+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑543/21 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita – Rinvio pregiudiziale – Art. 2, lett. a) Direttiva 98/6/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Giugno 2023
Numero: C‑543/21
Data di udienza:
Presidente: Jürimäe
Estensore: Piçarra


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita – Rinvio pregiudiziale – Art. 2, lett. a) Direttiva 98/6/CE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 29 giugno 2023, Sentenza C‑543/21

TUTELA DEI CONSUMATORI – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita – Rinvio pregiudiziale – Art. 2, lett. a) Direttiva 98/6/CE.

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, la nozione di «prezzo di vendita», prevista a tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere.

Pres. Jürimäe, Rel. Piçarra, Ric. Verband Sozialer Wettbewerb eV contro famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 29/06/2023, Sentenza C‑543/21

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 29 giugno 2023, Sentenza C‑543/21

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 giugno 2023

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Indicazione dei prezzi dei prodotti – Direttiva 98/6/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “prezzo di vendita” – Prodotti venduti in contenitori a rendere – Normativa nazionale che impone l’indicazione dell’importo della cauzione separatamente rispetto al prezzo di vendita»

Nella causa C‑543/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 29 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 31 agosto 2021, nel procedimento

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contro

famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di Sezione, M. Safjan, N. Piçarra (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Verband Sozialer Wettbewerb eV, da D. Marquardt, Rechtsanwalt;

– per la famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 10 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27), nonché della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verband Sozialer Wettbewerb eV (in prosieguo: il «VSW»), associazione di diritto tedesco il cui obiettivo è la tutela del rispetto del diritto della concorrenza, e la famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «famila»), società commerciale che distribuisce prodotti alimentari, in merito all’eventuale obbligo di includere nel prezzo di vendita delle merci confezionate in contenitori a rendere l’importo della cauzione che i consumatori devono pagare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 2, 6 e 12 della direttiva 98/6 così recitano:

«(2) [è necessario] garantire ai consumatori un alto livello di protezione[; la Comunità europea è tenuta a] contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un’informazione precisa, trasparente e univoca dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;

(…)

(6) (…) l’obbligo di indicare il prezzo di vendita (…) contribuisce in modo notevole al miglioramento dell’informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;

(…)

(12) (…) una normativa comunitaria permette di assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno; (…)».

4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, quest’ultima «ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi».

5 L’articolo 2 di detta direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] e di ogni altra imposta;

(…)».

6 L’articolo 3 della medesima direttiva, ai paragrafi 1 e 4 così dispone:

«1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all’articolo 1 (…).

(…)

4. La pubblicità che menziona il prezzo di vendita dei prodotti di cui all’articolo 1 indica anche il prezzo per unità di misura, fatto salvo l’articolo 5».

7 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6, il prezzo di vendita deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile.

Diritto tedesco

8 L’articolo 1, intitolato «Disposizioni fondamentali», della Preisangabenverordnung (regolamento sull’indicazione dei prezzi), del 18 ottobre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 4197), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «PAngV»), così dispone:

«1. Chiunque offra, a titolo commerciale o professionale, o regolarmente ad altro titolo, beni o servizi a consumatori oppure, in qualità di venditore, pubblicizzi beni o servizi presso consumatori indicandone il prezzo, deve indicare il prezzo da pagare, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre voci di prezzo (prezzi totali). (…)

(…)

4. Se viene chiesto al consumatore di pagare una garanzia rimborsabile in aggiunta al prezzo di un prodotto o servizio, l’importo della garanzia deve essere indicato separatamente, oltre al prezzo del prodotto o del servizio, senza indicare un importo totale.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La famila ha lanciato una campagna pubblicitaria per bevande e yogurt confezionati, rispettivamente, in bottiglie e vasetti di vetro a rendere, mediante un volantino in cui l’importo della cauzione per tali contenitori era indicato con la dicitura separata «più… euro di cauzione».

10 Il VSW, ritenendo che una siffatta pubblicità fosse illegittima, dato che non indicava il prezzo totale, comprensivo della cauzione, dei prodotti che ne costituivano l’oggetto, ha presentato dinanzi al Landgericht Kiel (Tribunale del Land, Kiel, Germania) un ricorso volto, in particolare, a far cessare la pubblicità di cui trattasi. Poiché detto giudice ha accolto tale ricorso, la famila ha proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht Schleswig (Tribunale superiore del Land dello Schleswig, Germania), che ha accolto tale appello e riformato la sentenza impugnata.

11 Il VSW ha quindi proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. Quest’ultimo ritiene che l’esito della controversia dipenda dall’interpretazione, in particolare, dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6.

12 Tale giudice rileva che l’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, della PAngV, nella misura in cui obbliga i commercianti a indicare il prezzo totale dei beni in vendita, comprensivo dell’IVA, mira a trasporre nel diritto tedesco l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/6. Esso ritiene, però, che la risposta alla questione se l’importo della cauzione che i consumatori sono tenuti a versare all’atto dell’acquisto di beni confezionati in bottiglie o vasetti di vetro a rendere debba essere incluso nel prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di detta direttiva, non risulti in modo chiaro da quest’ultima.

13 Riconoscendo che l’interpretazione di tale disposizione dev’essere uniforme in tutta l’Unione europea e quindi indipendente dal fatto che i consumatori tedeschi, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV, sono abituati al fatto che l’importo della cauzione relativa alle bottiglie e ai vasetti di vetro sia indicato separatamente, il giudice del rinvio fa valere la sentenza del 7 luglio 2016, Citroën Commerce (C‑476/14, EU:C:2016:527, punto 37), per considerare che tale importo costituisce un elemento inevitabile e prevedibile del prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, che è obbligatoriamente a carico del consumatore e costituisce una parte della controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto interessato. Esso osserva a tal riguardo che il consumatore può acquistare la bevanda confezionata nell’imballaggio riutilizzabile solo con tale imballaggio e che deve sapere quale sia il costo totale, per lui, di un tale acquisto, incluso ai fini di un raffronto dei prezzi.

14 Tale giudice aggiunge che l’adozione dell’articolo 1, paragrafo 4, della PAngV è stata determinata dalla concezione del legislatore tedesco in base alla quale l’obbligo di indicare il prezzo finale di un prodotto come la somma del prezzo di tale prodotto e dell’importo della cauzione andava a svantaggiare in termini visivi gli imballaggi riciclabili rispetto agli imballaggi monouso. Tale disposizione mirerebbe quindi, da un lato, a consentire ai consumatori di confrontare senza difficoltà il prezzo dei prodotti e, dall’altro, a favorire l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili come misura di politica ambientale.

15 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di prezzo di vendita di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva [98/6] debba essere interpretata nel senso che essa deve includere l’importo della cauzione che il consumatore deve versare all’atto dell’acquisto di merci in bottiglie o vasetti a rendere.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva [98/6], gli Stati membri siano autorizzati a mantenere in vigore una misura di deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della direttiva [98/6], come quella di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del PAngV, ai sensi della quale, ove sia richiesta, oltre al corrispettivo di un prodotto, una garanzia rimborsabile, l’importo di tale garanzia deve essere indicato in aggiunta al prezzo del prodotto e non deve essere indicato un importo totale, o se ciò sia escluso dal principio di completa armonizzazione della direttiva [2005/29]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita», prevista a tale disposizione, include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere.

17 Per quanto riguarda l’interpretazione letterale della disposizione di cui trattasi, il testo dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva definisce la nozione di «prezzo di vendita» come «il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta».

18 In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 31 a 35 delle sue conclusioni, la cauzione non può essere equiparata a una «imposta», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, poiché l’importo della cauzione non è connotato da alcuna delle caratteristiche di un’imposta, ossia non è fonte di entrate pubbliche e implica una prestazione fornita a titolo di contropartita.

19 In secondo luogo, in quanto prezzo finale, il prezzo di vendita deve necessariamente comprendere gli elementi inevitabili e prevedibili di tale prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore e che costituiscono la controprestazione pecuniaria per l’acquisto del prodotto interessato (sentenza del 7 luglio 2016, Citroën Commerce, C‑476/14, EU:C:2016:527, punto 37).

20 Orbene, un prodotto confezionato in un contenitore a rendere non può essere acquistato senza tale contenitore e, in tal modo, l’importo della cauzione costituisce un «elemento inevitabile del prezzo di vendita». Tuttavia, la restituzione del contenitore, da parte del consumatore, presso un punto di vendita conferisce a tale consumatore il diritto al rimborso dell’importo della cauzione.

21 Pertanto, poiché il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore o da un altro professionista che riprenda il contenitore a rendere e gli rimborsi l’importo della cauzione che ha pagato, tale importo non è «obbligatoriamente» a carico del consumatore e, di conseguenza, non può essere considerato come «finale», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6.

22 Anche qualora il consumatore non restituisca, di propria iniziativa, un contenitore soggetto a cauzione, di modo che il relativo importo, una volta pagato, si trasforma in un onere economico definitivo per tale consumatore, resta il fatto che, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 55 delle sue conclusioni, il regime della cauzione implica che tale importo possa, in linea di principio, essere rimborsato e si presume che lo sia.

23 Ne consegue che l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di un prodotto confezionato in un contenitore a rendere non costituisce un elemento del prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6, come interpretato dalla giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza.

24 Tale constatazione non è rimessa in discussione dal punto 38 della sentenza del 7 luglio 2016, Citroën Commerce (C‑476/14, EU:C:2016:527), in cui la Corte ha dichiarato che i costi di consegna di un veicolo dal produttore a un concessionario, sostenuti obbligatoriamente dal consumatore, costituiscono un elemento del prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6. Infatti, tali costi, che si aggiungono al prezzo di detto veicolo e sono obbligatoriamente a carico del consumatore, senza che possano essere successivamente rimborsati a quest’ultimo, devono essere tenuti distinti dall’importo di una cauzione come quello controverso nel procedimento principale, che, come riscontrato al punto 21 della presente sentenza, dev’essere rimborsato al consumatore al momento della restituzione del contenitore a rendere.

25 La constatazione svolta al punto 23 della presente sentenza è, inoltre, corroborata dagli scopi perseguiti dalla direttiva 98/6, enunciati all’articolo 1 di quest’ultima, letto alla luce del considerando 6 di tale direttiva, vale a dire migliorare l’informazione dei consumatori e agevolare il raffronto dei prezzi di vendita dei prodotti offerti dai professionisti ai consumatori al fine di permettere a questi ultimi di procedere a scelte consapevoli. A tal riguardo, il considerando 12 di detta direttiva chiarisce che quest’ultima mira ad assicurare un’informazione omogenea e trasparente a profitto dell’insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno. Inoltre, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, letto alla luce del considerando 2 di quest’ultima, il prezzo di vendita dei prodotti offerti ai consumatori deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile, affinché detta informazione sia precisa, trasparente e univoca.

26 Dato che, da un lato, alcuni prodotti possono essere assoggettati a cauzione, mentre altri possono non esserlo, e che, dall’altro, possono essere applicate cauzioni di importi diversi in base al tipo di contenitore, l’inclusione dell’importo della cauzione nel prezzo di vendita del prodotto implica il rischio, per i consumatori, di effettuare raffronti inesatti a tal riguardo.

27 Per contro, l’indicazione dell’importo della cauzione in modo separato, in aggiunta al prezzo di vendita del prodotto confezionato in un contenitore a rendere, consente ai consumatori di valutare e di confrontare i prezzi di un prodotto e di procedere a scelte consapevoli sulla base di raffronti semplici, conformemente agli scopi perseguiti dalla direttiva 98/6, richiamati al punto 25 della presente sentenza, nonché nel rispetto del requisito di trasparenza e di univocità di tali prezzi, enunciato al considerando 2 di tale direttiva.

28 In tale contesto, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è in grado di sommare il prezzo del prodotto e l’importo ella cauzione onde calcolare l’importo totale che è tenuto a pagare al momento dell’acquisto (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2007, Schutzverband der Spirituosen-Industrie, C‑457/05, EU:C:2007:576, punto 27 e giurisprudenza citata).

29 Alla luce della suesposta motivazione, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo di vendita», prevista a tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere.

Sulla seconda questione

30 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «prezzo di vendita», prevista a tale disposizione, non include l’importo della cauzione che il consumatore è tenuto a versare all’atto dell’acquisto di prodotti confezionati in contenitori a rendere.

Firme

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!