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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto dell'energia Numero: 8258 | Data di udienza: 4 Maggio 2023

DIRITTO DELL’ENERGIA – , AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Impianti agrivoltaici – Energia – Fonti rinnovabili – Bilanciamento interessi – Attività agricola – Produzione elettrica – Piano paesaggistico territoriale – Verifica compatibilità impianti – Interpretazione evolutiva e finalistica (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2023
Numero: 8258
Data di udienza: 4 Maggio 2023
Presidente: Lopilato
Estensore: Monteferrante


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – , AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Impianti agrivoltaici – Energia – Fonti rinnovabili – Bilanciamento interessi – Attività agricola – Produzione elettrica – Piano paesaggistico territoriale – Verifica compatibilità impianti – Interpretazione evolutiva e finalistica (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 11 settembre 2023, n. 8258

DIRITTO DELL’ENERGIA, AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Impianti agrivoltaici – Energia – Fonti rinnovabili – Bilanciamento interessi – Attività agricola – Produzione elettrica – Piano paesaggistico territoriale – Verifica compatibilità impianti – Interpretazione evolutiva e finalistica.

Il trend normativo appare sempre più favorevole ed incentivante rispetto all’utilizzo delle fonti rinnovabili, oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, caso per caso, in concreto, di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente. Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi regionali competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso(1). Deve, dunque, ritenersi illegittimo il provvedimento regionale che ritenga non vi siano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, specialmente laddove gli organi competenti abbiano applicato misure – espressamente riferite agli impianti fotovoltaici “a terra” – in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione, sebbene dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa.

Pres. f.f. Lopilato, Est. Monteferrante – Regione Puglia (avv. Colelli) c. H. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani)

(1) Cfr. a proposito degli impianti agrivoltaici la contestuale pronuncia Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, nn. 8263, 8262 e 8261.

 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 11 settembre 2023, n. 8258

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2022, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Hepv18 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Arpa Puglia, Arpa Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale, non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Libero Zingrillo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00248 del 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Hepv18 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Hepv18 S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupporti e collegati, la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in relazione al procedimento attivato ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 per la autorizzazione di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, della potenza massima in immissione pari a 6.660kW, in aree site nei territori di Salice Salentino, Guagnano e San Pancrazio Salentino, ha rilevato che: “sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio Via/Vinca n. 365/2020 non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato “RFVP60A”, da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio … e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato”.

Ha impugnato inoltre la successiva nota prot. n. 174 del 22.1.2021, con cui la Regione Puglia – Servizio Energia – preso atto della determinazione dirigenziale n. 391/2020 – ha comunicato l’archiviazione del suddetto procedimento.

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

– violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/03, nonché degli artt. 76 e 88 delle N.T.A. del P.P.T.R.;

– violazione del Regolamento n. 24/2010;

– eccesso di potere sotto vari profili;

– illegittimità derivata.

2. Il T.a.r., richiamati i pareri istruttori che hanno ritenuto l’impianto incompatibile con la destinazione agricola del sito prescelto, con sentenza n. 248 del 11 febbraio 2022 ha accolto il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo la società istante, al fine di superare i rilievi emersi nel corso del procedimento, modificato l’originario progetto proponendo la realizzazione di un impianto agrivoltaico che, a differenza degli impianti fotovoltaici, avrebbe caratteristiche tecniche tali da rendere compatibili siffatte tipologie di impianti di ultima generazione con la possibilità di coltivazione dei terreni; gli impianti di ultima generazione realizzerebbero, infatti un efficace bilanciamento di interessi, coerente con la normativa che promuove l’utilizzo di tali tipologie di impianti, successivamente entrata in vigore, alla cui luce dovrebbero essere interpretate anche le prescrizioni di tutela paesaggistica previste dal PPTR regionale, le cui previsioni ostative dovrebbero essere riferite esclusivamente agli impianti fotovoltaici di tipo tradizionale poiché solo questi determinano consumo di suolo.

In particolare il T.a.r.:

– ha rilevato che: “le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto”.

– ha poi chiarito le differenze tra impianti fotovoltaici ed agrivoltaici nei seguenti termini “mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola”.

– ha evidenziato che la DGR n. 1424 del 2.8.2018 tende ad agevolare l’installazione di impianti FER compatibili con i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale che i pareri negativi resi nel corso del procedimento non sono stati in grado di revocare in dubbio, “per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agrofotovoltaici) da cui essi muovono”.

– ha escluso la possibilità di invocare in senso ostativo l’indice di pressione cumulativa – che, nel caso di specie, sarebbe stato superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona – poiché “gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agrifotovoltaico”.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Regione Puglia per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.

Si è costituita in giudizio la Hepv18 S.r.l. per resistere all’appello.

Sono intervenuti in giudizio, per sostenere le ragioni della Regione Puglia, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Odv (d’ora innanzi Lipu) e Italia Nostra Onlus, argomentando in particolare nel senso della non configurabilità nel caso di specie di un impianto agrivoltaico.

Alla udienza pubblica del 4 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato e precisato le rispettive tesi difensive e conclusioni.

In particolare, con memoria di replica del 13 aprile 2023 la società appellata ha eccepito la inammissibilità dell’intervento della Lipu per nullità della procura, mancando la autorizzazione della Giunta al Presidente, e per estraneità delle finalità statutarie rispetto alla materia del contendere.

3. Tanto premesso in fatto può ora passarsi all’esame dell’appello.

4. La eccezione preliminare di nullità della procura alle liti conferita dal Presidente della Lipu, in mancanza di prova del mandato della Giunta, sollevata da Hepvis s.r.l. è infondata.

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Lipu “il Presidente ha la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali su mandato della Giunta, ovvero, in caso di urgenza, anche senza mandato della Giunta, a cui è demandata la successiva ratifica dell’azione intrapresa”.

Poiché la decisione del Presidente di promuovere il giudizio, senza la preventiva autorizzazione della Giunta, è comunque suscettibile di ratifica – che opera con effetti retroattivi – e tenuto conto che la ricorrenza dei presupposti statutari per deliberare la ratifica è riservata alla Giunta medesima, allo stato la procura alle liti non può ritenersi nulla in quanto comunque suscettibile di ratifica.

Parimenti infondata è la eccezione di inammissibilità dell’intervento per estraneità delle finalità statutarie della Lipu rispetto alla materia del contendere poiché ai sensi dell’art. 2 dello Statuto la Lega Italiana Protezione Uccelli “nasce per proteggere gli uccelli selvatici e la natura dalle minacce e dalla distruzione, conservarli per le generazioni presenti e future, promuoverne la conoscenza, i valori, l’apprezzamento”.

Il riferimento alla protezione della natura è di ampiezza tale da ricomprendere anche le iniziative volte alla tutela del paesaggio e dell’habitat agrario che, nel caso di specie, risulta inciso dalla proposta localizzativa della società appellata, giustificando l’intervento della associazione a sostegno delle ragioni ostative opposte dalla Regione Puglia.

5. Nel merito l’appello è infondato.

6. Con un primo motivo l’appellante ha dedotto la erroneità della sentenza per violazione dei limiti esterni della giurisdizione per avere il T.a.r. esteso la propria cognizione alla sfera di giudizio riservata alla pubblica amministrazione.

Assume che il T.a.r. avrebbe sostituito le proprie valutazioni a quelle tecniche espresse dal comitato VIA circa la portata migliorativa della proposta di intervento elaborata dalla ricorrente per superare le criticità emerse in sede istruttoria e soprattutto circa la possibilità di qualificarla effettivamente come impianto agrivoltaico mentre avrebbe dovuto arrestarsi di fronte alle valutazioni di merito tecnico espresse dagli organi regionali che avevano evidenziato la assenza di aspetti migliorativi sostanziali (il layout dell’impianto non risultava infatti mutato rispetto al progetto iniziale ed era prevista la mera piantumazione di “erba” e la semina di leguminosa da foraggio tra le file dei tracker, senza modifica dello spazio tra le file dei pannelli, né dell’altezza) e la assenza della caratteristiche tecniche per definire l’impianto come agrivoltaico.

La sentenza sarebbe parimenti affetta da eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui ha ritenuto inconferente il contrasto riscontrato tra il progetto proposto e le previsioni del P.P.T.R. che prevede un divieto di ulteriori impianti da fonti rinnovabili in quel territorio, siano essi fotovoltaici o agrifotovoltaici, a prescindere che si tratti di impianti “sollevati da terra” o meno.

Sul punto il comitato VIA avrebbe espresso una scelta di merito amministrativo e quindi di opportunità della proposta localizzativa, non sindacabile dal T.a.r.. Inoltre, fare riferimento ad un impianto “agrovoltaico” piuttosto che “fotovoltaico” non consente automaticamente di poter ritenere “perfettamente integrato” con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

6.1.Con un secondo motivo l’appellante censura la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto inconsistenti le censure regionali sull’indice di pressione cumulativa, sul presupposto della non assimilabilità degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici.

Da un lato, ribadisce che nel caso di specie l’impianto proposto non presenterebbe le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, dall’altro, evidenzia che secondo la DGR n. 2122/2012 gli impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile, andrebbero verificati rispetto ad impianti di qualunque tipo. L’effetto cumulativo di un nuovo impianto andrebbe quindi valutato con riferimento alla sua visibilità e quindi alla co-visibilità con agli altri impianti, a prescindere che si tratti di impianto eolico, fotovoltaico o agri-fotovoltaico.

7. Il primo motivo di appello, volto a censurare un preteso sconfinamento del giudice del primo grado nel merito amministrativo è infondato.

Nella sentenza appellata il T.a.r., lungi dall’aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell’agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all’utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente.

Tanto premesso in via generale, evidenzia la Sezione che gli atti impugnati in primo grado si pongono in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali…”.

Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.

Nella medesima linea si inseriscono anche le delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di “integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi:

– produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;

– la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre delle aree di dimensioni conseguenti;

– andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;

– la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale;

– la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura;

– il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno”.

Tali disposizioni devono necessariamente guidare l’Amministrazione competente nella adozione delle determinazioni in materia di autorizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, da assumersi previa approfondita e completa istruttoria che tenga conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco, nonché delle particolarità dei nuovi sistemi, volti ad una sempre maggiore integrazione tra agricoltura e produzione di energia da fonte rinnovabile.

Sebbene si trattati di normativa in parte sopravvenuta rispetto alla data di adozione dei provvedimenti impugnati le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici imponevano agli organi regionali, anche nel procedimento in contestazione, di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR. E’ accaduto, invece, che, sebbene espressamente riferite agli impianti fotovoltaici “a terra”, gli organi competenti hanno applicato tali misure in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione sebbene dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa.

Ne discende che, come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata, la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.

Pertanto, evidenziando le predette criticità insite nelle determinazioni impugnate, il giudice di primo grado non risulta, in definitiva, aver “invaso” l’ambito riservato all’amministrazione, essendosi limitato a sindacare i provvedimenti sotto i profili estrinseci del difetto di istruttoria e della insufficienza della motivazione, che assumono un’importanza tanto più decisiva quanto maggiori e più complessi sono i poteri attribuiti all’autorità amministrativa.

Ad avvalorare ulteriormente la ricorrenza di elementi sintomaci dell’eccesso di potere, la Sezione evidenzia che:

a) il preteso contrasto con le previsioni del PPTR è stato rilevato, in primo luogo, rispetto alle Linee Guida sulle Energie rinnovabili del PPTR nella parte in cui ritengono “sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”. (cfr. Linee guida 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

Senonché, come già chiarito dalla sezione (Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122), le linee guida non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida;

b) l’area interessata dalla installazione non è gravata da vincoli paesaggistici o archeologici; in particolare nel parere della Soprintendenza prot. 24467 del 29 novembre 2019 si legge che “i lotti interessati dall’intervento non intercettano direttamente nessun bene paesaggistico o componente paesaggistica individuata dal PPTR”. Nel parere del Comitato VIA del 23 aprile 2020 a proposito della figura territoriale Terra dell’Arneo – in cui ricade il sito prescelte – le cui specifiche criticità e vulnerabilità sono descritte nella sezione B.2.3.2 della Scheda d’Ambito 10 – Tavoliere Salentino (elaborato 5.10 del PPTR), si legge: “Ciò premesso si deve tuttavia rilevare come i caratteri peculiari della figura territoriale Terra dell’Arneo (la successione di macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l’entroterra) appaiano, nel contesto in esame, meno evidenti che nelle aree più prossime alla costa. L’andamento pianeggiante dell’area, la prevalenza delle forme geometriche di origine antropica su quelle irregolari di origine naturale, la prevalenza nel mosaico agricolo di seminativi, vigneti ed oliveti di origine relativamente recente, la carenza di elementi identitari della ruralità pugliese (muri a secco, pagliare, lamie ecc.) non permettono di riconoscere al contesto in esame una specifica e peculiare valenza paesaggistica.

La scelta di moduli di altezza limitata (massimo 2,15 m dal piano di campagna) e la realizzazione di siepi lungo le recinzioni perimetrali possono contribuire, data l’assenza di emergenze morfologiche e rilievi nel contesto di riferimento, a limitare la percepibilità dell’impianto dalle aree circostanti e ad agevolarne l’inserimento. Il fattore di maggiore criticità, per il progetto in esame, è costituito dalla sottrazione di ulteriori 15 ha di suoli agricoli in aderenza ad un altro impianto già esistente, esteso per circa 24,6 ha2 (l’estensione complessiva dei due impianti, pertanto, sarà di circa 39,6 ha).”.

c) l’area in questione non può neppure essere qualificata come sito inidoneo ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

Ciò in quanto all’allegato 2 contenente la classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, funzionale alla definizione dell’inidoneità delle aree rispetto a specifiche tipologie di impianti, non contempla l’agrivoltaico ma solo il fotovoltaico “con moduli ubicati al suolo”; inoltre, nell’allegato 3 che contiene la individuazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, si precisa, per quanto concerne le aree agricole interessate da produzioni agro alimentari di qualità, alla voce “tipologie di impianti non compatibili” che sono tali solo quelli che comportano, in fase di realizzazione, “espianto” di piante della specie sottoposta a riconoscimento di denominazione, mentre nel caso di specie non emerge che la realizzazione dell’impianto comporterebbe espianto di produzioni agro-alimentari di qualità.

Non può condividersi neppure la doglianza per cui il T.a.r. avrebbe riconosciuto la natura di impianto agrivoltaico esclusa in sede istruttoria, sostituendo il proprio giudizio a quello degli organi tecnici, poiché, in realtà, l’istruttoria non ha preso posizione espressa sul punto e soprattutto non è stata resa una motivazione chiara sulle ragioni ostative ad una tale qualificazione ed il T.a.r., anche in questo caso, rilevata la astratta riconducibilità dell’impianto alla tipologie di agrivoltaico, ha correttamente evidenziato la lacuna istruttoria. Rimane fermo che sarà la Regione, o comunque l’organo competente, in sede di rinnovazione dell’attività procedimentale, a dover chiarire se la proposta progettuale abbia le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, anche alla luce delle normativa nelle more sopravvenuta che ne chiarisce le tipologie e le caratteristiche tecniche.

7.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la erroneità della sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto inconsistenti le censure regionali sull’indice di pressione cumulativa, sul presupposto della non assimilabilità degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici.

Il motivo è infondato.

Sul punto è sufficiente evidenziare che la DGR n. 22 del 2012 approva i parametri per la valutazione degli impatti cumulativi, limitatamente agli impianti eolici e a “quelli fotovoltaici al suolo”; l’allegato tecnico conferma che l’impatto cumulativo è riferito a tali due tipologie di impianto; da qui la necessità – nelle more di un aggiornamento della normativa regionale – di una motivazione rafforzata idonea a giustificare l’applicazione del regolamento anche ad impianti di nuova generazione e a chiarire se l’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame possa ritenersi già compresa nell’autorizzazione dell’impianto preesistente, solo in parte realizzato, come allegato dalla società appellata.

8. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello della Regione Puglia deve essere, perciò, respinto, con conferma della sentenza impugnata e conseguente obbligo per la Regione di rideterminarsi sulla istanza di rilascio, nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione.

9. La novità della questione consente di ritenere sussistenti eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

L’ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO

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