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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 40508 | Data di udienza: 9 Giugno 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di opere abusive – Reato paesaggistico – Statuizioni obbligatorie sottratte alla disponibilità delle parti – Patteggiamento in difetto di accordo tra le parti – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – Reati di cui agli artt. 31, 44, 71 e 72, d.P.R. n. 380/2001 – Demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna – Natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria – Potere autonomo del giudice non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Giurisprudenza CEDU.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2023
Numero: 40508
Data di udienza: 9 Giugno 2023
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ACETO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di opere abusive – Reato paesaggistico – Statuizioni obbligatorie sottratte alla disponibilità delle parti – Patteggiamento in difetto di accordo tra le parti – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – Reati di cui agli artt. 31, 44, 71 e 72, d.P.R. n. 380/2001 – Demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna – Natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria – Potere autonomo del giudice non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Giurisprudenza CEDU.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 5 ottobre 2023, (Ud. 09/06/2023), Sentenza n. 40508

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di opere abusive – Reato paesaggistico – Statuizioni obbligatorie sottratte alla disponibilità delle parti – Patteggiamento in difetto di accordo tra le parti – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – Reati di cui agli artt. 31, 44, 71 e 72, d.P.R. n. 380/2001.

In tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti, nel senso che l’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, trattandosi di sanzione amministrativa obbligatoria sottratta alla disponibilità delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui se ne censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione. Pertanto, l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio “ex lege“.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna – Natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria – Potere autonomo del giudice non alternativo a quello dell’autorità amministrativa – Giurisprudenza CEDU.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetto a prescrizione. Pertanto, la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge. È stato altresì precisato che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione, un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo.

(annulla senza rinvio sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMO) Pres. DI NICOLA, Rel. ACETO, Ric. P.G. nel proc. Mineo


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 05/10/2023, (Ud. 09/06/2023), Sentenza n. 40508

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento
a carico di:
MINEO — nato a PALERMO il –/–/—-;

avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che deve essere impartito dalla Corte di cassazione;

lette le memorie difensive a firma dell’AVV. GASPARE GENOVA e dell’Avv. ALBERTO PRASSEDE GRIMALDI che hanno concluso per l’inammissibilità, o comunque infondatezza del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/07/2022 del Tribunale di Palermo che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato a Mineo G. la pena, concordata con il pubblico ministero, di sette mesi e dieci giorni di arresto ed euro 3.733,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001.

1.1. Con unico motivo deduce l’inosservanza dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 e lamenta, al riguardo, l’omessa emissione dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

2. Il (nuovo) difensore di fiducia del Mineo, Avv. Gaspare Genova, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. Analoghe conclusioni erano state rassegnate dal precedente difensore di fiducia, Avv. Alberto Prassede Grimaldi, con memoria del 17/05/2023.

3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

4. Osserva il Collegio:

4.1. l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetto a prescrizione (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 36387 del G7/07/2015, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 – 01). Come diffusamente spiegato da Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, già con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge»;

4.2. è stato altresì precisato che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; cfr., altresì, Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699);

4.3. coerentemente, secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di patteggiamento, pur in difetto di accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 52819 del 26/01/2017, Simerano, Rv. 271832 – 01; Sez. 3. n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285 – 01; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539 – 01; Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128 – 01; nel senso che l’ordine di demolizione deve essere impartito anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cfr. Sez. 3, n. 42697 del 07/07/2015, Sparlò, R.v. 265192 – 01);

4.4. trattandosi di sanzione amministrativa obbligatoria’ sottratta alla disponibilità delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui se ne censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01);

4.5. l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio “ex lege” (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557 – 01; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769 – 01; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Sannino, Rv. 237536 – 01; Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Santori, Rv. 216378 – 01);

4.6. nel caso di specie, il Tribunale, pur applicando la pene (anche) per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ha (immotivatamente) omesso di ordinare la demolizione del fabbricato (e dell’adiacente portico) di cui al capo A della rubrica realizzato in assenza di permesso di costruire;

4.7. ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che deve essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione relativa all’ordine di demolizione, ordine che impartisce.

Così deciso in Roma, il 09/06/2023.

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