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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑86/20 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Vino – Pratiche enologiche – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Norme applicabili alla commercializzazione – Divieto di commercializzazione – Importazioni di vino – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova – Rinvio pregiudiziale – Reg. n. 1308/2013/UE – Reg. n. 555/2008/CE – Reg. n. 1306/2013/UE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Aprile 2022
Numero: C‑86/20
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Bay Larsen


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Vino – Pratiche enologiche – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Norme applicabili alla commercializzazione – Divieto di commercializzazione – Importazioni di vino – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova – Rinvio pregiudiziale – Reg. n. 1308/2013/UE – Reg. n. 555/2008/CE – Reg. n. 1306/2013/UE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 28 aprile 2022, Sentenza n. C‑86/20

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Vino – Pratiche enologiche – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Norme applicabili alla commercializzazione – Divieto di commercializzazione – Importazioni di vino – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova – Rinvio pregiudiziale – Reg. n. 1308/2013/UE – Reg. n. 555/2008/CE – Reg. n. 1306/2013/UE.

 L’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), e l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l’attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell’Unione europea sulla base dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità. Mentre, l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento V I 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, l’onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.

Pres. / Rel.  Bay Larsen, Ric. Vinařství U Kapličky s. r. o. contro Státní zemědělská a potravinářská inspekce


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 28/04/2022, Sentenza n. C‑86/20

SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 aprile 2022 

«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Vino – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Norme applicabili alla commercializzazione – Articolo 80 – Pratiche enologiche – Divieto di commercializzazione – Articolo 90 – Importazioni di vino – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articolo 43 – Documento V I 1 – Attestato che certifichi che le partite di vino sono state ottenute con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate o autorizzate – Valore probatorio – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 89, paragrafo 4 – Sanzioni – Commercializzazione di vino proveniente da un paese terzo – Vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate – Esenzione dalla responsabilità – Onere della prova»

Nella causa C‑86/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con decisione del 14 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2020, nel procedimento

Vinařství U Kapličky s. r. o.

contro

Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Vinařství U Kapličky s. r. o., da V. Mihalík, advokát;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Gerardis, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da B. Hofstötter e K. Walkerová, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU 2008, L 170, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vinařství U Kapličky s. r. o. e la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (ispettorato centrale dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«ispettorato centrale»), relativamente alla sanzione che quest’ultimo ha inflitto a tale società a causa dell’immissione in circolazione di partite di vino provenienti dalla Moldavia ottenute mediante pratiche enologiche non autorizzate dal diritto dell’Unione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 479/2008

3        L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008, e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU 2008, L 148, pag. 1), così prevedeva:

«1.      Salvo disposizione contraria prevista, in particolare, in accordi conclusi in virtù dell’articolo [218 TFUE], le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui al titolo III, capi III e IV, ove applicabili, e all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2.      Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo [218 TFUE], i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino] o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3.      L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a)      un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco che sarà reso pubblico dalla Commissione, nel paese da cui proviene il prodotto;

b)      un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese da cui proviene il prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto».

4        Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2009, L 154, pag. 1).

5        L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 491/2009 precisa che i riferimenti al regolamento n. 479/2008 s’intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 491/2009 (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII del regolamento n. 1234/2007.

6        Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII, punto 47, del regolamento n. 1234/2007, l’articolo 82 del regolamento n. 479/2008 corrisponde all’articolo 158 bis del regolamento n. 1234/2007.

 Regolamento n. 555/2008

7        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008 era così formulato:

«Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del [regolamento n. 479/2008]:

(…)

b)      gli scambi con i paesi terzi (titolo IV),

(…)».

8        L’articolo 40 del regolamento n. 555/2008 disponeva quanto segue:

«L’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all’articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del [regolamento n. 479/2008] sono contenuti in un unico documento nel quale:

a)      la parte “attestato” è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti;

b)      la parte “bollettino di analisi” è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti».

9        L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento 555/2008 enunciava quanto segue:

«L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.

Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 48».

10      L’articolo 47, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento così prevedeva:

«L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità».

11      La casella 9, intitolata «Attestato», del formulario V I 1 che figurava all’allegato IX di detto regolamento era così redatta:

«Il prodotto sopra designato (…)  è/  non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l’impiego di pratiche enologiche (…)  raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino] / autorizzate dalla Comunità.

Nome e indirizzo completo dell’organismo ufficiale:       Luogo e data:      

Firma, nome e qualifica del responsabile       Timbro:»

12      Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU 2018, L 58, pag. 1), ai sensi del suo articolo 52, ha abrogato, in particolare, gli articoli 1 e da 38 a 54 del regolamento n. 555/2008, nonché l’allegato IX di quest’ultimo.

13      L’articolo 56 del regolamento delegato 2018/273 precisa che tale regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 Regolamento (UE) n. 1306/2013

14      L’articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), prevede quanto segue.

«1.      Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall’applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 89, paragrafi 3 e 4.

2.      Non sono imposte sanzioni amministrative:

a)      se l’inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b)      se l’inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all’articolo 59, paragrafo 6;

c)      se l’inadempienza è dovuta a un errore dell’autorità competente o di altra autorità e se l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d)      se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile;

(…)».

15      L’articolo 89, paragrafo 4, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell’articolo 64, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2, [lettere da a) a d),] e se l’inadempienza è di scarsa entità».

 Regolamento (UE) n. 1308/2013

16      L’articolo 80, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), così prevede:

«1.      Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, nell’Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all’allegato VIII e previste dall’articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall’articolo 83, paragrafi 2 e 3.

(…)

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, sono ottenuti nell’Unione nel rispetto delle norme stabilite nell’allegato VIII.

2.      I prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell’Unione se:

a)      sono stati sottoposti a pratiche enologiche [non autorizzate a livello dell’Unione];

b)      sono stati sottoposti a pratiche enologiche [non autorizzate a livello nazionale] o

c)      non rispettano le regole stabilite nell’allegato VIII.

(…)

3.      Nell’autorizzare le pratiche enologiche di cui all’articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

a)      tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino] e dei risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

(…)

f)      rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell’allegato VIII».

17      L’articolo 90 di tale regolamento è così formulato:

«1.      Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell’Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all’articolo 78 del presente regolamento.

2.      Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del presente regolamento o, prima dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino].

3.      L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a)      un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un’autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b)      un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto».

18      L’articolo 230, paragrafi 1 e 2, del regolamento dispone quanto segue:

«1.      Il [regolamento n. 1234/2007] è abrogato.

(…)

2.      I riferimenti al [regolamento n. 1234/2007] si intendono fatti al presente regolamento e al [regolamento n. 1306/2013] e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato XIV del presente regolamento».

19      L’allegato I, parte XII, del regolamento n. 1308/2013 prevede quanto segue:

«Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

 

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

 

(…)

(…)

b)

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98

(…)

(…)

(…)

20      L’allegato VII, parte II, punto 1, di tale regolamento è così formulato:

«Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

(…)».

21      L’allegato VIII di detto regolamento, intitolato «Pratiche enologiche di cui all’articolo 80», nella parte I, A, prevede quanto segue:

«Limiti di arricchimento

1.      Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell’Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81.

2.      L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)      3% vol nella zona viticola A;

b)      2% vol nella zona viticola B;

c)      1,5% vol nella zona viticola C.

(…)».

22      L’allegato VIII, parte II, del medesimo regolamento è così formulato:

«A.      Disposizioni generali

1.      Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

(…)

C.      Taglio dei vini

Nell’Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell’Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

(…)».

23      Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV del regolamento n. 1308/2013, l’articolo 158 bis del regolamento n. 1234/2007 corrisponde all’articolo 90 del regolamento n. 1308/2013.

 Diritto ceco

24      L’articolo 39, paragrafo 1, lettera ff) dello zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (legge n. 321/2004 sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura), nella sua versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Una persona giuridica o una persona fisica, in qualità di produttore o di persona che immette un prodotto in circolazione commette un illecito amministrativo allorquando (…) viola un obbligo stabilito da una norma dell’Unione europea in materia di viticoltura, vitivinicoltura o commercio di prodotti».

25      L’articolo 40, paragrafo 1, della legge sulla viticoltura e sulla vitivinicultura è così formulato:

«Una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell’obbligo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26      Con decisione del 14 gennaio 2016, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně (Autorità nazionale di controllo agroalimentare, sezione di Brno, Repubblica ceca) ha inflitto una sanzione di importo pari a 2 100 000 corone ceche (CZK) (circa EUR 80 000) alla Vinařství U Kapličky e le ha chiesto il rimborso delle spese per le analisi di laboratorio per un importo di CZK 86 420 (circa EUR 3 000), a causa dell’immissione in circolazione da parte di quest’ultima, nella Repubblica ceca, di partite di vino importate dalla Moldavia sottoposte a pratiche enologiche non autorizzate, in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, e, in alcuni casi, di partite di vino importate dalla Moldavia che non rispettavano le regole di cui all’allegato VIII di tale regolamento, in violazione dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.

27      Sulla base di esami effettuati in laboratorio su campioni prelevati in occasione di un controllo presso la Vinařství U Kapličky, l’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, sezione di Brno, ha constatato che le partite interessate non soddisfacevano, in diversa misura, i requisiti relativi alle pratiche enologiche autorizzate, a causa, in particolare, dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale al di là del limite del 3% vol.

28      Con decisione del 4 agosto 2016, l’ispettorato centrale ha respinto il ricorso amministrativo proposto dalla Vinařství U Kapličky avverso la decisione del 14 gennaio 2016.

29      La Vinařství U Kapličky ha proposto ricorso contro la decisione del 4 agosto 2016 dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), facendo valere, in particolare, che l’ispettorato centrale avrebbe dovuto esonerarla dalla responsabilità per gli illeciti addebitatile a causa dell’esistenza di documenti V I 1 redatti dalle autorità moldave competenti, in applicazione del regolamento n. 555/2008, per le partite di vino di cui trattasi.

30      Il 26 aprile 2018, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha annullato la decisione dell’ispettorato centrale del 4 agosto 2016 e ha rinviato la causa a quest’ultimo. Tale giudice ha dichiarato, al riguardo, che non era possibile escludere, in via di principio, che la Vinařství U Kapličky potesse essere esonerata dalla responsabilità per le violazioni addebitatele sulla base dei documenti V I 1 redatti dalle autorità moldave competenti e che altre circostanze avrebbero dovuto essere prese in considerazione dall’ispettorato al fine di determinare se occorresse escludere la responsabilità di detta società per le violazioni addebitatele.

31      L’ispettorato centrale ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

32      Il 16 agosto 2018 il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) ha annullato la sentenza del Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo, con la motivazione che il documento V I 1 costituisce una mera formalità amministrativa ai fini dell’ingresso delle partite di vino di cui trattasi nell’Unione e che la presentazione di un simile documento non è sufficiente per esonerare la persona che commercializza tali partite dalla responsabilità per gli illeciti contestati.

33      In seguito a tale sentenza, il 21 novembre 2018 il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha respinto il ricorso proposto dalla Vinařství U Kapličky avverso la decisione dell’ispettorato centrale del 4 agosto 2016.

34      La Vinařství U Kapličky ha proposto un ricorso per cassazione e un ricorso costituzionale contro la suddetta sentenza del Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno).

35      Il ricorso per cassazione è stato respinto dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) il 27marzo 2019.

36      L’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), con sentenza del 5 settembre 2019, ha invece constatato una violazione del diritto della Vinařství U Kapličky a un processo equo, a causa del fatto che il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) aveva respinto l’argomento di tale società vertente sul carattere vincolante dell’attestato di cui al documento V I 1, senza aver preliminarmente sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

37      In tale contesto, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l’ingresso del vino nel territorio dell’[Unione] il documento V I 1, rilasciato a norma del [regolamento n. 555/2008], contenente un attestato dell’organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[Organizzazione internazionale della vigna e del vino] o approvate dal[l’Unione].

2)      Se il diritto dell’Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l’illecito amministrativo consistente nell’immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nell’Unione, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l’impiego di pratiche enologiche approvate dall’Unione, che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del [regolamento n. 555/2008]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

38      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), nonché l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l’attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell’Unione sulla base del regolamento n. 555/2008, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (in prosieguo: l’«OIV») o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di detta partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013.

39      In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento n. 555/2008 aveva lo scopo di stabilire, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 479/2008, in particolare quelle relative agli scambi con i paesi terzi.

40      Inoltre, sebbene varie disposizioni del regolamento n. 555/2008 – in particolare i suoi articoli 1 e da 38 a 54 nonché il suo allegato IX – siano state abrogate dall’articolo 52 del regolamento delegato 2018/273, esse erano ancora in vigore alla data della redazione del documento V I 1 e a quella dell’ingresso nell’Unione delle partite di vino di cui trattasi nel procedimento principale, sicché tali disposizioni possono essere rilevanti per rispondere alle questioni sollevate.

41      L’articolo 40 del regolamento n. 555/2008, che figurava nel capo II, intitolato «Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e dei mosti di uve per l’importazione», del titolo III di tale regolamento, prevedeva che l’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento n. 479/2008 fossero contenuti in un unico documento nel quale la parte «attestato» veniva rilasciata da un organismo del paese terzo di cui erano originari i prodotti.

42      Sebbene la suddetta disposizione si riferisse all’articolo 82 del regolamento n. 479/2008, detto rinvio deve essere inteso, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 491/2009 e dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, nel senso che esso riguardava, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, l’attestato e il bollettino di analisi cui fanno riferimento, rispettivamente, l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 90, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

43      L’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1308/2013 prevede che, salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, il vino deve essere ottenuto nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma di tale regolamento o, prima dell’autorizzazione da parte della Commissione di tali pratiche di cui all’articolo 80, paragrafo 3, di detto regolamento, nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

44      L’articolo 90, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1308/2013 dispone che l’importazione di vino è soggetta alla presentazione di un certificato che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, redatto da un’autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese di origine del prodotto, nonché di un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese di origine del prodotto.

45      Occorre rilevare, al riguardo, che l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008 prevedeva, in sostanza, che tale attestato e tale bollettino di analisi fossero redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nell’Unione e che tale documento fosse redatto sulla base di un formulario V I 1 il cui modello figurava nell’allegato IX di detto regolamento.

46      La casella 9 di tale modello, intitolata «Attestato», richiedeva che venisse indicato se il prodotto designato fosse destinato al consumo umano diretto, se corrispondesse alla definizione comunitaria delle categorie di prodotti vitivinicoli e se fosse stato ottenuto con l’impiego delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione.

47      L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008 prevedeva che l’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 fossero consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avevano luogo tali formalità.

48      Dalle disposizioni citate ai punti precedenti emerge che il documento V I 1, di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008, costituiva un documento che doveva essere redatto, per ciascuna partita di vino destinata ad essere importata nell’Unione, da un organismo competente del paese terzo di origine della partita di cui trattasi e che andava consegnato all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica di tale partita.

49      Da tali disposizioni si evince altresì che tale documento aveva la funzione di consentire alle autorità doganali di verificare se la suddetta partita soddisfacesse le condizioni alle quali era soggetta la sua importazione nell’Unione, in particolare la condizione di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, relativa al rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione o raccomandate e pubblicate dall’OIV.

50      In tali circostanze, al fine di rispondere alla prima questione, occorre determinare se la funzione così riconosciuta al documento V I 1 valga anche per quanto riguarda la valutazione della conformità della partita di vino in questione alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013.

51      Al riguardo, occorre rilevare che tale disposizione enuncia che i prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, di tale regolamento non sono commercializzabili nell’Unione se sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell’Unione o se non rispettano le regole stabilite nell’allegato VIII di detto regolamento.

52      Per quanto riguarda, in primo luogo, i prodotti oggetto di tale divieto, l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 fa riferimento, in generale, ai prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, del regolamento in parola, indipendentemente dal loro luogo di origine.

53      Inoltre, tale parte II, intitolata «Categorie di prodotti vitivinicoli», al punto 1, riguarda il vino.

54      Si deve pertanto ritenere che il divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013 riguardi in particolare le partite di vino importate da paesi terzi.

55      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le pratiche enologiche di cui a tale disposizione, l’articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 si riferisce, in generale, alle pratiche enologiche non autorizzate a livello dell’Unione.

56      Quanto all’articolo 80, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, esso riguarda le regole stabilite all’allegato VIII di detto regolamento.

57      A tal proposito, sebbene la parte I dell’allegato VIII del medesimo regolamento preveda regole relative, in particolare, alle operazioni di arricchimento in alcune zone viticole dell’Unione, le quali riguardano quindi unicamente le partite di vino ottenute nell’Unione, la parte II di tale allegato enuncia regole di ordine più generale, applicabili anche ai vini originari di paesi terzi.

58      Ne consegue che, al pari dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2103, l’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del medesimo prevede l’obbligo di rispettare talune pratiche enologiche a cui le partite di vino provenienti, in particolare, da paesi terzi devono conformarsi, il quale viene imposto da quest’ultima disposizione non già ai fini della loro importazione, bensì ai fini della loro commercializzazione nell’Unione.

59      Sebbene le condizioni enunciate, rispettivamente, all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), e all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 siano presentate in maniera diversa – atteso che la prima di tali disposizioni riguarda il rispetto delle pratiche enologiche autorizzate a livello dell’Unione e delle regole di cui all’allegato VIII di tale regolamento, mentre la seconda riguarda le pratiche enologiche autorizzate dall’Unione sulla base di tale regolamento o, prima dell’autorizzazione di tali pratiche da parte della Commissione, le pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV – occorre ritenere che, per quanto riguarda le partite di vino importate nell’Unione, il documento V I 1 possa rivelarsi utile al fine di verificare se partite del genere siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013.

60      Occorre, infatti, rilevare, in primo luogo, che, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, l’attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell’Unione sulla base dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche autorizzate dall’Unione, presenta una certa rilevanza al fine di valutare la conformità di detta partita a tali pratiche enologiche.

61      Inoltre, dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, letto in combinato disposto con l’articolo 80, paragrafo 3, di quest’ultimo, emerge che spetta alla Commissione autorizzare pratiche enologiche a livello dell’Unione sulla base di quest’ultima disposizione.

62      Orbene, l’articolo 80, paragrafo 3, lettera f), del regolamento in parola precisa che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell’allegato VIII del medesimo regolamento.

63      In secondo luogo, sebbene l’attestato contenuto in un documento V I 1 redatto per una partita di vino importata nell’Unione sulla base dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008 possa riguardare unicamente la conformità di tale partita con le pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che le raccomandazioni dell’OIV presentano una rilevanza particolare per quanto riguarda le norme del diritto dell’Unione relative alle pratiche enologiche (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C‑399/12, EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64).

64      In tali circostanze, si deve ritenere che un attestato contenuto in un documento V I 1, redatto sulla base dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008 per una partita di vino importata nell’Unione, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione, presenti una certa rilevanza nell’esame della conformità di detta partita alle prescrizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013.

65      Ciò premesso, occorre rilevare, da un lato, che, mentre dall’articolo 90, paragrafo 3, di tale regolamento emerge che il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto che un siffatto attestato consenta di verificare se la partita di vino di cui trattasi sia conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 90, paragrafo 2, di detto regolamento, esso non ha conferito un simile effetto a tale attestato – che è del resto redatto da un organismo di un paese terzo – in relazione al divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.

66      Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la non conformità di una partita di vino alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione può risultare da circostanze successive al rilascio del documento V I 1 per tale partita, le quali potrebbero verificarsi, in particolare, nell’ambito del trasporto di quest’ultima.

67      Orbene, poiché la redazione di un attestato contenuto in un documento V I 1, quale previsto dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008, è effettuata dalle autorità competenti del paese terzo di origine di tale partita, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per la sua importazione nell’Unione, un considerevole lasso di tempo può trascorrere tra la redazione di un siffatto attestato e la commercializzazione di detta partita nel territorio dell’Unione.

68      Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che l’esistenza di un siffatto attestato consenta, di per sé, di dimostrare che una partita di vino sia conforme alle pratiche enologiche autorizzate dal diritto dell’Unione.

69      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), e l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, devono essere interpretati nel senso che l’attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell’Unione sulla base dell’articolo 43 del regolamento n. 555/2008, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità.

 Sulla seconda questione

70      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) o c), del regolamento n. 1308/2013 produca un documento V I 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione, l’onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, di detto regolamento grava sulle autorità competenti di tale Stato membro.

71      Come rilevato ai punti da 51 a 57 della presente sentenza, l’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013 vieta la commercializzazione, nell’Unione, delle partite di vino importate da paesi terzi che sono state sottoposte a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell’Unione o che non rispettano le regole stabilite all’allegato VIII di tale regolamento.

72      Inoltre, l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013 prevede che, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applichino sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Detta disposizione precisa tuttavia che tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), di tale regolamento e se l’inadempienza è di scarsa entità.

73      L’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento enuncia che gli Stati membri non possono imporre sanzioni se l’interessato può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 di tale articolo o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

74      Dal combinato disposto dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 89, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deriva quindi che gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive nel caso di inosservanza del divieto di commercializzazione previsto da quest’ultima disposizione, ma che siffatte sanzioni non possono essere applicate qualora venga accertato che l’interessato non è responsabile.

75      Nei limiti in cui tali regolamenti non contengono disposizioni più specifiche relative, in particolare, all’assunzione della prova, spetta ‑ in forza del principio dell’autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività ‑ all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili o ancora i principi che presiedono la valutazione dell’efficacia probatoria degli elementi di prova nonché lo standard probatorio richiesto (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punti 24 e 25).

76      Ciò premesso, le modalità nazionali di assunzione e di valutazione della prova così previste non devono essere tali da pregiudicare la regola di ripartizione dell’onere della prova espressamente prevista dal regolamento n. 1306/2013 (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 27).

77      Orbene, l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1306/2013 precisa che spetta alla persona cui viene addebitata la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 provare di non essere responsabile dell’inosservanza di tale divieto.

78      Inoltre, se è pur vero che dall’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1306/2013 si evince che l’autorità competente non deve imporre sanzioni se accerta altrimenti che la persona interessata non è responsabile, un siffatto obbligo di prendere in considerazione gli elementi di cui dispone tale autorità non può implicare il fatto che incomba, di regola, a quest’ultima dimostrare la sussistenza di responsabilità in capo a tale persona prima di poterle infliggere una sanzione.

79      Al riguardo, dalle considerazioni di cui ai punti da 65 a 68 della presente sentenza risulta che la persona cui viene addebitata la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013 non può validamente presumere di essersi conformata a tale divieto per il solo fatto di disporre di un attestato contenuto in un documento V I 1 per la partita di vino di cui trattasi e che, di conseguenza, tale persona non può dimostrare di non essere responsabile producendo semplicemente un documento del genere.

80      Ne consegue che l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che faccia gravare sulle autorità competenti l’onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo alla persona interessata, anche qualora tale normativa preveda una siffatta ripartizione dell’onere della prova nella sola ipotesi in cui tale persona abbia prodotto un documento V I 1 redatto per la partita di vino di cui trattasi e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione.

81      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento V I 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dall’Unione, l’onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), e l’articolo 90, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che l’attestato contenuto in un documento V I 1, redatto per una partita di vino importata nell’Unione europea sulla base dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, secondo il quale tale partita è stata ottenuta con l’impiego di pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, è rilevante ai fini della valutazione della conformità di tale partita alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 1308/2013, senza essere tuttavia sufficiente per dimostrare, di per sé, tale conformità.

2)      L’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e con l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, qualora una persona che commercializza, in tale Stato membro, una partita di vino importata da un paese terzo non conforme alle pratiche enologiche di cui all’articolo 80, paragrafo 2, lettera a) o c), del regolamento n. 1308/2013, produca un documento V I 1 redatto per tale partita e attestante che quest’ultima è stata ottenuta nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino o autorizzate dall’Unione, l’onere della prova circa la sussistenza di responsabilità in capo a tale commerciante per la violazione del divieto di commercializzazione di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 grava sulle autorità competenti di detto Stato membro.

Firme

 
 

 

 

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