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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto processuale civile Numero: 9841 | Data di udienza: 7 Febbraio 2023

DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE divieto di negare l’incentivo in presenza dei presupposti di legge – Risparmio energetico (es. isolamento termico di un ambiente o sostituzione degli infissi) – Lite tra la GSE e gli utenti circa la spettanza dell’incentivo – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Aprile 2023
Numero: 9841
Data di udienza: 7 Febbraio 2023
Presidente: D'ASCOLA
Estensore: ROSSETTI


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE divieto di negare l’incentivo in presenza dei presupposti di legge – Risparmio energetico (es. isolamento termico di un ambiente o sostituzione degli infissi) – Lite tra la GSE e gli utenti circa la spettanza dell’incentivo – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 13 aprile 2023 (ud. 07/02/2023), Ordinanza n.9841

 

 

DIRITTO DELL’ENERGIA – GSE divieto di negare l’incentivo in presenza dei presupposti di legge – Risparmio energetico (es. isolamento termico di un ambiente o sostituzione degli infissi) – Lite tra la GSE e gli utenti circa la spettanza dell’incentivo – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Competenza del giurisdizione del giudice ordinario – Giurisprudenza.

In tema di incentivi, la GSE infatti non ha il potere di negare l’incentivo, quando se ne siano verificati i presupposti di legge. Inoltre, non può condividersi, l’affermazione della società ricorrente, secondo cui la lite tra la GSE e gli utenti circa la spettanza dell’incentivo rientrerebbe tra le controversie “attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”. Tale affermazione infatti si fonda su una interpretazione talmente dilatata dell’art. 133 lettera (o) d. lgs. 104/10, da travalicare i limiti dell’interpretazione estensiva. Infatti gli incentivi spettano non solo a chi produce energia con impianti ad hoc, ma anche a chi risparmia energia – ad esempio – realizzando l’isolamento termico di un ambiente o sostituendo gli infissi (art. 3 d.m. 16.2.2016): attività, queste ultime, di per sé non produttive di energia; sicché sarebbe interpretazione irragionevole della legge, quella di ritenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo se l’incentivo sia chiesto da chi abbia installato un pannello solare, e spetti invece al giudice ordinario se l’incentivo sia chiesto da chi abbia sostituito gli infissi o le finestre della propria abitazione. Infine, per consolidata giurisprudenza, è affermata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente la legittimità del rifiuto di pagamenti degli incentivi per violazione del divieto di cumulo coi benefici fiscali.

(dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avverso il regolamento di giurisdizione n. 912/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO) Pres. D’ASCOLA, Rel. ROSSETTI, Ric. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. c. PROIETTI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 13/04/2023 (ud. 07/02/2023), Ordinanza n.9841

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17427-2022 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO CAPPUCCILLI, ALESSANDRA CAPPUCCILLI ed ANTONIO PUGLIESE, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

PROIETTI G.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 912/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. o), c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale andranno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2021 xxx Proietti adì il Tribunale di Ascoli Piceno ex art. 702 bis c.p.c., esponendo:
-) di avere eseguito su immobili di sua proprietà lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione con nuovi impianti alimentati a biomasse, e di avere installato collettori solari termici;
-) di avere conseguentemente richiesto alla società GSE s.p.a. l’erogazione degli incentivi previsti dal d.m. 16.2.2016 (in Gazz. uff. 2 marzo 2016, n. 51, recante “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”);
-) che la GSE aveva per due volte rigettato la suddetta istanza:
dapprima sul presupposto che i pagamenti alle ditte che avevano realizzato i suddetti impianti erano avvenuti con modalità differenti da quelle previste (e cioè con bonifici eseguiti mediante un “modulo” non corretto); dopodiché, una volta eseguiti dall’interessato nuovi pagamenti secondo le modalità prescritte, l’istanza di erogazione degli incentivi era stata nuovamente rigettata, questa volta sul presupposto che non constava la rinuncia dell’interessato alla concessione, per le medesime opere sopra descritte, agli sgravi fiscali per esse previsti e non cumulabili con gli incentivi richiesti.

Assumendo che, negando il diritto agli incentivi, la GSE si fosse resa inadempiente ad un obbligo contrattuale, l’attore concluse chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dei suddetti incentivi, per l’importo di circa 7.000 euro.

2. La GSE si costituì eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

3. Pendente la lite, la GSE ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41, primo comma, c.p.c., illustrato da memoria.

xxx Proietti non ha svolto difese in questa sede.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel proprio ricorso la GSE ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, sorreggendo la richiesta con i seguenti argomenti:
-) la GSE, pur avendo la veste formale d’una società per azioni, è interamente controllata dal Ministero delle finanze e svolge un’attività pubblicistica, consistente tra l’altro nell’accordare o negare gli incentivi previsti dalla legge ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di fonti energetiche rinnovabili;
-) di conseguenza i provvedimenti con cui la GSE nega al richiedente il diritto agli incentivi costituiscono provvedimenti riguardanti “la produzione di energia”, ed in quanto tali le controversie su essi sono devolute al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera (o), d.lgs. 2.7.2010 n. 104;
-) l’allegazione attorea – secondo cui la GSE si sarebbe resa inadempiente ad un contratto – era infondata, in quanto nessun contratto era stato mai stipulato tra le parti; infatti la domanda di ammissione al beneficio degli incentivi era stata rigettata con provvedimento (da qualificarsi come provvedimento amministrativo) non tempestivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo, né la parte attrice spiegò mai in che modo od in quali forme si sarebbe concluso un contratto tra essa e la GSE.

1.1. La giurisdizione sulla domanda proposta da xxx Proietti spetta al giudice ordinario.

La materia è regolata principalmente dal d. lgs. 3.3.2011 n. 28 (recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”), il cui art. 28 stabilisce:
“1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;
b) il periodo di diritto all’incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento;
c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata;
(…);
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2”.

In attuazione di tale decreto è stato emanato il d.m. 16.2.2016 (in Gazz. Uff. 2 marzo 2016, n. 51, recante “Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”), il cui art. 6, comma 9, recita: “9. Nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante (…)”.

1.2. Dal gruppo di disposizioni appena richiamate si desume che:
a) al verificarsi dei presupposti di legge, il privato vanta un diritto soggettivo perfetto all’erogazione dell’incentivo;
b) al verificarsi dei presupposti di legge, il privato vanta un diritto soggettivo perfetto alla stipula della convenzione-contratto;
c) al verificarsi dei presupposti di legge, la GSE ha l’obbligo di erogare il contributo, senza l’esercizio di alcuna discrezionalità che non sia quella strettamente tecnica nel verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

Se dunque la GSE contesta al richiedente l’esistenza dei presupposti per l’erogazione del “diritto” (così è, infatti, definito dalla legge) all’incentivo; oppure contesta la tempistica con cui è stata formulata la relativa domanda; od ancora contesta – come nel caso di specie – l’avvenuta percezione di altri benefici non cumulabili con gli incentivi, e quindi nega la stipula della convenzione, non si controverte affatto sull’esercizio d’un pubblico potere o d’una discrezionalità amministrativa.

La GSE infatti non ha il potere di negare l’incentivo, quando se ne siano verificati i presupposti di legge.

1.3. Non può condividersi, inoltre, l’affermazione della società ricorrente, secondo cui la lite tra la GSE e gli utenti circa la spettanza dell’incentivo rientrerebbe tra le controversie “attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”. Tale affermazione infatti si fonda su una interpretazione talmente dilatata dell’art. 133 lettera (o) d. lgs. 104/10, da travalicare i limiti dell’interpretazione estensiva. Infatti gli incentivi spettano non solo a chi produce energia con impianti ad hoc, ma anche a chi risparmia energia – ad esempio – realizzando l’isolamento termico di un ambiente o sostituendo gli infissi (art. 3 d.m. 16.2.2016): attività, queste ultime, di per sé non produttive di energia; sicché sarebbe interpretazione irragionevole della legge, quella di ritenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo se l’incentivo sia chiesto da chi abbia installato un pannello solare, e spetti invece al giudice ordinario se l’incentivo sia chiesto da chi abbia sostituito gli infissi o le finestre della propria abitazione.

1.4. Nei sensi appena indicati è orientata la giurisprudenza più recente di questa Corte, cui il collegio intende qui dare continuità.

Queste Sezioni Unite hanno infatti ripetutamente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in controversie in cui era parte la GSE s.p.a. e concernenti il pagamento degli incentivi, ed in particolare:
-) Sez. U, Ordinanza n. 2761 del 30.1.2023 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente la legittimità del rifiuto di pagamenti degli incentivi per violazione del divieto di cumulo coi benefici fiscali;

-) Sez. U, Ordinanza n. 22204 del 14.7.2022 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente una opposizione a d.i. avente ad oggetto il pagamento di incentivi riconosciuti e poi annullati dal gestore;
-) Sez. U, Ordinanza n. 15572 del 04/06/2021 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente la legittimità della compensazione effettuata dalla GSE tra il proprio debito e un controcredito avente ad oggetto la restituzione di incentivi pagati in eccedenza;
-) Sez. U, Ordinanza n. 785 del 19.1.2021 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente la contestazione dell’eccedenza della misura degli incentivi pretesi dall’avente diritto, rispetto al dovuto;
-) Sez. U, Ordinanza n. 23900 del 29.10.2020 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente l’opponibilità al fallimento dell’avente diritto della cessione dei crediti da questi vantati verso la GSE;
-) Sez. U, Ordinanza n. 7560 del 27/03/2020 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente la legittimità del rifiuto del pagamento degli incentivi da parte della GSE, motivato con l’esigenza di verificare “il rispetto dei presupposti” da parte dell’istante.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva

P.Q.M.

-) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023.

 
 

 

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