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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 275 | Data di udienza: 8 Marzo 2023

VIA. VAS E AIA – Verifica di assoggettabilità – Criterio distintivo tra nuova opera e modifica o estensione di impianto già esistente – Effetto cumulo – Attività di verifica-screening – Potere tecnico-discrezionale – Valutazione comparativa di interessi – Fase successiva della procedura di valutazione – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazione ambientalista – Usi civici – Esclusione (Massime a cura di Giuseppina Lofaro)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Emilia Romagna
Città: Bologna
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2023
Numero: 275
Data di udienza: 8 Marzo 2023
Presidente: Migliozzi
Estensore: Amovilli


Premassima

VIA. VAS E AIA – Verifica di assoggettabilità – Criterio distintivo tra nuova opera e modifica o estensione di impianto già esistente – Effetto cumulo – Attività di verifica-screening – Potere tecnico-discrezionale – Valutazione comparativa di interessi – Fase successiva della procedura di valutazione – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazione ambientalista – Usi civici – Esclusione (Massime a cura di Giuseppina Lofaro)



Massima

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ – 8 maggio 2023, n. 275

VIA. VAS E AIA – Verifica di assoggettabilità – Criterio distintivo tra nuova opera e modifica o estensione di impianto già esistente – Effetto cumulo.

In fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening), il criterio distintivo tra nuova opera – soggetta a VIA ai sensi dell’art. 6 c. 7 lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – e modifica o estensione di impianto già esistente non va ricercato nella normativa urbanistico – edilizia ex art 3 comma 1 lett. e) D.p.r. n. 380/2001, incentrata sulle caratteristiche dimensionali dell’opera, ma nei principi generali di cui al Codice dell’Ambiente, non potendo derivare dalla mera modifica dell’area di sedime e della volumetria il maggior negativo impatto ambientale. In materia ambientale è pacifico il rilievo del c.d. effetto cumulo, per cui con riferimento all’impatto ambientale di una determinata opera è necessario tenere in considerazione il progetto in riferimento agli impianti preesistenti.

VIA, VAS E AIA – Attività di verifica-screening – Potere tecnico-discrezionale – Valutazione comparativa di interessi – fase successiva della procedura di valutazione.

attività di verifica-screening di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 concerne un potere esclusivamente tecnico – discrezionale, dovendosi riscontrare, in base a conoscenze precipuamente tecniche, se vi siano o meno impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest’ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, qualora sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo.

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazione ambientalista – Usi civici – Esclusione.

La legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi riconosciuta in capo alle associazioni ambientaliste di livello nazionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 18, comma 5 e 13, l. n. 349, 8 luglio 1986, non deve intendersi limitata ad atti strettamente attinenti alla materia ambientale, bensì deve ritenersi estesa a tutti gli atti di rilevanza urbanistica di tipo pianificatorio e autorizzatorio, ogni qualvolta essi involgano aspetti di lesione dell’ambiente. Tale legittimazione non può tuttavia ulteriormente ampliarsi alla tutela degli usi civici, di competenza esclusiva dell’ente esponenziale.

Pres. Migliozzi, Est. Amovilli – I. N. Onlus e altri (avv. Gandolfi) c. Regione Emilia – Romagna, (avv. Lolli)


Allegato


Titolo Completo

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. 1^ - 8 maggio 2023, n. 275

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italia Nostra Onlus, Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia Romagna, Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna ODV, Associazione Mountain Wilderness Italia Aps, Associazione Trekking Italia Amici del Trekking e della Natura Aps Sez. Emilia Romagna, Associazione WWF Bologna Metropolitana Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Cristina Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia – Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vaccaro 6;

nei confronti

Comune di Lizzano in Belvedere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli e Mario Zoppellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Zoppellari in Bologna, via Vascelli 8;

per l’annullamento

previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 1457 del 28.1.2021 pubblicata sul BURER n. 35 del 17.2.2021;

per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

– della deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2021, avente ad oggetto “progetto nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “Polla – Lago Scaffaiolo in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Direttissima e della sciovia “Cupolino” approvazione progetto definitivo ed avvio procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017” pubblicato sul BUR E.R. n. 1 del 5.1.2022;

– delle relazioni ed elaborati progettuali ivi compresi, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

– di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente ivi compresi i verbali della Conferenza dei servizi, allo stato non conosciuti se ed in quanto aventi efficacia esterna nonché tutti gli atti assunti dalla Conferenza stessa funzionali al perfezionamento della procedura avviata dal Comune di Lizzano per la realizzazione della nuova seggiovia “Polla – Lago Scaffaiolo;

per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

– della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 3.5.2022 di approvazione del progetto definitivo (Revisione 1) ed avvio procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017;

– delle Relazioni nonché degli elaborati progettuali compresi in tale deliberazione in quanto costituenti parte integrante della proposta di Progetto definitivo di cui alla suddetta Deliberazione;

– di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente ivi compresi i verbali della Conferenza dei servizi del 25.5.2022 e dell’1.8.2022 se ed in quanto aventi efficacia esterna nonché di tutti gli atti assunti dalla Conferenza stessa funzionali al perfezionamento della procedura avviata dal Comune di Lizzano per la realizzazione della nuova seggiovia “Polla – Lago Scaffaiolo;

per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti:

– del Verbale dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi prot. 7801 del 29.10.2022;

– della Delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 92 dell’11.11.2022;

– della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 195 del 25.11.2022 avente ad oggetto “Provvedimento finale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 12 com. 2 L. 241/1990”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia – Romagna e del Comune di Lizzano in Belvedere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Le associazioni ricorrenti con il ricorso introduttivo hanno impugnato la determinazione regionale n. 1457 del 28 gennaio 2021 di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto proposto dal Comune di Lizzano in Belvedere avente ad oggetto la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico da realizzarsi in località Corno alle Scale in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino”, procedimento preordinato alla verifica di “possibili impatti ambientali significativi e negativi”

L’area interessata dall’impianto in questione insiste su due aree protette d’interesse regionale, il Parco regionale Alto Appennino Modenese e il Parco regionale del Corno alle Scale, nonché su due aree inserite nella Rete ecologica Natura 2000 (Zona speciale di conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS)IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano e ZSC/ZPSIT4050002 Corno alle scale.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole di tutti gli enti partecipanti alla Conferenza di servizi fatta eccezione per il Comune di Fanano, stante il contrasto con il PRG, e la Provincia di Modena in considerazione – pur a fronte della conformità con il PTCP – dello sviluppo in altitudine dell’impianto di 100 mt. rispetto all’esistente e della necessità di rendering per l’esame da valle a monte la fine di verificare la visibilità dell’intero impianto, aspetti a dire della Provincia verificabili solo in sede di VIA.

Secondo gli atti di causa ed in particolare la relazione di impatto ambientale integrata (doc. n. 4 depositato dalla Regione) la seggiovia da realizzarsi presenta un tracciato lungo mt. 996,15 rispetto ai 919 mt. dell’attuale seggiovia Direttissima e ai 645 mt. della sciovia Cupolino – i quali verranno demoliti – con la previsione di arrivo in quota ad altitudine di 1782 mt., nonché la realizzazione di una nuova stazione intermedia a doppio ingresso e l’eliminazione di area boschiva di mq. 1356.

Vi è poi un cambiamento anche della stazione a valle che nel progetto è posta a 1487 mt. rispetto ai 1460 mt. attuali.

A sostegno del gravame introduttivo parte ricorrente ha dedotto articolati motivi di gravame così riassumibili:

I)VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 7 LETTERA B DEL D.LGS 152/2006 (Codice dell’Ambiente) IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELL’ART. 6 COMMA 6 LETTERA B DEL MEDESIMO D.LGS 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO, ERRONEA MOTIVAZIONE: l’intervento in esame avrebbe carattere del tutto nuovo non sussumibile – come vorrebbero la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Lizzano in Belvedere – ad intervento di “adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente”, in considerazione dell’asserita divergenza del nuovo tracciato rispetto a quello attuale comportante l’estensione ad una maggiore altitudine e l’ occupazione di aree del tutto nuove (adiacenti al lago Scaffaiolo) incontaminate e oggetto di massima protezione ambientale; conseguentemente, ad avviso delle ricorrenti, l’intervento dovrebbe essere sottoposto a VIA ai sensi sia dell’art 6 c. 7 lett. b) D.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 6 c. 6 lett. b) del medesimo d.lgs. che dell’art. 4 c. 1, lett. c) della L.R. n. 4/2018 ;

II) VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 LETTERA c) DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 20.4.2018 n. 4; ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO; ERRONEA MOTIVAZIONE: l’intervento dovrebbe essere sottoposto a VIA anche ai sensi dell’art. 4 c. 1, lett. c) della L.R. n. 4/2018 ;

III) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITORIETA’ CON LA PRECEDENTE DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1147 DEL 16.7.2018; VIOLAZIONE DELLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI DI RETE NATURA 2000: le specifiche misure poste a tutela dei siti Rete Natura 2000, tra cui rientra la zona interessata dal nuovo impianto, vietano in maniera assoluta la realizzazione di “nuovi impianti di risalita” quale sarebbe da ritenersi l’impianto per cui è causa; le misure di salvaguardia di cui alla DGR 1147/2018 vietano non solo la realizzazione di nuove piste da sci ma altresì la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune.

IV)VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 LETTERA f) DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 20.4.2018 n. 4: anche nella denegata ipotesi in cui il progetto in questione venga considerato una modifica del progetto già esistente, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo per violazione dell’art. 4 comma 1, lettera f) della legge regionale n. 4/2018 che dispone l’obbligo di assoggettare a VIA, “le modifiche o estensioni del progetti elencati negli allegati … B3 qualora all’esito della svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi”.

V) VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 3 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO EUROPEO 21 maggio 1992 n. 43 denominata “Habitat”. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: gli atti impugnati sarebbero viziati da evidente difetto di istruttoria sull’effettivo impatto ambientale della nuova opera in termini generali e nello specifico su sito di rilevanza comunitaria, si che la Regione avrebbe dovuto comunque sottoporre l’intervento a VIA.

VI) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO ALTRO PROFILO: non sarebbero state effettuate le dovute verifiche in tema di riduzione del rischio sismico nell’area interessata dal progetto, da valutarsi già in questa sede preliminare di screening.

VII) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE e DEL PRINCIPIO GENERALE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: la procedura di VIA consentirebbe anche l’approvazione della variante al PRG da parte del Comune di Fanano.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Lizzano in Belvedere che la Regione Emilia Romagna eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti evidenziando tra l’altro in necessaria sintesi: – l’impatto ambientale complessivo dell’intervento sarebbe inferiore a quello attuale dal momento che al posto dei due attuali impianti (seggiovia “Direttissima” e sciovia “Cupolino” con lunghezza complessiva di 1.564 mt.) verrebbe realizzata unica seggiovia lunga 996,15 mt. con arrivo posto in area edificata ed antropizzata; – l’impianto da realizzare, diversamente da quanto argomentato dalle associazioni ricorrenti, non potrebbe definirsi “nuovo” ai sensi della normativa urbanistico-edilizia dovendosi invece applicare unicamente i parametri stabiliti dalla normativa ambientale; – in separati procedimenti verranno valutati sia la necessità di variante al PRG di Fanano sia i profili di conservazione degli habitat naturali avendo la verifica di assoggettabilità a VIA la sola finalità di verificare se il progetto possa determinare “possibili impatti ambientali significativi e negativi”.

Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021 con ordinanza n. 226/2021 la domanda cautelare di cui al ricorso introduttivo è stata respinta sia per mancanza del “periculum in mora” che del “fumus boni iuris” ritenendo come l’intervento in esame ai sensi della normativa ambientale di riferimento (art 6 comma 7, d.lgs. 152/2006) appaia “prima facie” annoverabile quale “modifica o estensione” dell’attuale impianto sciistico, e come la valutazione effettuata dalla Regione, ai sensi dell’art. 4 c. 1, lett. f) L.R. 4/2018, dell’ esclusione di “impatti ambientali significativi e negativi” non appaia affetta dai denunziati indici sintomatici di non corretto esercizio del potere.

Con ordinanza n. 4164/2021 la IV sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare “Considerato che: a) si palesa il fumus boni iuris avuto riguardo esclusivo ai primi due motivi di gravame che meritano di essere approfonditi nella sede propria di cognizione, alla stregua: a1) dei principi elaborati dalla sentenza di questa sezione (n. 4062 del 2017 confermata dalla ordinanza delle Sezioni unite della corte di cassazione n. 17328 del 2021) in fattispecie che presenta tratti di analogia con quella in esame; a2) degli esiti di una eventuale verificazione la cui effettuazione si rimette al prudente apprezzamento del giudice di primo grado…..omissis……..”.

In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato ampie memorie e documentazione.

In particolare la difesa di parte ricorrente ha evidenziato in punto di fatto come il nuovo impianto si sviluppi in altitudine maggiore rispetto a quello attuale e con stazione intermedia prima inesistente; in punto di diritto ha sostenuto che non sarebbe decisivo il concetto di “modifica o estensione” del progetto in contrapposizione a quello di “nuova realizzazione” che distingue la VIA facoltativa (a seguito di screening) dalla VIA obbligatoria (sempre necessaria), ma il fatto che l’intervento sia o meno effettuato in area naturale protetta o all’interno dei siti della Rete natura 2000. Ha comunque evidenziato come la sentenza del T.A.R. Lombardia Milano n. 1411/2016 sul caso Livigno, confermata in appello, faccia espresso riferimento alle categorie edilizie ed all’art 3 d.P.R. n. 380/2001 dando rilevanza al mutamento di volumetria e di area di sedime. La DGR n. 1419/2013 vieta inoltre la realizzazione di nuovi impianti.

Di contro le difese delle amministrazioni resistenti hanno evidenziato le differenze tra il c.d. “caso Livigno” di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2017 caratterizzato dalla traslazione dell’impianto in area diversa posta a circa 2 km. di distanza ed esclusa dal dominio sciabile ed in difformità rispetto ai piani interessati. La Regione ha altresì eccepito l’inammissibilità del motivo, non dedotto nel ricorso introduttivo, volto a sostenere la necessità della VIA per tutti gli impianti (a prescindere dal carattere di nuova opera) in quanto ubicati in area protetta.

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2021 con ordinanza n. 1073/2021 è stata disposta verificazione ex art. 66 c.p.a. incaricando all’uopo il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, con facoltà di delega a Professore della predetta Università in “Ingegneria civile e ambientale” con formulazione dei seguenti quesiti:

b1) accertare l’estensione complessiva del tracciato sciabile della nuova seggiovia rispetto a quella esistente “Direttissima” evidenziando, identificandole, l’eventuale occupazione di nuove aree;

b.2) accertare in concreto lo sviluppo in altitudine della seggiovia di cui al progetto rispetto alla seggiovia Direttissima esistente;

b.3) se le nuove porzioni di terreno interessate dal tracciato di cui al progetto siano attualmente incontaminate o attengano a zona già fortemente antropizzata per la presenza dell’attuale impianto e del rifugio a 2 piani “Duca degli Abruzzi” e bivacco in prossimità;

b.4) accertare, conseguentemente, se il progetto della seggiovia da realizzare sia “nuovo” o “adeguamento tecnologico a modifica dell’impianto già esistente”.

Le parti hanno presentato osservazioni alla bozza di relazione di verificazione, definitivamente depositata il 24 maggio 2022.

Con primo ricorso per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione G.C. n. 90 del 10 dicembre 2021 del Comune di Lizzano avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo ed avvio del procedimento unico di cui all’art. 53 L.R. 24/2017.

Con secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la deliberazione G.C. n. 40/2022 inerente modifiche al progetto definitivo approvato oltre ai verbali della Conferenza di servizi.

A sostegno dei due ricorsi per motivi aggiunti parte ricorrente ha dedotto motivi in via derivata rispetto al ricorso introduttivo nonché doglianze in via autonoma, così riassumibili:

I) VIOLAZIONE DELL’ART. 53 comma 1 e 2 L.R. 24/2017. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO: sarebbe illegittima la scelta del Comune di attivare il procedimento accelerato di cui all’art. 53 L.R. 24/2017 in riguardo ad impianto già esistente e perfettamente funzionante e non dovendosi attivare alcuna procedura espropriativa.

II) VIOLAZIONE DEGLI ART. 4 – 7- 19 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE con riferimento alla relazione di modifica del Progetto di intervento particolareggiato (PIP) parte integrante della Deliberazione 90/2021con la delibera impugnata si propone una modifica del PIP in carenza delle condizioni legittimanti in considerazione dell’aggravio sull’ambiente naturale.

III) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE D’INCIDENZA E ALLA RELAZIONE DI MODIFICA DEL PIP QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N. 90/2021. MANCATA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO SUL SITO DI RILEVANZA COMUNITARIA. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 43/92 CEE HABITAT: la relazione di incidenza quale parte integrante della deliberazione G.C. 90/21 impugnata sarebbe frutto di istruttoria del tutto carente, in considerazione dell’evidente maggior carico urbanistico ed ambientale comprovato tra l’altro dalla presenza in loco di 27 habitat di interesse comunitario di cui 5 prioritari.

IV) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA CON RIFERIMENTO ALLA STAGIONALITA’ DEGLI INTERVENTI. VIOLAZIONE DELLE MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI DI RETE NATURA 2000 di cui alla Delibera della Giunta Regionale 16.7.2018 n. 1147: non sarebbero previste adeguate misure compensative e mitigatorie al fine di evitare di effettuare i lavori nel periodo di massima produzione.

V) VIOLAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1147 DEL 16.7.2018 CON RIFERIMENTO AL DIVIETO DI REALIZZARE NUOVI IMPIANTI/NUOVE PISTE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ RAVVISABILE nella relazione di modifica PIP e nella relazione di incidenza: sarebbe evidente la contraddittorietà nella relazione di modifica al PIP data dalla negazione della previsione di nuove piste e al contempo dalla configurazione di movimenti di terra per realizzarle. Diversamente da quanto sostenuto dalle amministrazioni resistenti anche una pista di collegamento tra tracciati esistenti sarebbe una pista in base allo specifico disposto rinvenibile nell’art. 2 del d.lgs. 40/2021.

VI) ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DI VARIANTE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI FANANO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE SANCITI DALL’ATTUALE LEGGE URBANISTICA REGIONALE n. 24/2017: la contrarietà dell’intervento con il PRG del Comune di Fanano non sarebbe superabile perché in contrasto con la normativa urbanistica di cui alla legge regionale n. 24/2017 la quale vieta varianti dopo l’1 gennaio 2021 senza l’avvio dell’iter di predisposizione del PUG e vieta il consumo di suolo.

VII) ECCESSO DI POTERE PER FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DI VARIANTE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI FANANO. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L.R. 24/2017: in forza della normativa urbanistica regionale non sarebbe più possibile approvare opera in variante del PRG senza aver avviato l’iter per l’approvazione del PUG.

VIII) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 19 DELLA L.R. 24/2017. ECCESSO POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ sarebbe stata necessaria ai sensi dell’art. 18 L.R. 24/2017 la VAL.SA.T. al fine dell’elaborazione ed approvazione dei piani urbanistici.

IX) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO: non sarebbero state esaminate le criticità rilevate in sede di Conferenza dalla Provincia di Modena e dall’ente Parchi Emilia Centrale.

La difesa comunale ha ampiamente controdedotto alle suindicate doglianze evidenziando in sintesi come il verificatore lungi dal rilevare una variazione del tracciato esistente si sarebbe limitato a rilevare la necessità di una nuova “pista”di collegamento tra la nuova stazione a monte e le vecchie piste, che secondo verificazione “sembra possibile mediante semplice battitura di neve”. Ha inoltre eccepito l’improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.

La difesa regionale ha eccepito in rito l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti proposto tardivamente individuando come “dies a quo” il momento di pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione G.C. n. 40/2022 non modificando la pendenza del ricorso in esame le regole processuali. Ha inoltre insistito nelle evidenti differenze sia fattuali che giuridiche del caso di specie rispetto alla controversia decisa dal Consiglio di Stato relativa alla sostituzione di una seggiovia presso il Comune di Livigno.

Le associazioni ricorrenti hanno replicato alle suindicate eccezioni in rito.

Con terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, ribadendo le doglianze in via derivata rispetto a quelle già introdotte con il ricorso introduttivo ed i due successivi motivi aggiunti, lamentando altresì vizi autonomi così riassumibili:

I)ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 25.11.2022 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 comma 1 bis DPR 327/2001 (T.U. Espropriazione); VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLA L. n. 1766/1927 di conversione del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE: l’area interessata dal contestato intervento sarebbe gravata da usi civici con conseguente divieto di qualsiasi attività edilizia sino all’estinzione di tali usi tramite specifico procedimento amministrativo; la dichiarazione di pubblica utilità di cui al progetto definitivo approvato sarebbe oltre modo illegittima non potendo i terreni in questione gravati da usi civici essere espropriati; ha precisato la difesa delle ricorrenti che il suindicato vizio si sarebbe concretizzato solamente con la conclusione della procedura di cui all’art. 53 L.R. 24/2017.

Le difese della Regione e del Comune di Lizzano hanno eccepito l’inammissibilità delle suindicate doglianze autonome di cui ai terzi motivi aggiunti per difetto di legittimazione non avendo le associazioni ricorrenti come scopo statutario la tutela degli usi civici. Hanno ribadito non doversi prendere a riferimento per la valutazione di impatti negativi sull’ambiente il mero criterio “matematico” di tipo urbanistico edilizio non dovendo prendere a riferimento l’opera in sé quanto l’intero impatto ambientale dell’intervento nel suo complesso. Quanto alla scelta di procedere secondo il procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 53 LR. 24/2017 esso sarebbe del tutto indipendente dalla previsione di eventuali espropri di aree. Infine hanno eccepito la mancata impugnazione della valutazione di incidenza ambientale (VIN.CA) anche quale mero atto presupposto.

La difesa di parte ricorrente con memorie ha ampiamente replicato anche alle suindicate eccezioni in rito.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità della determinazione regionale n. 1457/2021 con cui è stata esclusa la assoggettabilità a VIA in riferimento al progetto proposto dal Comune di Lizzano in Belvedere avente ad oggetto la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico da realizzarsi in località Corno alle Scale in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Direttissima” e della sciovia “Cupolino”.

Sono parimenti impugnati con tre ricorsi per motivi aggiunti i successivi provvedimenti con cui il Comune di Lizzano in Belvedere ha approvato il progetto definitivo ed autorizzato l’opera ai sensi della procedura accelerata di autorizzazione unica prevista dall’art. 53 L.R. 24/2017.

Lamentano le associazioni ambientali ricorrenti articolate doglianze segnatamente la mancata sottoposizione dell’intervento a VIA sia ai sensi dell’art 6 c. 7, lett. b) D.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 6 c. 6 lett. b) del medesimo d.lgs. che dell’art. 4 c. 1, lett. c) della L.R. n. 4/2018. A loro avviso, infatti, l’intervento in esame sarebbe del tutto nuovo e non sussumibile come vorrebbero la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Lizzano in Belvedere quale intervento di “adeguamento funzionale e tecnologico di impianto esistente”, in considerazione dell’asserita divergenza del nuovo tracciato rispetto a quello attuale comportante l’estensione ad una maggiore altitudine e l’ occupazione di aree del tutto nuove (adiacenti al lago Scaffaiolo) incontaminate e oggetto di massima protezione ambientale. In ogni caso sempre secondo le associazioni, a prescindere dal carattere o meno di nuova opera e non di mera modifica o estensione di impianto già esistente, la necessità della VIA discenderebbe dalla presenza facilmente riscontrabile di impatti ambientali significativi e negativi i quali sarebbero stati del tutto sottovalutati dalla Regione e dallo stesso Comune di Lizzano. Soltanto in presenza di un progetto più dettagliato rispetto a quello oggetto della procedura di screening sarebbe consentita la valutazione del concreto impatto ambientale.

2.- La complessità delle questioni sollevate dalle parti rende a giudizio del Collegio indispensabile una preliminare disamina sul piano fattuale dei principali elementi controversi anche alla luce della verificazione disposta con ordinanza n. 1073/2021 ed effettuata dall’Ing. A. Pellegrinelli dell’Università di Ferrara.

3.- E’pacifico che l’area interessata dall’impianto in questione insiste su due aree protette d’interesse regionale, il Parco Regionale Alto Appennino Modenese e il Parco regionale del Corno alle Scale, nonché su due aree inserite nella Rete ecologica Natura 2000 Zona speciale di conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS)IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano e ZSC/ZPSIT4050002 Corno alle scale. Segnatamente l’impianto di cui al progetto è in parte in zona C ovvero la zona meno protetta (ove sono ammessi anche nuovi interventi purché compatibili) ed in parte in zona pre parco.

Secondo gli atti di causa ed in particolare la relazione di impatto ambientale integrata (doc. n. 4 depositato dalla Regione) la seggiovia da realizzarsi presenta un tracciato lungo mt. 996,15 rispetto ai 919 mt. dell’attuale seggiovia “Direttissima” e ai 645 mt. della sciovia “Cupolino” – i quali verranno demoliti – con la previsione di arrivo in quota ad altitudine di 1.782 mt., nonché la realizzazione di una nuova stazione intermedia a doppio ingresso e l’eliminazione di area boschiva di 1.356 mq. Vi è poi un cambiamento anche della stazione a valle che nel progetto è posta a 1.487 mt. rispetto ai 1.460 mt. attuali.

La portata massima (2.400 persone all’ora) dell’impianto attuale secondo lo studio di impatto integrato (doc. 4 della Regione) è decisamente superiore a quella della seggiovia ricostruita (1.800 persone l’ora).

4.- La relazione di verificazione (figura 5) basandosi su argomentazioni tecniche di tipo cartografico GIS e di rilievo, ha accertato la parziale sovrapposizione delle aree sciabili indicate nel progetto presentato rispetto alle attuali, con l’occupazione di nuove aree nella misura necessaria a garantire il collegamento tra l’arrivo della nuova seggiovia e le aree sciabili attualmente esistenti. In particolare a detta del verificatore detto collegamento sarebbe realizzabile “tramite semplice battitura della neve con percorso di lunghezza di circa 70 metri” (sempre figura 5). Il progetto ha infatti escluso la realizzazione di nuove piste da sci in conformità del resto alle prescrizioni di cui alla DGR n. 1147/2018 e a quanto stabilito nella determinazione regionale di screening impugnata

La relazione ha altresì accertato come richiesto nell’ordinanza lo sviluppo in altitudine della seggiovia del progetto rispetto all’attuale seggiovia “Direttissima”: segnatamente quest’ultima parte ad una quota di 1.466.7mt. per arrivare a 1.683.6 mt. mentre la seggiovia di progetto parte da una quota di 1.488.6 mt. per arrivare sino a 1.783.7 mt (1.782.60 sul progetto).

Il verificatore ha inoltre opportunamente rilevato per quanto invero non richiesto con l’ordinanza n. 1073/201 le quote di partenza e di arrivo della sciovia “Cupolino” rispettivamente stabilite in 1.640,0 mt ed in 1.815,1 mt. (dunque ad una quota più alta rispetto alla seggiovia da realizzare).

La relazione ha poi accertato quanto al terzo quesito testualmente che:

– “nella parte di valle: 1.405 mq di area boschiva intersecati dal nuovo tracciato possono essere considerati incontaminati (anche se nelle immediate vicinanze di “Aree sportive”);

– nella parte centrale: nessuna area può essere considerata incontaminata;

– nella parte di monte: il tracciato di progetto termina di nuovo in “Area Sportiva” (a circa 70 metri dal Rifugio Duca degli Abruzzi che si può considerare area antropizzata), dopo aver attraversato circa 212 m di un’area attualmente a “Prateria e brughiera d’alta quota”. Si osserva che in quest’ultima area è presente il percorso/strada forestale “a serpentina” che conduce al Rifugio.”

E’ dunque evidente come il progetto insista non solo nella medesima località dell’impianto esistente ma per ampio tratto ricalchi il tracciato originario pur presentando modifiche di tipo volumetrico e di sagoma, con creazione di una nuova stazione intermedia e occupazione per 1.405 mq. di aree boschive incontaminate. Non è invece aumentata la quota altimetrica del punto di arrivo ove si prenda in considerazione non già la seggiovia esistente ma la sciovia “Cupolino” nell’ambito di una valutazione comparativa complessiva e unitaria tra la “nuova” seggiovia e l’impianto esistente, punto di arrivo che in ogni caso riguarda area ubicata nella zona C del Parco evidentemente antropizzata (come accertato dal verificatore) poiché contraddistinta dalla presenza dell’esistente Rifugio “Duca degli Abruzzi”. Sempre nell’ambito di una valutazione comparativa complessiva la lunghezza della seggiovia da realizzare (pari a mt. 996,15) risulta all’evidenza di gran lunga inferiore rispetto alla sommatoria dell’estensione della seggiovia (mt. 919) e della sciovia (mt. 645) esistenti, le quali secondo il progetto verranno completamente demolite, circostanza sicuramente rilevante al fine della valutazione dell’impatto ambientale.

4.1.- Deve anche preliminarmente precisarsi che il progetto in questione come accertato in sede di Conferenza di Servizi risulta compatibile con tutti i piani territoriali ambientali e paesaggistici vigenti (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento delle Provincie di Bologna e di Modena, Piano del Parco Regionale dell’Alto Appenino Modenese, Piano del Parco Regionale Corno alle Scale) ad eccezione del piano urbanistico del Comune di Fanano per il quale si rende necessaria una variante.

5.- Tanto premesso può procedersi all’esame nel merito delle doglianze di cui al ricorso introduttivo inerente la determinazione regionale che ha escluso in sede di “screening” la necessità della VIA.

Buona parte delle doglianze veicolate nel ricorso introduttivo e nei successivi tre motivi aggiunti muovono dal presupposto del carattere di “nuova opera” della prevista seggiovia che dunque non costituirebbe adeguamento tecnologico-funzionale di impianto già esistente, costituito come visto dalla seggiovia “Direttissima” in attuale uso e la sciovia “Cupolino” dismessa da tempo.

Ai sensi dell’art. 6 c. 7 d.lgs. 152/2006 la VIA è effettuata tra l’altro per:

“b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu’ di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

….omissis……”

Non ritiene il Collegio che il progetto in questione possa rientrare nella lett. b) o nella lett.e) diversamente da quanto pervicacemente argomentato dalle associazioni ricorrenti, né in riferimento alle corrispondenti norme contenute nella legge regionale n. 4/2018.

5.1.- Al fine di valutare se l’intervento sia o meno “di nuova realizzazione” ai sensi della lett. b) non può farsi riferimento ad un criterio urbanistico-edilizio ovvero all’art 3 c. 1, lett. e) del vigente testo unico dell’edilizia incentrato sulle caratteristiche dimensionali dell’opera venendo qui in rilievo unicamente l’impatto ambientale dell’opera nel suo complesso.

Il riferimento all’art. 3 t.u. edilizia comporterebbe a ben vedere che ogni modifica dell’area di sedime o della sagoma comporterebbe di per sè l’ascrizione alla categoria della “nuova opera” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 16 ottobre 2020, n.6282) mentre sotto un profilo ambientale non è assolutamente detto che a tale variazione quantitativa corrisponda un maggior impatto sull’ambiente circostante. Come evidenziato dalle amministrazioni resistenti una seggiovia più potente senza alcuna estensione di volumetria e sagoma potrebbe infatti non essere adeguata sotto un profilo ambientale mentre una seggiovia di poco più estesa ma con minore portata potrebbe avere impatto ambientale minore.

Si tratta dunque di ambiti completamente differenti non avendo senso fare applicazione del testo unico edilizia, come l’adito Tribunale ha già rilevato seppur sommariamente in sede cautelare, dovendosi per determinare l’impatto ambientale fare esclusivo riferimento al Codice dell’Ambiente.

A dire il vero in assenza di una specifico criterio distintivo nel richiamato Codice, la distinzione tra impianto nuovo e modifica dell’impianto esistente può trarsi dai principi generali e dalle definizioni contenute nell’art. 5 c. 1, lett. l) del d.lgs. 152/2006 secondo cui modifica è “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”.

In “subiecta materia” poi è altrettanto pacifica la rilevanza del c.d. effetto cumulo secondo cui per l’impatto ambientale di una determinata opera occorre tenere in considerazione il progetto in riferimento agli impianti preesistenti (ex multis T.A.R. Sardegna sez. I, 15 aprile 2014, n.280) che si traduce nel caso di specie nella necessaria comparazione con gli impianti della seggiovia “Direttissima” e della sciovia “Cupolino” che come detto verranno completamente demoliti, si che l’area occupata nel progetto sarà comunque sensibilmente minore nel suo complesso rispetto all’esistente.

5.2.- L’impianto previsto in progetto non può dunque dirsi ai sensi della sopra richiamata normativa “nuovo” bensì “modifica o estensione di impianto già esistente”.

Tanto premesso nel diritto UE gli impianti di risalita, anche seggiovie, non devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA dagli Stati membri, anche se nuovi, ma solo a screening, non essendo compresi nell’allegato I direttiva VIA (sulla VIA obbligatoria).

Secondo la normativa nazionale e regionale sono soggette a screening le modifiche di impianti di risalita con portata superiore a 1.800 persone/ora, solo se a lunghezza superiore a 500 metri, anche se realizzati in tutto o in parte in zona protetta. Anche in Zona protetta le modifiche sono soggette a screening, mentre solo i nuovi impianti vanno in VIA: << lettera b) del comma 7 del citato articolo 6 del d.lgs. 152/2006…. l’assoggettamento obbligatorio alla procedura di VIA è relativo esclusivamente a “opere o interventi di nuova realizzazione” e quindi non è applicabile alle modifiche o estensioni di opere esistenti ricadenti nei medesimi allegati II-bis e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.>> (Parere Ministero 2018 doc. n 19 della Regione)

5.3.- A diversa soluzione è da escludersi possa pervenirsi in applicazione del precedente del Consiglio di Stato (sent. n. 4062/2017) riferito al c.d. “caso Livigno” citato dalle associazioni ricorrenti oltre che invero dal Consiglio di Stato stesso in sede cautelare.

In tale giudizio il carattere di “nuova opera” e la conseguente necessità della VIA è stata desunta dalla realizzazione di una seggiovia in sostituzione dell’esistente in località diversa e dallo spostamento del tracciato sciabile di circa ben 2 Km. in area (Vallaccia) ricompresa in un Sito di Importanza Comunitaria ed esclusa dal dominio sciabile oltre che in difformità rispetto a tutti i piani territoriali interessati vale a dire il PTR, il PTCP ed il piano urbanistico.

Nel caso di specie invece, come visto, la seggiovia del progetto insiste nel medesimo comprensorio sciistico (stessa località) ed il tracciato coincide almeno in parte con quello esistente, se si eccettua la necessità di una pista di collegamento mediante battitura di neve in discesa di circa 70 mt. il cui impatto ambientale – a prescindere dalle disquisizioni effettuate dalle parti sulla classificazione o meno quale “pista” ai sensi del d.lgs. 40/2021 – appare invero trascurabile.

In conclusione i tratti di analogia tra le due situazioni appaiono in realtà minimi (la realizzazione di una seggiovia in sostituzione di quella esistente) e non tali da poter classificare il progetto per cui è causa tra gli interventi “di nuova realizzazione” con conseguente necessità sotto tal profilo della VIA.

5.4.- I primi due motivi non meritano dunque condivisione.

6.- Anche il terzo motivo è infondato.

Secondo la DGR n. 1419 del 2003 relative ai Siti di Natura 2000 sono consentiti gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e dei SIC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza positiva.

L’impianto in questione risponde “anche” ad esigenze di aggiornamento tecnologico con adeguamento alla sopravvenuta normativa di sicurezza contenuta nel d.lgs. 201/2003 e nel D.M. 203/2015, normativa solo parzialmente applicabile alle seggiovie già in esercizio, come sul punto diffusamente argomentato dalla difesa regionale.

Quanto alla mancata valutazione dei pareri negativi espressi dal Comune di Fanano e dalla Provincia di Modena ritiene il Collegio assorbente rilevare come in sede di Conferenza di servizi prevalgano dal punto di vista qualitativo i pareri tecnici positivi formulati dalle autorità competenti (Ente Parco per l’habitat e Soprintendenza per il paesaggio) rispetto ai pareri di natura amministrativa (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2019, n. 2534).

7.- Non colgono nel segno le argomentazioni delle ricorrenti nemmeno in punto dell’asserita necessità della VIA in riferimento alla richiamata lett. e) del citato art. 6 comma 7 del Codice Ambiente.

La Regione con la determinazione n. 1457/2021 gravata ha motivatamente escluso tale necessità alla luce delle risultanze della Conferenza di servizi istruttoria dal momento che ben 8 enti (compresa la locale Soprintendenza ed i due enti parco regionali) su 10 (Comune di Fanano e Provincia di Modena) hanno escluso possibili effetti ambientali significativi e negativi.

Diversamente da quanto pervicacemente sostenuto dalle ricorrenti l’occupazione di nuove aree in progetto riguarda zone evidentemente antropizzate e la prevista occupazione di nuove aree boschive nella parte di valle della seggiovia non è classificata habitat di interesse comunitario, con previsione comunque di misure di compensazione secondo le stesse prescrizioni di cui alla DGR 549/2012.

Quanto alla lamentata sottovalutazione dell’aumento di pressione antropica sull’area circostante il lago Scaffaiolo (soprattutto nel periodo estivo) va anzitutto rilevato come la portata massima della seggiovia in progetto (1.800 persone all’ora) è decisamente inferiore a quella dell’impianto attuale (2.400 persone all’ora). L’ipotizzato ma non certo maggior afflusso nel periodo estivo con il trasporto in quota delle bici, può ritenersi compensato con la regolamentazione già attualmente vigente dell’ente Parco, in cui la pratica del “downhill” risulta vietata (NTA del Piano Parco Alto Appenino Modenese).

Anche la direttiva Habitat n. 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non appare violata ove si presti attenzione alle prescrizioni dettate in sede di VINCA laddove infatti l’art. 6 par. 1 prevede le opportune misure regolamentari e amministrative per le misure di conservazione, tenendo presente che l’ente Parco deputato alla tutela dell’habitat ha espresso in Conferenza parere favorevole e che ogni analisi più dettagliata sugli habitat va svolta in sede di V.IN.CA, come poi effettuato.

Secondo la giurisprudenza la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto – l’ “impatto ambientale”, inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull’ambiente ma su un piano di diverso approfondimento (Consiglio di Stato sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 13 giugno 2022, n. 512).

L’attività di verifica contemplata nella normativa di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 riguarda un potere esclusivamente tecnico – discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest’ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Trattasi di una distinzione non meramente formale poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico – amministrativo (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 9 febbraio 2021, n.840; C.G.A.S, 24 marzo 2020, n. 206; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, 13 giugno 2022, n.512).

Lo screening è qualificato altresì come preliminare alla VIA, dizione questa da intendere in senso cronologico, in quanto è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto, rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all’esito in tal senso della verifica di assoggettabilità.

La verifica di assoggettabilità a VIA, connotata da ampia discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale unicamente sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza o assoluta illogicità della motivazione, della erroneità dei presupposti di fatto e/o di manifeste incoerenze della procedura valutativa (ex multis T.A.R., Molise 6 giugno 2019, n. 2019; Consiglio di Stato sez. III, 19 gennaio 2012, n. 247).

7.1.- Nel caso di specie non ravvisa il Collegio i suindicati profili, risultando la decisione di non assoggettabilità a VIA sufficientemente e non illogicamente motivata in considerazione dell’elevato tasso di discrezionalità.

7.2.- Il terzo quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo non meritano dunque condivisione.

8.- Privo di pregio è anche il sesto motivo.

Come evidenziato nella relazione geologica depositata in giudizio la carta della Regione Emilia Romagna classifica l’intera zona di intervento come a rischio molto basso o tollerabile, fermo restando il rispetto in fase di progettazione definitiva delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico.

9.- Parimenti privo di pregio è il settimo ed ultimo motivo.

Non può condividersi la pretesa di parte ricorrente tesa a procedersi tramite Valutazione Integrata Ambientale per la esaminata necessità di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Fanano.

L’ordinamento prevede, anche senza VIA, forme di gestione celere dei procedimenti per le opere di interesse pubblico, individuata nella fattispecie dall’Amministrazione nell’art. 53 della legge regionale n. 24/2017 il quale attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, prevede di approvare con modalità semplificate la localizzazione delle opere e interventi in variante agli strumenti o alla pianificazione territoriale vigente.

Trattasi in ogni caso, all’evidenza, di una scelta ampiamente discrezionale amministrativa una volta esclusa ogni obbligatorietà della VIA stessa.

10.- Il primo ricorso per motivi aggiunti, come eccepito, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’Amministrazione comunale sottoposto il progetto approvato con del. G.C. n. 90/21 a modifiche approvate con la successiva del. G.C. n. 40/22 gravata con secondo ricorso per motivi aggiunti.

11.- Il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 ottobre 2022, è a sua volta infondato nel merito, potendosi prescindere dall’ eccezione di irricevibilità sollevata dalle amministrazioni resistenti, invero ben argomentata decorrendo il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa degli atti amministrativi non recettizi ex art. 41 c. 2, c.p.a. dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio (avvenuta dal 14 al 29 maggio 2022) non essendovi tra il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e l’approvazione del progetto definitivo un rapporto di presupposizione necessaria tale da determinare l’effetto caducante del secondo in ipotesi di annullamento giurisdizionale del primo.

11.1.- Diversamente da quanto argomentato dalle associazioni ricorrenti, quanto al primo motivo, nessuna disposizione richiede per l’avvio del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 53 L.R. 24/2017 l’espropriazione di aree che è invece soltanto un effetto possibile del procedimento inerente opera di interesse pubblico.

11.2.- Quanto al sesto e settimo motivo, se è vero che la legge regionale 14/2017 ha oramai condizionato l’approvazione di varianti all’approvazione del PUG, è altrettanto vero che la normativa statale contempla la possibilità di varianti semplificate per la realizzazione di opera pubblica (tra cui l’art 19 D.p.r. 327/2001) tramite deliberazione del Consiglio Comunale. Il limite della normativa urbanistica riguarda pertanto varianti dirette a consentire la realizzazione di opere private e non come nella fattispecie pubbliche.

11.3.- Anche le rimanenti lagnanze sono prive di pregio, tenuto conto che molte di esse toccano aspetti già proposti nel ricorso introduttivo.

Appare decisivo il rilievo secondo cui l’area interessata dall’impianto secondo l’art. 25 L.R. 6/2005 “DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000” è zona pre parco ad eccezione della parte più in alto che è in zona C ovvero la meno protetta rispetto alle zone A (protezione integrale) e B (protezione generale). Nelle zone C sono permesse le altre attività compatibili e consentite le nuove costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche e agro forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. Ciò è dimostrato peraltro dalla attuale presenza in zona C del Rifugio “Duca degli Abruzzi” che è un albergo a due piani.

Il Piano del Parco a sua volta in zona C consente interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con eventuali ampliamenti nella misura massima del 20 % della superfice esistente.

Il denunziato pronosticato aumento del carico antropico nei mesi estivi non può di per sé fungere da elemento decisivo per l’impatto ambientale ove si consideri che sarà l’ente Parco a disciplinare i flussi ammessi in ogni caso con tassativa già prevista esclusione della pratica del “downhill”; la stessa Provincia di Modena nell’approvare la VAL.S.A.T. ha apposto la prescrizione della vigilanza da parte dell’ente Parco su tale carico, come già evidenziato nell’esame delle doglianze di cui al gravame introduttivo.

Tanto premesso va evidenziato che il comma 5 dell’art. 19 NTA Piano Parco si riferisce in modo specifico agli impianti di risalita ammettendoli in presenza di razionalizzazione e riduzione dell’impatto ambientale, si che la valutazione discrezionale di compatibilità alla luce di quanto sopra evidenziato non appare illogica tenuto anche conto della minor occupazione di suolo in zona C.

11.4 – Anche le doglianze relative alla V.IN.CA (a voler tacere sulla sua mancata specifica impugnazione eccepita dalle difese delle amministrazioni resistenti) non meritano positiva considerazione tenuto conto quanto sopra esposto in tema di evidente antropizzazione della zona di arrivo della seggiovia e della regolamentazione da parte del competente ente Parco sul flusso degli accessi.

Per quanto concerne la denunziata perdita di superfice boscata tale componente ambientale negativa ha già formato oggetto di valutazione nella procedura di screening nel rispetto delle prescrizioni compensative di cui alla disciplina regionale, come già esaminato in riferimento al ricorso introduttivo.

12.- Il terzo ricorso per motivi aggiunti diretto all’annullamento dell’atto conclusivo della Conferenza dei Servizi è in parte infondato, quanto alle doglianze dedotte in via derivata rispetto al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e i due primi motivi aggiunti, ed inammissibile per difetto di legittimazione delle associazioni ricorrenti quanto alle doglianze in via autonoma.

Se è vero che la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi riconosciuta in capo alle associazioni ambientaliste di livello nazionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 18, comma 5 e 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, non deve intendersi limitata ad atti strettamente attinenti alla materia ambientale, ma deve ritenersi estesa a tutti gli atti di rilevanza urbanistica di tipo pianificatorio e autorizzatorio, ogni volta che essi involgano profili di lesione dell’ambiente (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 4 gennaio 2022, n.7; Consiglio di Stato sez. IV, 19 febbraio 2015, n. 839; T.A.R. Lombardia sez. II, 14 dicembre 2020, n. 2491) giammai tale legittimazione può ulteriormente ampliarsi alla tutela degli usi civici demandata all’ente esponenziale (ex multis Cassazione civile sez. III, 11 febbraio 2008, n.3261) nella fattispecie individuabile nell’ASBUC Fanano la quale peraltro ha dato in concessione l’area dapprima alla Corno alle Scale s.r.l. e poi successivamente nel 2021 al Comune di Lizzano, a dimostrazione dell’inconsistenza anche nel merito della doglianza.

13.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso introduttivo va respinto; il primo ricorso per motivi aggiunti diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto ed il terzo ricorso per motivi aggiunti in parte respinto ed in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite attesa l’obiettiva complessità delle questioni esaminate, ivi comprese le spese di verificazione da liquidarsi equitativamente (in assenza della presentazione di notula) in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro, detratto l’anticipo di 1.500,00 euro di cui all’ordinanza n. 1073/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

a) respinge il ricorso introduttivo;

b) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti,

c) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;

d) in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il terzo ricorso per motivi aggiunti, come da motivazione.

Liquida in favore dell’organismo verificatore ing. A. Pellegrinelli il compenso spettante per la verificazione in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

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