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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: 1133 | Data di udienza: 6 Settembre 2023

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sovvenzioni Ue alle aziende agricole – Nozione e requisiti della “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, Regolamento n. 809/2014, recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” – Definizione e presupposti (Si ringrazia il dott. Lorenzo Ieva per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: unica feriale
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2023
Numero: 1133
Data di udienza: 6 Settembre 2023
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ieva


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sovvenzioni Ue alle aziende agricole – Nozione e requisiti della “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, Regolamento n. 809/2014, recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” – Definizione e presupposti (Si ringrazia il dott. Lorenzo Ieva per la segnalazione)



Massima

TAR PUGLIA, Bari, Sez. unica feriale – 14 settembre 2023, n. 1133

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sovvenzioni Ue alle aziende agricole – Nozione e requisiti della “cessione di azienda”, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, Regolamento n. 809/2014, recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” – Definizione e presupposti.

La nozione di transazione (economica), rilevante ai fini della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno PSR, ex art. 8, paragrafo 1, Regolamento n. 809/2014, promana dal gergo tecnico-economico-commerciale e richiama qualsiasi operazione negoziale di compravendita e/o di valorizzazione economica di un bene giuridico, che postula in nuce la diversità ontologica dei soggetti giuridici tra i quali intercorre e quindi la stipulazione di un contratto di scambio. La cessione di azienda non può quindi riguardare il mutamento della sola “veste giuridica”, ossia l’intervento di un contratto associativo, a parità del soggetto-socio (imprenditore) e dell’oggetto (azienda o unità produttiva), talché l’agente economico rimane, nella sua essenza produttiva, sempre lo stesso, con ciò presentando identici requisiti generali e produttivi utili all’ammissione alla sovvenzione anelata. La trasformazione dell’impresa da individuale a societaria unipersonale (cioè con unico socio e amministratore), permanendo l’identità della persona fisica e dell’azienda agricola condotta, non configura pertanto alcuna “cessione”, nel senso di cui all’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014.

Pres. Ciliberti, Est. Ieva – Z. società agricola a r.l. (avv. Deramo) c. Regione Puglia (avv. Valentini) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. unica feriale – 14 settembre 2023, n. 1133

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2023, proposto da Francesco Giulio Zannella e Vivaio Zannella società agricola a r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Gestione PSR Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Di Cosmo Donato Pio, Az. Agr. Ss. Salvatore di Cirulli Raf. e Cirulli Nic. Soc. Agric, Azienda Agricola De Carolis di Maria Bufano, Stalmar Societa’ Agricola S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) della nota prot. n. 38030 del 20.6.2023 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato l’inammissibilità della domanda di sostegno n. 54250363089 e la chiusura del procedimento relativo alla misura 4 – sottomisura 4.1 – operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati migliorare la reddittività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole” di cui all’avviso pubblico approvato con DAdG n. 249 del 25 luglio 2016 (BURP n. 87 del 28/07/2016);
b) della nota prot. 64494 del 4.10.2022 recante preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990;
c) dell’ulteriore nota del 26.10.2022, recante chiusura istruttoria, con inviato a controdeduzioni;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, comprese la DAdG n. 283 del 28.4.2022 e la DAdG n. 359 del 25.10.2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l’avv. Antonio Deramo, per la parte ricorrente, e l’avv. Nadia Valentini, per la Regione Puglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante azienda agricola ha impugnato l’atto con il quale è stata dichiarata inammissibile la propria domanda di sostegno PSR, motivata a cagione del cambiamento, nelle more dell’attuazione dei miglioramenti aziendali, suscettibili di finanziamento, del soggetto destinatario dello stesso, rispetto al soggetto che ha presentato la domanda.
Accadeva infatti che il titolare dell’azienda agricola mutasse la veste giuridica da impresa individuale a società agricolo unipersonale a responsabilità limitata con unico socio e amministratore, con il solo effetto di limitare la responsabilità patrimoniale in via sussidiaria (artt. 2331, 2463, co. 4°, e 2470 c.c.). Segnatamente, il compendio aziendale agricolo rimaneva condotto dalla stessa persona, il signor Zanella, prima in qualità di imprenditore individuale e ora in qualità di socio amministratore unico peraltro della omonima società unipersonale.
Tuttavia, in detta circostanza, l’Amministrazione regionale intravedeva una “cessione di azienda”, tal da provocare l’adozione del provvedimento di diniego della misura di sostegno anelata.
A fronte di tale provvedimento, parte ricorrente è insorta, con ricorso, censurando: I) la violazione dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241, anche in relazione all’art. 21-octies della medesima legge; la violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento e delle garanzie partecipative; la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione dell’art. 3 legge n. 241 cit., l’inesistenza della motivazione, l’eccesso di potere per difetto di presupposto; II) la violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 del Reg. UE n. 809/2014; principi generali in tema di procedura di evidenza pubblica e di vincolatività del bando), la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 (difetto di motivazione), l’eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e carenza di istruttoria, l’ingiustizia manifesta.
2.- Si costituiva l’amministrazione regionale, difendendo il provvedimento adottato e producendo la documentazione istruttoria correlata.
3.- Alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, il ricorso è stato immediatamente trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è fondato.
Dirimente la controversia è la chiara violazione dell’art. 8 del Regolamento UE n. 809/2014, nonché l’eccesso di potere per inesistenza del presupposto.
Deduce molto bene parte ricorrente come, nella fattispecie in giudizio, non sia verificata alcuna “cessione di azienda”. E, difatti, l’art. 8, paragrafo 1, Regolamento n. 809/2014, recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” dispone testualmente: “Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda”. Il paragrafo 2 dell’art. 8 cit. precisa che: “Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta”.
Orbene, parte ricorrente non ha ceduto alcuna azienda, bensì la sua impresa ha mutato semplicemente la veste giuridica da “impresa individuale” a “società a responsabilità limitata unipersonale”, con unico socio ed amministratore lo stesso imprenditore; inoltre, l’azienda agricola è rimasta la stessa.
In base all’art. 3 (Varianti ed adattamenti tecnici), al punto concernente la “Variante per cambio di beneficiario” (pag. 15) della determina del dirigente sezione attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura 22 aprile 2022, n. 28, è chiarito che “Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 “Cessione di aziende” del Reg. UE n. 809/2014 nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal bando”, nella misura in cui “un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli investimenti” alla condizione però che il “subentro avvenga esclusivamente dopo l’ammissione agli aiuti del progetto presentato dal soggetto originario […]”.
Tuttavia, va considerato che l’art. 8 cit. disciplina le ipotesi nelle quali si ha «cessione di un’azienda»: per tale dovendosi intendere – com’è invero espressamente ed esemplificativamente riportato dalla disposizione normativa in parola – “la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”.
Con tutta evidenza, nella fattispecie concrea odierna, non si è verificata alcuna operazione relativa all’azienda o all’unità produttiva aziendale, non v’è alcuna transazione economica onerosa, bensì un semplice mutamento della veste giuridica da impresa aziendale agricola a società di capitale (s.r.l.) agricola unipersonale, permanendo intatto sia il compendio agricolo sia l’operatore economico, che è sempre e solo il sig. Zanella e nessun’altro.
La nozione di transazione (economica), quivi assunta nell’atto giuridico europeo, promana dal gergo tecnico-economico-commerciale e richiama qualsiasi operazione negoziale di compravendita e/o di valorizzazione economica di un bene giuridico, che postula in nuce la diversità ontologica dei soggetti giuridici tra i quali intercorre e quindi la stipulazione di un contratto di scambio.
La cessione di azienda non può insomma riguardare il mutamento della sola “veste giuridica”, ossia l’intervento di un contratto associativo, invero formatosi nella fattispecie in discussione a parità del soggetto-socio (imprenditore) e dell’oggetto (azienda o unità produttiva), talché l’agente economico, che ha domandato il finanziamento, rimane, nella sua essenza produttiva, sempre lo stesso, con ciò presentando identici requisiti generali e produttivi utili all’ammissione alla sovvenzione anelata.
Come ben visto, nel caso di specie, v’è mero mutamento della “veste giuridica”, ossia trasformazione dell’impresa da individuale a societaria unipersonale (cioè con unico socio e amministratore), permanendo l’identità della persona fisica (il sig. Zanella) e dell’azienda agricola condotta. Ergo, non v’è alcuna “cessione”, nel senso di cui all’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014.
Di conseguenza, errata in diritto è la qualificazione operata dagli uffici della Regione, così come non hanno pregio le tesi sostenute dalla difesa dell’amministrazione, la quale ha tentato di avvalorare il provvedimento sfavorevole gravato.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, assorbita ogni altra questione posta, il ricorso spiegato va accolto e, di conseguenza, il provvedimento di inammissibilità e connessi, sì come impugnati, vanno annullati.
6.- Le spese del giudizio purtuttavia possono essere compensate per la parziale novità e peculiarità delle questioni poste.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento finale prot. n. 38030 del 20 giugno 2023 d’inammissibilità della domanda di sostegno n. 54250363089, nonché gli altri atti gravati nei limiti dell’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

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