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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO “PUNITIVO”, TRA ITALIA ED EUROPA.

Punitive” administrative offence, between Italy and Europe.

 

Andrea De Lia

 

Abstract [ITA]: il contributo si sofferma sul tema dell’illecito amministrativo “punitivo”. La “depenalizzazione” (o meglio la “decriminalizzazione”) rappresenta uno strumento deflattivo che il legislatore italiano ha impiegato, nel tempo, in più occasioni. Il alcuni settori, quali il diritto penale dell’economia (esempio emblematico è rappresentato dalla disciplina delle “frodi” nelle sovvenzioni pubbliche in favore delle imprese), però, l’introduzione di sanzioni amministrative, in prevalenza, sino ad oggi, ha avuto (anche per via della “spinta europea”) lo scopo di implementare lo strumentario di tutela, anziché quello di sostituire il diritto penale “classico”, fondato sulla pena detentiva. Il tutto sollevando problemi nella prospettiva del ne bis in idem e del rispetto del principio di proporzionalità. In ogni caso, ai possibili vantaggi derivanti dall’impiego delle sanzioni amministrative in luogo di quelle (nominalmente) penali, tra i quali la maggiore efficacia dell’apparato, si affianca il rischio di una compromissione dei diritti dell’autore dell’illecito (o presunto tale) rispetto alle garanzie che, per il diritto interno e quello sovrannazionale, contraddistinguono la c.d. “materia penale”. La progressiva estensione dei principi cardine della materia penale alle misure amministrative “punitive”, per opera della giurisprudenza delle Corti, nel ridurre il rischio di “truffe delle etichette”, attuabili col ricorso da parte del legislatore allo strumentario amministrativo anziché a quello penale (o “in aggiunta” a questo), finisce col mettere in crisi, ulteriormente, la logica dei cumuli, rendendo ormai indifferibile un “cambio di rotta”, con una revisione di interi ambiti del “diritto punitivo” e una razionale distinzione di ruoli tra ius criminale propriamente inteso e illecito amministrativo.

Parole chiave: sanzioni amministrative – materia penale – principi costituzionali

Abstract [ENG]: the paper focuses on the issue of “punitive” administrative offense. “Decriminalization” represents a deflationary tool that the Italian legislator has used, over time, on several occasions. In some sectors, such as the criminal law of the economy (an emblematic example is represented by the discipline of “fraud” in public aids in favor of companies), however, the introduction of administrative sanctions, mainly, up to now, has had (also because of the “European thrust”) the aim of implementing the protective tools, rather than replacing the “classic” criminal law, based on the prison-penalty. This raises problems in the perspective of ne bis in idem and respect for the principle of proportionality. In any case, the possible advantages deriving from the use of administrative sanctions instead of nominally criminal ones, among which the greater effectiveness of the apparatus, is accompanied by the risk of compromising the rights of the author of the offense (or presumed such) with respect to the guarantees that, for domestic and supranational law, distinguish the so-called “Criminal matters”. The progressive extension of the cardinal principles of criminal matters to the context of “afflictive” administrative sanctions, by virtue of the jurisprudence of the Courts, in reducing the risk of “label fraud”, which can be implemented with the use of administrative tools by the legislator rather than criminal ones (or “in addition” to this), ends up further undermining the logic of heaps, making a “change of course” by now indelible, with a revision of entire areas of the “punitive law” and a rational distinction of roles between ius criminale properly understood and administrative offense.

Key words: administrative sanctions – criminal matters – constitutional principles

 

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il concetto di “materia penale” nella giurisprudenza della Corte EDU. – 3. Segue. Il “nodo gordiano” delle misure di prevenzione patrimoniale. – 4. Garanzie penalistiche e illecito amministrativo “punitivo”. – 5. Gli illeciti nell’ambito delle sovvenzioni pubbliche. Criticità e prospettive de iure condendo.6. Conclusioni.


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