+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2741 | Data di udienza: 14 Settembre 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Autorizzazione edilizia – Parcheggio temporaneo a cielo aperto – Fascia di rispetto stradale – Diniego – Illegittimità – Vincolo di inedificabilità – Ragioni (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 19 Settembre 2023
Numero: 2741
Data di udienza: 14 Settembre 2023
Presidente: Burzichelli
Estensore: Burzichelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Autorizzazione edilizia – Parcheggio temporaneo a cielo aperto – Fascia di rispetto stradale – Diniego – Illegittimità – Vincolo di inedificabilità – Ragioni (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ – 19 settembre 2023, n. 2741

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Autorizzazione edilizia – Parcheggio temporaneo a cielo aperto – Fascia di rispetto stradale – Diniego – Illegittimità – Vincolo di inedificabilità – Ragioni.

Deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire e/o di una autorizzazione edilizia per la realizzazione di un parcheggio temporaneo a cielo aperto  riportante l’esclusiva motivazione per cui l’area dell’intervento edilizio sarebbe ubicata in zona con destinazione urbanistica a fascia di rispetto stradale; come affermato dalla giurisprudenza, infatti, nella fascia di rispetto stradale possono realizzarsi parcheggi a servizio della strada, non a servizio di attività commerciali o di altra natura (1). La stessa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale intende tutelare la sicurezza del traffico e l’incolumità delle persone ed è anche correlato alla più ampia esigenza di assicurare l’eventuale disponibilità di un’area per l’esecuzione di lavori, per l’impianto di cantieri, per il deposito di materiali e per la realizzazione di opere accessorie(2).

Pres. ed Est. Burzichelli – C.S. (avv.ti Scuderi e Sciuto) c. Comune di Catania (avv.ti Liuzzo e Russo) e Presidenza della Regione Siciliana (Avv. Stato)

(1) Cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2602, laddove si è affermato che nella fascia di rispetto stradale è possibile la realizzazione di parcheggi a raso, dovendosi escludere che per opere al servizio della strada possano intendersi solo gli spazi di sosta temporanea dei veicoli, quali le piazzole di sosta; peraltro, è ammissibile che i parcheggi possano essere realizzati ad iniziativa privata nell’esercizio di attività imprenditoriale, a condizione, però, che si tratti di opere stradali in senso stretto e, quindi, di parcheggi al servizio della circolazione stradale.

(2) In tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10361.


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 2^ - 19 settembre 2023, n. 2741

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2015, proposto da
Carmelo Sgroi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida 37;

contro

Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Liuzzo e Rosario Orazio Russo, domiciliatari in Catania, Via Umberto 151, nonché dall’avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
Presidenza della Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

per l’annullamento

a) del provvedimento del Comune di Catania n. URB 611 in data 25 giugno 2015, con cui è stata negata l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un parcheggio temporaneo a cielo aperto; b) ove occorra, dell’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con decreto n. 166-A in data 28 giugno 1999.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Catania n. URB 611 in data 25 giugno 2015, con cui è stata negata l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un parcheggio temporaneo a cielo aperto; b) ove occorra, l’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con decreto n. 166-A in data 28 giugno 1999.

L’Amministrazione ha negato l’autorizzazione sul rilievo che l’area ricade in zona sottoposta a vincolo assoluto di rispetto stradale (art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione), il quale non presenta natura espropriativa, ma conformativa.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) occorre distinguere il vincolo apposto in funzione della realizzazione dell’infrastruttura, da quello che assolve la funzione di tutelare la sicurezza pubblica di una infrastruttura già realizzata; b) nel primo caso il vincolo segue le sorti dell’infrastruttura da realizzare, sicché, decaduto il vincolo espropriativo per l’infrastruttura, viene meno anche il vincolo imposto in funzione della sua costruzione; c) il Piano Regolatore Generale dell’anno 1969 aveva imposto un vincolo sull’area per la realizzazione di un’infrastruttura viaria che non è stata realizzata; d) il richiamo all’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione è erroneo, in quanto la disposizione non prevede alcun vincolo assoluto in relazione alla “tangenziale”, non contemplata nel Piano Regolatore Generale e realizzata solo negli anni ’80 in variante al Piano; e) tale infrastruttura si sviluppa, invero, in modo diverso dall’infrastruttura contemplata nel Piano Regolatore Generale dell’anno 1969; f) in ogni caso, anche volendo far riferimento all’area di rispetto relativa alla “tangenziale”, l’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 contempla una fascia massima di 60 metri dal confine della sede stradale, mentre il terreno di cui si tratta dista 130 metri da tale confine; g) in via cautelativa, viene comunque impugnato il citato art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione; h) ad ogni buon conto, nella relazione tecnica allegata all’istanza è stato specificato che il parcheggio sarà realizzato senza alcuna costruzione e il citato art. 26, di contro, vieta le sole “costruzioni”, venendo, quindi, in rilievo nel caso di specie un’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 o, comunque, soggetta a semplice autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 37/1985; i) la decisione adottata appare anche contraddittoria, avendo il Comune rilasciato autorizzazione per un passo carraio con provvedimento n. 332415 in data 4 novembre 2011; l) l’Amministrazione, infine, non ha argomentato in ordine alle deduzioni rese dall’interessato nel corso del procedimento.

Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) il ‘parcheggio è destinato, in realtà, ad esposizione di autovetture, così come attestato nella relazione tecnica allegata al progetto; b) l’area è gravata sia dal vincolo assoluto a rispetto della viabilità imposto dal Piano Regolatore Generale, sia dal vincolo discendente dal Codice della Strada; c) all’epoca dell’approvazione del Piano Regolatore Generale i tracciati viari non erano ancora stati individuati e lo strumento urbanistico ha vincolato una fascia di 400 metri per la realizzazione delle arterie e sedi stradali e per le relative fasce di rispetto; d) la particella 750 del foglio 5 (interessata dall’intervento) ricade all’interno di tale fascia, soggetta a vincolo assoluto ai sensi dell’art 26 delle Norme Tecniche di Attuazione; e) sono state successivamente realizzate tutte le arterie viarie e, segnatamente, la tangenziale e i relativi svincoli e bretelle di collegamento con l’agglomerato urbano; f) come chiarito dall’ANAS con nota n. 2842 1990, tutta la viabilità realizzata è parte integrante della tangenziale; g) non risponde al vero l’affermazione del ricorrente secondo cui gli assi viari sarebbero stati realizzati con un tracciato diverso d quanto previsto nel Piano Regolatore Generale, con la conseguenza che i vincoli sarebbero decaduti; g) l’area è, altresì, soggetta al vincolo derivante dal Codice della Strada, in quanto confina con lo svincolo della tangenziale per San Giovanni Galermo; h) in particolare, confina con lo svincolo per “San Giovanni Galermo” per un fronte di 47,00 metri circa; i) l’ANAS ha chiarito chela fascia di rispetto del tracciato autostradale che si svolge all’interno dei centri abitati (svincoli) va misurata non dal limite della carreggiata, bensì dal confine della proprietà ANAS; l) dai grafici risulta che la particella 750 confina con la particella 749 di proprietà ANAS e, pertanto, ricade nella fascia di vincolo assoluto. Ad ulteriore riprova di quanto affermato si allega la foto aerea di inquadramento territoriale; m) il vincolo assoluto di rispetto stradale imposto dal Piano Regolatore Generale ha natura conformativa e non è mai decaduto; n) quanto al vincolo imposto dal Codice della Strada, la giurisprudenza ha affermato che esso assolve la funzione di tutelare la sicurezza pubblica e presenta a carattere assoluto, prescindendo dalle concrete caratteristiche dell’opera che si intende realizzare; g) l’attività che il ricorrente intende svolgere rientra tra quelle consentite nella fascia di rispetto stradale.

Con memoria in data 18 giugno 2023 il Comune ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese.

L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con memoria in data 14 luglio 2023 il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Regionale, non essendo stati impugnati atti da questa adottati.

Il Collegio osserva quanto segue.

Va, in primo luogo, chiarito che, come affermato dalla giurisprudenza, nella fascia di rispetto stradale possono realizzarsi parcheggi a servizio della strada, non a servizio di attività commerciali o di altra natura (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 29 marzo 2021, n. 2602: in materia urbanistica, nella fascia di rispetto stradale è possibile la realizzazione di parcheggi a raso, dovendosi escludere che per opere al servizio della strada possano intendersi solo gli spazi di sosta temporanea dei veicoli, quali le piazzole di sosta; peraltro, è ammissibile che i parcheggi possano essere realizzati ad iniziativa privata nell’esercizio di attività imprenditoriale, a condizione, però, che si tratti di opere stradali in senso stretto e, quindi, di parcheggi al servizio della circolazione stradale).

Ciò precisato, la Sezione osserva che le infrastrutture contemplate dal Piano Regolatore Generale sono state realizzate, come rappresentato dallo stesso Comune resistente, sicché nella specie può solo residuare il vincolo previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 e non possono assumere rilievo eventuali vincoli espropriativi previsti nello strumento urbanistico (i quali, ovviamente, hanno effetto solo in vista della realizzazione dell’opera pubblica).

L’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale si limita a precisare che nelle zone sottoposte a vincoli di rispetto delle strade è vietato anche ogni accesso da fondi limitrofi o da strade secondarie all’infuori di quelle indicate nel Piano Regolatore Generale o nei piani particolareggiati, senza incidere, ovviamente, sulla generale previsione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992.

Il ricorrente, peraltro, ha precisato che l’intervento in questione è previsto su un’area che dista 130 metri dalla sede stradale, mentre l’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 contempla una fascia massima di rispetto di 60 metri.

La circostanza, che appare anche confermata dagli elaborati che sono stati depositati, non è stata specificamente contestata dalla parte resistente, la quale sembra piuttosto confermare tale affermazione, avendo espressamente dichiarato nella memoria in data 19 giugno 2023 che, con nota n. 2482 dell’anno 1990, l’ANAS aveva chiarito che la fascia di rispetto del tracciato autostradale che si svolge all’interno dei centri abitati (svincoli) va misurata non dal limite della carreggiata, bensì dal confine della proprietà ANAS,

Senonché al Collegio la tesi non appare condivisibile, avendo la giurisprudenza ripetutamente affermato (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 24 novembre 2022, n. 10361), che il vincolo d’inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale intende tutelare la sicurezza del traffico e l’incolumità delle persone ed è anche correlato alla più ampia esigenza di assicurare l’eventuale disponibilità di un’area per l’esecuzione di lavori, per l’impianto di cantieri, per il deposito di materiali e per la realizzazione di opere accessorie.

Tutto ciò, ovviamente, in connessione con l’infrastruttura, non con l’estensione della proprietà del soggetto titolare della strada (posto che tale proprietà potrebbe anche interessare una vasta area esterna alla strada stessa).

Pertanto, sotto tale assorbente profilo il ricorso appare fondato.

In conseguenza, deve disporsi l’annullamento del provvedimento del Comune di Catania n. URB 611 in data 25 giugno 2015, con cui è stata negata l’autorizzazione edilizia per la realizzazione di un parcheggio temporaneo a cielo aperto, mentre non occorre annullare l’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (l’impugnazione di tale disposizione, invero, è avvenuta a fini dichiaratamente tuzioristici).

Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Catania n. URB 611 in data 25 giugno 2015; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Emanuele Caminiti, Referendario

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!