DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Mancato inizio al ciclo vaccinale primario (per gli ultracinquantenne) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – Illegittimità – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione: Lazio
Città: Velletri
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2023
Numero: 721
Data di udienza:
Presidente: Salucci
Estensore: Salucci
Premassima
DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Mancato inizio al ciclo vaccinale primario (per gli ultracinquantenne) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – Illegittimità – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Massima
GIUDICE DI PACE DI VELLETRI, 21 marzo 2023, Sentenza n. 721
DIRITTO SANITARIO – COVID-19 – Mancato inizio al ciclo vaccinale primario (per gli ultracinquantenne) – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – Illegittimità – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
L’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario (in specie il ricorrente quale ultracinquantenne non avrebbe adempiuto al citato obbligo), è illegittima in quanto l’intimazione è carente della legittimazione attiva atteso che l’irrogazione della sanzione ex art 4 sexies comma 3 del DL 44/2021 è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Giud. dott.ssa Salucci
Allegato
Titolo Completo
GIUDICE DI PACE DI VELLETRI, 21/03/2023, Sentenza n. 721SENTENZA
Sent. n. 721/2023
CRON. 2938/2003
N. RG. 517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI VELLETRI
Il giudice di pace nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Salucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.. 517/2023 promossa da: (omissis) rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Martina
– attore –
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– convenuta –
CONCLUSIONI
Parte attrice si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisione.
Con ricorso in opposizione ad intimazione di addebito notificata in data 29 Gennaio 2022 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario ex art. 4 sexies del decreto legge n. 44 del 2021 in quanto quale ultracinquantenne non avrebbe adempiuto all’obbligo del ciclo vaccinale primario per soggetti ultracinquantenni.
L’agenzia delle Entrate sebbene ritualmente citata non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato atteso che giù in via preliminare ed assorbente rispetto a tutti gli altri elementi dedotti è carente della legittimazione attiva atteso che l’irrogazione della sanzione ex art 4 sexies comma 3 del DL 44/2021 è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto l’intimazione impugnata deve ritenersi illegittima e deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie il ricorso ed annulla l’intimazione impugnata.
Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori.
Velletri 21 marzo 2023