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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: C‑319/21 | Data di udienza:

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati agricoli – Ortofrutticoli freschi imballati – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011- Regolamento (CE) n. 1234/2007.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2022
Numero: C‑319/21
Data di udienza:
Presidente: Prechal
Estensore: Wahl


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati agricoli – Ortofrutticoli freschi imballati – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011- Regolamento (CE) n. 1234/2007.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.8^, 1° agosto 2022, Sentenza C‑319/21

 

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati agricoli – Ortofrutticoli freschi imballati – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011- Regolamento (CE) n. 1234/2007.

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, deve essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

Pres. Jääskinen, Rel. Gavalec, Agecontrol SpA c. Lidl Italia Srl

 
 

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.8^, 01/08/2022, Sentenza C‑319/21

SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

1° agosto 2022

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine»

Nella causa C‑319/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Venezia (Italia), con ordinanza del 27 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2021, nel procedimento

Agecontrol SpA

contro

ZR,

Lidl Italia Srl,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Agecontrol SpA, da M.L. Madera, F. Russo e A. Tallarida, avvocati;

– per la Lidl Italia Srl, da F. Capelli e M. Valcada, avvocati;

– per la Commissione europea, da M. Morales Puerta e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008, L 121, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Agecontrol SpA e, dall’altro, ZR e la Lidl Italia Srl in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Agecontrol a motivo dell’errata indicazione del paese di origine di ortofrutticoli commercializzati da ZR e dalla Lidl Italia riportata su due documenti di accompagnamento di tali prodotti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1234/2007

3 L’articolo 113 del regolamento n. 1234/2007, intitolato «Norme di commercializzazione», disponeva quanto segue:

«1. La Commissione [europea] può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

(…)

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

(…)

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

(…)

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l’origine e l’etichettatura.

3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati [nell’Unione europea] solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune».

4 L’articolo 113 bis di tale regolamento, intitolato «Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli», prevedeva quanto segue:

«1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all’articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l’importazione e l’esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all’interno [dell’Unione] secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, in particolare riguardo all’applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un’analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all’atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell’immissione in libera pratica».

Regolamento di esecuzione n. 543/2011

5 Il considerando 10 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 così recita:

«Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione».

6 L’articolo 4 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione», al paragrafo 2, così dispone:

«In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento [n. 1234/2007], non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:

a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio».

7 Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Indicazioni esterne»:

«1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.

(…)

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione».

8 L’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento [n. 1234/2007]».

9 L’articolo 11 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Controlli di conformità», ai paragrafi 1 e 4, così recita:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento [n. 1234/2007].

(…)

4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità».

10 L’articolo 17 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Metodi di controllo», contiene un paragrafo 1 che è formulato nei seguenti termini:

«I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V.

(…)».

11 L’allegato V del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Metodi di controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 1», definisce, al suo punto 1.4, la nozione di «spedizione» come segue:

«Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati».

12 Tale allegato contiene altresì una parte dedicata all’«Esecuzione del controllo di conformità», la quale prevede quanto segue:

«2.1. Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2. Luogo di controllo

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio.

(…)

2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio[, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU 1989, L 186, pag. 21)]. Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d’immatricolazione di quest’ultimo servirà a identificare la spedizione».

Diritto italiano

13 L’articolo 4 del decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306 – Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (GURI n. 25, del 31 gennaio 2003), al primo comma prevede quanto segue:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione (…), a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento [n. 1234/2007], e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15 500 euro».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 La Agecontrol è l’agenzia nazionale italiana per i controlli di conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione. In occasione di una verifica effettuata il 25 settembre 2013, gli ispettori di tale agenzia hanno constatato che due documenti datati 3 giugno e 29 luglio 2013, che accompagnavano due spedizioni di ortofrutticoli partite dalla piattaforma di distribuzione della Lidl Italia e dirette a un punto vendita della medesima società, riportavano un’errata indicazione del paese di origine di una partita di fragole e di una partita di pomodori ramati. Mentre gli imballaggi di tali prodotti indicavano il paese di origine di questi ultimi, vale a dire rispettivamente la Spagna e l’Italia, i documenti di accompagnamento di detti prodotti indicavano altri paesi di origine, ossia rispettivamente i Paesi Bassi e il Belgio.

15 Ritenendo che l’errata indicazione del paese di origine di detti prodotti su tali documenti di accompagnamento fosse contraria ai requisiti di cui agli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, la Agecontrol ha irrogato, con ordinanza ingiunzione del 30 aprile 2018, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306, menzionato al punto 13 della presente sentenza.

16 La Lidl Italia e ZR, suo legale rappresentante, hanno proposto opposizione avverso tale ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Treviso (Italia), il quale l’ha accolta e ha annullato detta ordinanza.

17 La Agecontrol ha impugnato la pronuncia di tale giudice dinanzi al giudice del rinvio, la Corte d’appello di Venezia (Italia), sostenendo che i documenti di accompagnamento relativi al trasporto dei prodotti ortofrutticoli dalla piattaforma di distribuzione al punto vendita di una medesima impresa commerciale devono indicare il paese di origine dei prodotti trasportati. Infatti, dagli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 risulterebbe che i documenti di accompagnamento di tali prodotti devono contenere una siffatta indicazione in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, anche nella fase di trasporto interno dalla piattaforma di distribuzione al supermercato appartenente al medesimo operatore economico nel quale sono venduti al consumatore.

18 ZR e la Lidl Italia affermano che, nel caso specifico delle merci preconfezionate o inserite in un imballaggio, il diritto dell’Unione non impone che i documenti di accompagnamento rechino l’indicazione del paese di origine di tali merci dal momento che tale indicazione è riportata già sull’imballaggio o sull’etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso. Ciò varrebbe a fortiori per i prodotti trasportati da una piattaforma di distribuzione al punto vendita di un medesimo operatore economico.

19 Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se il diritto dell’Unione imponga al detentore di prodotti ortofrutticoli freschi di disporre di un documento di accompagnamento di tali prodotti recante indicazione del loro paese di origine qualora, in primo luogo, detti prodotti siano spediti negli imballaggi originali riportanti l’indicazione esterna del paese di origine (mediante stampatura indelebile o mediante etichetta), in secondo luogo, il trasporto dei medesimi prodotti sia effettuato tra un punto di partenza e un punto di arrivo appartenenti al medesimo operatore economico, e, in terzo luogo, l’indicazione del paese di origine sia riportata su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto nonché sulle fatture emesse dai terzi fornitori.

20 Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 non prevede le ipotesi in cui debba essere emesso il documento di accompagnamento recante indicazione del paese di origine dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, esso ritiene che tale disposizione possa essere oggetto di interpretazioni divergenti. Secondo una prima interpretazione, vi è l’obbligo di emettere un siffatto documento solo nel caso di passaggio delle merci a terzi fornitori, come avrebbe riconosciuto la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), o nel caso di merci spedite alla rinfusa, come sostenuto da ZR e dalla Lidl Italia. In base a una seconda interpretazione, propugnata dalla Agecontrol, da tale disposizione risulta un obbligo generalizzato di emissione di un documento di accompagnamento recante l’indicazione del paese di origine dei prodotti di cui trattasi in tutte le fasi di trasporto effettuato in vista dell’immissione sul mercato di tali prodotti, anche nel caso in cui detti prodotti siano trasportati tra soggetti appartenenti al medesimo operatore economico.

21 In tale contesto, la Corte d’appello di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento [di esecuzione n. 543/2011], letto in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 8 del medesimo regolamento e con gli articoli 113 e 113-bis del regolamento [n. 1234/2007] debba essere interpretato nel senso di imporre la redazione di un documento di accompagnamento recante il nome ed il paese di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi spediti preconfezionati o negli imballaggi originali predisposti dal produttore, durante il loro trasporto da una piattaforma di distribuzione di una società di commercializzazione ad un punto vendita della medesima società, indipendentemente dalla circostanza che su un lato dell’imballaggio sia presente la stampatura diretta indelebile o l’etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso, riportante le indicazioni esterne previste dal Capo I del [regolamento di esecuzione n. 543/2011] (tra le quali quelle relative al nome ed al paese di origine dei prodotti) e che tali informazioni siano riportate anche sulle fatture emesse dal fornitore da cui la società che commercializza il prodotto l’ha acquistato e conservate presso gli uffici contabili di quest’ultima e su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto sul quale viaggia il prodotto».

Sulla questione pregiudiziale

22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento n. 1234/2007, debba essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento, in tutte le fasi della loro commercializzazione, recante il nome e il paese di origine di detti prodotti, anche quando i medesimi prodotti sono imballati e le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011, vale a dire il nome e il paese di origine dei prodotti di cui trattasi, sono riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

23 Occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 5 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Indicazioni esterne», dispone, al paragrafo 1, che, ai sensi delle norme di commercializzazione, le indicazioni previste, tra le quali figura, conformemente all’allegato I, parte B, di tale regolamento, l’indicazione del paese di origine dei prodotti di cui trattasi, sono riportate a caratteri visibili e leggibili su un imballaggio mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede, per il caso specifico di merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su un mezzo di trasporto, che tali indicazioni siano riportate su un documento o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto. Il paragrafo 4 di detto articolo si limita, dal canto suo, a imporre che il nome e l’indicazione del paese di origine dei prodotti siano riportati sulle fatture e sui documenti di accompagnamento.

24 Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, considerato nel suo insieme, risulta che tale articolo ha lo scopo non già di imporre l’emissione di un documento di accompagnamento sul quale deve essere riportata l’indicazione del paese di origine di prodotti ortofrutticoli, bensì soltanto di imporre che tale indicazione sia riportata su taluni supporti che accompagnano detti prodotti qualora tali supporti siano emessi.

25 Occorre poi rilevare che l’articolo 8 di detto regolamento di esecuzione si limita a ricordare che i controlli di conformità sono effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi della loro commercializzazione e rinvia agli articoli 113 e 113 bis del regolamento n. 1234/2007, senza fare riferimento a un qualsivoglia documento di accompagnamento né a un qualsivoglia obbligo di emettere un siffatto documento.

26 Inoltre, l’articolo 113 bis del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, si limita a stabilire le regole generali relative alle norme di commercializzazione nonché al controllo di conformità a queste ultime, senza imporre l’emissione di un documento di accompagnamento.

27 Infine, l’articolo 113, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, prevede, in sostanza, che la Commissione possa adottare norme di commercializzazione specifiche per prodotti ortofrutticoli come le fragole e i pomodori. Dette norme possono riguardare determinate caratteristiche di tali prodotti, quali il loro imballaggio, il loro trasporto, la loro presentazione, la loro commercializzazione, la loro origine o ancora la loro etichettatura, e sono rispettivamente previste, per le fragole e i pomodori, alle parti 7 e 10 della parte B dell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 543/2011. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, spetta agli Stati membri procedere ai controlli di conformità di tali prodotti a dette norme. Orbene, nessuna di tali disposizioni prevede, a carico dell’operatore economico interessato, l’obbligo di emettere un documento di accompagnamento.

28 Pertanto, né gli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 né gli articoli 113 e 113 bis del regolamento n. 1234/2007 possono essere interpretati nel senso che impongono a un operatore economico di emettere un documento di accompagnamento sul quale debba essere riportata l’indicazione del paese di origine dei prodotti che egli commercializza.

29 Ciò premesso, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, se un documento di accompagnamento è emesso, esso deve recare l’indicazione del paese di origine, e tale obbligo si impone a prescindere dal fatto che l’indicazione del paese di origine sia già presente sugli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzo di trasporto.

30 A tal riguardo, occorre precisare che il requisito relativo all’indicazione del paese di origine di un prodotto sulle fatture e sui documenti di accompagnamento, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, deve essere letto alla luce del considerando 10 di tale regolamento, essendo tale requisito inteso a facilitare la realizzazione dei controlli di conformità fornendo all’ispettore talune informazioni di base su documenti diversi da quelli destinati al consumatore.

31 Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, i controlli di conformità sono effettuati secondo i metodi di cui al punto 2 dell’allegato V di tale regolamento, mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. A tal riguardo, da detto punto dell’allegato V risulta che tale controllo è realizzato in varie fasi consecutive, consistenti, in sostanza, in una prima fase di identificazione delle partite da controllare o, per il caso di una spedizione che consta di più partite, di determinazione di un’impressione generale della spedizione, in una seconda fase di presentazione del prodotto da controllare e in una terza e ultima fase di controllo fisico di tale prodotto.

32 Per il caso di una spedizione che consta di più partite, il punto 2.3 dell’allegato V di detto regolamento precisa, da un lato, che l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni relative alle spedizioni e, dall’altro, che tale ispettore stabilisce, di conseguenza, il grado di conformità delle partite alle indicazioni riportate su tali documenti.

33 Pertanto, dal momento che il documento di accompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento sulla base del quale l’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese di origine riportata in tali documenti che differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti che compongono le partite da controllare è idonea a viziare tale impressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllo di conformità.

34 Inoltre, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, gli operatori economici sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.

35 In tale contesto, sebbene il documento di accompagnamento o le dichiarazioni relative alle spedizioni costituiscano i documenti di riferimento che devono riflettere fedelmente le indicazioni riportate sugli imballaggi delle partite da controllare, resta il fatto che né l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, né l’articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, né il punto 2.3 dell’allegato V dello stesso limitano le modalità di prova di cui l’operatore economico può avvalersi per consentire all’ispettore di ricavare un’impressione generale della spedizione di cui trattasi.

36 Pertanto, pur essendo fondamentale che il documento di accompagnamento sia esente da errori e che l’operatore economico fornisca informazioni corrette all’ispettore affinché questi proceda alla corretta identificazione delle partite da controllare, detto operatore resta, in linea di principio, libero quanto agli elementi di prova da fornire a tale ispettore al fine di consentirgli di ricavare un’impressione generale fedele della spedizione e delle partite di cui essa consta.

37 Ne consegue che, se un documento di accompagnamento contiene un’errata indicazione del paese di origine di un prodotto, spetta all’operatore economico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente, con ogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta di detto prodotto.

38 In tale contesto, incombe al giudice del rinvio stabilire, nel caso di specie, se circostanze quali la presenza dell’indicazione del paese di origine sugli imballaggi dei prodotti, sulle fatture nonché su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto siano tali da dissipare i dubbi che l’ispettore ha potuto nutrire in occasione del controllo e, pertanto, se esse siano idonee ad attenuare l’eventuale distorsione dell’impressione generale della spedizione ricavata dall’ispettore.

39 Per quanto riguarda la questione se un documento di accompagnamento debba contenere l’indicazione del paese di origine del prodotto anche quando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti al medesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma di distribuzione e un punto vendita, dalla formulazione dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 nonché dell’articolo 113 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 risulta chiaramente che le norme di commercializzazione sono applicabili «in tutte le fasi di commercializzazione». Il paragrafo 3 dell’articolo 113 bis di quest’ultimo regolamento precisa inoltre, da un lato, che il detentore di prodotti ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all’interno dell’Unione secondo modalità non conformi a dette norme, e, dall’altro, che egli è responsabile di tale osservanza.

40 Al riguardo, è sufficiente constatare che l’espressione «in tutte le fasi di commercializzazione», che non è corredata di alcuna limitazione, deve essere intesa in senso ampio. Poiché i controlli di conformità hanno lo scopo di verificare che i prodotti commercializzati siano conformi alle norme di commercializzazione prescritte, tali controlli sono destinati ad essere effettuati, in linea di principio, in tutte le fasi di commercializzazione di tali prodotti, vale a dire in qualsiasi momento del periodo compreso tra la produzione di detti prodotti e la loro vendita al dettaglio, il che comprende il trasporto dei medesimi prodotti tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio.

41 Tale interpretazione è del resto corroborata dalla logica del sistema istituito dal regolamento di esecuzione n. 543/2011. Da un lato, l’articolo 4, intitolato «Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione», elenca tassativamente i casi in cui i prodotti non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione. Orbene, è sufficiente constatare che il trasporto di prodotti tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio non figura tra i casi elencati in tale disposizione. Pertanto, la circostanza che una piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio appartengano alla medesima impresa o a due soggetti economici distinti è indifferente.

42 Dall’altro lato, occorre rilevare che il punto 2.2 dell’allegato V del regolamento di esecuzione n. 543/2011 precisa che il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio. Pertanto, è giocoforza constatare che la realizzazione di tali controlli non è limitata al solo caso della movimentazione di prodotti tra persone giuridiche distinte né subordinata alle sole ipotesi di trasferimento della proprietà dei prodotti. Ciò che rileva, come previsto dall’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, è che il detentore dei prodotti, definito all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 come la persona materialmente in possesso dei prodotti, sia responsabile dell’osservanza della conformità di tali prodotti. Pertanto, la circostanza che un prodotto sia controllato in occasione della movimentazione interna tra due soggetti appartenenti al medesimo operatore economico è irrilevante.

43 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento n. 1234/2007, deve essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, letto alla luce dell’articolo 8 di tale regolamento e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, deve essere interpretato nel senso che il controllo di conformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzione n. 543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti.

Firme

 

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