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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36822 | Data di udienza: 14 Settembre 2022

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Violazione della disciplina antisismica e della normativa in conglomerato cementizio armato – Ordine di demolizione – Sospensione del processo con messa alla prova – Preventiva verifica – Necessità – Art. 464 -septies, c.p.p. – Fattispecie.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2022
Numero: 36822
Data di udienza: 14 Settembre 2022
Presidente: RAMACCI
Estensore: SCARCELLA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Violazione della disciplina antisismica e della normativa in conglomerato cementizio armato – Ordine di demolizione – Sospensione del processo con messa alla prova – Preventiva verifica – Necessità – Art. 464 -septies, c.p.p. – Fattispecie.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29 settembre 2022 (Ud. 14/09/2022), Sentenza n.36822

 

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Violazione della disciplina antisismica e della normativa in conglomerato cementizio armato – Ordine di demolizione – Sospensione del processo con messa alla prova – Preventiva verifica – Necessità – Art. 464 –septies, c.p.p. – Fattispecie.

Nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464 -septies, c.p.p., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all’esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria. Nella specie, (violazione della normativa antisismica oltre che della normativa in conglomerato cementizio armato) in assenza di quanto sopra, la sentenza è stata annullata, con rinvio al tribunale di Palermo in diversa composizione personale, perché applichi il predetto principio di diritto.

(annulla con rinvio sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMO) Pres. RAMACCI, Rel. SCARCELLA, Ric. PG in proc. Acquaro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 29/09/2022 (Ud. 14/09/2022), Sentenza n.36822

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
ACQUARO SALVATORE nato a TRAPPETO;

avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020 e successive modd. ed integr.;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio;

lette le conclusioni scritte del difensore, AVV. GIUSEPPE TUMMINELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 17.11.2021, il tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ACQUARO SALVATORE in ordine ai reati al medesimo ascritti (in particolare reati edilizi ed in materia antisismica oltre che violazione della normativa in tema di conglomerato cementizio armato) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, disponendo il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto ancora oggetto di giudiziale sequestro.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo propone ricorso per cassazione, deducendo l’unico, articolato motivo di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge, sostenendo che il giudice abbia errato nel prosciogliere l’imputato dai reati contestati, senza che questi abbia demolito le opere abusivamente realizzate e, dunque, senza aver eliminato le conseguenze dannose della condotta illecita, violando il disposto dell’art. 168-bis, comma 2, c.p., di cui non vi è nemmeno menzione nell’ordinanza 29.10.2020.

In sintesi, si osserva come dal verbale di udienza 3.06.2021 successivo a tale ordinanza, l’imputato non risultava aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate. A tale udienza era stato chiesto un rinvio non per completare la demolizione delle opere, ma per richiedere un titolo abilitativo per mantenere quelle restanti, segno che l’imputato non aveva intenzione di completare la demolizione. Nonostante ciò, rileva il PG, il giudice, anziché revocare l’ordinanza 29.10.2020, aveva concesso il termine richiesto rinviando all’ud. 9.09.2021, poi rinviata al 17.11.2021, all’esito della quale, senza tener conto di quanto avvenuto, pervenuta la relazione UEPE, pronunciava sentenza di proscioglimento.

Rileva, sul punto, il PG che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva è condizione per il positivo superamento della messa alla prova (cita a tal fine, Cass. 39455/2017), essendo stato affermato in giurisprudenza che è illegittima la stessa ammissione all’istituto della messa alla prova quando l’imputato non ha demolito le opere abusivamente realizzate.

3. In data 7.07.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

In via preliminare, osserva il PG che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 08/03/2016, Quiroz, Rv. 266299). Ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; che l’istituto prevede anche l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, nonché relativa alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; il testo letterale della norma evidenzia chiaramente – come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine “altresì” – che il Legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”. Pertanto, la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non assume rilievo, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo. La Cassazione ha affermato che “la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, “idest” per la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità.

Tali condotte sono come detto pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio” Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017 dep. 28/08/2017, P.G. in proc. La Barbera Rv. 271642 – 01. Nel caso in esame, secondo il PG, si impone l’annullamento della sentenza impugnata non potendo essere dichiarata l’estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, non avendo l’imputato demolito le opere edilizie abusive né avendo ottenuto alcuna concessione edilizia in sanatoria.

4. In data 6.09.2022 sono pervenute a mezzo PEC le conclusioni della difesa, con allegata nomina del difensore Avv. Tumminello e documenti allegati (copia dell’ordinanza 20.05.2021 di dissequestro temporaneo; istanza di dissequestro depositata in data 25.03.2021; relazione tecnica a firma del geom. Margiotta, direttore dei lavori), con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato a norma dell’art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integr., è fondato.

2. È ben vero che l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., prevede il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del, 31/03/2016 – dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv. 267237 – 01), ma tuttavia ciò non esclude la possibilità per il PM, che non vi abbia tempestivamente provveduto, di impugnare la sentenza che definisce il relativo processo con l’adozione della declaratoria, nella specie, di proscioglimento dell’imputato ex art. 464-septies, c.p.p.

E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, non rilevando peraltro quanto dedotto dalla difesa in sede di conclusioni scritte, atteso che dagli atti risulta che né la prima relazione UEPE 26.05.2021 né la successiva integrazione 29.07.2021, danno atto dell’intervenuto adempimento di quanto specificamente indicato nel programma UEPE 21.10.2020 che, al punto 5), nella individuazione delle prestazioni di tipo risarcitorio, specificava “il soggetto si è impegnato nel ripristino delle opere abusivamente realizzate”, donde l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata a pag. 2 (“..ed eliminando gli abusi realizzati”), non risulta riscontrata dalle predette relazioni UEPE.

3. Ha errato, dunque, il giudice di merito a pronunciare sentenza di proscioglimento sulla base della lettura della relazione conclusiva dell’UEPE che aveva preso in carico l’imputato, senza tuttavia valutare se, come pure prevede obbligatoriamente (“in ogni caso”) l’art. 464-bis, comma quarto, lett. b), “gli altri impegni specifici che l’imputato assume, anche al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine…le condotte riparatorie…”. Sul punto, in particolare, questa Corte, come correttamente ricorda il PG ricorrente, ha già affermato (Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017 – dep. 28/08/2017, PG in proc. La Barbera, Rv. 271642 – 01) che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova.

In particolare, nella richiamata decisione, questa stessa Sezione ha evidenziato come «la praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione dell’istituto, passa obbligatoriamente per l’eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, “id est” per la ‘preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità. Tali condotte sono come detto pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente cronologico) rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio, non potendosi ammettere — come pare essere avvenuto nella fattispecie in esame, senza però che tale profilo, in difetto di impugnazione sul punto, possa essere oggetto di censura da parte di questa Corte – che venga dichiarata l’estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, in presenza di un abuso non completamente demolito o non integralmente sanato (ricorrendone le condizioni) sul piano urbanistico”».

4. In definitiva, dunque, nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464 -septies, c.p.p., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all’esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria. In assenza di quanto sopra, pertanto, l’impugnata sentenza dev’essere annullata, con rinvio al tribunale di Palermo in diversa composizione personale, perché applichi il predetto principio di diritto.

5. Per completezza, infine, si rileva che il reato non è ancora estinto per prescrizione atteso che, al termine quinquennale che sarebbe maturato in data 3.06.2022, devono aggiungersi 384 giorni di sospensione ex art. 159,,comma primo, (sospensione del procedimento o del processo penale imposta da una particolare disposizione di legge), in particolare, come prevede il combinato disposto dei commi 5 e 6, lett. a), dell’art. 464-quater, c.p.p., dal momento dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova (20.10.2020) all’udienza di definizione del giudizio (17.11.2021), con conseguente maturazione del termine alla data del 22.06.2023.

6. L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata, con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo.

Così deciso, il 14 settembre 2022

 
 

 

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