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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 9711 | Data di udienza: 26 Ottobre 2023

APPALTI – Interdittiva antimafia – Servizi – Partecipazione procedimentale (Massima a cura di Giovanni Zaccaria)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2023
Numero: 9711
Data di udienza: 26 Ottobre 2023
Presidente: Carpentieri
Estensore: Fedullo


Premassima

APPALTI – Interdittiva antimafia – Servizi – Partecipazione procedimentale (Massima a cura di Giovanni Zaccaria)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 13 novembre 2023, n. 9711

APPALTI – Interdittiva antimafia – Servizi – Partecipazione procedimentale.

In materia di informativa antimafia la dialettica tra i soggetti del procedimento costituisce espressione ed effetto di una scelta facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della Prefettura, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011: detta interlocuzione, infatti, si realizza nei soli casi in cui il Prefetto competente, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, ritenga utile invitare i soggetti interessati a produrre ogni ulteriore elemento utile a loro disposizione, nella prospettiva di una più accurata ed efficace istruzione del procedimento. L’audizione del soggetto interessato e l’invito a fornire informazioni o documenti presuppongono, dunque, una valutazione dell’autorità in ordine, da un lato, all’utilità del contributo collaborativo e istruttorio e, dall’altro, all’assenza di specifiche e confliggenti esigenze di urgenza o segretezza.

(Conferma Cons. Stato, Sez. III, 25 febbraio 2022, n. 1341) – Pres. Carpentieri, Est. Fedullo – Società omissis (avv.ti Romolo, Ruggiero e Sticchi Damiani) – c. UTG Reggio Calabria e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 13 novembre 2023, n. 9711

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale omissis del 2021, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Romolo, Gabriella Ruggiero e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;

contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Stazione Unica Appaltante, il Comune di -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS-e il Comune di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS-, operativa nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti, è destinataria di interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nella “white list” – o, più tecnicamente, “elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” ex art. 1, comma 52, l. 6 novembre 2012, n. 190 – adottati dalla Prefettura di Reggio Calabria con atto prot. n. -OMISSIS-del 22 giugno 2020, nonché dei consequenziali provvedimenti di cancellazione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali, di risoluzione di contratti stipulati con varie Amministrazioni e/o di esclusione da gare cui la suddetta società aveva partecipato.

2. Con il citato provvedimento, la Prefettura di Reggio Calabria ha in primo luogo evidenziato che soci della società sono, ciascuno per il 50% del capitale sociale, -OMISSIS-, che ne è anche amministratore unico, e -OMISSIS-, che ne è anche institore.

La Prefettura ha quindi rilevato che:

– -OMISSIS- annovera precedenti per truffa, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e risulta inoltre controllato con soggetti controindicati;

– -OMISSIS-, già socio della predetta società, è assiduo frequentatore di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e/o di polizia, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso;

– -OMISSIS- e -OMISSIS- sono figli di -OMISSIS-, i quali sono stati controllati con soggetti controindicati e, quali ritenuti appartenenti della cosca “-OMISSIS-”, sono stati tratti in arresto in data 12 giugno 1989 per associazione di stampo mafioso, essendo poi stati prosciolti dalla Corte di Assise di -OMISSIS-, inoltre, annovera precedenti per omicidio doloso, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, reati contro l’amministrazione della giustizia, mentre -OMISSIS- è gravata da pregiudizi per sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro; entrambi sono dipendenti della società -OMISSIS-;

– -OMISSIS- e -OMISSIS- sono altresì nipoti di -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, ritenuto vicino alla cosca “-OMISSIS-” ed a carico del quale risultano precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio doloso, porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, reati ambientali, reati in materia edilizia, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; il medesimo è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso;

– i fratelli -OMISSIS-sono nipoti di -OMISSIS-, ex sorvegliato speciale di P.S., ritenuto essere organico e/o contiguo a contesti ‘ndranghetisti locali, con ramificazioni nell’Italia settentrionale, e componente del “gruppo di fuoco” del clan malavitoso “-OMISSIS-”; a suo carico risultano precedenti per ricettazione, rapina, evasione, porto abusivo di armi comuni e da guerra, associazione di stampo mafioso, possesso ingiustificato di valori, estorsione, usura, produzione e traffico di sostanze stupefacenti; il medesimo veniva tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 22 novembre 1997 per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti;

– -OMISSIS- è legato da cointeressenze con -OMISSIS-, essendo stato socio costituente e amministratore unico della società -OMISSIS-, il cui capitale sociale è di proprietà di -OMISSIS-, amministratore unico, e -OMISSIS- -OMISSIS- è stato dipendente della società -OMISSIS- dal 23 maggio 2012 al 18 maggio 2016; lo stesso è direttore tecnico della -OMISSIS-S.r.l., destinataria di provvedimenti interdittivi emessi in data 2 agosto 2010 e 4 settembre 2012; è inserito in un contesto familiare di cui fanno parte soggetti pregiudicati per gravi reati e ritenuti appartenere alla cosca “-OMISSIS-”, essendo figlio di -OMISSIS-, assassinato in data 7 luglio 1987 in un agguato mafioso, già diffidato e sorvegliato speciale di P.S.;

– -OMISSIS- è altresì nipote di -OMISSIS-, tutti destinatari di misure di prevenzione, ritenuti elementi di spicco della cosca “-OMISSIS-

– -OMISSIS- è inoltre cugino di -OMISSIS-, figlio del predetto -OMISSIS-, già avvisato orale e sorvegliato speciale di P.S., con pregiudizi per omicidio, rapina, lesioni personali, associazione di tipo mafioso, truffa aggravata, produzione e traffico di sostanze stupefacenti;

– -OMISSIS- è cognato di -OMISSIS-, arrestato in data 4 novembre 2018 per associazione di tipo mafioso, in quanto appartenente alla cosca “-OMISSIS-”, successivamente assolto, segnalato nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-) per associazione a delinquere e truffa;

– -OMISSIS- è stato socio della società -OMISSIS- venuta in evidenza nell’ambito delle investigazioni da cui è scaturita l’ordinanza di custodia cautelare del 12 dicembre 2019 nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”; dagli atti si evince il ruolo di “socio occulto” di -OMISSIS-, destinatario di misura cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 512-bis c.p. (già art. 12-quinquies l. n. 356/1992); il predetto è indicato come imprenditore di riferimento delle cosche vibonesi “-OMISSIS-”; -OMISSIS- annovera pregiudizi per associazione di tipo mafioso; nel corso delle indagini si registravano numerosi contatti tra -OMISSIS- e lo stesso -OMISSIS-, da cui emergeva l’interessamento di quest’ultimo alla gestione di aziende che si occupano dello smaltimento di rifiuti; in particolare, dalle intercettazioni telefoniche emerge che -OMISSIS-, pur non apparendo formalmente negli assetti societari, prendeva parte attiva e decisionale alla vita economico-aziendale delle società -OMISSIS- ed -OMISSIS- di -OMISSIS- & C., oggi -OMISSIS-, al punto da configurarlo come “socio occulto” delle stesse (cfr. pagg. 4021 e 4030 del provvedimento custodiale);

– alcuni dipendenti della società -OMISSIS- risultano gravati da precedenti per associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, produzione e traffico di stupefacenti, nonché oggetto di occasionali controlli di polizia con soggetti aventi precedenti per associazione mafiosa.

3. Il T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, adito dalla società -OMISSIS- con il ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) proposto avverso il suindicato provvedimento interdittivo, dopo avere, con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 10 settembre 2020, accolto la domanda cautelare della parte ricorrente ed ordinato all’Amministrazione di depositare la documentazione istruttoria sottesa al provvedimento impugnato, con la sentenza n. -OMISSIS-ha complessivamente respinto il ricorso.

La statuizione reiettiva ha interessato in primo luogo la censura intesa a lamentare la violazione del contraddittorio procedimentale, sulla scorta del decisivo rilievo che la cognizione piena del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione della misura compenserebbe il lamentato deficit partecipativo.

Quindi, dopo aver evidenziato che “sin dalla fase cautelare fu evidente al Collegio che, poiché la -OMISSIS-(recte, -OMISSIS-) S.r.l. era stata iscritta nella white list della Prefettura il 21 dicembre 2017, l’unico elemento di novità (…) della informazione prefettizia gravata con il presente ricorso, rispetto ai dati raccolti e valutati all’esito della precedente istruttoria, era costituito dai rapporti tra -OMISSIS-, la società -OMISSIS- come detto coinvolto nella recente operazione ‘-OMISSIS-’ e destinatario, nel dicembre del 2019, di ordinanza di custodia cautelare”, ha rilevato il T.A.R., alla luce della documentazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione del citato ordine istruttorio, che “la lettura della relazione riepilogativa dell’accesso societario svolto in data 04.07.2019 (allegato 002 del deposito documentale del 5 gennaio 2021), dal gruppo interforze (DIA, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) presso la sede legale ed operativa della società ricorrente, giusta ordinanza prefettizia prot. 72255 del 06.06.2019, oltre a ribadire come il contesto familiare del -OMISSIS-sia estremamente controindicato, fa emergere come i ridetti rapporti di questo ultimo con -OMISSIS– non possano essere considerati esclusivamente di colleganza imprenditoriale”.

Il T.A.R. ha altresì osservato sul punto che “in disparte ogni considerazione sulla frequenza dei contatti e sulla circostanza che il -OMISSIS-abbia chiesto a -OMISSIS- di accompagnarlo a Napoli in un viaggio di lavoro di rilevante importanza per le sorti della sua azienda, appare tranciante lo stralcio (riportato a pag. 11 della citata relazione) dell’intercettazione telefonica della conversazione intercorsa tra i due in data 05.10.2017, in cui il -OMISSIS- evidenzia al -OMISSIS-che entrambi avevano investito nella -OMISSIS- 25.000 euro. Fugano ogni dubbio sul ruolo, quanto meno di socio occulto di -OMISSIS– all’interno della -OMISSIS- le ulteriori intercettazioni telefoniche riportate nello stralcio della richiesta di applicazione di misure cautelari, formulata nei confronti del -OMISSIS- dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, presso il Tribunale di Catanzaro (allegato 001 della produzione documentale del 27 marzo 2021 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato)”.

Ha quindi rilevato il T.A.R. che “la circostanza, evidenziata dalla difesa della parte ricorrente, che le captazioni telefoniche non si riferirebbero per larga parte alle attività di -OMISSIS- non appare idonea, a parere della Sezione, a smentire il dato sostanziale che emerge dall’ampia produzione documentale in atti, e che attesta le evidenti cointeressenze economiche tra -OMISSIS-e -OMISSIS-”.

Ha poi aggiunto il T.A.R. che “tali circostanze, in uno con il descritto contesto familiare fortemente controindicato del -OMISSIS-e della sorella, con legami descritti come intensi con la cosca di `ndrangheta Raso, Gullace, -OMISSIS- danno, a parere del Collegio, spessore e concretezza al quadro istruttorio venuto all’attenzione dell’autorità prefettizia, che riletto alla luce della documentazione prodotta lascia emergere, sotto il profilo indiziario, un evidente rischio di condizionamento mafioso dell’attività svolta da -OMISSIS-”.

4. La sentenza suindicata costituisce oggetto dell’appello proposto dalla società -OMISSIS- ed in proprio dal sig. -OMISSIS-, al cui accoglimento si oppongono l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Reggio Calabria.

5. Nelle more, con decreto n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha accolto l’istanza ex art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011 presentata dalla società -OMISSIS-, disponendo la sottoposizione della stessa al controllo giudiziario per un anno.

Con successivo decreto del 28 settembre 2021, la medesima A.G., accogliendo (in parte, quanto alla estensione temporale della misura) la richiesta della predetta società, ha disposto la proroga del controllo per un ulteriore anno.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 febbraio 2020, questa Sezione, “vista l’istanza del 7 gennaio 2022, con la quale la parte appellante ha chiesto di disporre la sospensione del giudizio, in quanto la società interdetta è stata ammessa al controllo giudiziario con decreto del 19 ottobre 2020 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, per il periodo di un anno, con contestuale sospensione dell’efficacia dell’interdittiva impugnata (misura prorogata dal Tribunale di Reggio Calabria per un ulteriore anno con decreto del 28 settembre 2021 “fatta salva la possibilità di disporre una seconda proroga entro il limite massimo di tre anni”)”, ha disposto, nel solco del pregresso orientamento da essa espresso in analoghe fattispecie (cfr. ordinanza n. 8607 del 24 dicembre 2021), “la sospensione del giudizio per tutta la durata del controllo giudiziario”.

Venuto meno l’evento sospensivo, la causa è stata nuovamente iscritta sul ruolo e portata in decisione all’odierna udienza, in vista della quale hanno depositato memoria la parte appellante ed il resistente Comune di Reggio Calabria.

La causa quindi, all’esito dell’udienza di discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione di merito, non essendo ravvisabile, nelle more del riesame del provvedimento interdittivo conseguente all’esito positivo del controllo giudiziario (peraltro avvenuto con il provvedimento prefettizio di cui infra), un giustificato motivo per accogliere l’istanza di rinvio da essa proposta con memoria del 4 ottobre 2023.

Va infine evidenziato che, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 6 ottobre 2023, la Prefettura di Reggio Calabria ha applicato nei confronti della ricorrente le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011: tale circostanza, va incidentalmente evidenziato, non è suscettibile di far venir meno l’interesse della parte appellante alla decisione dell’appello, già per il fatto che le misure suindicate non hanno portata retroattiva.

7. Il primo motivo di appello si prefigge di censurare la sentenza appellata nelle sue proposizioni reiettive del motivo del ricorso introduttivo del giudizio inteso a lamentare l’unilateralità del procedimento decisionale che ha condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento interdittivo, non essendosi lo stesso arricchito del contributo partecipativo della parte interessata.

La parte appellante deduce che, tenuto conto degli effetti dirompenti che l’informazione antimafia riverbera sull’esercizio della libertà di impresa oltre che del carattere estrinseco del sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale dalla quale discende l’esito interdittivo, la partecipazione procedimentale costituisce lo strumento indeclinabile al fine di restringere l’operatività della misura inibitoria ai soli casi in cui la permeabilità mafiosa dell’impresa risulti in maniera univoca ed oggettiva, sulla scorta di una visione completa degli elementi istruttori all’uopo rilevanti.

La parte appellante lamenta quindi il cattivo esercizio fatto dall’Amministrazione – ma non rilevato dal giudice di primo grado – del suo potere discrezionale di decidere se procedere all’audizione dell’interessato ex art. 93, commi 3 e 7, d.lvo n. 159/2011, allegando che l’omissione partecipativa non trova giustificazione nella sussistenza di ragioni di urgenza, di riservatezza o sotto ogni altro profilo ostative inerenti alla tutela dell’ordine pubblico.

Essa evidenzia che l’utilità del suo apporto difensivo discendeva dal fatto che la precedente iscrizione della società -OMISSIS- nella cd. “white list” era conseguita al superamento, propiziato appunto dal contraddittorio con l’interessata, degli argomenti di segno contrario (e pressoché coincidenti con quelli sui quali si fonda il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio) palesati dalla Prefettura di Reggio Calabria con il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il motivo, come innanzi sintetizzato, non appare al Collegio meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che la stessa parte appellante non disconosce il carattere eventuale (in quanto subordinato ad una valutazione di “utilità”), nello specifico procedimento disciplinato dalla legislazione antimafia, del contraddittorio procedimentale, peraltro univocamente desumibile, ratione temporis, dal disposto di cui all’art. 93, comma 7, d.lvo n. 159/2011, ai sensi del quale “il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile”.

Ciò premesso, e collocato il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza della scelta circa il coinvolgimento partecipativo del soggetto interessato entro l’alveo nel quale esso è destinato a fluire laddove abbia ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale della P.A., deve ritenersi che non siano stati addotti dalla parte appellante argomenti decisivi al fine di dimostrare che la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco – ovvero, da un lato, quello dell’Amministrazione ad intervenire tempestivamente ed efficacemente al fine di contrastare l’ingerenza mafiosa nelle attività economiche in cui sia parte attiva la P.A., dall’altro lato, quello dell’impresa a contribuire all’arricchimento del panorama istruttorio entro cui deve maturare l’opzione interdittiva – compiuta in concreto dall’Amministrazione sia contrastante con i principi di proporzionalità, logicità e coerenza cui quel potere deve ispirarsi e sul cui rispetto sussiste il presidio giurisdizionale.

Deve invero osservarsi che la parte appellante evoca essenzialmente l’esigenza generale di apertura del procedimento interdittivo al contraddittorio, senza tuttavia indicare – o quantomeno indicare in modo convincente – gli specifici elementi, peculiari alla fattispecie in esame, atti a renderla preminente sulle ragioni di segno opposto innanzi evidenziati.

Ed invero, secondo la linea interpretativa tratteggiata da questa Sezione anteriormente alle modifiche introdotte sul punto nel codice delle leggi antimafia dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, “è un fatto che nella materia di che trattasi la dialettica tra i soggetti del procedimento costituisce espressione ed effetto di una scelta facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della Prefettura, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011: detta interlocuzione, infatti, si realizza nei soli casi in cui il Prefetto competente, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, ritenga utile invitare i soggetti interessati a produrre ogni ulteriore elemento utile a loro disposizione, nella prospettiva di una più accurata ed efficace istruzione del procedimento. L’audizione del soggetto interessato e l’invito a fornire informazioni o documenti presuppongono, dunque, una valutazione dell’autorità in ordine, da un lato, all’utilità del contributo collaborativo e istruttorio e, dall’altro, all’assenza di specifiche e confliggenti esigenze di urgenza o segretezza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2022, n. 1341).

Aggiunge la Sezione con la pronuncia citata che “il carattere discrezionale della scelta non esclude, tuttavia, che le peculiari circostanze del caso possano rendere la valutazione prefettizia illogica, immotivata e, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale. Delle esigenze di speditezza e riservatezza dell’azione amministrativa è infatti esigibile una verifica in concreto, che sia cioè rapportata al contesto fattuale di volta in volta rilevante, onde appurare se vi sia effettiva aderenza tra le petizioni di principio e le movenze della concreta dinamica procedimentale”.

Ebbene, applicando le citate coordinate esegetiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la tesi di parte appellante, secondo cui il lasso temporale intercorso tra la richiesta della società -OMISSIS- di iscrizione nella “white list” (risalente al 14 novembre 2018) e l’adozione (in data 22 giugno 2020) del provvedimento interdittivo dimostrerebbe l’insussistenza di ragioni di urgenza atte a giustificare l’omissione partecipativa, è smentita dal rilievo secondo cui l’apprezzamento del profilo temporale – al fine di inficiare in concreto la connotazione intrinsecamente urgente, in ragione degli interessi tutelati, del potere interdittivo – va operato assumendo quale dies a quo il momento – nella specie coincidente con la riunione del Gruppo Interforze Antimafia del 22 maggio 2020 – in cui la Prefettura ha acquisito gli elementi istruttori ritenuti sufficienti alla formulazione della prognosi interdittiva.

Inoltre, deve osservarsi che la scelta omissiva censurata non è inficiata dalla deduzione attorea intesa ad evidenziare che l’interlocuzione procedimentale attivata dalla Prefettura in occasione della precedente istanza di iscrizione nella “white list” ha prodotto i suoi frutti, avendo indotto l’Amministrazione a recedere dalla preannunciata adozione di un provvedimento di diniego: invero, come ammesso dalla stessa appellante e come si vedrà meglio infra, l’impugnato provvedimento interdittivo è caratterizzato da una base indiziaria più ampia ed articolata di quella esplicitata con il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS-, con la conseguenza che la predicata utilità manifestata in concreto dal precedente apporto partecipativo non è adducibile, ex se, per inferirne che la sua replicazione nel successivo procedimento, conclusosi con l’informativa interdittiva in esame, avrebbe condotto ad analogo esito liberatorio.

A suggello delle considerazioni che precedono, non può non evidenziarsi che, come emergerà dall’esame dei successivi motivi di appello, sussistono più che ragionevoli elementi per ritenere retrospettivamente che quell’apporto, così come successivamente trasposto nella sede processuale, non avrebbe condotto ad un diverso esito provvedimentale: tale rilievo, pur non potendo legittimare l’applicazione della clausola di sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 (in virtù dello speciale regime che, secondo il suo ultimo periodo, interessa la comunicazione ex art. 10-bis l. cit., di cui nella specie viene lamentata la mancanza), contribuisce, tenuto conto del carattere meramente facoltativo che la partecipazione procedimentale assume in subiecta materia ex art. 93, comma 7, d.lvo n. 159/2011, a dimostrare ulteriormente la ragionevolezza della scelta omissiva compiuta, in punto di partecipazione, dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Ne segue, anche per quest’ultima ragione, la necessaria reiezione del motivo innanzi esaminato.

8. Con il successivo, articolato motivo di appello, la parte appellante lamenta il travisamento fattuale che inficerebbe la sentenza appellata, laddove afferma che i “rapporti tra -OMISSIS-e -OMISSIS- non possano essere considerati esclusivamente di colleganza imprenditoriale”, essendo ravvisabili tra essi “evidenti cointeressenze economiche”.

Deduce in senso contrario la parte appellante che le intercettazioni telefoniche depositate dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado attestano accadimenti giustificati da rapporti legittimi e pubblici tra imprenditori, senza che alcun tentativo di infiltrazione potrebbe rinvenirsi da parte di -OMISSIS- in danno della società -OMISSIS- tramite l’amministratore di quest’ultima.

Evidenzia in primo luogo, a dimostrazione di tale assunto, la parte appellante che il sig. -OMISSIS-, prima dei fatti di cronaca giudiziaria relativi all’indagine “-OMISSIS-” della DDA di Catanzaro, emersi nel mese di dicembre dell’anno 2019, non aveva mai avuto cognizione né percezione alcuna di ragioni di controindicazione a carico di -OMISSIS-.

Inoltre, prosegue la parte appellante, il -OMISSIS-lavorava con la società -OMISSIS-, acronimo di “-OMISSIS-”, sin dall’anno 2015, avendo questa avuto la concessione in esclusiva da parte di -OMISSIS- dei lavori di manutenzione degli impianti per la distribuzione di carburante: ciò che costituiva un indubbio indice di affidabilità per la società -OMISSIS-, la quale svolgeva lavori in subappalto con la -OMISSIS- e tuttora li esegue con l’amministrazione giudiziaria della medesima società.

Espone altresì la parte appellante che, dopo che -OMISSIS-, in data 7 luglio 2017, aveva acquistato le quote del sig. -OMISSIS- detta società prendeva in locazione un capannone presso il Comune di -OMISSIS-, sul quale la citata -OMISSIS-, per conto del proprietario, aveva eseguito lavori importanti di ristrutturazione per rendere l’edificio agibile.

Essa evidenzia quindi che le intercettazioni alle quali fa riferimento il T.A.R. riguardano i suddetti lavori e non pretese interferenze di -OMISSIS- nelle decisioni di -OMISSIS-: in particolare, nella conversazione telefonica del 5 ottobre 2017 si rinvengono esclusivamente le preoccupazioni del -OMISSIS-di perdere il capitale investito per l’acquisto delle quote (€ 30.000), visto l’andamento della -OMISSIS-, e del -OMISSIS- di perdere i soldi che aveva anticipato per effettuare i lavori presso il predetto capannone industriale di -OMISSIS-.

Inoltre, espone la parte appellante che le intercettazioni cui si riferisce la sentenza appellata sono intercorse in un periodo circoscritto, ovvero dall’ 11 agosto 2017 al 10 ottobre 2017, che coincide proprio con il periodo immediatamente successivo all’acquisto da parte del -OMISSIS-delle quote sociali nella -OMISSIS- e che la maggior parte delle intercettazioni si riferiscono a fatti e circostanze riconducibili alla -OMISSIS- e non alla -OMISSIS-, l’unico riferimento alla quale si rinviene soltanto in tre intercettazioni, e precisamente quelle su -OMISSIS-, Rete Ferroviaria Italiana e -OMISSIS-, le quali, ad un esame più attento, non sono idonee a generare equivoci sulla natura dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti, atteso che: il sistema di pesatura richiesto a -OMISSIS-, oggetto di conversazione, non era stato acquistato dal -OMISSIS-, che si rivolgeva ad altro fornitore individuato autonomamente; il professionista indicato da -OMISSIS- per la discarica di -OMISSIS-) non era stato incaricato, avendo provveduto -OMISSIS- ad incaricare altro professionista, il geom. -OMISSIS-; la signora -OMISSIS-, impiegata per un certo periodo sia per la -OMISSIS- che per la -OMISSIS-, era stata definitivamente licenziata dalla prima.

Prosegue la parte appellante evidenziando che, anche laddove dovessero condividersi le conclusioni del giudice di primo grado sul merito delle “conversazioni” e sulle “cointeressenze economiche” tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, in ogni caso le stesse dovrebbero considerarsi irrilevanti, in quanto: le intercettazioni sono limitate ad un periodo di tre mesi, oltre ad essere risalenti nel tempo (da luglio ad ottobre 2017); le predette intercettazioni sono intercorse in un periodo anteriore alla precedente iscrizione nella “white list” della -OMISSIS-, disposta con provvedimento prefettizio del 21 dicembre 2017; nella Relazione del Gruppo Interforze, riferita ad un periodo temporale successivo alle suddette intercettazioni, ovvero dal 4 luglio 2019 all’11 maggio 2020, non è emerso alcun elemento, fatto e/o circostanza che potesse confermare l’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa; anche dall’indagine penale “-OMISSIS-”, che si era conclusa con la richiesta di misura cautelare del 12 dicembre 2019 in danno di -OMISSIS–, dopo il mese di ottobre 2017 e sino al mese di dicembre 2019, non era emerso alcun ulteriore indizio che potesse confermare il pericolo di un tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella società -OMISSIS-, sebbene dalla documentazione versata dalla difesa erariale risultasse che il -OMISSIS- in tale periodo era ampiamente e costantemente sorvegliato; infine, essendo -OMISSIS– sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere sin dal 19 dicembre 2019, qualsivoglia pericolo di un eventuale tentativo di infiltrazione nella società -OMISSIS- doveva considerarsi, in ogni caso, venuto meno, quanto meno per il successivo anno di rinnovo dell’iscrizione nella “white list”.

Deduce inoltre la parte appellante, quanto al contesto familiare del -OMISSIS-e di sua sorella, che lo stesso è già stato valutato dal Prefetto come non rilevante ai fini di un pericolo di infiltrazione mafiosa, in occasione della precedente iscrizione nella “white list” della società -OMISSIS-, disposta con provvedimento del 21 dicembre 2017, previa audizione dell’interessato.

Deduce altresì la parte appellante che, in ogni caso, non è emerso alcun fatto e/o rapporto tra la cosca “-OMISSIS-” e -OMISSIS-, né alcun fatto e/o rapporto tra la suddetta cosca e -OMISSIS– o le “consorterie mafiose del vibonese”, oggetto dell’indagine penale “-OMISSIS-”, né infine nella pluralità di “legami familiari” indicati dal T.A.R. si ravvisa alcun concreto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’azienda ricorrente, essendo risultato che le problematiche di natura penale sia dei genitori che del nonno si sono risolte con sentenza di assoluzione piena per non aver commesso il fatto e successivo risarcimento erariale per il periodo di ingiusta detenzione subito, venendo il -OMISSIS-Luigi, padre degli attuali soci di -OMISSIS-, definito testualmente nella sentenza di assoluzione (pag. 78) della Corte di Assise di Palmi del 1991 “come soggetto estraneo alla cultura mafiosa…”.

Deduce ancora la parte appellante che -OMISSIS-, socio della -OMISSIS- S.a.s. unitamente al -OMISSIS- sino al 2007, data in cui gli subentrò -OMISSIS-, non ha mai riportato alcuna condanna penale, come è indicato nella stessa interdittiva, e non ha più avuto rapporti con la società -OMISSIS- dal 2007, mentre il -OMISSIS- citato anch’egli nell’interdittiva, classe 1968, è diversa persona e non è legato da alcun rapporto di parentela con il -OMISSIS-.

Aggiunge la parte appellante che -OMISSIS-, che vive a Roma con la propria moglie, non convive con i genitori (-OMISSIS-) e questi ultimi non sono mai stati dipendenti della società -OMISSIS-.

In conclusione dell’appello, la parte appellante ripropone integralmente il terzo motivo del ricorso in primo grado, inteso a censurare, con ulteriori argomentazioni in buona parte reiterative di quelle già innanzi sintetizzate, i presupposti dell’impugnato provvedimento interdittivo.

Il suindicato complesso motivo di appello, ad avviso del Collegio, non può essere oggetto di positiva valutazione di fondatezza.

9. Deve premettersi che, come dedotto dalla parte appellante, gli elementi di controindicazione emersi a carico dei familiari dei soci della appellante società -OMISSIS- e dello stesso amministratore -OMISSIS-, come innanzi indicati (compresi quelli desunti dalla Prefettura dai rapporti del -OMISSIS-con -OMISSIS-, per il tramite della società -OMISSIS-), sono stati già vagliati dalla Prefettura di Reggio Calabria in occasione dell’esame dell’istanza di iscrizione nella “white list” presentata dall’odierna appellante in data 29 febbraio 2016.

Come infatti si evince dal preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-, indirizzato al sig. -OMISSIS-, all’epoca amministratore unico della società -OMISSIS-, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza venivano in quella sede indicate:

– nelle “significative parentele di un dipendente della -OMISSIS-, legato da cointeressenze con la S.V. (dipendente identificabile in -OMISSIS-, n.d.e.), con soggetti, alcuni già sorvegliati speciali di P.S., ritenuti contigui a cosca ‘ndranghetista”, oltre che nel ruolo di direttore tecnico di impresa interdetta assunto dal predetto e nelle sue frequentazioni con soggetti controindicati;

– nelle frequentazioni di -OMISSIS-, amministratore della società -OMISSIS-, con soggetti controindicati;

– nelle “recenti vicende giudiziarie” che lo avevano interessato;

– nel coinvolgimento dei genitori in vicende penali per associazione mafiosa, pur seguìto dalla loro assoluzione;

– nella condanna riportata dalla madre di -OMISSIS- per violazione di norme in materia urbanistico-edilizia;

– nei pregiudizi penali a carico di altri dipendenti della -OMISSIS-, ritenuti contigui, per ragioni di parentela e per frequentazioni, alla criminalità organizzata.

Ebbene, deve rilevarsi che, a seguito della interlocuzione procedimentale con l’impresa interessata, concretizzatasi nella produzione di osservazioni difensive da parte della stessa, i suddetti elementi non sono stati ritenuti ostativi alla iscrizione della società -OMISSIS- nella “white list”, come si evince dal provvedimento prefettizio prot. n. 0153765 del 21 dicembre 2017, col quale si precisa che “in data 9 novembre 2017 il Gruppo Tecnico Antimafia (…) non ha ravvisato nei confronti della società -OMISSIS-, in atto, elementi sufficienti per motivare un certificato antimafia interdittivo e, pertanto, un conseguente diniego all’iscrizione nella white list”.

Del resto, la suesposta circostanza è consacrata in apposita statuizione della sentenza appellata, laddove, al par. 9, afferma che “come appare chiaro dalla mera lettura della citata ordinanza n. -OMISSIS-del 10.09.2020, sin dalla fase cautelare fu evidente al Collegio che, poiché la -OMISSIS-(recte, -OMISSIS-) S.r.l. era stata iscritta nella white list della Prefettura il 21 dicembre 2017, l’unico elemento di novità (cfr. preavviso di rigetto prot. 0051650 del 17.05.2016, allegato 014 della seconda produzione documentale della ricorrente del 2 luglio 2020), della informazione prefettizia gravata con il presente ricorso, rispetto ai dati raccolti e valutati all’esito della precedente istruttoria, era costituito dai rapporti tra -OMISSIS-, la società -OMISSIS- come detto coinvolto nella recente operazione ‘-OMISSIS-’ e destinatario, nel dicembre del 2019, di ordinanza di custodia cautelare”.

Ciò premesso, non vi è dubbio, tuttavia, che il rilascio di una informativa liberatoria, proprio in considerazione del carattere estremamente mutevole del compendio informativo rilevante ai fini antimafia di cui dispone l’Autorità prefettizia, siccome frutto delle progressive acquisizioni istruttorie di cui essa viene nel corso del tempo in possesso (tanto più quando la valutazione antimafia deve essere svolta con carattere di regolare periodicità, come nel caso della iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.P.C.M. del 18 aprile 2013, secondo cui l’iscrizione “conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta”), non può produrre alcuna efficacia definitivamente estintiva di ogni rilevanza indiziaria degli elementi informativi precedentemente raccolti, e ritenuti insufficienti alla formulazione di una prognosi interdittiva, potendo essi acquisire nuovo o più concreto significato prognostico in congiunzione con altri successivamente emersi e dotati, da soli o unitamente ai primi, di specifica sintomaticità ai fini interdittivi.

Dallo stesso provvedimento impugnato in primo grado si evince appunto che l’Amministrazione, pur richiamando gli elementi pregressi, ha fatto innovativamente leva sulle nuove risultanze istruttorie compendiate nella Relazione riepilogativa degli accertamenti svolti a seguito dell’accesso eseguito presso la sede legale e operativa della società -OMISSIS- in data 4 luglio 2019, la quale a sua volta attinge i suoi più significativi contenuti dalla richiesta di misure cautelari della DDA di Catanzaro del 30 luglio 2018, emessa nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2239/2014, relativo all’operazione di Polizia denominata “-OMISSIS-”, nei confronti, tra gli altri, di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416-bis, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, c.p..

Dalla suddetta documentazione la Prefettura di Reggio Calabria ha infatti tratto elementi indiziari in ordine al ruolo di “socio occulto” rivestito dal controindicato -OMISSIS- nell’ambito della Società -OMISSIS- e della Società -OMISSIS- di cui erano (formalmente) soci -OMISSIS- e -OMISSIS-.

10. Ebbene, non si condivide il tentativo della parte appellante di inquadrare i contatti tra -OMISSIS- (e la sua impresa -OMISSIS- -OMISSIS-) e la società -OMISSIS- nell’ambito di un mero rapporto di collaborazione imprenditoriale, essendosi la seconda, secondo la prospettazione attorea, limitata ad assumere il ruolo di sub-appaltatrice dei lavori commissionati alla prima dalla società -OMISSIS-

La citata richiesta di misure cautelari offre infatti un quadro sufficientemente chiaro di una attività di ingerenza del -OMISSIS- nell’attività imprenditoriale delle menzionate società, che gli elementi di segno contrario addotti dalla parte appellante non sono idonei ad inficiare nelle sue essenziali trame indiziarie.

Si legge invero nel citato provvedimento che dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è emerso “l’interessamento di -OMISSIS- nella gestione di aziende che si occupano dello smaltimento di rifiuti, nell’ambito delle quali sembra rivestire di fatto incarichi decisionali, pur non apparendo formalmente in alcun modo nelle compagini societarie. Le società cui si fa riferimento sono le seguenti

“-OMISSIS- & C.”;

“-OMISSIS-”.

In particolare, appare evidente come -OMISSIS- intrattenga con i citati -OMISSIS-, rapporti che esulano da quelli che normalmente ci sarebbero tra imprenditori per questioni di lavoro, come tra chi commissiona e chi eroga un servizio”.

La suesposta conclusione viene desunta dalla DDA da alcune conversazioni oggetto di intercettazione, tra le quali vale la pena richiamare quelle del 7, dell’8, del 17, del 19 e del 30 agosto 2017, nonché del 1° e del 4 settembre 2017, tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, da cui emerge l’intervento del secondo nella risoluzione di alcune problematiche gestionali relative all’azienda del primo, oltre all’interessamento del -OMISSIS- nella realizzazione di lavori da parte dell’impresa del -OMISSIS-e nella organizzazione logistica dell’azienda di quest’ultimo.

Particolarmente significativa appare da questo punto di vista la conversazione del 4 settembre 2017 tra “-OMISSIS-”, segretaria della -OMISSIS- (nonché della -OMISSIS-), e -OMISSIS-, il quale detta direttamente alla prima le direttive organizzative per l’esecuzione di lavori da parte della suddetta impresa.

Ebbene, può condividersi la deduzione della parte appellante, intesa ad ascrivere alcune delle conversazioni intercorse tra -OMISSIS- e -OMISSIS- ai rapporti di sub-appalto intercorrenti tra le rispettive imprese (troverebbe in questo contesto ragionevole spiegazione il riferimento al “noi”, quali esecutori dei lavori presso un impianto di distribuzione di carburanti nei pressi di Amantea, utilizzato nella conversazione intrattenuta in data 11 agosto 2017 dal -OMISSIS-e dal -OMISSIS-, avendo la parte ricorrente documentato nel giudizio di primo grado il suddetto rapporto contrattuale).

Tuttavia, la parte appellante non offre alcuna analoga ragionevole spiegazione in relazione ad altri contatti telefonici intercorsi tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, come quella del 24 agosto 2017, in cui il primo richiede indicazioni in ordine ad una documentazione da predisporre utilizzando una particella pronominale (“ci è stata richiesta”) indicativa del fatto che la questione interessava entrambi (ed è per questa ragione, verrebbe da aggiungere, che il -OMISSIS-chiedeva lumi al -OMISSIS-).

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla rottamazione di computer di cui -OMISSIS- incaricava -OMISSIS-(cfr. conversazione del 29 agosto 2017), di cui ugualmente la parte appellante non rende alcuna plausibile lettura alternativa a quella posta a fondamento dell’impugnata interdittiva, al viaggio che i due avrebbero dovuto effettuare a Napoli il 9 ottobre 2017 ed all’interessamento del -OMISSIS- nell’appalto relativo alla discarica di -OMISSIS-che il -OMISSIS-si era aggiudicato, di cui si fa menzione nella conversazione intercettata il 27 settembre 2017, durante la quale il -OMISSIS- propone al -OMISSIS-la collaborazione dell’arch. -OMISSIS-.

Lo stesso dicasi per la conversazione del 4 ottobre 2017, durante la quale il -OMISSIS-chiede informazioni al -OMISSIS- in merito ad un sistema di pesatura ed entrambi prendono accordi in merito ad un incontro col “-OMISSIS-” cui avrebbero dovuto partecipare.

Del resto, analogamente a quanto osservato per la -OMISSIS- anche il -OMISSIS-, in riferimento alle attività della -OMISSIS-, non manca di utilizzare un linguaggio allusivo ad una diretta compartecipazione del -OMISSIS- nelle vicende aziendali della società del primo: si pensi ad esempio alla telefonata del 4 ottobre 2017, nel corso della quale il -OMISSIS-, in relazione alla ricevuta richiesta di fornitura di sistemi di pesatura, chiede al -OMISSIS- “ma chi ce li può fare questi…?”.

Deve altresì menzionarsi, perché indicativa del coinvolgimento di entrambi – il -OMISSIS-ed il -OMISSIS- – nella gestione della -OMISSIS- anche in ragione degli “investimenti” che vi hanno effettuato, la conversazione del 5 ottobre 2017, durante la quale i due effettuano commenti di carattere critico nei confronti della gestione aziendale del -OMISSIS-.

Ulteriormente chiarificatrice del ruolo occultamente societario del -OMISSIS- nella società (formalmente) del -OMISSIS-è la conversazione intrattenuta dal primo con la moglie Carbone Linda, durante la quale questa rimprovera al marito di essere voluto “entrare in questa società” (evidentemente riferendosi alla -OMISSIS-).

Infine, a corroborare la tesi prefettizia delle cointeressenze tra -OMISSIS- e -OMISSIS-è la conversazione del 9 ottobre 2017, intercorso tra il primo ed il figlio Domenico, durante la quale quest’ultimo si informa dell’esito dell’incontro avuto a Napoli dal -OMISSIS-(ed al quale il padre non aveva potuto partecipare), chiedendogli se avessero “concordato” e “definito”.

In conclusione, dalle richiamate risultanze istruttorie emerge un rapporto tra -OMISSIS- e -OMISSIS-travalicante i confini (ed i toni) di un ordinario rapporto di collaborazione tra imprenditori (tantomeno circoscrivibile entro gli angusti confini di una relazione sub-contrattuale, come vorrebbe la parte appellante), il quale trova la sua espressione saliente nel coinvolgimento di entrambi, quali “investitori”, nella gestione della società -OMISSIS-.

10. In tale ottica ricostruttiva, non assume decisivo rilievo il fatto che gli elementi investigativi acquisiti depongano – ad avviso della parte appellante – pressoché esclusivamente (per il 90%, essa finanche quantifica) per il coinvolgimento del -OMISSIS- nella gestione della -OMISSIS- mentre sarebbero residuali (ed altrimenti spiegabili) le interferenze del primo nell’attività della società -OMISSIS-.

Deve infatti considerarsi, in primo luogo, che come si è detto anche i rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno carattere molto articolato, esprimendosi in guise non riconducibili al preteso rapporto di collaborazione imprenditoriale occasionato dagli affidamenti di lavori da parte della -OMISSIS-S.p.a. alla -OMISSIS- di –OMISSIS-e da questa sub-appaltati alla -OMISSIS-.

Deve anzi evidenziarsi che proprio il fatto che l’unica documentazione contrattuale e fiscale prodotta dalla parte appellante afferisca ai soli lavori inerenti agli impianti della -OMISSIS-S.p.a. induce a ritenere che essa sia stata formata perché necessaria al fine di ottenere l’autorizzazione al sub-appalto da parte della suddetta società, assumendo invece rilievo informale e non documentale gli ulteriori contatti intercorsi tra il -OMISSIS- e la società appellante ed emergenti, come si è detto, dalle illustrate attività investigative.

11. In ogni caso, a giustificare l’inquadramento del rapporto tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-al di fuori delle ordinarie coordinate contrattuali tra imprenditori è sufficiente richiamare la partecipazione di entrambi – del primo in maniera occulta, del secondo in veste formalmente societaria – nelle attività della -OMISSIS-: coinvolgimento che la parte appellante non contesta, limitandosi a sostenere che le investigazioni di Polizia non avrebbero fatto emergere alcuna significativa interferenza del -OMISSIS- nella società -OMISSIS-.

Peraltro, non può non aggiungersi che, a fronte di un quadro indiziario puntualmente ricostruito dall’A.G. e corroborato da concrete fonti investigative, delineato all’esito di una lunga e complessa attività di indagine, gli spazi valutativi della Prefettura si restringono, non disponendo evidentemente di mezzi istruttori dotati della stessa forza di penetrazione di quelli propri della P.G.: con la conseguenza che non può considerarsi irragionevole il recepimento delle conclusioni formalizzate dalla A.G., con la richiamata richiesta di misure cautelari, in ordine ai rapporti tra -OMISSIS- e le menzionate società.

12. Quanto alla rilevanza antimafia di questi ultimi, è sufficiente evidenziare che uno dei veicoli dell’infiltrazione mafiosa è appunto rappresentato dalle cointeressenze economiche con soggetti controindicati, specialmente laddove le stesse – come nella specie – non trovino una plausibile spiegazione di carattere contrattuale, atta a dimostrare l’alterità decisionale e gestionale tra le imprese interessate, ma siano espressive della disponibilità di un imprenditore ad instaurare con una impresa controindicata rapporti di cooperazione di carattere stabile e duraturo, sui quali più facilmente attecchiscono i tentativi di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.

Né vale opporre, come fa la parte appellante, che il periodo (circoscritto) in cui sono state intercettate le predette conversazioni è antecedente a quello in cui la caratura mafiosa del -OMISSIS- è emersa alla ribalta delle cronache giudiziarie, con la conseguenza che il -OMISSIS-, all’epoca in cui ha intrattenuto i rapporti con il primo, non poteva essere a conoscenza delle sue attività criminali.

Deve infatti osservarsi, in senso contrario, che proprio la consapevolezza del ruolo di socio occulto assunto dal -OMISSIS-, quantomeno, nella società -OMISSIS- è indicativo di un atteggiamento del -OMISSIS-non conforme ai canoni di una trasparente e lineare azione imprenditoriale, accettando egli le interferenze del -OMISSIS- in una società di cui questi non è formalmente titolare, ovvero una modalità operativa tipica dei gruppi associativi di matrice mafiosa, la cui penetrazione nell’economia assume tipicamente forme camaleontiche e dissimulatorie.

Emblematica, in questo senso, è la già richiamata conversazione del 5 ottobre 2017 tra il -OMISSIS- e la moglie, durante la quale il primo, alle rimostranze della seconda circa il coinvolgimento del marito nell’impresa del -OMISSIS-, nonostante (grazie alle amicizie politiche che potevano vantare) avessero la possibilità di acquisire in proprio i titoli autorizzatori per lo svolgimento dell’attività, ribatte “Linda! Linda! ogni tanto fermati e riprenditi!” ed aggiunge “poi con la nostra Società potrai fare quello che vuoi…non oggi!”: ciò a dimostrazione definitiva della non credibilità della tesi di parte appellante, secondo cui l’interessamento del -OMISSIS- nell’impresa del -OMISSIS-sarebbe spiegabile solo con i lavori eseguiti dal primo presso il capannone condotto in locazione dalla -OMISSIS-.

13. Appaiono altresì insufficienti a determinare il crollo del costrutto indiziario prefettizio le deduzioni attoree intese a smentire la valenza sintomatica delle asseritamente uniche conversazioni che riguarderebbero la società -OMISSIS-.

Ribadito che i rapporti tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-hanno una portata ben più ampia di quella emergente dalle suddette conversazioni, non potendo considerarsi quelle concernenti la società -OMISSIS- irrilevanti al fine di delineare il quadro di cointeressenze in cui si muovono i predetti, ed iniziando dalla conversazione in cui si fa menzione dell’arch. Griffo, basti osservare che il fatto che il -OMISSIS-non si sia rivolto allo stesso nell’ambito dei lavori concernenti la discarica di -OMISSIS-non elide il significato della suddetta conversazione, come indicativa di un legame di estrema confidenzialità – esulante i limiti di un normale rapporto imprenditoriale – esistente tra i due.

Analogamente, in relazione alla conversazione concernente la fornitura dei sistemi di pesatura ad RFI, la deduzione attorea intesa a sottolineare che il -OMISSIS-non si rivolse al -OMISSIS- ai fini dell’acquisizione delle attrezzature scaturisce dal travisamento del contenuto della suddetta conversazione (del 4 ottobre 2017), durante la quale, come già detto, il -OMISSIS-non chiede al -OMISSIS- di fornirgli i sistemi di pesatura, ma informazioni su come reperirli sul mercato.

Infine, il licenziamento di -OMISSIS- – segretaria comune alla -OMISSIS- ed alla -OMISSIS- per un determinato periodo, come acutamente rilevato nella citata richiesta di misure cautelari (cfr. pag. 4028) – non è idoneo ad elidere il significato indiziario del suddetto duplice rapporto di lavoro, essendo indicativo di una comunanza di interessi di carattere triangolare tra la -OMISSIS-, la -OMISSIS- e la figura del -OMISSIS-.

Né l’intervenuto arresto del -OMISSIS-, avvenuto in data 19 dicembre 2019, è suscettibile di determinare la non attualità del quadro indiziario posto dalla Prefettura a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo.

Deve infatti osservarsi che se la neutralizzazione della fonte del pericolo di condizionamento, derivante eventualmente da provvedimenti giudiziari di carattere restrittivo, può ritenersi idonea a relegare nel passato la rilevanza degli indici di condizionamento quando essi abbiano carattere meramente oggettivo, ovvero si risolvano nella soggezione inconsapevole del titolare dell’impresa ai tentativi di ingerenza mafiosa nella gestione aziendale, a diversa conclusione deve invece pervenirsi quando il suddetto – come nella specie – dimostri un minimum di condivisione delle logiche mafiose poste in essere dal soggetto controindicato, rivelando ciò un atteggiamento proclive ad attuare metodi imprenditoriali idonei ad agevolare l’estensione capillare dell’influenza delle cosche nei gangli dell’economia, la cui valenza sintomatica, pur non contraddicendo il carattere occasionale dell’agevolazione, si proietta lungo un orizzonte temporale non rigidamente delimitabile con riferimento all’intervento di quei fatti interruttivi (del pericolo di condizionamento).

14. In tale ottica, nemmeno il fatto che le suddette intercettazioni siano limitate ad un periodo circoscritto, che la Relazione del gruppo Interforze dell’11 maggio 2020 non dia conto di ulteriori elementi di collegamento tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-e che nell’ambito della stessa indagine penale non erano emersi ulteriori indizi di ingerenza del -OMISSIS- nella società -OMISSIS- è significativo della insussistenza del pericolo di condizionamento né della inattualità dello stesso, potendo semmai corroborare la tesi della sua occasionalità, non a caso posta dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le Misure di Prevenzione, a fondamento dell’ammissione della società appellante al controllo giudiziario.

Allo stesso modo, il fatto che le suddette conversazioni siano antecedenti alla iscrizione della società -OMISSIS- nella “white list” in data 21 dicembre 2017 non assume rilievo ai fini della valutazione della ragionevolezza dell’impugnato provvedimento interdittivo, dovendo evidentemente aversi riguardo al momento in cui quegli elementi investigativi sono giunti nella sfera informativa della Prefettura.

Irrilevanti infine, ai fini della decisione, sono le deduzioni di parte appellante intese a confutare la rilevanza indiziaria degli ulteriori elementi di contiguità ravvisati dall’Amministrazione, essendosi già evidenziato il loro carattere marginale nell’ambito della complessiva ricostruzione del pericolo infiltrativo, peraltro, come ugualmente si è detto, riconosciuto dalla stessa Amministrazione allorché non li ha ritenuti ostativi alla precedente iscrizione della società -OMISSIS- nella “white list”.

15. L’appello in conclusione, come anticipato, deve essere complessivamente respinto.

Resta nondimeno fermo l’aggiornamento – in chiave attenuante – operato dalla Prefettura di Reggio Calabria dell’originario quadro interdittivo, anche alla luce dell’esito positivo del controllo giudiziario cui è stata sottoposta la società appellante, mediante il richiamato provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 6 ottobre 2023, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011.

16. La complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8046/2021, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

L’ESTENSORE
Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri

 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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