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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Maltrattamento animali, Risarcimento del danno Numero: 16281 | Data di udienza: 20 Aprile 2022

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lesioni provocate dal morso di un cane – Mancata presentazione della querela – Denuncia presentata – Esclusione di formule sacramentali per la sua validità – Differenza tra denuncia e querela – Volontà di punizione da parte della persona offesa – ANIMALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – Padrone del cane – Soggetto responsabile – Risarcimento del danno.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Aprile 2022
Numero: 16281
Data di udienza: 20 Aprile 2022
Presidente: PICCIALLI
Estensore: VIGNALE


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lesioni provocate dal morso di un cane – Mancata presentazione della querela – Denuncia presentata – Esclusione di formule sacramentali per la sua validità – Differenza tra denuncia e querela – Volontà di punizione da parte della persona offesa – ANIMALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – Padrone del cane – Soggetto responsabile – Risarcimento del danno.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^, 28 aprile 2022 (Ud. 20/04/2022), Sentenza n.16281

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Lesioni provocate dal morso di un cane – Mancata presentazione della querela – Denuncia presentata – Esclusione di formule sacramentali per la sua validità – Differenza tra denuncia e querela – Volontà di punizione da parte della persona offesa – MALTRATTAMENTO ANIMALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – Padrone del cane – Soggetto responsabile – Risarcimento del danno.

In materia procedurale, poiché la querela non richiede formule sacramentali, la volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti in cui tale volontà non è espressamente esplicitata. Nei casi in cui emerga tale incertezza comunque gli atti devono essere interpretati alla luce del “favor querelae”. Nell’affermare questo principio, la giurisprudenza ha chiarito: da un lato, che la querela è un atto a forma libera; dall’altro che, pur nella libertà di forma, essa deve contenere l’inequivoca manifestazione di volontà di perseguire penalmente i fatti denunciati. In questa manifestazione di volontà si sostanzia, la differenza tra una semplice denuncia e una querela. Inoltre, la verifica circa la volontà di querelare costituisce costituisce giudizio di merito insidacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale volontà in tutti i suoi elementi sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica. Sicché, la volontà punitiva non può essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia e, di conseguenza, non può essere desunta dal fatto che, dopo l’esercizio dell’azione penale, vi sia stata la costituzione di parte civile. Nella specie, il Giudice di Pace ha omesso di considerare che la denuncia in atti contiene un chiaro riferimento alla volontà punitiva quando ad un certo punto lo stesso richiede di essere “informato sugli sviluppi delle indagini” o “avvisato” o quando, rivolgendosi alle autorità, chiede di “prendere provvedimenti al più presto.”

(annulla con rinvio sentenza del 17/05/2021 del GIUDICE DI PACE DI MESSINA) Pres. PICCIALLI, Rel. VIGNALE, Ric. omissis

 


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^, 28/04/2022 (Ud. 20/04/2022), Sentenza n.16281

SENTENZA

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