+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 6718 | Data di udienza: 3 Marzo 2023

RIFIUTI – Trasporto – Requisiti del responsabile tecnico – Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 – Decreto ministeriale n. 120/2014 – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Massima a cura di Dario Sammarro)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ stralcio
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2023
Numero: 6718
Data di udienza: 3 Marzo 2023
Presidente: Cicchese
Estensore: Viggiano


Premassima

RIFIUTI – Trasporto – Requisiti del responsabile tecnico – Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 – Decreto ministeriale n. 120/2014 – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Massima a cura di Dario Sammarro)



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ stralcio – 18 aprile 2024, n. 6718

RIFIUTI – Trasporto – Requisiti del responsabile tecnico – Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 – Decreto ministeriale n. 120/2014 – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

L’aggiornamento della normativa riguardante il ruolo del responsabile tecnico di cui all’art. 212 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 3 Aprile 2006 n.152) non ha creato una nuova figura professionale bensì ne ha ampliato le originarie mansioni. In tale ottica, l’art. 212 comma 15 (codice ambiente) è da doversi leggere con il d.m. 120/2014, il quale ha esteso la competenza del responsabile tecnico innalzandone alcuni requisiti. Con riferimento alla perizia giurata, il d.m. 120/2014 ha previsto l’eliminazione della stessa dall’art.12 d.m. 406/98 ritenendola non più elemento essenziale per l’attestazione dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Sono pertanto da ritenersi legittimi i provvedimenti emanati dall’Amministrazione tra cui le delibere del comitato di gestione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, che definiscono i requisiti del responsabile tecnico nonché le modalità di svolgimento e le materie oggetto delle verifiche di idoneità (non contemplando la perizia), coerentemente con il d.m. 120/2014 dal quale l’Amministrazione non può discostarsi.

Pres. Cicchese, Est. Viggiano – Consiglio nazionale dei chimici (avv.ti Jouvenal, Emanuele e de Carlo) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ stralcio – 18 aprile 2024, n. 6718

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7669 del 2017, proposto da
Consiglio nazionale dei chimici, in persona del legale rappresentante pro tempore e Lorenzo Bastoni rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati Daniela Jouvenal, Otello Emanuele e Margherita de Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, n. 26;

contro

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

– della deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Albo nazionale gestori ambientali del 30 maggio 2017 prot. n. 06/ALBO/CN, recante «Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120»;

– della deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Albo nazionale gestori ambientali del 30 maggio 2017 prot. n. 07/ALBO/CN, recante «Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120»;

– ove occorra, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 marzo 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava le delibere nn. 6 e 7 del Comitato nazionale di gestione dell’Albo nazionale gestori ambientali che definivano, rispettivamente, i requisiti del responsabile tecnico di cui al d.m. 3 giugno 2014, n. 120, nonché le modalità di svolgimento e le materie oggetto delle verifiche di idoneità, e le date di espletamento delle ridette verifiche di cui all’art. 13 del ridetto decreto ministeriale.

2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Le parti si scambiano ulteriori memorie e repliche in vista dell’udienza del 3 marzo 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’elencazione delle doglianze spiegate avverso il provvedimento gravato.

4.1. La prima censura si articola su quattro punti, deducendo la violazione dell’articolo 212 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cod. ambiente) in quanto le delibere impugnate, avrebbero, in spregio alla disposizione primaria, creato una nuova figura professionale, attribuendogli specifiche competenze proprie del chimico abilitato. Ciò determinerebbe, altresí, una violazione dell’art. 33, comma 5 Cost., dell’art. 2229 c.c. e dell’art. 4, comma 2 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in quanto le deliberazioni impugnate stabiliscono quale sia l’effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione, prevedendo all’uopo un vero e proprio esame di abilitazione alla nuova professione. In terzo luogo, il provvedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 2 d.p.r. 12 agosto 2012, n. 137, nella parte in cui vieta, in assenza di una previsione espressa di legge, sia la formazione di albi speciali sia la restrizione del numero di persone titolate ad esercitare la professione. Infine, la ricorrente denuncia l’eccesso di potere dell’azione amministrativa per illogicità manifesta, in quanto a differenza dei chimici abilitati, sottoposti alla vigilanza del relativo ordine professionale, la nuova figura del responsabile tecnico non sarebbe sottoposta ad alcuna forma di controllo, pur svolgendo un’attività strategica per la tutela della salute e dell’ambiente.

4.2. Con il secondo motivo si evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 212, comma 15, cod. ambiente e degli artt. 12 e 13 d.m. 120 cit., in quanto ai fini della partecipazione all’esame per il conseguimento del titolo abilitante sarebbe richiesto il diploma di scuola secondaria, senza, indi, verifica del possesso di conoscenze di tipo scientifico, proprie di percorso di studî superiore.

4.3. Con la terza censura la parte ricorrente lamenta un’illegittima sottrazione di una sfera di competenza riservata a dei professionisti abilitati (tra cui i chimici), in favore di soggetti privi delle necessarie competenze in violazione del quadro normativo di riferimento.

4.4. Con l’ultima censura, la parte ricorrente asserisce la violazione e falsa applicazione della dir. Ue 12 dicembre 2006, n. 123 (c.d. Bolkestein), nonché dell’art. 41 Cost. e degli artt. 49 e ss. Tfue, atteso che la previsione della limitazione all’accesso dell’attività di responsabile tecnico al professionista chimico si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica tutelato, non solo a livello costituzionale, ma anche in àmbito comunitario.

5. Nessuno dei motivi può essere accolto.

5.1. Preliminarmente, va rilevato come la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso sia fondata.

5.2. Difatti, il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio costituisce mera attuazione del piú volte menzionato decreto ministeriale n. 120 cit., ormai insindacabile: difatti, il relativo giudizio promosso dinanzi a questo Tribunale dal Consiglio nazionale dei chimici veniva dichiarato perento con decreto 17 settembre 2020, n. 2749.

5.3. In altre parole, il potere esercitato per mezzo delle gravate delibere risulta strettamente vincolato non potendosi l’amministrazione discostare dagli indirizzi fissati nel d.m. 120 cit., il quale appare l’unico provvedimento asseritamente lesivo degli interessi del Consiglio nazionale dei chimici, come evidente dall’esposizione di alcune censure nell’atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, essendosi consolidato il provvedimento presupposto, parte ricorrente non ha alcun interesse a coltivare l’odierno giudizio.

6. Ferma restando l’inammissibilità del gravame, va rilevato come i varî motivi di ricorso siano comunque infondati.

6.1. Difatti, va in primo luogo evidenziato un vizio logico che informa l’intero ragionamento illustrato dall’esponente: invero, nell’aggiornamento della normativa non si è proceduto alla creazione di una nuova figura professionale attribuendole compiti di spettanza degli iscritti all’ordine dei chimici. Invero, il responsabile tecnico è soggetto già menzionato dal previgente art. 10, comma 4 d.m. 28 aprile 1998, n. 406 (adottato ai sensi dell’art. 30, comma 6 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) che regola tale figura come individuo nominato dall’impresa desiderosa di iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Va poi precisato che l’intervento del chimico (ovvero dell’ingegnere o del medico igienista iscritto al relativo ordine professionale) risultava necessario solamente per attestare – con perizia giurata – l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (art. 12, comma 3, lett. a) d.m. 406 cit.).

6.2. Appare evidente, quindi, come la menzionata figura del responsabile tecnico fosse sin dall’origine distinta da quella del chimico e le relative competenze puntualmente separate, senza alcuna attribuzione di attività riservate ai chimici professionali: difatti, i successivi aggiornamenti normativi (in particolare l’art. 212, comma 15 cod. ambiente) superavano la necessaria perizia giurata di specifiche figure professionali, imponendo al contempo di adottare un decreto ministeriale di attuazione che procedesse alla «definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico». A tale incombente provvedeva il ridetto d.m. 120 cit. che regolamenta le modalità di acquisizione del titolo di responsabile tecnico: come è agevole osservare dalla comparazione del d.m. 120 cit. con il pregresso d.m. 406 cit., è stata unicamente ampliata la competenza del responsabile tecnico, innalzando alcuni i requisiti per lo svolgimento di tale compito, eliminando il riferimento alla perizia giurata prevista dal precedente art. 12 d.m. 406 cit.. Orbene, osservando la vicenda dalla prospettiva dell’impresa, si tratta dell’espunzione di un onere burocratico: trattasi di un segno evidente dalla volontà del legislatore di ridurre i pesi amministrativi a carico dei professionisti in uno spirito di liberalizzazione che si pone in aderenza con le disposizioni costituzionali ed europee che disciplinano la libera intrapresa economica, rendendo manifestamente infondate ogni doglianza indicata nell’ultimo motivo di ricorso.

6.3. Orbene, l’illustrazione di cui al paragrafo precedente (ferma restando l’insindacabilità discendente dalla conclusione del giudizio avverso il d.m. 120 cit.) rende palese come gli atti in questa sede gravati siano conformi sia al parametro legislativo di riferimento – ossia l’art. 212 cod. ambiente – sia al regolamento di attuazione: sul punto appare opportuno precisare che gli atti presupposti, sono caratterizzati di ampia discrezionalità amministrativa (sindacabile da giudice amministrativo solo per manifesti vizî formali o logici), risultando rimesso all’amministrazione l’individuazione – nel rispetto della legge – degli oneri da porre a carico del privato al fine di garantire, nel caso in esame, il corretto funzionamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

6.5. La legittimità del decreto ministeriale determina, a cascata, l’infondatezza anche di tutte le censure spiegate avverso le deliberazioni gravate in questa sede che, come già osservato, costituiscono mera esecuzione delle prescrizioni individuati nella fonte primaria e nel successivo regolamento.

7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Le spese, stante l’assoluta originalità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

L’ESTENSORE
Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!