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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 22 | Data di udienza:

DIRITTO DEL LAVORO – Illegittimità costituzionale – Licenziamenti viziati – Nullità «espressamente» prevista dalla legge – Eccesso di delega – Violazione del criterio direttivo – Regime della reintegrazione – Espressa (e testuale) sanzione della nullità – Carattere imperativo della prescrizione violata – Divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti – Art. 2, c. 1, d.lgs. 4/3/2015, n. 23 – Licenziamento discriminatorio – Licenziamento nullo – Consigli di disciplina – Dipendente autoferrotranviario – Richiesta di intervento del CdD – Garanzia per il lavoratore – mancanza di legittimazione all’esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro – Trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo – Nullità della sanzione disciplinare – Licenziamento nullo per violazione di norme imperative – Licenziamento nullo senza che sia prevista “espressamente” la nullità dell’atto – Art. 53 dell’All. A r.d. n. 148/1931. (Segnalazione e massime a cura di Alessia Riommi)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2024
Numero: 22
Data di udienza:
Presidente: Barbera
Estensore: Amoroso


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Illegittimità costituzionale – Licenziamenti viziati – Nullità «espressamente» prevista dalla legge – Eccesso di delega – Violazione del criterio direttivo – Regime della reintegrazione – Espressa (e testuale) sanzione della nullità – Carattere imperativo della prescrizione violata – Divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti – Art. 2, c. 1, d.lgs. 4/3/2015, n. 23 – Licenziamento discriminatorio – Licenziamento nullo – Consigli di disciplina – Dipendente autoferrotranviario – Richiesta di intervento del CdD – Garanzia per il lavoratore – mancanza di legittimazione all’esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro – Trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo – Nullità della sanzione disciplinare – Licenziamento nullo per violazione di norme imperative – Licenziamento nullo senza che sia prevista “espressamente” la nullità dell’atto – Art. 53 dell’All. A r.d. n. 148/1931. (Segnalazione e massime a cura di Alessia Riommi)



Massima

CORTE COSTITUZIONALE 22 febbraio 2024 (Ud. 23/01/2024), Sentenza n. 22

 

DIRITTO DEL LAVORO – Illegittimità costituzionale – Licenziamenti viziati – Nullità «espressamente» prevista dalla legge – Eccesso di delega – Violazione del criterio direttivo – Regime della reintegrazione – Espressa (e testuale) sanzione della nullità – Carattere imperativo della prescrizione violata – Divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti – Art. 2, c. 1, d.lgs. 4/3/2015, n. 23 – Licenziamento discriminatorio – Licenziamento nullo.

Si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente», per aver il legislatore delegato dettato una disciplina la cui incompletezza conferma la sua incoerenza rispetto al disegno del legislatore delegante, che limita il diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da una nullità «espressamente» prevista. L’eccesso di delega per violazione del criterio direttivo trova riscontro sia nell’univoca “lettera” di quest’ultimo, che ammette distinzioni per i licenziamenti disciplinari, ma non anche per quelli nulli, sia nell’interpretazione sistematica per la contraddittorietà di una distinzione che non si accompagni, diversamente che per i licenziamenti disciplinari, alla previsione del tipo di tutela applicabile alla fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione. Ne segue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. La fattispecie del licenziamento discriminatorio e quella del licenziamento nullo sono state tenute distinte, sicché non può seguirsi l’ipotesi interpretativa secondo cui il riferimento al “licenziamento nullo e discriminatorio” costituirebbe un’endiadi e starebbe a significare un’unica fattispecie: quella del “licenziamento nullo perché discriminatorio”.

 

DIRITTO DEL LAVORO – Consigli di disciplina – Dipendente autoferrotranviario – Richiesta di intervento del CdD – Garanzia per il lavoratore – mancanza di legittimazione all’esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro – Trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo – Nullità della sanzione disciplinare – Licenziamento nullo per violazione di norme imperative – Licenziamento nullo senza che sia prevista “espressamente” la nullità dell’atto – Art. 53 dell’All. A r.d. n. 148/1931.

Nella vigenza della disposizione che prevede i Consigli di disciplina «per la generalità delle aziende di trasporto», nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell’opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del CdD, rimane irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell’organo, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal r.d. n. 148 del 1931 in materia disciplinare quale disciplina maggiormente garantista rispetto a quella prevista dallo statuto dei lavoratori. La richiesta di intervento del CdD, oltre a costituire un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, determina la mancanza di legittimazione all’esercizio del potere di recesso in capo al datore di lavoro e il suo trasferimento ad un organo collegiale esterno e terzo. La violazione di tale disposizione, che si è ritenuto avere natura inderogabile, in quanto costituisce una prescrizione di validità dell’atto (e non già di comportamento) e si fonda su un evidente scopo di tutela del lavoratore dipendente, determina la nullità della sanzione disciplinare, la quale rientra nella categoria delle nullità di protezione, dovendo annoverarsi l’art. 53 dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 tra le norme imperative di cui all’art. 1418, primo comma, cod. civ. Consiste, pertanto, in una fattispecie di licenziamento nullo per violazione di norme imperative, senza che sia prevista “espressamente” la nullità dell’atto (il licenziamento) come conseguenza di tale violazione (Nel caso di specie, il licenziamento è stato intimato ad un autoferrotranviere, assunto dopo il 7 marzo 2015, e perciò ricadente nell’ambito della disciplina posta dal d.lgs. n. 23 del 2015, all’esito di un procedimento viziato dalla violazione dell’art. 53, settimo e ottavo comma, dell’Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, perché adottato dal datore di lavoro anziché dal Consiglio di disciplina (CdD), sebbene il lavoratore avesse fatto tempestiva richiesta dell’intervento di tale organo terzo dopo il provvedimento di «opinamento»).

Pres. Barbera – Red. Amoroso – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ord. n. 83/2023


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Titolo Completo

CORTE COSTITUZIONALE 22/02/2024 (Ud. 23/01/2024), Sentenza n. 22

SENTENZA

 

CORTE COSTITUZIONALE, 22 febbraio 2024, Sentenza n. 22

 

 

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