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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑326/22 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti di credito ai consumatori – Diritti e obblighi contrattuali – Rimborso anticipato – Riduzione del costo totale del credito ai consumatori – Perdita di un esemplare del contratto – Diritto di ottenere dal creditore un duplicato del contratto – Rinvio pregiudiziale – Art. 16, par. 1 Direttiva 2008/48/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 10^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2023
Numero: C‑326/22
Data di udienza:
Presidente: Csehi
Estensore: Csehi


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti di credito ai consumatori – Diritti e obblighi contrattuali – Rimborso anticipato – Riduzione del costo totale del credito ai consumatori – Perdita di un esemplare del contratto – Diritto di ottenere dal creditore un duplicato del contratto – Rinvio pregiudiziale – Art. 16, par. 1 Direttiva 2008/48/CE.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.10^, 12 ottobre 2023, Sentenza n. C‑326/22

 

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratti di credito ai consumatori – Diritti e obblighi contrattuali – Rimborso anticipato – Riduzione del costo totale del credito ai consumatori – Perdita di un esemplare del contratto – Diritto di ottenere dal creditore un duplicato del contratto – Rinvio pregiudiziale – Art. 16, par. 1 Direttiva 2008/48/CE.

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: un consumatore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di quest’ultima può esigere dal creditore una copia di tale contratto nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non figurano nel contratto stesso, ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo dovuto dal creditore a titolo della riduzione del costo totale del credito risultante dal suo rimborso anticipato, e, dall’altro, di consentire a tale consumatore di esercitare un’eventuale azione di recupero di tale importo.

Pres. Csehi, Rel. Csehi, Z. sp. z o.o. contro A. S.A.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.10^, 12/10/2023, Sentenza n. C‑326/22

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.10^, 12 ottobre 2023, Sentenza n. C‑326/22

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

12 ottobre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Diritti e obblighi contrattuali – Rimborso anticipato – Riduzione del costo totale del credito ai consumatori – Perdita di un esemplare del contratto – Diritto di ottenere dal creditore un duplicato del contratto»

Nella causa C‑326/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia), con decisione del 18 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2022, nel procedimento

Z. sp. z o.o.

contro

A. S.A.,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Z. sp. z o.o., da M. Plichta, A. Tomaszewska, radcowie prawni, e O. Wojciechowski;

– per la A. S.A., da P. Bieżuński, radca prawny, e K. Staszel, adwokat;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, M Kozak e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Goddin e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), letto alla luce del principio di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Z. sp. z o.o., una società di diritto polacco, e la A. S.A., un istituto bancario (in prosieguo: la «banca»), in merito a una richiesta di ottenere documenti e informazioni ai fini del recupero di un credito, di cui Z. è cessionaria, corrispondente all’importo dovuto dalla banca a titolo della riduzione del costo totale del credito risultante dal suo rimborso anticipato.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Il considerando 39 della direttiva 2008/48 così recita:

«Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. (…)».

4 L’articolo 3 della predetta direttiva, intitolato «Definizioni», è del seguente tenore:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) “consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

(…)

g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

(…)

m) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(…)».

5 L’articolo 10 della direttiva in parola, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», al paragrafo 1 così dispone:

«I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria».

6 L’articolo 16 della medesima direttiva, intitolato «Rimborso anticipato», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

Diritto polacco

7 L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge in materia di credito al consumo), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 715), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al credito al consumo»), ha recepito la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco.

8 L’articolo 49 della legge relativa al credito al consumo così dispone:

«1. In caso di rimborso dell’intero credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto, anche qualora il consumatore li avesse sostenuti prima del rimborso.

2. Nel caso in cui una parte del credito sia rimborsata prima della data fissata nel contratto, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Tra il 14 novembre 2015 e il 24 luglio 2018 la banca ha concluso quindici contratti di credito ai consumatori (in prosieguo: i «contratti di credito di cui trattasi») con sei privati (in prosieguo: i «consumatori»). I consumatori hanno rimborsato i loro crediti prima della scadenza fissata nei contratti di cui trattasi e hanno successivamente ceduto a Z. i loro crediti corrispondenti agli importi dovuti, dalla banca, ai sensi dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della legge relativa al credito al consumo, a seguito di tale rimborso anticipato.

10 I consumatori, tuttavia, non dispongono più dei propri esemplari dei contratti di credito di cui trattasi, sicché non sono stati in grado di comunicarli a Z.

11 Z. si è comunque fatto confermare l’esistenza dei crediti dei consumatori dal Biuro Informacji Kredytowej (Ufficio d’informazione sul credito, Polonia).

12 In tale contesto, Z. ha adito il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, con un ricorso volto ad ottenere dalla banca la consegna di un duplicato dei contratti di credito di cui trattasi e dei contratti ad essi collegati, in particolare i contratti di assicurazione, nonché la comunicazione di alcune informazioni relative a tali contratti di credito. La banca sostiene di non essere giuridicamente tenuta a fornire i suddetti elementi.

13 Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 16 della direttiva 2008/48, alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, conferisca il diritto di chiedere documenti, quali un contratto di credito ai consumatori che sia stato oggetto di un rimborso anticipato e informazioni relative alla data e all’importo del rimborso, qualora sia necessario ottenerli per valutare l’opportunità di proporre un ricorso, se del caso, senza esporsi al rischio di dover rimborsare le spese alla controparte o al rischio che una parte del credito sia prescritta.

14 A tal riguardo detto giudice ricorda, da un lato, che il diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali mirano a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e prevedono che, in caso di rimborso anticipato del credito, questi ultimi abbiano diritto a una riduzione del costo totale del credito, che corrisponde agli interessi e ai costi dovuti per la durata residua del contratto. Tuttavia, ai sensi del diritto nazionale, l’esistenza di tale credito deve essere dimostrata dal consumatore, il che non può avvenire senza presentare il contratto dinanzi al giudice competente, e senza una precisa determinazione dell’importo dovuto alla data in cui il credito è stato rimborsato.

15 D’altro lato, secondo il giudice del rinvio, negare al consumatore il diritto di ottenere una copia del contratto di credito di cui non ha più l’originale comporta altresì l’impossibilità per lo stesso non soltanto di verificare l’esattezza del calcolo degli importi da rimborsare da parte del creditore, quale effettuato da quest’ultimo, ma anche di valutare l’opportunità economica di un’eventuale azione di recupero di tali importi. Inoltre, esso rileva che il consumatore è la parte più debole del contratto e non dispone degli stessi mezzi di operatori quali le banche per conservare in modo intatto qualsiasi documento importante.

16 Infine il giudice del rinvio ritiene che, se il consumatore non avesse il diritto di esigere dal creditore la consegna di una copia del contratto di credito, ne risulterebbe che la perdita, da parte del consumatore, dell’esemplare originale di tale contratto ottenuto al momento della conclusione di quest’ultimo avrebbe la conseguenza, di fatto, di privarlo della possibilità effettiva di recuperare gli importi dovuti dal creditore ai sensi dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della legge relativa al credito al consumo. Tale interpretazione comprometterebbe l’effettività del diritto alla riduzione del costo del credito riconosciuto al consumatore dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, esponendolo ai rischi di veder respinta la sua azione fondata su tale diritto, di dover pagare spese processuali a favore del creditore o di trovarsi di fronte alla prescrizione del suo credito.

17 Ciò posto, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 2008/48], nel contesto del principio di effettività del diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un consumatore, o un professionista al quale il consumatore abbia ceduto i suoi diritti derivanti da tale disposizione, possa chiedere al mutuante, sulla base di tale disposizione, di consegnargli una copia del contratto (e dei regolamenti che ne costituiscono parte integrante) e di fornirgli le informazioni relative al rimborso del credito che sono necessarie per verificare la correttezza del calcolo degli importi versati al consumatore a titolo del rimborso di una quota proporzionale del costo totale del credito in relazione al suo rimborso anticipato nonché per promuovere un’azione diretta ad ottenere l’eventuale rimborso di tali importi».

Sulla questione pregiudiziale

18 In via preliminare, occorre rilevare che il fatto che la controversia di cui al procedimento principale intercorra tra due persone giuridiche non osta all’applicazione della direttiva 2008/48. Infatti, dal punto 20 della sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702) emerge che l’ambito di applicazione di tale direttiva non dipende dall’identità delle parti della controversia, bensì dalla qualità delle parti del contratto di credito. Nel caso di specie, i crediti che costituiscono l’oggetto del procedimento principale derivano dai contratti di credito di cui trattasi conclusi tra i consumatori e la banca, ceduti alla ricorrente nel procedimento principale dopo il rimborso anticipato dei suddetti crediti.

19 Ne consegue che la normativa in esame nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48.

20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di quest’ultima, può chiedere al creditore una copia di tale contratto nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito non contenute nel contratto stesso, ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo dovuto dal creditore a titolo della riduzione del costo totale del credito, risultante dal suo rimborso anticipato, e, dall’altro, di consentire a tale consumatore di esercitare un’eventuale azione di recupero di detto importo.

21 Occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che corrisponde agli interessi e ai costi dovuti per la durata residua del contratto (sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 22).

22 Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non risulta esplicitamente che, al fine di consentire al consumatore di esercitare il suo diritto ad una riduzione del costo totale del credito, il creditore sia tenuto a fornirgli una copia del contratto in caso di perdita di quest’ultimo e a comunicargli le informazioni non contenute nel contratto che sarebbero necessarie per il calcolo dell’importo dovuto al consumatore in applicazione di tale disposizione.

23 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 26, nonché del 22 dicembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C‑332/21, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

24 Per quanto riguarda, pertanto, in secondo luogo, l’obiettivo della direttiva 2008/48, secondo una giurisprudenza costante essa mira a garantire un’elevata tutela del consumatore. Tale sistema di tutela è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

25 Alla luce di tale obiettivo volto a garantire un livello elevato di tutela degli interessi del consumatore, è necessario che quest’ultimo possa disporre di tutte le informazioni relative al costo del credito in modo da consentirgli di determinarne l’entità totale, in particolare al fine di esercitare il diritto conferitogli dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, di beneficiare di una riduzione di tale costo totale. Pertanto, gli obblighi di informazione imposti dalla direttiva 2008/48 svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva in parola.

26 Orbene, a tal riguardo occorre rilevare che dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, corrispondente agli interessi e ai costi dovuti per la durata residua del contratto, senza dover fornire alcuna prova diversa da quella del rimborso anticipato di tale credito. Ne consegue che spetta al creditore fornire le informazioni necessarie alla determinazione dell’importo della riduzione del costo totale del credito cui il consumatore ha diritto.

27 Inoltre, anche supponendo che le informazioni necessarie al calcolo di tale importo non figurino nel contratto stesso, l’obbligo di garantire un’efficacia pratica all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 richiede che il consumatore riceva tali informazioni da parte del creditore quando esse sono necessarie al calcolo di detto importo. Spetta al giudice del rinvio verificare se sia effettivamente così.

28 Peraltro, come sottolineato dal governo polacco, il creditore che rifiuta al consumatore, pur sapendo che quest’ultimo non dispone dei documenti contrattuali, il diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito a causa del suo rimborso anticipato integrale, non ha alcun interesse legittimo a nascondere tali documenti al consumatore o al suo avente diritto.

29 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, occorre ricordare che tale disposizione figura nel capo IV di tale direttiva, intitolato «Informazione e diritti riguardanti i contratti di credito». Se ne deve dedurre che il legislatore dell’Unione ha così espressamente indicato la propria volontà di stabilire uno stretto legame tra, da un lato, la facoltà, per il consumatore, di esercitare i diritti relativi al contratto di credito e, dall’altro, l’accesso alle informazioni relative a tale contratto.

30 Ne consegue che l’obbligo di informazione derivante dalla volontà del legislatore dell’Unione di garantire, mediante la direttiva 2008/48, un livello elevato di tutela del consumatore, come risulta dai punti 24 e 25 della presente sentenza, comprende, in particolare, l’obbligo per il creditore di trasmettere al consumatore una copia del contratto di credito nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non sono contenute nel contratto stesso ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo corrispondente alla riduzione del costo totale del credito cui tale consumatore ha diritto a seguito del suo rimborso anticipato e, dall’altro, di consentirgli di avviare un’eventuale azione di recupero di tale importo.

31 Tale interpretazione è inoltre confermata dall’articolo 10 della direttiva 2008/48, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito, che precede l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48; disposizioni entrambe contenute nel capo IV di tale direttiva, intitolato «Informazione e diritti riguardanti i contratti di credito». Ai sensi del paragrafo 1 del summenzionato articolo 10, i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

32 A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, risulta, in particolare, dalla definizione di «supporto durevole» contenuta all’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48, che tale supporto deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni di cui trattasi per consentirgli di far valere, se del caso, i suoi diritti. Rileva al riguardo la possibilità, per il consumatore, di raccogliere le informazioni a lui personalmente indirizzate, la garanzia dell’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un periodo adeguato, e la possibilità di riprodurle tali e quali. Tale supporto deve consentire, da un lato, al consumatore di farvi facilmente riferimento in futuro per un periodo di tempo adeguato agli scopi cui sono destinate le informazioni e, dall’altro, la riproduzione identica delle informazioni raccolte (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punti 35 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

33 Nella misura in cui il possesso effettivo di detti documenti e delle informazioni in essi contenute è indispensabile a tal fine, la consegna, da parte del creditore, di una copia degli stessi al consumatore che non ne dispone più deve, allo stesso modo, configurarsi come obbligo.

34 Infine occorre ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali, in particolare al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare il loro diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

35 Ne consegue, in particolare, che un giudice nazionale, cui venga sottoposta, come nel caso di specie, una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini del recepimento di una direttiva, interpretarle alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima, senza pregiudicare certi limiti, tra i quali segnatamente il divieto di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che un consumatore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di quest’ultima può esigere dal creditore una copia di tale contratto nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non figurano nel contratto stesso, ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo dovuto dal creditore a titolo della riduzione del costo totale del credito risultante dal suo rimborso anticipato, e, dall’altro, di consentire a tale consumatore di esercitare un’eventuale azione di recupero di tale importo.

Sulle spese

37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

un consumatore ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di quest’ultima può esigere dal creditore una copia di tale contratto nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non figurano nel contratto stesso, ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo dovuto dal creditore a titolo della riduzione del costo totale del credito risultante dal suo rimborso anticipato, e, dall’altro, di consentire a tale consumatore di esercitare un’eventuale azione di recupero di tale importo.

Firme

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