, una tale strategia processuale è del tutto legittima, non potendo dirsi certamente che la mancata contestazione giudiziale delle accuse formulate a carico del Plotti valga quale ficta confessio da parte di costui, non può, tuttavia, non rilevarsi, unitamente al Tribunale di Udine, le cui conclusioni sul punto non sono, pertanto, assolutamente da stigmatizzare, che il Plotti, non partecipando al processo, non si è avvalso della possibilità di formulare le opportune contestazioni avverso le tesi ex adverso introdotte in giudizio, trascurando, pertanto, una possibilità di autodifesa.

La censura in punto di dosimetria sanzionatoria, peraltro contenuta quest’ultima dal Tribunale nella sola sanzione pecuniaria, è soltanto enunciata, senza alcuna argomentazione, ove sì eccettui il rilievo del minimo disvalore dei fatti e della assenza, dato quest’ultima meramente postulato dal ricorrente, di danno per i beni giuridici tutelati, sicchè la stessa non può essere altrimenti valutata se non che in termini di evidente inammissibilità difettando di qualsivoglia specificità.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

A tale statuizione si accompagna, data la soccombenza del ricorrente, anche la condanna alla rifusione delle spese di difesa affrontate nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, Zanélli Emanuela, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021

 
 

 

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