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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Associazioni e comitati, Diritto demaniale, Diritto processuale amministrativo, Diritto processuale civile, Legittimazione processuale Numero: 32559 | Data di udienza: 24 Ottobre 2023

DIRITTO DEMANIALE – Concessioni cd. balneari – Proroghe – Interventi in giudizio – Eccesso di potere giurisdizionale – Diniego di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza – Giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) rappresentati – Diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale – Cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo – Rifiuto – Vizio di eccesso di potere – Giurisprudenza – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Enti associativi esponenziali, iscritti in elenchi speciali – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Tutela giurisdizionale degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità di persone e categorie (anche professionali) – Titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo – Diniego o rifiuto della giurisdizione – Impugnazione dell’interventore adesivo – Limiti e deroghe – Funzione nomofilattica – Art. 111, c.8, Costituzione – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum o ad opponendum – Posizione giuridica collegata o dipendente a quella del ricorrente in via principale. (Si ringrazia per la segnalazione il Prof. Avv. Diego De Carolis)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2023
Numero: 32559
Data di udienza: 24 Ottobre 2023
Presidente: CIRILLO
Estensore: LAMORGESE


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Concessioni cd. balneari – Proroghe – Interventi in giudizio – Eccesso di potere giurisdizionale – Diniego di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza – Giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) rappresentati – Diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale – Cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo – Rifiuto – Vizio di eccesso di potere – Giurisprudenza – ASSOCIAZIONI E COMITATI – Enti associativi esponenziali, iscritti in elenchi speciali – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Tutela giurisdizionale degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità di persone e categorie (anche professionali) – Titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo – Diniego o rifiuto della giurisdizione – Impugnazione dell’interventore adesivo – Limiti e deroghe – Funzione nomofilattica – Art. 111, c.8, Costituzione – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum o ad opponendum – Posizione giuridica collegata o dipendente a quella del ricorrente in via principale. (Si ringrazia per la segnalazione il Prof. Avv. Diego De Carolis)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 23 novembre 2023 (ud. 24/10/2023), Sentenza n. 32559

 

DIRITTO DEMANIALE – Concessioni cd. balneari – Proroghe – Interventi in giudizio – Eccesso di potere giurisdizionale – Diniego di giurisdizione – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza – Giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) rappresentati – Diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale – Cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo – Rifiuto – Vizio di eccesso di potere – Giurisprudenza.

Sussiste, un’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria, dovendosi quindi affermare che non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità per cassazione delle «sentenze» del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Costituzione, con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo decidente (sezione semplice o A.P.). Cass. S.U. n. 22423/2023. Sicché, è affetta dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo, nei casi in cui si trattati di un diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto.

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI – Enti associativi esponenziali, iscritti in elenchi speciali – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Tutela giurisdizionale degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità di persone e categorie (anche professionali) – Titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo – Diniego o rifiuto della giurisdizione – Fattispecie.

Nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo, anche quando si tratti di interessi (legittimi) collettivi di determinate collettività e categorie, soggettivizzate in enti associativi esponenziali, legittimati ad agire e intervenire in giudizio. Ed allora, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 111, comma 8, Cost.. Attiene, per contro, al merito della controversia devoluta al giudice amministrativo, cioè alla fondatezza della domanda, ogni questione concernente l’idoneità di una norma di diritto – per come applicata in concreto – a tutelare l’interesse dedotto dalla parte in giudizio.

Nel caso in esame, è stata omessa qualsiasi valutazione degli statuti delle associazioni ricorrenti (SIB e ASSONAT), i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, al pari degli interventi di altre associazioni ed enti eterogenei, anche istituzionali, come la Regione Abruzzo, non già all’esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico diniego di giustiziabilità dell’interesse collettivo proprio delle stesse associazioni ed enti. Le associazioni predette agiscono, infatti, a tutela di interessi collettivi collegati e convergenti ma non confondibili con l’interesse specifico individuale fatto valere da chi (il titolare di una concessione) è parte principale nel processo. Il collegamento (anche indiretto e mediato) è necessario per giustificare l’intervento delle predette associazioni in una determinata causa (o tipologia di cause) e non in altre, ma l’interesse (legittimo) azionato è quello collettivo, attinente in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione, queste ultime direttamente lese dalla produzione degli effetti del provvedimento controverso. Analoghe considerazioni valgono per la Regione Abruzzo, ugualmente estromessa dal giudizio per essere il suo intervento stato dichiarato inammissibile. La sua posizione non è stata specificamente presa in considerazione nella sentenza, ove la Regione è stata ricompresa verosimilmente tra «le pubbliche amministrazioni intervenienti» e accomunata agli altri «concessionari demaniali» estromessi, ai quali ultimi parrebbe riferirsi il criptico riferimento alla «obiettiva diversità di petitum e di causa petendi che distingue i due processi, sì da non potersi configurare in capo al richiedente uno specifico interesse all’intervento nel giudizio ad quem», senza ulteriori specificazioni in ordine ai giudizi ai quali si fa riferimento. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il ruolo degli enti territoriali come soggetti esponenziali degli interessi della collettività di riferimento, con connesso riconoscimento di un’ampia legittimazione a partecipare al giudizio amministrativo, anche al di fuori di fattispecie attinenti alla sfera delle competenze specificamente riservate agli enti medesimi. In conclusione, si è trattato di un diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto.

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Impugnazione dell’interventore adesivo – Limiti e deroghe – Funzione nomofilattica – Art. 111, c.8, Costituzione – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum o ad opponendum – Posizione giuridica collegata o dipendente a quella del ricorrente in via principale.

L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento. La predetta deroga al principio («salvo che…») è stata applicata con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato impugnate ex articolo 111, comma 8, Costituzione e giustificata dalle Sezioni Unite (n. 31266/2019) in senso collimante con «la costante giurisprudenza del giudice amministrativo» secondo la quale il soggetto interveniente ad adiuvandum […] non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma «salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali. Pertanto, per autorizzare l’intervento di un’associazione esponenziale di interessi collettivi occorre, quindi, un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso. Non a caso, in base a un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale.

(accoglie i ricorsi e cassa la sentenza con rinvio al Consiglio di Stato sentenza n. 18/2021 del CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, dep. 09/11/2021) Pres. D’ASCOLA, Rel. LAMORGESE, Ric. Sindacato Italiano Balneari Sib ed altri contro Comune di Lecce ed altri

 


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE CIVILE, 23/11/2023 (ud. 24/10/2023), Sentenza n. 32559

SENTENZA

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