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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 147 | Data di udienza: 28 Settembre 2023

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva – Controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi – Chiamata in causa del terzo garante – Termine decadenziale (Massima a cura di Augusto Di Cagno)


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: unica
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2023
Numero: 147
Data di udienza: 28 Settembre 2023
Presidente: Rocco
Estensore: Polidori


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva – Controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi – Chiamata in causa del terzo garante – Termine decadenziale (Massima a cura di Augusto Di Cagno)



Massima

TRGA TRENTO, Sez. Unica – 3 ottobre 2023, ord. n. 147

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva – Controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi – Chiamata in causa del terzo garante – Termine decadenziale.

Nelle controversie che abbiano a oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’istanza di autorizzazione dell’Amministrazione intimata a chiamare in causa il terzo garante è disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 39 c.p.a. con gli articoli 106, 167 e 269 c.p.c., con la conseguenza che l’istanza stessa dev’essere depositata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni previsto dall’articolo 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate, in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato(1).

(1) Conforme Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468.

Pres. Rocco, Est, Polidori – omissis (avv.ti Carta, Cescatti e Tomaselli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Bernardi, Azzolini e Merlino)


Allegato


Titolo Completo

TRGA TRENTO, Sez. Unica - 3 ottobre 2023, ord. n. 147

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Carta, Lorenza Cescatti e Stefano Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;

per la condanna

della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio occorso il -OMISSIS-, verificatosi per responsabilità addebitabile esclusivamente al datore di lavoro, anche in conseguenza della condotta colposa dei suoi dipendenti, danni da quantificarsi nell’importo complessivo pari a euro 616.081,01, o nel diverso maggiore o minor importo ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS-;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha notificato alla Provincia di Trento l’atto riproposizione, innanzi a questo Tribunale, della domanda risarcitoria in epigrafe indicata, inizialmente proposta innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Trento, che con la sentenza n. -OMISSIS- ha negato la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato;

Considerato che la Provincia di Trento si è costituita in giudizio con memoria depositata in data -OMISSIS- chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, contestando la quantificazione dei danni operata dalla controparte;

Considerato che la Provincia di Trento con istanza depositata in data -OMISSIS- ha chiesto – previa concessione della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. – di essere autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ., a chiamare in causa, quali terzi garanti, le società -OMISSIS- per l’estensione, nei confronti delle medesime società, dell’efficacia dell’accertamento giudiziale sulla domanda risarcitoria proposta dalla controparte, nonché per essere tenuta indenne e manlevata in ipotesi di condanna al pagamento di eventuali somme a favore della controparte;

Considerato che la Provincia di Trento a supporto della predetta istanza ha rappresentato quanto segue: A) il rischio di condanna al risarcimento del danno è coperto dalle predette società assicuratrici in virtù del contratto denominato “-OMISSIS-”, stipulato con -OMISSIS-, e del contratto denominato “Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e dipendenti della Provincia autonoma di Trento -OMISSIS-”, stipulato con -OMISSIS-; B) la chiamata in causa dei due garanti consentirebbe di estendere ad esse l’efficacia dell’accertamento giudiziale contenuto in un’eventuale sentenza di condanna, nonché di ottenere la condanna delle società stesse a manlevare la Provincia; C) l’autorizzazione alla chiamata in causa dei due garanti non è stata chiesta all’atto della costituzione in giudizio «sull’erroneo presupposto del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione al contratto di assicurazione che lega la Provincia autonoma di Trento alle due compagnie assicuratrici», ma dopo il deposito della memoria di costituzione in giudizio è stata rinvenuta una pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468) che ammette nel processo amministrativo la chiamata in causa del terzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ.; D) sebbene il codice del processo amministrativo non preveda un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo garante, tuttavia la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) ritiene applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ., sicché nella fattispecie i due garanti avrebbero dovuto essere chiamati in causa con la memoria di costituzione in giudizio, ossia nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm.; E) alla data del deposito dell’istanza di chiamata in causa dei due garanti erano decorsi solamente tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio e, quindi, la rimessione in termini per proporre l’istanza stessa non arreca alcun vulnus al principio della ragionevole durata del processo; F) i dubbi in merito alla giurisdizione di questo Tribunale sul rapporto tra il terzo garante ed il soggetto garantito devono ritenersi superati dalla suddetta giurisprudenza, in forza della quale sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo «sia quando la chiamata del terzo garante è volta alla mera estensione al terzo garante dell’efficacia dell’accertamento del rapporto principale dedotto in giudizio con conseguente mera estensione soggettiva dell’accertamento giudiziale del solo rapporto principale, sia quando la chiamata è volta altresì all’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia e all’attribuzione della prestazione di garanzia con conseguente allargamento dell’oggetto del giudizio dal solo rapporto principale al connesso rapporto di garanzia»; G) nella fattispecie la tardiva chiamata in causa dei due garanti è frutto di un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., perché l’istituto della chiamata del terzo garante non è espressamente disciplinato dal codice del processo amministrativo e l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ. nell’ambito del processo amministrativo è affermata da una sola pronuncia del Giudice amministrativo;

Considerato che la Provincia di Trento con memoria depositata in data -OMISSIS- ha precisato e integrato il contenuto dell’istanza depositata in data -OMISSIS- osservando al riguardo che: A) «l’oscurità del quadro normativo è stata data dalla mancata espressa previsione dell’istituto della chiamata del terzo garante nell’ambito del giudizio amministrativo, oltre che dal raffronto con la costante giurisprudenza della Corte dei conti che esclude la chiamata del garante nei giudizi concernenti la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici»; B) con particolare riferimento alla sussistenza di un termine decadenziale per la chiamata del terzo garante nell’ambito del processo amministrativo, l’oscurità del quadro normativo è aggravata dalla circostanza che il codice, oltre a non disciplinare la domanda di autorizzazione alla chiamata, «non prevede la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio», e comunque il termine per la costituzione delle parti in primo grado, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm., ha natura ordinatoria, mentre ha natura perentoria il termine per la produzione di documenti, memorie e repliche scritte fissato dall’art. 73 cod. proc. amm.; C) fermo restando quanto precede, il codice del processo amministrativo comunque prevede la possibilità che il Giudice ordini l’intervento di un terzo “anche su istanza di parte”, ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., e quindi «alla luce di queste disposizioni parrebbe ragionevole ritenere che il Giudice amministrativo possa ordinare la comparizione in giudizio delle Compagnie assicuratrici …, al fine di estendere ad esse la legittimazione processuale a contraddire in ordine alla pretesa risarcitoria del ricorrente, nonché l’efficacia del giudicato, oltre che al fine di consentire al convenuto la formulazione della domanda di essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento»;

Considerato che, in definitiva, la Provincia di Trento chiede a questo Tribunale: A) in via principale – laddove fosse ritenuta esperibile nel caso in esame la chiamata in causa del terzo garante su ordine del Giudice ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. – di disporre ai sensi di tali articoli la chiamata in causa delle due società assicuratrici; B) in via subordinata – laddove si ritenga che nel caso in esame la chiamata in causa del terzo fosse esperibile solo ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ., o comunque si ritenga che nel processo amministrativo vige un termine decadenziale, coincidente con il termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm., per la presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’art. 269, comma 2, cod. proc. civ., ovvero dell’istanza di cui agli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. – di concedere il beneficio della rimessione in termini per poter chiamare in causa le due società assicuratrici;

Considerato che la parte ricorrente con memoria depositata in data -OMISSIS-: A) ha eccepito la tardività dell’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS- e comunque si è opposta all’accoglimento della stessa «sia per evidenti ragioni di rito (decadenza, mancanza assoluta di effetti di un eventuale giudicato nei confronti di terzi chiamati in manleva che non hanno partecipato al giudizio, difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito in ordine alle eventuali tematiche interprivatistiche destinate ad insorgere tra la parte danneggiante e la propria assicuratrice della responsabilità civile), che per ragioni di opportunità e necessaria concentrazione del giudizio»; B) ha precisato, con particolare riferimento all’esigenza di «concentrazione del giudizio», che la chiamata in causa delle due società assicuratrici comporterebbe «un indebito allungamento» dei tempi necessari per la definizione giudiziale della lite, anche perché «se sino ad ora la controversia non è stata ancora definita con una conveniente transazione, che parte ricorrente ha invocato in più occasioni, è perché le compagnie assicurative che l’amministrazione resistente vuole chiamare in causa hanno – sempre – da un canto contestato e d’altro canto reciprocamente rimpallato l’obbligo di copertura del sinistro in manleva, ed è presumibile che ciò avverrebbe anche nel corso del presente giudizio, aggravandolo di una disputa interprivatistica impropria ed estranea, come accennato, alla giurisdizione ammnistrativa»;

Considerato che, a giudizio del Collegio, l’istanza della Provincia di Trento di essere autorizzata a chiamare in causa le due società assicuratrici merita di essere accolta, e ciò in quanto: A) l’art. 28 cod. proc. amm., nel disciplinare l’intervento del terzo nel giudizio amministrativo, dispone al comma 3, che il giudice, “quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento”, senza fornire ulteriori indicazione sulle ragioni di opportunità che possono giustificare la chiamata in giudizio del terzo (indicazioni che non si rinvengono neppure nell’art. 51 cod. proc. amm., ove è disciplinato l’intervento del terzo per ordine del giudice); B) come evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406), l’istituto della chiamata in causa del terzo «si fonda essenzialmente su ragioni di opportunità, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice amministrativo, ordinariamente riconducibili … alla sussistenza di particolari rapporti giuridici tra le parti cc.dd. necessarie del processo e soggetti “terzi” che, in qualche modo, potrebbero risentire o, meglio, subire ricadute negative dalla decisione emessa in esito alla definizione del giudizio e, dunque, rivestono una posizione di “non indifferenza” rispetto a quest’ultima», e quindi l’istituito «tende essenzialmente a tutelare e garantire la posizione di tali soggetti, offrendo ad essi la possibilità di intervenire e, quindi, interloquire nel processo»; C) la disposizione generale dell’art. 1917, comma 4, cod. civ., secondo il quale “L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”, deve evidentemente trovare applicazione anche nel processo amministrativo, laddove l’Amministrazione evocata in giudizio abbia stipulato un contratto di assicurazione e intenda chiamare in causa l’assicuratore; D) come pure evidenziato dalla predetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio risulta più che giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio amministrativo promosso nei confronti del soggetto garantito, ha comunque un interesse all’esito del giudizio, tenuto conto dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con il soggetto garantito; E) nella fattispecie oggetto del presente giudizio le due società assicuratrici indicate dalla Provincia nella propria istanza ben potrebbero essere chiamate, in forza dei contratti di assicurazione indicati nell’istanza stessa, a tenere indenne la Provincia nel caso in cui fosse accolto, in tutto o in parte, il presente ricorso;

Considerato altresì che non osta all’accoglimento dell’istanza della Provincia di Trento la circostanza che il rapporto di garanzia con le due società assicuratrici, derivante dei contratti di assicurazione indicati in tale istanza, esuli dalla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, e ciò in quanto: A) come evidenziato dalla suddetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la sussistenza di un rapporto di garanzia non vale, di per sé, ad estendere la materia del contendere, così come definita nell’atto introduttivo del giudizio (e rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le ragioni indicate nella sentenza del Tribunale di Trento n. -OMISSIS-, sebbene si tratti di una controversia che non attiene all’esercizio di un potere di natura pubblicistica), «ad aspetti che risultano non solo estranei alla domanda avanzata dalla ricorrente ma anche strettamente attinenti all’instaurazione di rapporti prettamente privatistici»; B) le due società assicuratrici nel presente giudizio potranno quindi svolgere le proprie difese solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti ai rapporti interni, prettamente privatistici, derivanti dai contratti di assicurazione stipulati dalle società stesse con la Provincia;

Considerato che la questione centrale che si pone all’attenzione del Collegio attiene piuttosto all’esistenza, o meno, di un termine decadenziale entro il quale la Provincia di Trento avrebbe dovuto chiedere a questo Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa i due garanti, e ciò in quanto l’istanza della Provincia non è stata formulata all’atto del deposito della memoria di costituzione in giudizio, ossia in data -OMISSIS-, bensì in data -OMISSIS-, quando era ormai decorso (seppure per soli tre giorni) il termine di 60 giorni per la costituzione delle parti intimate, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm.;

Considerato che a favore della tesi secondo la quale l’istanza della Provincia di Trento non era sottoposta ad alcun termine decadenziale parrebbero militare i seguenti argomenti: A) come evidenziato dalla Provincia stessa nella memoria depositata in data -OMISSIS-, il codice del processo amministrativo, nel disciplinare l’istituto dell’intervento del terzo per ordine del giudice, non sancisce agli articoli 28, comma 3, e 51 «la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio»; B) sebbene l’art. 51, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. disponga che la costituzione del terzo chiamato in causa “avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46”, tuttavia secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1082) il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 46 cod. proc. amm. non è perentorio e, quindi, le difese svolte posteriormente delle parti intimate devono rispettare solo i termini (perentori) fissati in vista dell’udienza pubblica dall’art. 73, comma, 1, cod. proc. amm.;

Considerato che alla predetta tesi si contrappone però l’orientamento secondo il quale nel processo amministrativo l’istanza dell’Amministrazione intimata, che intenda (come nel caso in esame) chiedere Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, è disciplinata del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ. e, quindi, l’istanza stessa dev’essere formulata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm. perché le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di «anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.);

Considerato che, a giudizio del Collegio, l’orientamento appena esposto merita di essere condiviso – quantomeno laddove si tratti di controversie che (come nel caso in esame) hanno ad oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo – alla luce delle seguenti considerazioni: A) secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463), nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la natura della situazione giuridica azionata rileva ai fini della determinazione del regime processuale dell’atto introduttivo del giudizio; B) ai sensi dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”; C) l’art. 28, comma 3, cod. proc. civ., nel disciplinare l’intervento del terzo per ordine del giudice prevede espressamente che il giudice provveda in tal senso “anche su istanza di parte”, ma nulla dispone in merito al termine entro il quale tale istanza dev’essere proposta dalla parte interessata, così come l’art. 51 si limita a disciplinare, al comma 1, il contenuto dell’ordine del giudice e, al comma 2, la costituzione del terzo chiamato in causa; D) qualora si ritenesse che la proposizione dell’istanza dell’Amministrazione intimata ad essere autorizzata dal giudice amministrativo a chiamare in causa il terzo garante non sia sottoposta ad alcun termine decadenziale, si determinerebbe una vistosa disparità di disciplina tra il processo amministrativo ed il processo civile, perché la mera circostanza che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo andrebbe ad incidere sulla disciplina della situazione giuridica azionata, conferendo all’Amministrazione resistente un’ingiustificata situazione di privilegio; E) invece la previsione del termine decadenziale di cui agli articoli 167, comma 3, e 269, comma 2, cod. proc. civ. può ritenersi espressione di un principio generale posto a «garanzia del contraddittorio» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) e, come tale, applicabile nel processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, fermo restando quanto precede, il Collegio comunque ritiene che l’errore commesso dalla Provincia di Trento debba essere considerato scusabile: sicché, in accoglimento dell’istanza formulata dalla stessa Provincia, nella fattispecie sussistono i presupposti per concedere il beneficio della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. (secondo il quale “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”) per chiamare in causa i due garanti – e ciò in quanto: A) secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2022, n. 6384), la rimessione in termini, come disciplinata dall’art. 37 cod. proc. amm., costituisce un istituto di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale, e mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa; B) dalla giurisprudenza richiamata dalla Provincia nell’istanza depositata in data -OMISSIS- e nella memoria depositata in data -OMISSIS-, nonché dalle ulteriori considerazioni esposte nella presente ordinanza emerge chiaramente il non univoco quadro normativo di riferimento in materia di chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione che resiste nel processo amministrativo, sia con riferimento alla sussistenza del giurisdizione del Giudice amministrativo, sia con rifermento alla sussistenza di un termine decadenziale per chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo; C) come pure evidenziato nell’istanza della Provincia, alla data del deposito dell’istanza stessa erano decorsi solo tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio della Provincia e, quindi, la rimessione in termini neppure contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, anche perché la chiamata in causa delle due società assicuratrici ben potrebbe stimolare le parti del presente giudizio ad addivenire ad una celere definizione stragiudiziale della controversia, come auspicato dal ricorrente nella memoria depositata in data -OMISSIS-;

Considerato che in ragione di quanto precede il Collegio, in accoglimento dell’istanza dalla formulata Provincia di Trento, ritiene opportuno che intervengano in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS- e, per l’effetto, vada ordinato alla Provincia di provvedere ai sensi dell’art. 51, comma 1, cod. proc. amm. a chiamare in giudizio le predette società mediante la notificazione di copia del ricorso, della documentazione allo stesso allegata, nonché della presente ordinanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e di curare, nel successivo termine perentorio di 30 venti giorni, il deposito in giudizio di tali atti, corredati dall’attestazione delle formalità eseguite;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, salva e riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, accoglie l’istanza depositata dalla Provincia Autonoma di Trento in data -OMISSIS- e ordina alla Provincia di chiamare in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS-, ponendo in essere gli adempimenti indicati in motivazione, nei termini ivi specificati.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 4 aprile 2024.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a identificarlo.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Cecilia Ambrosi, Consigliere

L’ESTENSORE
Carlo Polidori

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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