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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 680 | Data di udienza: 8 Marzo 2022

RIFIUTI – Discarica – Rifacimento completo della impermeabilizzazione – Modifica sostanziale – Procedure di VIA e AIA – Ricorso al procedimento semplificato – Preclusione – Nozione di modifica sostanziale – Art. 5, c. 1, lett. 1-bis d.lgs. n. 152/2006 – Giudizio circa la possibilità di effetti negativi e significativi sull’ambiente – Prudente apprezzamento della autorità competente – Gestore – Comunicazione delle modifiche dell’impianto, del progetto o delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto – Art. 29 -nonies d.lgs. n. 152/2006 (Si ringrazia per la segnalazione il dott. Lorenzo Ieva)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2022
Numero: 680
Data di udienza: 8 Marzo 2022
Presidente: Tricarico
Estensore: Ieva


Premassima

RIFIUTI – Discarica – Rifacimento completo della impermeabilizzazione – Modifica sostanziale – Procedure di VIA e AIA – Ricorso al procedimento semplificato – Preclusione – Nozione di modifica sostanziale – Art. 5, c. 1, lett. 1-bis d.lgs. n. 152/2006 – Giudizio circa la possibilità di effetti negativi e significativi sull’ambiente – Prudente apprezzamento della autorità competente – Gestore – Comunicazione delle modifiche dell’impianto, del progetto o delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto – Art. 29 -nonies d.lgs. n. 152/2006 (Si ringrazia per la segnalazione il dott. Lorenzo Ieva)



Massima

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 16 maggio 2022, n. 680

RIFIUTI – Discarica – Rifacimento completo della impermeabilizzazione – Modifica sostanziale – Procedure di VIA e AIA – Ricorso al procedimento semplificato – Preclusione.

l rifacimento completo della impermeabilizzazione minerale e sintetica del fondo e delle pareti della vasca di una discarica, con asportazione completa di quelle attualmente presenti in opera e riutilizzo dei materiali terrosi, costituisce una “modifica sostanziale” assoggettata a procedura di VIA e a procedimento ordinario di AIA, di cui agli artt. 29-ter e 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006. Resta invece preclusa la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato, utilizzabile per le mere modifiche a fini di “miglioramento” (art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152 del 2006), per cui è indispensabile espletare il procedimento ordinario previsto per le “modifiche sostanziali” (art. 29-nonies, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006).

RIFIUTI – Discarica – Modifica sostanziale – Nozione – Art. 5, c. 1, lett. 1-bis d.lgs. n. 152/2006 – Giudizio circa la possibilità di effetti negativi e significativi sull’ambiente – Prudente apprezzamento della autorità competente.

L’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006 qualifica come “modifica sostanziale” non già solo l’aumento di capacità dell’impianto, bensì anche soltanto: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento […] dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Il giudizio circa la possibilità di “effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana” è affidato dalla norma al prudente apprezzamento della “autorità competente” (nel caso di specie, le trascorse criticità caratterizzanti il funzionamento della discarica, esigevano che si procedesse alla sua riattivazione soltanto una volta saggiati con particolare attenzione gli impatti sull’ambiente e sulla salute umana).

RIFIUTI – Discarica – Gestore – Comunicazione delle modifiche dell’impianto, del progetto o delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto – Art. 29 -nonies d.lgs. n. 152/2006

L’art. 29-nonies d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, al comma 1, che il gestore comunichi all’autorità competente le modifiche (art. 5, co. 1, lett. l), d.lgs. n. 152) dell’impianto o del progetto o delle sole caratteristiche e del funzionamento dell’impianto; mentre, stabilisce, al comma 2, che, nel caso si evincano “modifiche sostanziali” (art. 5, co. 1, let. l-bis), d.lgs. n. 152), il gestore invii all’autorità una nuova domanda di autorizzazione da corredarsi con la documentazione tecnica più pertinente.

Pres. f.f. Tricarico, Est. Ieva – P. s.r.l. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Colelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 16 maggio 2022, n. 680

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
– dell’atto del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia prot. n. 1394 del 2.2.2021 (notificato a mezzo pec in pari data); b) dell’atto del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia prot. n. 752 del 19.1.2021 (comunicato in data 2.2.2021); c) dell’atto prot. n. 2546 del 23.2. 2021, nella parte di interesse;
– nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresa, ove occorra e nella parte d’interesse, la nota prot. n. 539 del 14.1.2021, i verbali del 5.8.2020, del 10.9.2020, del 18.11.2020, del 7.1.2021.
Sui primi motivi aggiunti depositati il 28.7.2021 per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
– dell’atto del Servizio AIA/RIR della Regione Puglia prot. n. 7641 del 21.5.2021 (notificato a mezzo pec in pari data);
– nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sui secondi motivi aggiunti depositati 18.11.2021 per l’annullamento:
– dell’atto della Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia prot. n. 14000 del 28.9.2021 (notificato a mezzo pec in pari data);
– nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Bice Pasqualone, per la ricorrente, e l’avv. Regina Bellomo, su delega dell’avv. Tiziana Colelli, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante impugnava tre atti di distinti uffici della Regione Puglia (prot. n. 1394 del 2.2.2021; prot. n. 752 del 19.1.2021; prot. n. 2546 del 23.2.2021), concernenti l’indicazione – peraltro seguita a numerose riunioni preliminari – circa il corretto procedimento da seguirsi per la riattivazione di una parte dell’impianto della discarica di Conversano (BA) alla contrada “Martucci”, da parte del gestore.
Orbene, la nota prot. n. 1394 del 2.2.2021 rappresentava che, dall’istruttoria condotta, risultava che le modifiche da apportare all’impianto fossero da qualificarsi sostanziali per le seguenti motivazioni: 1) riguardano la sostituzione di parti strutturali dell’opera quali le sponde e il fondo della discarica; 2) le indagini disposte nell’ambito del procedimento penale hanno evidenziato una serie di criticità, che richiedono particolare attenzione nella valutazione degli interventi da realizzarsi per adeguare la vasca A; 3) l’impianto di discarica in questione è stato autorizzato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 26.1.2007 n. 26, emanato secondo procedure emergenziali, e non ha subito i successivi riesami, ai sensi dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante siano passati oltre dieci anni dal primo provvedimento e siano sopraggiunti aggiornamenti delle norme tecniche di settore; 4) gli interventi proposti, sebbene riferiti ad un’opera già esistente, non possono essere ricondotti ad una semplice manutenzione, configurandosi, invece, i lavori da effettuarsi come modifiche sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del TUA.
Mentre la nota prot. n. 752 del 19.1.2021 è una precedente comunicazione interna di coordinamento intervenuta tra gli uffici del Servizio VIA e VIncA e del Servizio AIA e RIR della Regione Puglia.
Infine, con la nota prot. n. 2546 del 23.2.2021 è stata riscontrata l’istanza di riesame, per adeguamento alle c.d. BAT (best available techniques) di settore, per l’impianto complesso di Gestione di rifiuti urbani indifferenziati (TMB) con la produzione di CSS e la discarica di servizio/soccorso, sancendo l’incompletezza della documentazione, con la richiesta di produzione di ulteriore documentazione tecnica.
Nella sostanza, parte ricorrente ha lamentato la preclusione posta dagli uffici regionali alla possibilità di utilizzare il procedimento (semplificato) previsto dall’art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore), comma 1, d.lgs. 152 del 2006; anziché il più approfondito procedimento (ordinario) disciplinato dall’art. 29-octies (Rinnovo e riesame) richiamato dall’art. 29-nonies, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
In fatto, va precisato che parte ricorrente ha depositato l’atto sintetico di pronuncia del provvedimento del GUP del Tribunale di Bari (con riserva di stesura delle motivazioni) concernente le indagini penali svolte nei confronti di taluni imputati per il reato di “disastro ambientale”, che hanno visto alcuni imputati assolti perché il fatto non costituisce reato (capi A e B) o perché il fatto non sussiste (capo P), mentre per altre ipotesi di reato v’è stato rinvio a dibattimento. Dall’atto depositato non emergono altri dettagli.
A seguito del disposto c.d. dissequestro probatorio effettuato dall’autorità giudiziaria, a conclusione delle indagini penali, parte ricorrente ha interesse alla riattivazione dell’impianto di discarica e ha chiesto alla Regione di voler indicare il procedimento da seguirsi, come peraltro sancito dall’A.G. che ha in merito statuito: “spetterà non al giudice penale ma agli organismi di controllo e agli Enti locali competenti […] effettuare le loro autonome valutazioni in merito all’eventuale possibile ripresa (o inizio) di esercizio/utilizzazione/messa in sicurezza in tutto o in parte delle Vasche A e B della vecchia discarica e degli eventuali interventi da far effettuare sui pozzi di monitoraggi, sulla estrazione del percolato dal lotto 3 e sugli eventuali pericoli di esplosione derivanti dalla fuoriuscita di biogas”.
Insiste sempre parte ricorrente che i lavori da eseguirsi non costituiscono “modifica sostanziale”, bensì “miglioramento”, eseguibile con procedura semplificata, poiché la perizia acquisita nel corso delle indagini penali (c.d. perizia Boeri) avrebbe già tracciato gli interventi necessari e sufficienti per la riattivazione della discarica.
2.- Si costituiva la Regione Puglia con apposita memoria illustrativa, depositando documenti.
L’assunto sostenuto dalla parte ricorrente circa la “sufficienza” degli adeguamenti alla discarica indicati nella perizia acquisita nel corso delle indagini penali veniva contestato dall’Amministrazione regionale.
Ciò sia rispetto alle finalità della predetta perizia, che si inserisce nella vicenda penale e ha finalità cautelative rispetto alle responsabilità ivi da accertarsi, sia rispetto all’osservanza de facto degli stessi interventi ivi indicati, che non sarebbero stati in realtà recepiti dal soggetto gestore della discarica.
Dirimente appare poi per la Regione il dictum normativo, talché non può non considerarsi “modifica sostanziale” il tipo dei lavori da effettuarsi.
3.- Alla fissata camera di consiglio per la disamina delle richieste misure cautelari, il Collegio, con ordinanza, data la complessità delle questioni poste e considerato prima facie che gli atti impugnati non recassero chiara, articolata e adeguata motivazione, tal da esprimere gli apprezzamenti in ultimo effettuati dagli organi e/o uffici preposti della Regione, sospendeva in vista dell’approfondimento funditus del merito del ricorso in udienza pubblica i gravati atti.
4.- Con motivi aggiunti e istanza di rinnovo di concessione di misure cautelari la società impugnava il sopraggiunto provvedimento (prot. n. 7641 del 21.5.2021).
Detto nuovo atto evidenziava taluni punti analitici, già espressi negli atti precedentemente impugnati, e di seguito riepilogati:
– veniva riportata la cronistoria amministrativa dell’impianto IPPC 5.3 e 5.4 di Gestione di rifiuti urbani indifferenziati (TMB) con produzione di CSS e discarica di servizio/soccorso ubicato alla contrada “Martucci” del comune di Conversano (BA) e indi ribadito che gli interventi da realizzare sulla vasca A, al fine dell’impiego della stessa, non possano qualificarsi come manutenzione e/o rifunzionalizzazione, ma sono interventi di messa in sicurezza, mediante completo rifacimento del fondo e delle sponde laterali, al fine di realizzare il necessario strato di impermeabilizzazione avente le caratteristiche minime richieste ex lege, anche per le insorte problematiche di natura geotecnica;
– veniva dato atto che gli interventi progettuali proposti dal soggetto gestore non sono riconducibili ad alcuna delle tre possibili soluzioni tecniche (A, B o C) indicate nella relazione peritale ing. Boeri, quali necessarie per la messa in sicurezza dell’invaso, poiché non propongono in realtà il “rifacimento completo dell’impermeabilizzazione minerale e sintetica del fondo e delle pareti della vasca” sempre previsto da tutte e tre le soluzioni peritali;
– veniva sottolineato come la sovrapposizione sulla barriera mineraria esistente della stratificazione proposta con il progetto presentato dal gestore non costituisca miglioria rispetto alle soluzioni indicate nella relazione peritale ing. Boeri, poiché non sono un addendum, ma un’alternativa tecnicamente e normativamente non condivisibile, in difetto di approfondimenti tecnici istruttori;
– la documentazione progettuale trasmessa non consentirebbe comunque di valutare ed approfondire taluni aspetti essenziali.
Pertanto, in considerazione della definizione di cui all’art. 5, co. 1, lett. l-bis) del TUA e della proposta progettuale avanzata, veniva confermato l’invito al gestore a presentare istanza, ai sensi dell’art. 29-nonies, co. 2, del TUA, non ricorrendo invece le condizioni di cui all’art. 29-nonies, co. 1, e art. 29-octies del d.lgs. 152 del 2006, con diffida allo stesso dal realizzare qualsiasi intervento di cui alla proposta progettuale del 30.12.2020.
Il Collegio disponeva l’abbinamento al merito delle nuove misure cautelari richieste.
5.- Indi, con secondi motivi aggiunti, la società impugnava altresì l’atto (prot. n. 14000 del 28.9.2021), con il quale la Regione confermava che, con le precedenti note prot. n. 1394 del 2.2.2021 (impugnata con ricorso principale) e prot. n. 7641 del 21.5.2021 (impugnata con primi motivi aggiunti), il gestore era stato invitato a presentare istanza ai sensi dell’art. 29-nonies, co. 2, d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 29-nonies, co. 1, del medesimo d.lgs. n. 152 cit., e che tuttavia non vi aveva provveduto. Depositava inoltre documenti.
6.- Scambiate memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica dell’8.3.2022, dopo ampia discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.
7.- Il ricorso e i due motivi aggiunti proposti sono infondati.
Le censure poste nei tre atti di impugnativa come in epigrafe sono stati rubricati con numerazione progressiva e riepilogati nei secondi motivi aggiunti, pertanto la disamina degli stessi seguirà analoga impostazione.
7.1.- Con il primo motivo, vengono contestati la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7-bis, 29-nonies d.lgs. n. 152 del 2006, della d.G.R. 678 del 2001, dell’all. IV d.lgs. 152 cit., la violazione delle regole di buona amministrazione (art. 97 Cost., artt. 1 e 3 legge n. 241 del 1990), il difetto di motivazione, la violazione dei principi di conservazione degli atti amministrativi e del divieto di aggravio procedimentale, di proporzionalità, travisamento e sviamento, illogicità e contraddittorietà.
Premette la società gestore dell’impianto che ha già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole (DD 506/2006) e di AIA, giusta decreto commissariale n. 6 del 2012, ma che tuttavia la discarica è stata sottoposta a sequestro nell’ambito di un procedimento penale per disastro ambientale.
A valle della vicenda penale, indi dissequestrato l’impianto, il soggetto gestore, in data 16.1.2015, inoltrava alla Regione la documentazione progettuale di recepimento della soluzione n. 2 (detta anche soluzione “B”) indicata dal perito del GUP, ing. Boeri, consistente nel “Rifacimento completo della impermeabilizzazione minerale e sintetica del fondo e delle pareti (della vasca A della discarica di servizio/soccorso), con asportazione completa di quelle attualmente presenti in opera e riutilizzo degli stessi materiali terrosi”.
Intervenuti numerosi incontri tra gli uffici regionali e i responsabili del soggetto gestore dell’impianto di discarica, a conclusione di complessi approfondimenti tecnici, con atto prot. n. 1394 del 2.2.2020, il Servizio AIA/RIR della Regione ha inteso qualificare come “modifiche sostanziali” tutti i lavori da effettuarsi, invitando lo stesso ad attivare la procedura VIA ed il procedimento ordinario di AIA di cui agli artt. 29-ter e 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006.
Non condivide parte ricorrente il merito dell’atto prot. n. 1394 del 2.2.2020, con il quale il competente ufficio della Regione ha precluso la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato, utilizzabile per le mere modifiche ai fini di “miglioramento” (art. 29-nonies, co. 1, d.lgs. 152 del 2006), e ha ritenuto invece indispensabile espletare il procedimento ordinario previsto per le “modifiche sostanziali” (art. 29-nonies, co. 2, d.lgs. n. 152 del 2006).
Osserva però il Collegio che la descrizione dei lavori da effettuarsi sull’impianto di discarica e, in particolare, sulla vasca A, come più dettagliatamente richiamati negli atti impugnati, costituiscano in effetti “modifica sostanziale”, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 (Definizioni), co. 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152 del 2006.
In tema, dirimenti sono le stesse disposizioni normative, invero, in toto chiare.
In primo luogo l’art. 29-octies d.lgs. n. 152 prevede, al co. 1, che: “L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”; al co. 3, che: “Il riesame con valenza […] di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso: […] b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione”. Secondo il co. 4 il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, quando comunque si riscontrino in sintesi: a) la necessità di revisione dei valori limite; b) migliori tecniche disponibili; c) ragioni di sicurezza dell’impianto; d) uno sviluppo delle norme di qualità ambientali; e) la necessità di rimodulare i valori limite anche in seguito a verifiche.
Va poi rilevato che il su citato art. 5, co. 1, lett. l-bis), rubrica come “modifica sostanziale” di un progetto, opera o di un impianto, per quanto rilevi più particolarmente il caso in discussione: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento […] dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
L’art. 29-nonies d.lgs. n. 152 prevede, al co. 1, che il gestore comunichi all’autorità competente le modifiche (art. 5, co. 1, lett. l), d.lgs. n. 152) dell’impianto o del progetto o delle sole caratteristiche e del funzionamento dell’impianto; mentre, stabilisce, al co. 2, che, nel caso si evincano “modifiche sostanziali” (art. 5, co. 1, let. l-bis), d.lgs. n. 152), il gestore invii all’autorità una nuova domanda di autorizzazione da corredarsi con la documentazione tecnica più pertinente.
Ciò è quanto è accaduto nel caso di specie.
Sul punto, il Collegio reputa vada attentamente considerato il passaggio motivazionale dell’atto prot. n. 1394 del 2.2.2021, laddove evidenzia che l’impianto di discarica in questione è stato autorizzato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 26 gennaio 2007 n. 26, emanato secondo procedure emergenziali, e non ha subito i successivi riesami, ai sensi dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante siano passati oltre dieci anni dal primo provvedimento e siano sopraggiunti aggiornamenti delle norme tecniche di settore.
Inoltre, la Sezione ha avuto modo di osservare in precedenti sentenze (4 marzo 2019 n. 283 e n. 342) come l’esercizio di un impianto di discarica non costituisca un’attività libera, bensì un’attività riservata a soggetti muniti di predeterminati requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse.
L’impianto di discarica è assentito con un’autorizzazione costitutiva temporalmente limitata a dieci anni, salvo proroga, che viene rilasciata al gestore ambientale (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152 del 2006) e che si colloca all’interno di un’attività pianificatoria e programmatoria delle preposte autorità pubbliche, che individua specifiche esigenze e criteri.
In ultima analisi, i tre atti di diniego impugnati con ricorso principale contengono gli elementi sufficienti per qualificare la natura dei lavori di rifacimento della discarica come “modifiche sostanziali”, che, dunque, abbisognano del rinnovo, sia dato il lasso di tempo intercorso dalla prima autorizzazione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 29-octies (Rinnovo e riesame), comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (decorrenza di dieci anni dal rilascio dell’AIA o dal suo successivo rinnovo), sia per quanto disposto, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, in materia per l’appunto di modifiche sostanziali, che comunque comportano la presentazione, come ivi expressis verbis detto, di “una nuova domanda di autorizzazione”.
Ergo, per quanto sopra detto, il motivo di censura è respinto.
7.2.- Con il secondo motivo, si lamentano la violazione dell’art. 6, comma 9, d.lgs. 152 del 2006, della direttiva 2014/52/UE (che modifica la direttiva 2011/92/UE), dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, della DDR n. 176 del 2020, del divieto di aggravamento del procedimento, nonché l’eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e per incompetenza.
Continua parte ricorrente a dolersi della circostanza per cui la determina dirigenziale del Servizio VIA VIncA del 17.11.2020 n. 344 avrebbe, in prima battuta, valutato i lavori da eseguirsi come mere “modifiche”, ma che poi altro ufficio regionale, segnatamente il Servizio AIA/RIR, avrebbe concluso diversamente nel senso che tutti gli interventi proposti dal gestore sono da qualificarsi come vere e proprie “modifiche sostanziali”.
Tuttavia, l’assunto è smentito dalla Regione, allorquando è stato precisato che, con nota prot. n. 539 del 14.1.2021, il Servizio AIA/RIR ha richiesto al Servizio VIA se i lavori descritti nell’istanza presentata in data 30.12.2020, successivamente dunque all’adozione della determina dirigenziale del 17.11.2020 n. 344, rappresentati dall’asportazione completa dei materiali presenti in loco costituenti gli argini (circa 8.350 metri cubi da movimentare), deposito in situ, loro trattamento e successiva ricostruzione degli argini con i materiali recuperati ed altri prelevati da cave di prestito, fossero stati oggetto di valutazione da parte del Servizio nel citato provvedimento.
Con nota prot. n. 752 del 10.1.2021, il Servizio VIA/VIncA ha evidenziato che tali lavori non erano stati oggetto di valutazione con la nota 17.11.2020 n. 344, in quanto non contemplati tra le modifiche progettuali proposte in prima istanza dal Gestore.
Pertanto, senza altro doversi aggiungere, il motivo va rigettato.
7.3.- Con il terzo motivo, vengono dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 29-nonies d.lgs. 152 del 2006, dell’all. IV parte II d.lgs. 152 del 2006, co 8, lett. t), degli artt. 1 e 3 legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., la violazione delle regole di buona condotta e di lealtà procedimentale, l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento, contraddittorietà, inversione procedimentale e illogicità.
Le censure vengono appuntate, in particolare, avverso l’atto prot. n. 1394 del 2.2.2021, questa volta con riferimento alla (asserita) diminuzione di volumetria dei rifiuti conferibili.
Evidenza parte ricorrente che la DGR 648 del 2011 ha dettato specifiche Linee guida con le quali, tra l’altro, ripercorre la definizione di “modifiche sostanziali”, dettata dall’ art. 5, comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n 152 del 2006, qualificando come sostanziali, per le attività di cui al punto 5.4 (discariche): “qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati”.
Poiché dunque i lavori in discussione non determinano alcun aumento di volumetria delle superfici di conferimento o dei profili altimetrici autorizzati – anzi, il volume della vasca A si ridurrebbe per effetto del posizionamento di un ulteriore strato di argilla – i lavori, diversamente da quanto affermato dal Servizio AIA/RIR, non rientrerebbero in alcun modo nella definizione di modifiche sostanziali di cui all’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152 del 2006.
Tuttavia, l’argomento utilizzato prova troppo.
Anche in questo caso, vale quanto osservato già con riferimento al primo motivo di ricorso, ossia che l’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152 cit. qualifica come “modifica sostanziale” non già solo l’aumento di capacità dell’impianto, bensì anche soltanto: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento […] dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Il giudizio circa la possibilità di “effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana” è affidato dalla norma al prudente apprezzamento della “autorità competente” e, nel caso di specie, è stato esperito, nell’ambito del margine tecnico-discrezionale che compete, in modo nient’affatto implausibile; anzi le trascorse criticità, che, indipendentemente dall’esito dei processi penali incentrati sull’accertamento delle responsabilità personali, hanno caratterizzato il funzionamento della discarica in questione, esigono che si proceda alla sua riattivazione soltanto una volta saggiati con particolare attenzione gli impatti sull’ambiente e sulla salute umana.
Il motivo dunque non ha pregio.
7.4.- Con il quarto motivo, sono censurate la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 29-bis d.lgs. 152 del 2006, della DGR n. 678 del 2001; la violazione dell’all. IV al d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1, 2 e 3 legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione e violazione dei principi di tipicità.
Questa volta viene tacciato d’illegittimità l’atto prot. n. 2456 del 23.2.2022, con il quale il Servizio AIA/RIR avrebbe escluso la possibilità di far ricorso al procedimento semplificato per adeguamento della BAT (best aviable tecnologies) con riferimento alla discarica di servizio/soccorso.
Ritiene la società ricorrente inconferente l’atto della Regione, a fronte di una istanza di riesame dell’AIA per l’adeguamento dell’intero complesso impianto esistente all’evoluzione delle BAT di settore, ai sensi dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152 del 2006. Nel caso di specie, il ricorso al procedimento semplificato sarebbe l’unico previsto dalla legge. Erroneo sarebbe obbligare, anche per tale profilo, il ricorso al procedimento ordinario.
Tuttavia, l’atto dell’amministrazione regionale va rettamente inteso.
Dal contenuto testuale del predetto atto prot. n. 2456 del 23.2.2022 si evince che il competente ufficio regionale ha ritenuto di circoscrivere il riesame dell’AIA esclusivamente ad una parte dell’impianto, ivi più puntualmente indicata, e, con riguardo a questa parte della discarica, ha riscontrato una incompletezza della documentazione, specificandola, e indi ha elencato nel dettaglio gli ulteriori atti da inoltrarsi, al fine di poter procedere.
Il provvedimento è in realtà chiaro, motivato e analitico e nient’affatto generico.
Nel caso concreto, l’adeguamento alle BAT (best aviable tecnologies) involge un impianto che, per quanto già espresso nei motivi che precedono, richiede una nuova autorizzazione, atteso che è oggetto di una “modifica sostanziale”, per cui l’adeguamento alle nuove BAT seguono i lavori inerenti la anzidetta modifica sostanziale e quindi non possono che ripeterne la relativa necessità di completezza documentale. Trattasi invero di un profilo minore, che accede alla dimensione più ampia inerente la ricostituzione della discarica e che abbisogna del rilascio di una nuova autorizzazione costitutiva.
La censura è quindi da rigettare.
7.5.- Con il quinto motivo, vengono contestati la violazione dell’art. 1 legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., delle regole di buona amministrazione, l’eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, l’illogicità e l’irragionevolezza, il divieto di aggravio del procedimento.
Esordisce parte ricorrente come la sentenza assolutoria del Tribunale di Bari del 10.5.2018 abbia demandato alle competenti Autorità amministrative il compito di valutare la necessità di interventi strutturali e gestionali sulla discarica, stabilendo che spetta all’Amministrazione individuare la scelta tecnica più idonea ad assicurare la piena funzionalità, eventualmente tenendo conto delle soluzioni tecniche suggerite dai periti.
Indi, si evidenzia che, nel corso della prima riunione del 29.5.2018, immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza assolutoria (mancando ancora la stesura della motivazione) e al dissequestro, si sarebbero “concordati” taluni lavori migliorativi anche alla perizia dell’ing. Boeri, recepiti dal Gestore e comunicati alla Regione, qualificati dal Servizio VIA, con la determina del 17.11.2020 n. 344, alla stregua di “modifiche non sostanziali”, per cui il successivo provvedimento del 21.5.2021 n. 7641, secondo il quale i lavori previsti non costituirebbero una miglioria, bensì una “modifica sostanziale”, sarebbe erroneo.
Anche tale argomento non persuade.
Come già detto, successivamente alla pronuncia del dispositivo della sentenza, sono iniziati i primi contatti preliminari e le prime valutazioni sulle modalità da seguire per la riattivazione della discarica, che però sono stati approfonditi – come dovuto – nei successivi atti, in particolare, a seguito della formulata istanza presentata dalla società gestore in data del 30.12.2020 (successiva alla determina del 17.11.2020 n. 344).
Come richiamato nelle difese della Regione, l’iter procedimentale si è articolato in una pluralità di riunioni sia di indirizzo, sia operative, poi tradottesi in diversi atti, che hanno indicato al gestore in modo fattivo come procedere alla riattivazione della discarica. Epperò tali indicazioni non sono state seguite.
In definitiva, anche il predetto motivo di censura va rigettato.
7.6.- Con il sesto motivo, sono contestati la violazione del giudicato cautelare, la violazione degli artt. 1 e 3 legge 241 del 1990 per violazione dei principi di collaborazione e non aggravio procedimentale, la violazione dell’art. 21-septies legge n. 241 del 1990, la nullità e la violazione degli artt. 5 e 29-nonies d.lgs. n. 152 del 2006, lo sviamento e la violazione del principio di proporzionalità.
Oggetto di censura è il sopraggiunto atto regionale prot. n. 7641 del 21.5.2021, seguente l’ordinanza cautelare della Sezione che ha sospeso i gravati atti, in attesa che l’amministrazione funditus adottasse un atto più proficuamente motivato o rectius maggiormente intellegibile al Collegio in ordine al bilanciamento degli interessi coinvolti.
Invero, va apprezzata la peculiarità della fattispecie.
Oggetto di ricorso principale non è affatto un provvedimento di diniego, all’esito di una istruttoria, bensì tre atti preclusivi opposti dall’amministrazione al gestore della discarica in ordine al procedimento da seguirsi per la riattivazione della stessa. Insiste, in particolare, la società ricorrente che potrebbe formalizzare la propria istanza alla stregua del procedimento semplificato previsto per l’inserimento di meri miglioramenti. In senso contrario, la Regione afferma che, nella fattispecie concreta, ricorre il caso della “modifica sostanziale” che impone debba ricorrersi al procedimento ordinario.
Il sopraggiunto atto prot. n. 7641 del 21.5.2021 effettua una completa ricognizione della questione e dimostra, con puntuali richiami sia alla perizia ing. Boeri sia alla documentazione rilevante, come i lavori da eseguirsi per la riattivazione della discarica siano da qualificarsi “modifica sostanziale”, venendo in evidenza, a tutti gli effetti, una nuova discarica, nelle sue componenti essenziali (fondo, argini) in toto da ricostituire, con dunque caratteristiche diverse da quella originaria, che peraltro ha presentato in passato in quel sito numerose criticità.
Pertanto, nell’ambito della discrezionalità, anche tecnica, dell’amministrazione circa il procedimento che più proficuamente è idoneo a contemperare gli interessi in gioco, viene ribadita la natura di “modifica essenziale” degli interventi da attuarsi.
In ordine alla migliore interpretazione delle norme rilevanti, va richiamato quanto già espresso con riferimento alla confutazione del primo motivo di ricorso.
Infine, con l’ultimo atto prot. n. 1400 del 28.9.2021, gravato in via tuzioristica con i secondi motivi aggiunti, è stato dato atto che alcuna domanda e alcuna documentazione, ai sensi di quanto più volte in precedenza precisato e richiesto, è stata mai presentata dal soggetto gestore, per cui vengono confermate le conclusioni già affermate nei precedenti atti.
Pertanto, anche il succitato motivo va rigettato.
7.7.- Con il settimo motivo, vengono ancora una volta censurati la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 29-nonies d.lgs. 152 del 2006, dell’all. IV, parte II, d.lgs. n. 152 del 2006, comma 8, lett. t); la violazione dell’art. 182-bis d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1 e 3 legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost., la violazione delle regole di buona amministrazione e lealtà procedimentale, la violazione del d.lgs. n. 36 del 2003, come mod. d.lgs. 121 del 2020, l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento, contraddittorietà, inversione procedimentale, illogicità manifesta, sviamento e violazione principio di proporzionalità.
Afferma parte ricorrente che per “modifica sostanziale” devono intendersi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152 del 2006, quegli interventi che “producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”, ma nell’atto impugnato, di contro, non sarebbero rappresentati gli effetti significativamente negativi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’intervento proposto, né tanto meno che gli interventi proposti determinano un incremento dei valori di soglia.
Sul punto, basti considerare – ancora una volta – la peculiarità della fattispecie in esame e quanto già è stato rappresentato con riferimento al motivo che precede immediatamente.
Oggetto d’impugnazione sono atti preclusivi in ordine all’accessibilità del procedimento semplificato previsto per meri miglioramenti degli impianti, in luogo del procedimento ordinario, e non già l’esito di valutazioni già esperite dai competenti uffici regionali, che non hanno potuto svolgere perché il gestore non ha offerto la documentazione più volte richiesta in modo analitico.
Non è da opinarsi in merito a ciò su cui l’amministrazione non si è ancora espressa.
Viene ribadito che il percorso procedimentale è quello ordinario, sulla base dei dati disponibili, atteso il dettato normativo, più sopra richiamato, non potendosi parlare, nella fattispecie concreta, di meri miglioramenti, bensì di riapprezzare come meglio vada realizzata la “modifica sostanziale”, ossia il pressoché rifacimento dell’impianto nelle sue parti fondamentali.
La censura va indi parimenti respinta.
7.8.- Con l’ottavo (e ultimo) motivo si deducono “per scrupolo difensivo” la violazione del codice del processo amministrativo e del principio di tipicità degli atti amministrativi e la perplessità dell’azione amministrativa.
Si contestano cioè le deduzioni inserite nell’atto prot. n. 7641 del 28.9.2021, al paragrafo D), rubricato “Memoria del gestore e giudizio TAR r.g. n. 424/2021”, impugnato con secondi motivi aggiunti, nella misura in cui conterrebbe censure inserite in un provvedimento amministrativo e non già proposte dal costituito difensore nella sede processuale propria.
Tuttavia, quanto dedotto al predetto paragrafo D) non ha alcuna particolare valenza aggiuntiva rispetto a quanto rappresentato nella motivazione degli atti impugnati; trattasi di ancillari deduzioni, solo esplicative, peraltro in gran parte già espresse in forma diversa in precedenza e, comunque, sono ininfluenti rispetto alla controversia.
Pertanto, la (succinta) ultima censura non ha pregio.
8.- In conclusione, il ricorso ed entrambi i motivi aggiunti, per le motivazioni sopra esposte, vanno respinti, avendo la Regione, nella discrezionalità che le compete, correttamente qualificato le opere da realizzarsi come “modifica sostanziale”, rispetto alle quali la legge indica il percorso procedurale da attivarsi, siccome compendiati in particolare nel provvedimento prot. n. 7641 del 21.5.2021.
Del pari, le misure cautelari richieste con motivi aggiunti abbinate al merito sono respinte.
9.- Le spese del giudizio, in ragione della peculiare complessità e novità delle questioni poste, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui due motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Sono altresì respinte le misure cautelari abbinate al merito richieste con motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF
Donatella Testini, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

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