DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Conformazione dell’ambiente urbano – Insediamento attività commerciali – Limiti insediativi. (Massima a cura di Giulia Milo)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Settembre 2022
Numero: 7695
Data di udienza: 7 Luglio 2022
Presidente: Lopilato
Estensore: De Carlo
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Conformazione dell’ambiente urbano – Insediamento attività commerciali – Limiti insediativi. (Massima a cura di Giulia Milo)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 5 settembre 2022 n. 7695
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Conformazione dell’ambiente urbano – Insediamento attività commerciali – Limiti insediativi.
La progressiva liberalizzazione delle attività commerciali sancita dall’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214), non si traduce nell’impossibilità di regolare tali attività ove incidenti su aspetti di carattere prettamente urbanistico. il Comune resta titolare di potestà pianificatoria e nell’esercizio di tale potestà esso può legittimamente fissare limiti insediativi di natura non economica alle attività commerciali e produttive individuando aree del territorio inibite all’insediamento di impianti produttivi o esercizi commerciali. Si tratta di scelte che attengono alla conformazione dell’ambiente urbano che consente di porre dei vincoli alla libertà di stabilimento di un’attività commerciale.
(Conferma TAR PUGLIA, Lecce, n. 1935/2019) – Pres. F.F. Lopilato, Est. De Carlo – M.A.G. (avv. Macrchello) c. Comune di Melendugno (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 5 settembre 2022 n. 7695SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2020, proposto dalla signora Mazzeo Anna Grazia, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Prima n. 1935/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocati Francesco Marchello.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il ricorso presentato avverso il diniego definitivo all’istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso deciso dal Comune di Melendugno.
2. L’appellante è comproprietaria di un’abitazione sita nel Comune di Melendugno realizzata in virtù della Concessione Edilizia n.125/2001 del 21 dicembre 2001 che si trova su un’area ad esso asservita con atto d’obbligo per vincolo di non edificabilità del 2 ottobre.2001. All’epoca del rilascio della concessione edilizia l’immobile si trovava in zona agricola, ma successivamente è stata ricompresa nella zona «F10 – Attrezzature e servizi per il tempo libero e per lo sport di iniziativa privata e pubblica» con un maggiore indice di fabbricabilità fondiaria.
Il permesso di costruire negato era stato chiesto per il cambio di destinazione d’uso da casa di campagna a locale per attività commerciale con varianti interne e di prospetto per la vendita al
dettaglio di generi alimentari e prodotti per l’igiene della casa e della persona.
Il rigetto del Comune è stato giustificato con l’incompatibilità di tale destinazione d’uso con quelle consentite dalle n.t.a. del P.R.G. vigente.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo le scelte pianificatorie del Comune pienamente legittime perché la liberalizzazione del commercio riguarda altri tipi di limitazioni ma non significa impedimento per scelte urbanistiche che prevedano la limitazione di attività commerciali in certe aree del territorio.
4. L’appello si fonda sui seguenti due motivi.
4.1. Il primo denuncia la violazione degli articoli 31, comma 2, e 34, comma 3, del d.l. n.201/2011, 5, 16, 18 E 19 l.r. 24/2015, 4, comma 5, l.r. 48/2017.
La sentenza non avrebbe tenuto conto dell’introdotta libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio e di liberalizzazione delle attività economiche in virtù delle norme statali appena richiamate e della necessità ai sensi dell’art. 4, comma 5, l.r.48/2017 che le limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso debbano essere giustificate da esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
Nessuna delle ragioni individuate dalla norma per consentire una deroga al principio della liberalizzazione era presente nel caso di specie, frutto semplicemente di una diversa scelta urbanistica sulla zona. In ogni caso la possibilità per i Comuni e per lo stesso legislatore regionale di individuare aree non compatibili con l’insediamento di strutture commerciali, a tutela
degli interessi generali individuati dal legislatore nazionale ed euro-unitario e in un’ottica di «razionalizzazione della regolazione», si riferiva precipuamente ed essenzialmente agli insediamenti più grandi e non ad un piccolo esercizio commerciale di vicinato.
Infatti, l’art. 17, comma 1, l.r. n. 24/2015 sancisce che «l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio».
4.2. Il secondo motivo ripropone le stesse questioni in relazione alla valutazione della scelta urbanistica compiuta dal Comune che si è limitato a considerare come la destinazione commerciale non fosse ricompresa tra quelle individuate dalle n.t.a per la zona F10.
5. Il Comune di Melendugno non si è costituito in giudizio neanche in grado appello.
6. L’appello non è fondato.
L’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 stabilisce la “ libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali.”
La progressiva liberalizzazione delle attività commerciali non si traduce nell’impossibilità di regolare tali attività ove incidenti su aspetti di carattere prettamente urbanistico.
Sebbene la disciplina nazionale e sovranazionale, relativa all’insediamento delle attività commerciali, esplichi un rilevante impatto anche sugli atti di programmazione territoriale, va, comunque, considerato che questi ultimi, adottati nell’esercizio del differente potere in materia di pianificazione urbanistica, sono da considerarsi legittimi ove perseguano, come nel caso di specie, finalità di tutela dell’ambiente urbano e siano riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio. Pertanto il Comune resta titolare di potestà pianificatoria e nell’esercizio di tale potestà esso può legittimamente fissare limiti insediativi di natura non economica alle attività commerciali e produttive, nel rispetto di tali vincoli, individuando aree del territorio inibite all’insediamento di impianti produttivi o esercizi commerciali.
In questo senso sono significative le decisioni richiamate nella sentenza impugnata che ribadiscono principi da tempo affermati dalla giurisprudenza amministrativa cui se ne sono aggiunte altre dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ( T.a.r. per la Lombardia n. 2139 del 2020, T.a.r. per la Sardegna n. 300 del 2020)..
La scelta pianificatoria del Comune di Melendugno rientra nella finalità di tutela dell’ambiente urbano laddove individua una zona omogenea F10 dedicata ad attrezzature e servizi per il tempo libero e per lo sport cioè a realizzare finalità che sono estranee ad una destinazione d’uso commerciale anche se finalizzata a realizzare un negozio di vicinato.
Si tratta di una scelta che attiene alla conformazione dell’ambiente urbano che secondo l’art. 31 sopra richiamato consente di porre dei vincoli alla libertà di stabilimento di un’attività commerciale.
7. La mancata costituzione del Comune esime da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Claudio Tucciarelli, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Ugo De Carlo
IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato
IL SEGRETARIO