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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro, 231 Numero: 39129 | Data di udienza: 12 Luglio 2023

SICUREZZA SUL LAVORO – Reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica – Situazioni di pericolo – Infortunio sul lavoro – Lesioni personali – Danno alla salute – Dovere di sicurezza – 231 – Responsabilità degli enti – Controllo sull’organizzazione – Vantaggio per l’ente – Responsabilità del datore di lavoro – Criterio di imputazione oggettiva dell’interesse – Trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea – Tutela dei lavoratori – Infortuni – Posizione di garanzia – Responsabilità del legale rappresentante della società – Fattispecie punibili a titolo di colpa – Art. 64, c.1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 – Artt. 5, 25-septies Dlgs. n. 231/2001 – Fattispecie: omissione nell’adozione di sistemi di sicurezza. (Massima a cura di Alessia Riommi)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2023
Numero: 39129
Data di udienza: 12 Luglio 2023
Presidente: RAMACCI
Estensore: DI STASI


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica – Situazioni di pericolo – Infortunio sul lavoro – Lesioni personali – Danno alla salute – Dovere di sicurezza – 231 – Responsabilità degli enti – Controllo sull’organizzazione – Vantaggio per l’ente – Responsabilità del datore di lavoro – Criterio di imputazione oggettiva dell’interesse – Trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea – Tutela dei lavoratori – Infortuni – Posizione di garanzia – Responsabilità del legale rappresentante della società – Fattispecie punibili a titolo di colpa – Art. 64, c.1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 – Artt. 5, 25-septies Dlgs. n. 231/2001 – Fattispecie: omissione nell’adozione di sistemi di sicurezza. (Massima a cura di Alessia Riommi)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3°, 26 settembre 2023 (Ud. 12/07/2023), Sentenza n. 39129

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica – Situazioni di pericolo – Infortunio sul lavoro – Lesioni personali – Danno alla salute – Dovere di sicurezza – 231 – Responsabilità degli enti – Controllo sull’organizzazione – Vantaggio per l’ente – Responsabilità del datore di lavoro.

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

 

231 – Reati prevenzionistici e responsabilità amministrativa dell’ente – Criterio di imputazione oggettiva dell’interesse – Trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea – Tutela dei lavoratori – Infortuni – Posizione di garanzia – Responsabilità del legale rappresentante della società – Fattispecie punibili a titolo di colpa – Art. 64, c.1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 – Artt. 5, 25-septies Dlgs. n. 231/2001 – Fattispecie: omissione nell’adozione di sistemi di sicurezza.

La responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica. Inoltre, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente. Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 18/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA), Pres. RAMACCI, Est. DI STASI, Ric. P.E. s.r.l.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3°, 26/09/2023 (Ud. 12/07/2023), Sentenza n. 39129

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: P.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pt;

avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. Vando Scheggia, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte d’appello Di Ancona ha confermato la sentenza del 04 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato la società P.E. S.r.l. responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies in relazione alla commissione, da parte di P.E., del delitto di cui all’art. 590 c.p. – per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta ” P.E. srl”, come datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, comma 1, lett. a)), per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando al dipendente lesioni personali gravi, essendo questi rimasto in parte schiacciato dal cancello che cadeva in terra, investendolo, in Pollenza frazione di Casette Verdini in data 18 giugno 2012.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società P.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pt., chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, erronea applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla commissione dell’illecito, senza tuttavia considerare che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento di economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di Euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va osservato in premessa che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114-01 e 261115-01).

Ed è stato chiarito che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso; i criteri di imputazione riferiti all’interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato (Sez. 4 n. 38363 del 23/05/2018, Rv.274320 – 01).

Va, poi, evidenziato che la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066-01). E si è anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01).

3. Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio; in particolare, i Giudici di appello hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l’omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività.

Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, che si sottrae al sindacato di legittimità.

La ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, propone inammissibili rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

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