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Nota a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11.10.2023, Sentenza n. 28378

 

______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

 

IL CONTROLLO SUI DIPENDENTI AL DI FUORI DELL’AMBIENTE DI LAVORO: LIMITI DI LEGITTIMITÀ DELLE INDAGINI INVESTIGATIVE

 

Alessia Riommi

 

Abstract [It]: Il commento si concentra sulla questione della legittimità dei controlli svolti dal datore di lavoro mediante il ricorso ad agenzie investigative. Oggetto di analisi è l’evoluzione giurisprudenziale della disciplina in ordine al delicato bilanciamento tra le esigenze di vigilanza dell’attività lavorativa e accertamento dei comportamenti illeciti da un lato, e quelle di salvaguardia della riservatezza del lavoratore dall’altro. Trattandosi di un controllo, quello investigativo, che incide sensibilmente sui diritti fondamentali della persona, particolare attenzione è, poi, dedicata alle disposizioni in tema di protezione della privacy del lavoratore, dalle quali discende l’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della normativa rilevante in materia.

Abstract [En]: This commentary focuses on the issue of the legitimacy of the controls carried out by the employer through the use of investigative agencies. The paper deals with the jurisprudential evolution of the discipline in relation to the delicate balance between the needs of supervision of work activity and detection of illicit behaviors on the one hand, and those of safeguarding the worker’s confidentiality on the other. Since it is a control, the investigative one, which significantly affects the fundamental rights of the person, particular attention is, then, dedicated to the provisions regarding the protection of the worker’s privacy from which the unusability of the data processed in violation of the relevant legislation on the subject derives.

 

Nota a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11.10.2023, Sentenza n. 28378

Pres. Raimondi, Rel. Panariello – G.W. c. Telecom Italia s.p.a.

Parole chiave: controllo per il tramite di agenzie investigative – controllo sull’attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali – artt. 2 e 3 St. Lav. – controllo sul mero inadempimento – perpetrazione di illeciti – sospetto di illeciti in corso di esecuzione – comportamenti penalmente rilevanti – attività fraudolente.

Le disposizioni dell’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. Dunque, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. Lav. (Massima a cura dell’A.).

 

Parole chiave: natura normativa dei codici deontologici – inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici – inutilizzabilità “assoluta” – impossibilità per il datore di lavoro di porre i dati a fondamento di contestazione disciplinare e di produrli in giudizio come mezzo di prova – impossibilità per il giudice di merito di porre i dati a fondamento della sua decisione.

Si affermano i seguenti principi di diritto: 1) i codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 hanno natura normativa e, pertanto, possono e devono essere individuati ed applicati anche d’ufficio dal giudice (iura novit curia); 2) la violazione dei predetti codici deontologici può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e determina l’inutilizzabilità dei dati così raccolti; 3) l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, nel periodo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 101 del 2018, è da intendersi come “assoluta”, quindi rilevante in sede sia processuale che extraprocessuale; 4) tale inutilizzabilità “assoluta” determina l’impossibilità sia per il datore di lavoro di porli a fondamento di una contestazione disciplinare e poi di produrli in giudizio come mezzo di prova, sia per il giudice di merito di porli a fondamento della sua decisione. (Massima a cura dell’A.).

 

 

SOMMARIO: 1. Il caso all’esame della Suprema Corte. – 2. L’evoluzione della disciplina del potere di controllo nella giurisprudenza di legittimità: le fattispecie dei controlli “occulti” e controlli “difensivi”. – 3. I principi dettati dalla Corte di Cassazione in tema di utilizzabilità dei dati raccolti dagli investigatori privati. – 4. Sulla difficile distinzione tra illecito e inadempimento nell’ambito del contratto di lavoro. – 5. La protezione della privacy del lavoratore e l’inutilizzabilità dei dati raccolti: osservazioni conclusive.


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