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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑655/22 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Settore dello zucchero – Contributi alla produzione – Diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati – Termini di decadenza e di prescrizione – Carattere definitivo delle decisioni di liquidazione – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Organizzazione comune dei mercati – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2023
Numero: C‑655/22
Data di udienza:
Presidente: Spineanu‑Matei
Estensore: Rossi


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Settore dello zucchero – Contributi alla produzione – Diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati – Termini di decadenza e di prescrizione – Carattere definitivo delle decisioni di liquidazione – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Organizzazione comune dei mercati – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.9^, 14 dicembre 2023, Sentenza n. C‑655/22

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Settore dello zucchero – Contributi alla produzione – Diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati – Termini di decadenza e di prescrizione – Carattere definitivo delle decisioni di liquidazione – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Organizzazione comune dei mercati – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013.

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006, deve essere interpretato nel senso che: esso non esige che il termine per la presentazione di una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, scada al più tardi alla data di determinazione di tali contributi, ossia al 30 settembre 2014. Incombe agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, il termine applicabile, salvo sempre il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, restando inteso che un termine della durata di un anno non risulta di per sé irragionevole, ma solo a condizione che esso cominci a decorrere da una data non antecedente a quella dell’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013. Sempre, il regolamento n. 1360/2013 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a norme nazionali, le quali permettano alle autorità nazionali competenti di respingere una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, invocando il carattere definitivo delle decisioni nazionali che hanno fissato, prima dell’adozione del regolamento summenzionato, l’importo dei contributi in parola, in applicazione di vari regolamenti della Commissione europea che sono stati sostituiti, con effetto retroattivo, dal citato regolamento.

Pres. Spineanu‑Matei, Rel. Rossi, Ric. I GmbH & Co. KG c.Hauptzollamt HZA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.9^, 14/12/2023, Sentenza n. C‑655/22

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.9^, 14 dicembre 2023, Sentenza n. C‑655/22

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

14 dicembre 2023

 

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributi alla produzione – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati – Termini di decadenza e di prescrizione – Carattere definitivo delle decisioni di liquidazione – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto»

Nella causa C‑655/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 1° giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2022, nel procedimento

I GmbH & Co. KG

contro

Hauptzollamt HZA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la I GmbH & Co. KG, da D. Ehle, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da A.C. Becker e B. Hofstötter, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006 (GU 2013, L 343, pag. 2).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la I GmbH & Co. KG all’Hauptzollamt HZA (Ufficio doganale principale, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale») in merito al rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero indebitamente versati per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1150/2000

3 L’articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009 (GU 2009, L 36, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1150/2000»), stabiliva quanto segue:

«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom [del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17),] è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

(…)

4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».

Regolamento n. 1360/2013

4 I considerando da 10 a 12 e 23 del regolamento n. 1360/2013 enunciano quanto segue:

«(10) [Mediante la sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591)], la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1193/2009 [della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU 2009, L 321, pag. 1)], dichiarando che, ai fini del calcolo della valutazione della perdita media per tonnellata di prodotto, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 [del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, L 178, pag. 1),] doveva essere interpretato nel senso che […] l’importo complessivo delle restituzioni [comprende l’importo complessivo delle restituzioni all’esportazione effettivamente pagate].

(11) È pertanto opportuno determinare i contributi nel settore dello zucchero al livello appropriato. (…)

(12) Considerando che il metodo annullato dalla Corte è lo stesso adoperato per calcolare i contributi per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno altresì correggere di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare.

(…)

(23) Per ragioni di certezza giuridica ed allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori interessati nei vari Stati membri, è necessario concordare una data comune a partire dalla quale occorre fissare gli importi dei contributi stabiliti dal presente regolamento (…). Tale termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data».

5 L’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento recita:

«I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 sono stabiliti al punto 1 dell’allegato».

6 L’articolo 2 del regolamento in parola ha il seguente tenore:

«La data di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento n. 1150/2000] per la determinazione dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell’applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati».

7 L’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del regolamento n. 1360/2013 fissa le date a partire dalle quali i contributi alla produzione, indicati nel punto 1 dell’allegato di tale regolamento, si applicano, per quanto riguarda le campagne di commercializzazione degli anni dal 2001/2002 al 2005/2006. Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del citato regolamento, quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 20 dicembre 2013.

Regolamento (UE) 2018/264

8 L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/264 del Consiglio, del 19 febbraio 2018, che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001 (GU 2018, L 51, pag. 1), così dispone:

«La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 [della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU 2000, L 259, pag. 29),] e (CE) n. 1993/2001 [della Commissione, dell’11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU 2001, L 271, pag. 15),] e i contributi previsti all’articolo 1 del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi».

Diritto tedesco

9 L’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del Marktorganisationsgesetz (legge sull’organizzatore dei mercati), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, disponeva quanto segue:

«Le disposizioni [della Abgabeordnung (codice generale dei tributi)] (…) si applicano mutatis mutandis ai contributi ai fini di organizzazione dei mercati che, in virtù delle disposizioni contemplate dall’articolo 1, paragrafo 2, vengono prelevati su prodotti costituenti l’oggetto dell’organizzazione dei mercati, salvo che la presente legge o dei regolamenti adottati in applicazione di quest’ultima prevedano una norma in deroga a dette disposizioni».

10 L’articolo 169, paragrafi 1 e 2, del codice generale dei tributi, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, prevedeva quanto segue:

«(1) Un accertamento d’imposta, nonché il suo annullamento o la sua modifica non sono più consentiti qualora il termine per l’accertamento sia scaduto. (…)

(2) Il termine per l’accertamento d’imposta è di:

1. un anno nel caso delle imposte sui consumi o dei rimborsi delle stesse;

2. quattro anni nel caso delle imposte e dei rimborsi di imposta che non siano imposte o rimborsi di imposta ai sensi del punto 1 ovvero tasse all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’articolo 4, punti 10 e 11, del codice doganale».

11 L’articolo 170, paragrafo 1, di detto codice era così formulato:

«Il termine per l’accertamento inizia a decorrere a partire dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è sorta l’imposta o nel corso del quale un’imposta sorta subordinatamente a determinate condizioni è divenuta incondizionata».

12 L’articolo 171, paragrafo 3, del codice suddetto recita:

«Nel caso in cui, prima della scadenza del termine per l’accertamento, venga presentata, al di fuori di un procedimento di ricorso amministrativo o di un procedimento di ricorso giurisdizionale, un’istanza per l’accertamento d’imposta ovvero per l’annullamento o la modifica di un accertamento d’imposta, ovvero per la rettifica del medesimo ai sensi dell’articolo 129, il termine per l’accertamento non scade in proposito prima che sia intervenuta in merito all’istanza una decisione non suscettibile di impugnazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 La I era assoggettata, in quanto società produttrice di zucchero, al sistema dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, previsto dal regolamento n. 1260/2001, per le campagne di commercializzazione degli anni da 2001/2002 a 2005/2006.

14 L’importo di tali contributi è stato determinato in applicazione dei regolamenti adottati ogni anno dalla Commissione europea. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, tale importo è stato dunque determinato in applicazione del regolamento (CE) n. 1837/2002 della Commissione, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU 2002, L 278, pag. 13).

15 Con decisione del 25 novembre 2002, adottata in applicazione del regolamento summenzionato, l’Ufficio doganale ha fissato l’importo dei contributi alla produzione che la I doveva pagare per la campagna di commercializzazione 2001/2002 (in prosieguo: la «decisione del 25 novembre 2002»).

16 Con la sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260), nonché con le ordinanze del 6 ottobre 2008, Raffinerie Tirlemontoise (C‑200/06, EU:C:2008:541), e del 6 ottobre 2008, SAFBA (da C‑175/07 a C‑184/07, EU:C:2008:543), i regolamenti della Commissione relativi alle campagne di commercializzazione degli anni da 2002/2003 a 2004/2005 sono stati dichiarati invalidi dalla Corte.

17 Con decisione del 27 gennaio 2010, l’Ufficio doganale ha respinto una domanda di modifica della decisione del 25 novembre 2002 presentata dalla I.

18 Mediante la sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), il regolamento n. 1193/2009, che aveva modificato i regolamenti della Commissione relativi alle campagne di commercializzazione degli anni da 2002/2003 a 2004/2005, è stato a sua volta dichiarato invalido dalla Corte. A seguito della pronuncia di tale sentenza, il Consiglio dell’Unione europea ha proceduto ad una nuova fissazione dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione degli anni da 2001/2002 a 2005/2006, adottando il regolamento n. 1360/2013, mediante il quale esso ha ridotto i contributi relativi a tali campagne di commercializzazione.

19 Il 18 dicembre 2014, la I ha presentato dinanzi all’Ufficio doganale una nuova domanda, fondata sul regolamento n. 1360/2013, per ottenere la modifica dei contributi e il rimborso degli importi pagati in eccedenza, maggiorati degli interessi.

20 Con decisione del 28 gennaio 2016, confermata a seguito di ricorso in opposizione, l’Ufficio doganale ha respinto questa nuova domanda, a motivo del fatto che la decisione del 25 novembre 2002 era divenuta definitiva.

21 Il Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania) ha respinto il ricorso proposto dalla I contro la decisione del 28 gennaio 2016, a motivo del fatto che la riduzione retroattiva dei contributi operata dal regolamento n. 1360/2013 non aveva avuto alcun effetto sulla decisione definitiva del 25 novembre 2002, dato che la modifica di tale decisione era disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

22 La I ha proposto un ricorso per Revision contro tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso di impugnazione, essa fa valere che la Corte, nella sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), avrebbe confermato l’esistenza di un diritto, riconosciuto dal diritto dell’Unione, al rimborso dei contributi indebitamente versati. La I sostiene che soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013 tali contributi hanno potuto essere correttamente determinati ed essa è stata dunque in grado di esercitare tale diritto al rimborso. Pertanto, non si dovrebbe far dipendere il diritto al rimborso da un annullamento o da una modifica della decisione del 25 novembre 2002. La I da ciò conclude che il principio di effettività osta a che l’Ufficio doganale opponga i termini di prescrizione nazionali e il carattere definitivo di detta decisione.

23 Il giudice del rinvio nutre dei dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 ed ai rapporti tra il principio della certezza del diritto sancito dal diritto dell’Unione e la sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124).

24 A questo proposito, esso sostiene, anzitutto, che il diritto dell’Unione non disciplina le condizioni procedurali per modificare le decisioni che fissano i contributi adottate a titolo del regolamento n. 1837/2002 e per presentare una domanda di rimborso. Tali condizioni sarebbero dunque disciplinate dal diritto nazionale, in conformità alle modalità procedurali previste da quest’ultimo.

25 Orbene, conformemente al diritto nazionale applicabile, la I non avrebbe diritto al rimborso degli importi di contributi indebitamente versati. Infatti, la decisione del 25 novembre 2002 avrebbe acquisito carattere definitivo e non sarebbe più possibile modificarla retroattivamente, dato che il termine per la fissazione dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2001/2002 sarebbe scaduto nel mese di febbraio 2010, ma prima dell’adozione del regolamento n. 1360/2013. Secondo il giudice del rinvio, poiché il diritto tedesco non prevede un rimborso dei contributi alla produzione in assenza di una modifica della decisione amministrativa definitiva mediante la quale tali contributi sono stati fissati, il rimborso dei suddetti contributi indebitamente percepiti è possibile soltanto a condizione che un diritto al rimborso discenda direttamente dal diritto dell’Unione.

26 Detto giudice ritiene, inoltre, che un tale diritto non derivi automaticamente dal regolamento n. 1360/2013, dal momento che ad esso non consta chiaramente in quali casi, e secondo quali condizioni procedurali, occorra effettuare la rettifica retroattiva prevista da tale regolamento. Che una rettifica retroattiva non implichi automaticamente un diritto al rimborso lo si potrebbe altresì desumere a contrario dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2018/264, applicabile alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, nel quale il legislatore dell’Unione europea avrebbe invece espressamente previsto un siffatto diritto al rimborso, il che sarebbe stato inutile se tale diritto derivasse senz’altro dalla modifica dei contributi.

27 Il giudice del rinvio è però dell’avviso che un diritto al rimborso di contributi indebitamente versati derivi dall’esigenza di assicurare l’effetto utile del regolamento n. 1360/2013, così come interpretato dalla Corte nella sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), facendo in modo che soltanto l’importo esatto dei contributi gravi sui produttori di zucchero. Detto giudice aggiunge che, se certo la procedura e le modalità di rimborso, tra cui rientrano i termini di prescrizione o di decadenza, ricadono sotto il diritto nazionale, gli Stati membri devono però rispettare i principi di equivalenza e di effettività, in modo tale che non debba essere praticamente impossibile per i produttori di zucchero presentare una domanda di rimborso. Pertanto, nel caso di specie, la scadenza del termine di fissazione dei contributi e il carattere definitivo degli avvisi di accertamento che ne deriva non dovrebbero costituire un ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso da parte della ricorrente di cui al procedimento principale.

28 Il giudice del rinvio nutre però dei dubbi riguardo alla compatibilità di una siffatta conclusione con il principio generale della certezza del diritto sancito dal diritto dell’Unione, così come interpretato dalla Corte nelle sue sentenze del 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17), nonché del 20 dicembre 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995). Secondo tale giurisprudenza, in linea di principio, il diritto dell’Unione non esigerebbe che una decisione amministrativa che abbia acquisito carattere definitivo venga revocata, dal momento che tale definitività, maturata alla scadenza di termini di ricorso ragionevoli o in virtù dell’esaurimento dei mezzi di ricorso, contribuisce alla certezza del diritto. Risulterebbe inoltre da detta giurisprudenza che un organo amministrativo sarebbe tenuto a riesaminare una decisione recante la fissazione di contributi al fine di tener conto di una decisione emessa dalla Corte soltanto nel caso in cui, segnatamente, tale modifica sia ancora possibile in virtù del diritto nazionale.

29 Orbene, secondo il giudice del rinvio, la sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), contraddirebbe una tale giurisprudenza, in quanto essa riconoscerebbe l’esistenza di un diritto al rimborso malgrado che la decisione amministrativa nazionale abbia acquistato carattere definitivo e che il termine di prescrizione per il recupero delle imposte indebitamente versate sia già scaduto. Ciò sarebbe tanto più vero per il fatto che, nel caso di specie, la modifica dei contributi ad opera del regolamento n. 1360/2013 è intervenuta circa undici anni dopo la campagna di commercializzazione in questione.

30 Infine, secondo il giudice del rinvio, si porrebbe altresì la questione se la ricorrente nel procedimento principale si sia rivolta in tempo utile all’Ufficio doganale al fine di ottenere il rimborso dei contributi indebitamente versati e se il termine fissato dall’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013, vale a dire il 30 settembre 2014, si applicasse ai produttori di zucchero. Detto giudice ritiene che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1150/2000, tale termine sia rivolto agli Stati membri e miri a garantire che le risorse proprie dell’Unione vengano messe a disposizione della Commissione prima della data suddetta. Tuttavia, qualora tale termine non fosse la data limite per la presentazione di una domanda di rimborso dei contributi indebitamente versati, occorrerebbe chiarire entro quale termine tale domanda debba essere presentata.

31 Tali sono le circostanze alla luce delle quali il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 debba essere interpretato nel senso che un fabbricante di zucchero avrebbe dovuto presentare la sua domanda di rimborso di contributi indebitamente riscossi entro il 30 settembre 2014.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie (contributi fissati in violazione del diritto dell’Unione, ma divenuti definitivi, il cui rimborso è stato richiesto solo un anno dopo la fissazione retroattiva di un coefficiente inferiore ad opera del regolamento n. 1360/2013), l’autorità competente sia legittimata a rifiutare il rimborso di contributi alla produzione indebitamente riscossi, richiamandosi alle norme nazionali in materia di definitività [delle decisioni amministrative] e al termine per l’accertamento d’imposta applicabile in base alle disposizioni nazionali alle decisioni di determinazione dei contributi, nonché al principio di diritto dell’Unione della certezza del diritto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 debba essere interpretato nel senso che il termine per la presentazione di una domanda, fondata su tale regolamento, diretta ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero scade al più tardi alla data di determinazione di tali contributi, ossia il 30 settembre 2014.

33 Al fine di rispondere a tale quesito, occorre anzitutto rilevare che, come risulta dai suoi considerando 10 e 11, il regolamento n. 1360/2013 è stato adottato dal Consiglio al fine di ottemperare alla sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591). In tale sentenza, la Corte ha statuito, segnatamente, che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione degli anni da 2002/2003 a 2005/2006 non era corretto e, pertanto, che i produttori di zucchero interessati erano legittimati ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di detti contributi, maggiorate di interessi. Ai sensi del considerando 12 del regolamento sopra citato, poiché il metodo utilizzato per calcolare i contributi per la campagna di commercializzazione 2001/2002 era identico a quello invalidato dalla Corte, anche i contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare relativi a tale campagna dovevano essere rettificati. Il regolamento di cui sopra mira dunque a correggere, retroattivamente, l’importo dei contributi per le campagne di commercializzazione degli anni da 2001/2002 a 2005/2006, conformemente al metodo validato dalla Corte nella sentenza sopra citata (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 35 e 36).

34 Ne consegue, da un lato, che il regolamento n. 1360/2013 dà attuazione al diritto al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione degli anni da 2001/2002 a 2005/2006, che il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte, riconosce ai produttori di zucchero. Pertanto, al fine di garantire l’effetto utile del regolamento summenzionato, tali produttori di zucchero devono effettivamente poter ottenere tale rimborso (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 37 e 38).

35 Dall’altro lato, tale diritto al rimborso può essere esercitato soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, ossia a partire dal 20 dicembre 2013. Infatti, è solo a partire da questa data che le autorità nazionali competenti hanno potuto, a seguito della fissazione retroattiva dei nuovi contributi alla produzione nel settore dello zucchero, determinare l’importo esatto dei contributi indebitamente versati da ciascuno dei produttori interessati. Allo stesso modo, è solo a partire dalla data suddetta che tali produttori hanno avuto la possibilità di prendere conoscenza di tale importo e, pertanto, di presentare validamente domande dirette ad ottenere il rimborso dei contributi indebitamente versati (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 40 e 41).

36 Per quanto riguarda le condizioni e il termine per l’esercizio del suddetto diritto al rimborso, occorre rilevare, anzitutto, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/2013, il punto 1 dell’allegato di quest’ultimo fissa i nuovi contributi alla produzione nel settore dello zucchero, espressi sotto forma di un importo in euro per tonnellata di prodotto, per ciascuna campagna di commercializzazione, nel periodo dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 alla campagna di commercializzazione 2005/2006. Inoltre, l’articolo 2 di detto regolamento fissa, in linea di principio, la data alla quale gli Stati membri devono iscrivere sul conto delle risorse proprie dell’Unione l’importo di questi nuovi contributi. Infine, l’articolo 3 di detto regolamento fissa le date a partire dalle quali i suddetti nuovi contributi si applicano retroattivamente (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti da 42 a 44).

37 In particolare, discende dall’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1150/2000, che la data fissata dalla prima di queste disposizioni, ossia il 30 settembre 2014, è la data alla quale gli Stati membri dovevano, in linea di principio, determinare gli importi dovuti dai debitori a titolo dei nuovi contributi alla produzione nel settore dello zucchero e iscrivere tali importi sul conto delle risorse proprie dell’Unione, e non la data alla quale i produttori di zucchero dovevano presentare la loro domanda di rimborso delle somme da essi indebitamente versate. Come risulta dal considerando 23 del regolamento n. 1360/2013, il termine fissato dall’articolo 2 di quest’ultimo non pregiudica i termini previsti dal diritto nazionale per il rimborso degli operatori economici interessati.

38 Risulta dalle disposizioni summenzionate che il regolamento n. 1360/2013 ha sostituito le disposizioni dei regolamenti della Commissione che fissavano l’importo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione degli anni da 2001/2002 a 2005/2006, tra cui quelle del regolamento n. 1837/2002, con effetto retroattivo a partire dalla data di applicazione di queste disposizioni, senza però prevedere le procedure e le modalità da applicare, a cura degli Stati membri, per dare attuazione al diritto dei produttori di zucchero al rimborso dei contributi indebitamente versati risultante da tale modifica (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 45 e 53).

39 Ne consegue che, da un lato, in virtù del regolamento n. 1360/2013, le autorità nazionali competenti sono chiamate non a restituire delle tasse nazionali percepite in violazione del diritto dell’Unione, eventualmente rivedendo delle decisioni amministrative o giurisdizionali definitive che impongono il pagamento di tali tasse, situazione questa che si presentava segnatamente nelle cause decise dalle sentenze del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14 (EU:C:2015:662, punti da 24 a 30), e dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17 (EU:C:2019:700, punti da 24 a 29), ma ad effettuare una nuova valutazione retroattiva di una risorsa propria dell’Unione, che dette autorità hanno percepito per conto di quest’ultima, decisa dal legislatore dell’Unione.

40 Pertanto, a tal fine, le autorità suddette sono tenute non a riesaminare, a rettificare o, addirittura, ad annullare le decisioni nazionali di fissazione dell’imposta e i corrispondenti avvisi di accertamento adottati sulla base dei regolamenti della Commissione contemplati al punto 38 della presente sentenza, bensì a quantificare, per ciascuno dei produttori di zucchero interessati, l’importo della differenza tra le somme indebitamente versate a titolo dei contributi fissati dai regolamenti sopra menzionati e le somme dovute a titolo dei contributi fissati dal regolamento n. 1360/2013, al fine di permettere a questi produttori di presentare validamente delle domande dirette ad ottenere il rimborso di tale importo e di garantire così l’effetto utile di quest’ultimo regolamento.

41 Dall’altro lato, in assenza, nel regolamento n. 1360/2013, di disposizioni relative alle procedure e alle modalità che gli Stati membri devono applicare per attuare il diritto dei produttori di zucchero al rimborso dei contributi indebitamente versati, gli Stati membri conservano la facoltà di applicare le modalità procedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno, segnatamente in materia di termini di prescrizione o di decadenza, salvo sempre il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 45 e 46 nonché la giurisprudenza ivi citata).

42 Il rispetto di tali principi esige che le suddette modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle riguardanti analoghi reclami fondati su disposizioni del diritto nazionale (principio di equivalenza) e che non siano articolate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

43 Per quanto riguarda, da un lato, il rispetto del principio di equivalenza, spetta al giudice del rinvio, che ha una conoscenza diretta delle modalità procedurali destinate ad assicurare, nel diritto interno, la salvaguardia dei diritti che i singoli si vedono conferiti dal diritto dell’Unione, verificare che le modalità procedurali previste per l’attuazione dell’obbligo di rimborso dei contributi indebitamente versati, introdotto dal regolamento n. 1360/2013, non siano meno favorevoli di quelle applicabili alle domande analoghe fondate sul diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 14 ottobre 2020, Valoris, C‑677/19, EU:C:2020:825, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

44 Per quanto riguarda, dall’altro lato, il rispetto del principio di effettività, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che la fissazione di termini ragionevoli di prescrizione o di decadenza rispetta, in linea di principio, il requisito di effettività, nella misura in cui quest’ultimo costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto che tutela, al tempo stesso, l’interessato e l’amministrazione coinvolta, anche se la scadenza di tali termini può, per sua natura, impedire alle persone interessate di far valere i propri diritti in tutto o in parte (sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

45 A questo proposito, la Corte ha statuito che, poiché il diritto dei produttori di zucchero di ottenere il rimborso dei contributi indebitamente versati può essere esercitato soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, eventuali norme nazionali che stabiliscano che i termini di decadenza e di prescrizione applicabili per chiedere detto rimborso scadono prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui sopra rendono praticamente impossibile l’esercizio di un tale diritto al rimborso. La Corte ha da ciò dedotto che il regolamento n. 1360/2013, letto alla luce del principio di effettività, osta a simili norme nazionali (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punti 55, 56 e 58).

46 Ne consegue che devono ritenersi conformi al principio di effettività delle modalità procedurali nazionali applicabili al rimborso, sulla base del regolamento n. 1360/2013, dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero indebitamente versati, le quali prevedano termini ragionevoli di decadenza e di prescrizione, a condizione che tali termini decorrano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013.

47 Nel caso di specie, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona le disposizioni del diritto tedesco, ossia l’articolo 169, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 170 del codice generale dei tributi, che prevedono dei termini per annullare o modificare delle imposte e determinate tasse. Tali termini sono, rispettivamente, di un anno e di quattro anni a seconda dei casi. Orbene, il giudice del rinvio non chiarisce se i termini suddetti – e, eventualmente, quale tra essi – possano trovare applicazione alla presentazione delle domande di rimborso fondate sul regolamento n. 1360/2013.

48 Tuttavia, a questo proposito, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, a titolo di esempio, che un termine nazionale di decadenza della durata di tre anni, poteva essere considerato ragionevole, ai sensi di detta giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata), e che un termine della durata di un anno per la presentazione di domande o di ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione non appariva di per sé irragionevole, a condizione però che esso iniziasse a decorrere da una data non antecedente a quella dell’entrata in vigore della normativa diretta a rimediare a tale violazione (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, Valoris, C‑677/19, EU:C:2020:825, punti 27 e 28).

49 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non esige che il termine per la presentazione di una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, scada al più tardi alla data di determinazione di tali contributi, ossia al 30 settembre 2014. Incombe agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, il termine applicabile, salvo sempre il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, restando inteso che un termine della durata di un anno non risulta di per sé irragionevole, ma solo a condizione che esso cominci a decorrere da una data non antecedente a quella dell’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013.

Sulla seconda questione

50 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1360/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali, le quali permettano alle autorità nazionali competenti di respingere una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, invocando il carattere definitivo delle decisioni nazionali che hanno fissato, prima dell’adozione del regolamento summenzionato, l’importo dei contributi in parola, in applicazione di vari regolamenti della Commissione che sono stati sostituiti, con effetto retroattivo, dal citato regolamento.

51 Anzitutto occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la domanda di rimborso presentata dalla I entro un termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, ossia il 18 dicembre 2014, è stata respinta dalle autorità nazionali competenti, a motivo del fatto che la decisione del 25 novembre 2002, recante fissazione dell’importo dei contributi dovuti dalla I a titolo della campagna di commercializzazione 2001/2002, adottata dall’Ufficio doganale in applicazione del regolamento n. 1837/2002, aveva acquisito carattere definitivo alla scadenza, nel mese di febbraio 2010, dei termini di decadenza e di prescrizione previsti per chiedere la modifica di tale decisione.

52 A questo proposito, è sufficiente ricordare che, come risulta segnatamente dal punto 45 della presente sentenza, il regolamento n. 1360/2013, letto in combinazione con il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale in virtù della quale una domanda di rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, fondata su detto regolamento, possa essere respinta per il fatto che le decisioni che hanno fissato tali contributi prima dell’adozione del regolamento di cui sopra sono divenute definitive.

53 Tale conclusione non è in alcun modo rimessa in discussione dal principio della certezza del diritto, evocato dal giudice del rinvio.

54 Infatti, è pur vero che, in conformità ad una costante giurisprudenza, poiché il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza di termini di ricorso ragionevoli o in virtù dell’esaurimento dei mezzi di ricorso, contribuisce alla certezza del diritto, il diritto dell’Unione non esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a ritornare su una decisione amministrativa che ha acquisito un siffatto carattere definitivo (sentenza del 20 dicembre 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

55 Tuttavia, come si è rilevato al punto 40 della presente sentenza, l’applicazione del regolamento n. 1360/2013 da parte delle autorità nazionali competenti non impone di riesaminare, di rettificare o, addirittura, di annullare le decisioni nazionali di fissazione di tributi, come la decisione del 25 novembre 2002, adottate sulla base dei regolamenti della Commissione che sono stati sostituiti con effetto retroattivo dal regolamento sopra citato. Pertanto, il carattere definitivo di tali decisioni e di tali avvisi di accertamento tributario non può costituire un ostacolo all’esercizio, da parte dei produttori di zucchero, del diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati ad essi conferito dal diritto dell’Unione, così come attuato dal regolamento summenzionato.

56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1360/2013 deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali, le quali permettano alle autorità nazionali competenti di respingere una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, invocando il carattere definitivo delle decisioni nazionali che hanno fissato, prima dell’adozione del regolamento summenzionato, l’importo dei contributi in parola, in applicazione di vari regolamenti della Commissione che sono stati sostituiti, con effetto retroattivo, dal citato regolamento.

Sulle spese

57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1360/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che fissa i contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare per le campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2004/2005 e l’importo che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l’importo massimo del contributo e il contributo esigibile per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2005/2006,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non esige che il termine per la presentazione di una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, scada al più tardi alla data di determinazione di tali contributi, ossia al 30 settembre 2014. Incombe agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, il termine applicabile, salvo sempre il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, restando inteso che un termine della durata di un anno non risulta di per sé irragionevole, ma solo a condizione che esso cominci a decorrere da una data non antecedente a quella dell’entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013.

2) Il regolamento n. 1360/2013

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a norme nazionali, le quali permettano alle autorità nazionali competenti di respingere una domanda, fondata su tale regolamento, intesa ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, invocando il carattere definitivo delle decisioni nazionali che hanno fissato, prima dell’adozione del regolamento summenzionato, l’importo dei contributi in parola, in applicazione di vari regolamenti della Commissione europea che sono stati sostituiti, con effetto retroattivo, dal citato regolamento.

Firme

 

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