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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑264/21 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 10^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Luglio 2022
Numero: C‑264/21
Data di udienza:
Presidente: Jarukaitis
Estensore: Csehi


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 7 luglio 2022, Sentenza C‑264/21

TUTELA DEI CONSUMATORI – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «produttore», di cui a tale disposizione, non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.

Pres. Jarukaitis, Rel. Csehi, Ric. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia c. Koninklijke Philips NV


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 07/07/2022, Sentenza C‑264/21

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 7 luglio 2022, Sentenza C‑264/21

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

7 luglio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenta come produttore dello stesso»

Nella causa C‑264/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 22 aprile 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

contro

Koninklijke Philips NV,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Koninklijke Philips NV, da T. Seikkula e M. Welin, asianajajat;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da U. Bartl, M. Hellmann e J. Möller, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Gattinara e M. Huttunen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU 1999, L 141, pag. 20).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (in prosieguo: la «Fennia»), una compagnia di assicurazioni, e la Koninklijke Philips NV in relazione al risarcimento di danni causati dal verificarsi di un incendio provocato da una macchina da caffè.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Il quarto e quinto considerando della direttiva 85/374 sono così formulati:

«[C]onsiderando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi[;] che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell’importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato;

considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili».

4 L’articolo 1 di tale direttiva così recita:

«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».

6 L’articolo 5 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa».

Diritto finlandese

7 L’articolo 5 della tuotevastuulaki (694/1990) [legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (694/1990)], nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, che attua l’articolo 3 della direttiva 85/374 nell’ordinamento giuridico finlandese, prevede, al paragrafo 1, che l’obbligo di risarcimento incombe, in primo luogo, a colui che ha prodotto o fabbricato il prodotto difettoso e, in secondo luogo, a colui che ha commercializzato come proprio il prodotto che ha causato il danno, se il proprio nome, marchio o altro segno distintivo è stato apposto sul prodotto.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 La Fennia ha risarcito un consumatore per i danni causati da un incendio per un importo di EUR 58 879,10 a titolo della polizza assicurativa sulla casa. Il giorno prima dell’incendio, il consumatore aveva acquistato presso un distributore una macchina da caffè del marchio Philips Saeco Xsmall HD 8743/11. Un verbale di incidente redatto dai vigili del fuoco ha ritenuto che la macchina da caffè in questione fosse all’origine dell’incendio che si è verificato.

9 Tale macchina da caffè è stata fabbricata in Romania dalla Saeco International Group SpA, società figlia della Koninklijke Philips. I segni Philips e Saeco, che sono marchi registrati dalla Koninklijke Philips, erano apposti su detta macchina da caffè e sulla sua confezione. Inoltre, la macchina da caffè era munita della marcatura CE, sulla quale figurava il segno Saeco, un indirizzo in Italia e la dicitura «fabbricato in Romania». La Koninklijke Philips possiede una società figlia in Finlandia, la Philips Oy, che ivi commercializza elettrodomestici recanti il marchio Philips, tra cui la macchina da caffè di cui trattasi.

10 La Fennia, surrogata nei diritti del consumatore dopo aver indennizzato quest’ultimo, ha intentato un ricorso contro la Koninklijke Philips per ottenere un risarcimento a titolo di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La Koninklijke Philips ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di non essere il produttore della macchina da caffè di cui trattasi.

11 Il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado, Finlandia) ha considerato che la Koninklijke Philips aveva commercializzato in Finlandia la macchina da caffè di cui trattasi recante il suo marchio e che essa era responsabile del danno causato da un difetto di tale prodotto.

12 Il hovioikeus (Corte d’appello, Finlandia), dinanzi al quale la Koninklijke Philips ha impugnato la sentenza di primo grado, ha dichiarato che non è stato dimostrato che la Koninklijke Philips avesse commercializzato tale macchina da caffè in Finlandia come proprio prodotto. Tale giudice ha ritenuto che la Koninklijke Philips non fosse responsabile dei danni causati dal prodotto di cui trattasi e ha respinto il ricorso.

13 Investito di un ricorso proposto dalla Fennia avverso la decisione del hovioikeus (Corte d’appello), il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), giudice del rinvio, ha autorizzato tale ricorso per quanto riguarda la questione se la Koninklijke Philips sia responsabile, in forza della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, dei danni causati da una macchina da caffè recante il suo marchio e prodotta dalla sua società figlia.

14 Il giudice del rinvio si interroga sul modo in cui debba essere intesa l’espressione «ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374. In particolare, esso si chiede se, oltre all’apposizione del marchio, siano richiesti criteri supplementari affinché si ritenga che il titolare del marchio si sia presentato come il produttore del prodotto di cui trattasi, o se possano essere presi in considerazione taluni elementi di esclusione dalla responsabilità, come il fatto che le menzioni apposte su tale prodotto mostrino che il fabbricante è un’impresa diversa dal titolare del marchio. Esso ritiene che il produttore sia «la persona nella posizione migliore» per evitare il verificarsi di simili danni causati da un prodotto.

15 È in tale contesto che il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la definizione di produttore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 85/374], richieda che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come produttore del prodotto in qualsiasi altro modo.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: in base a quali criteri si debba valutare se il titolare del marchio si presenti come fabbricante del prodotto. Se sia rilevante ai fini di tale valutazione il fatto che il prodotto è stato fabbricato da una società figlia del titolare del marchio e commercializzato da un’altra società figlia».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

16 La Koninklijke Philips ritiene, in sostanza, che le questioni pregiudiziali siano irricevibili in quanto irrilevanti ai fini della soluzione della controversia principale, dato che il risarcimento a titolo di responsabilità per danno da prodotti difettosi richiede, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, la commercializzazione del prodotto da parte del titolare del marchio o di qualsiasi altro segno distintivo. Orbene, tale commercializzazione non sarebbe stata in alcun modo dimostrata nell’ambito del procedimento principale.

17 A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui alla causa principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

18 Poiché il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia di cui è investito, la Corte deve, in linea di principio, limitare il proprio esame agli elementi di valutazione che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle e attenersi alla situazione che tale giudice ritenga accertata e non può essere vincolata dalle ipotesi formulate da una delle parti nel procedimento principale (sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

19 La Corte può rifiutare di pronunciarsi, in particolare, qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

20 Orbene, ciò non avviene nel caso di specie.

21 Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio e come ricordato ai punti 11 e 12 della presente sentenza, il käräjäoikeus (Tribunale di primo grado) ha considerato che la Koninklijke Philips aveva commercializzato in Finlandia la macchina da caffè recante il suo marchio, mentre il hovioikeus (Corte d’appello) ha dichiarato che non è stato dimostrato che la Koninklijke Philips avesse commercializzato tale macchina da caffè in Finlandia come proprio prodotto. Orbene, poiché non vi è consenso tra le autorità giudiziarie competenti sulla valutazione dei fatti secondo il diritto nazionale e il giudice del rinvio è del parere che la responsabilità della Koninklijke Philips per il prodotto difettoso di cui trattasi non sia esclusa, non risulta, quanto meno in modo manifesto, che le questioni sollevate presentino un carattere ipotetico rispetto alla valutazione che il giudice nazionale è chiamato ad effettuare nell’ambito del procedimento principale.

22 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata come ricevibile.

Nel merito

Sulla prima questione

23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «produttore», di cui a tale disposizione, richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.

24 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel)] C‑693/18, EU:C:2020:1040, punto 94 e giurisprudenza ivi citata].

25 In primo luogo, occorre rilevare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, «[i]l termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».

26 Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto. Per contro, la seconda parte dell’alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

27 Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale disposizione risulta quindi che la partecipazione della persona che si presenta come produttore nel processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come «produttore», ai sensi di detta disposizione.

28 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha il diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 è definita agli articoli 1 e 3 di quest’ultima e che, poiché tale direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata ai suddetti articoli deve essere considerata tassativa (sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, punti 32 e 33).

29 Pertanto, tale determinazione della cerchia dei responsabili non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non derivano dal tenore letterale degli articoli 1 e 3 della direttiva 85/374.

30 Orbene, poiché la definizione accolta all’articolo 3, paragrafo 1, seconda parte dell’alternativa, della direttiva 85/374 non contiene alcun criterio supplementare, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che è l’apposizione di segni distintivi da parte della persona designata da questi ultimi o da una persona autorizzata a fondare la qualità di «produttore», ai sensi di detta disposizione.

31 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 e lo scopo perseguito da quest’ultima, dal quarto e dal quinto considerando di tale direttiva nonché dall’articolo 5 di quest’ultima risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso adottare un’accezione ampia della nozione di «produttore» al fine di tutelare il consumatore.

32 Infatti, ai sensi del quarto considerando della direttiva 85/374, la tutela del consumatore esige che la responsabilità di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del vero produttore. Inoltre, sia dall’articolo 5 di tale direttiva sia dal suo quinto considerando risulta che la responsabilità della persona che si presenta come produttore si trova allo stesso livello di quella del vero produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale.

33 Risulta quindi che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha lo scopo di facilitare l’onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso di cui trattasi. A tale riguardo, dalla relazione introduttiva relativa all’articolo 2 della proposta di direttiva della Commissione del 9 settembre 1976, all’origine della direttiva 85/374, articolo che è divenuto, senza modifiche sostanziali, l’articolo 3 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore.

34 Inoltre, occorre rilevare che, apponendo sul prodotto di cui trattasi il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, il che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo.

35 Peraltro, come giustamente rilevato dal governo ceco, dal momento che, da un lato, più persone possono essere considerate produttori e, dall’altro, il consumatore può presentare la propria domanda contro una qualsiasi di esse, la ricerca di una sola persona responsabile, «la più appropriata», contro la quale il consumatore dovrebbe far valere i propri diritti, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, non è pertinente.

36 Ne consegue che non si può esigere che la persona che ha apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo per essere considerata un «produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.

37 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Koninklijke Philips, si deve necessariamente constatare che, nel procedimento principale, una ripartizione delle responsabilità tra essa e la Saeco International Group non produce effetti nei confronti del consumatore, che deve essere appunto liberato dall’onere di dover determinare il vero produttore al fine di proporre la sua domanda di risarcimento del danno.

38 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «produttore», di cui a tale disposizione, non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.

Sulla seconda questione

39 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «produttore», di cui a tale disposizione, non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo.

Firme

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