______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
LA RIFORMA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE.
Gabriella Marcatajo
Abstract: con la riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione, approvata l’8 febbraio 2022, l’ambiente entra nella Costituzione tra i principi fondamentali ed in qualità di limite all’esercizio dell’attività economica. Il saggio propone una lettura della riforma in grado di avvalorare quell’orientamento che, sin dal secolo scorso, propugnava la ricostruzione dell’ambiente come diritto fondamentale della persona, in linea con la valorizzazione dello stesso quale bene distinto dal paesaggio, in una prospettiva esistenzialista di tutela della persona. La modifica introdotta, secondo l’autore, colma un vuoto costituzionale, divenuto insostenibile alla luce degli sviluppi della tutela ambientale, così come difesa da un orientamento dottrinale e giurisprudenziale diretto ad ascriverla nella più ampia e discussa area della tutela della persona. L’ambiente riceve cioè finalmente quella consacrazione espressa concessale fino ad oggi implicitamente tra le pieghe di norme altre, come valore apicale ordinamentale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Carta costituzionale. In questa prospettiva nuove e significative conferme giungono, secondo l’autore, dalla teorica dei beni comuni. L’ambiente, come bene comune strumentale al soddisfacimento dei bisogni della persona, va analizzato, in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale, il cui fondamento costituzionale riceve oggi la sua consacrazione ufficiale, in linea con le riflessioni offerte dalla rilettura teologica dei testi sacri. L’ambiente, il creato, nel linguaggio teologico, non è cioè oggetto di proprietà esclusiva, ma piuttosto quale bene comune, la cui utilità è strumentale al soddisfacimento di bisogni fondamentali della persona umana, diviene terreno di condivisione aperta e solidale.
Abstract: with the reform of Articles 9 and 41 of the Constitution, approved on 8 February 2022, the environment enters the Constitution as one of the fundamental principles and as a limit to the exercise of economic activity. The essay proposes an interpretation of the reform able to confirm that orientation that, since the last century, supported the reconstruction of the environment as a fundamental right of the person, in accordance with the enhancement of the same as a good distinct from the landscape, in an existentialist perspective of personal protection. The amendment introduced, according to the author, fills a constitutional vacuum that has become unsustainable in the light of developments in the field of environmental protection, as well as defended by a doctrinal and jurisprudential orientation aimed at attributing it in the wider and discussed area of personal protection. In other words, the environment finally receives the express consecration that has hitherto been implicitly attributed to it among the folds of other norms, such as the highest ordinamental value, according to the combined provisions of Articles 2, 9 and 32 of the Constitutional Charter. In this perspective new and significant confirmations come, according to the author, from the theory of the commons. The environment, as a common good instrumental to the satisfaction of the needs of the person, must be analyzed, in a perspective of intergenerational solidarity, whose constitutional foundation today receives its official consecration, in accordance with the reflections offered by the theological rereading of the sacred texts. The environment, creation, in theological language, is not, that is, the object of exclusive property, but rather what commons, whose utility is instrumental in satisfying the fundamental needs of the human person, becomes an open and supportive sharing ground.
SOMMARIO: 1.La consacrazione valoriale dell’ambiente. 2. Ambiente e paesaggio nel nuovo art. 9 Cost.: la fine di una indistinzione. 3. Il nuovo art. 41 Cost e l’ingresso della sostenibilità come limite all’attività economica. 4. L’ambiente come bene comune.
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