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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 5010 | Data di udienza: 25 Gennaio 2024

DIRITTO DEL LAVORO – Contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato – Violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali – Artt. 40, 63, c.5, d.lgs n. 165/2001 – Contrattazione collettiva – Progressione di carriera – Anno di anzianità utile al passaggio di fascia – Differenze retributive, criterio di calcolo degli anni di anzianità – Enti della ricerca – Art. 4, c.6, sez.2^ del c.c.n.l. del 5/03/1998- art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005. (Segnalazione e massime a cura di Omar El Amri)


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2024
Numero: 5010
Data di udienza: 25 Gennaio 2024
Presidente: DI PAOLANTONIO
Estensore: BUCONI


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato – Violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali – Artt. 40, 63, c.5, d.lgs n. 165/2001 – Contrattazione collettiva – Progressione di carriera – Anno di anzianità utile al passaggio di fascia – Differenze retributive, criterio di calcolo degli anni di anzianità – Enti della ricerca – Art. 4, c.6, sez.2^ del c.c.n.l. del 5/03/1998- art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005. (Segnalazione e massime a cura di Omar El Amri)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE Sez. LAVORO CIVILE 26 febbraio 2024 (Ud. 25/01/2024), Ordinanza n. 5010

 

 

DIRITTO DEL LAVORO – Contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato – Violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali – Artt. 40, 63, c.5, d.lgs n. 165/2001.

In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs. e il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi.

 

DIRITTO DEL LAVORO – Contrattazione collettiva – Progressione di carriera – Anno di anzianità utile al passaggio di fascia – Differenze retributive, criterio di calcolo degli anni di anzianità – Enti della ricerca – Art. 4, c.6, sez.2^ del c.c.n.l. del 5/03/1998- art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005.

In tema di passaggio alla fascia di anzianità successiva, il termine indicato dall’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998, decorre dal termine dell’anno e non al 31 dicembre di ciascuno degli anni che in tabella segnano la progressione di carriera. Per quanto concerne il particolare settore della contrattazione collettiva degli Enti della ricerca, laddove si dispone che il passaggio di fascia avvenga al compimento di un determinato anno di anzianità, si intende che l’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente compiuto riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori, dovendo escludersi che la normativa possa essere intesa nel senso che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori qualsiasi sia la data di assunzione.

(conferma la sentenza n. 7966/2017 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI), Pres. DI PAOLANTONIO, Est. BUCONI, Ric. Immirzi (avv. omissis) c. C.N.R., rappr. e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE Sez. LAVORO CIVILE 26/02/2024 (Ud. 25/01/2024), Ordinanza n. 5010

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16820/2018 R.G. proposto da:
C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

CONTRO

IMMIRZI B., rappresentata e difesa dall’Avv. IRENE MONTUORI, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7966/2017 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 29.11.2017, N.R.G. 6391/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.01.2024 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal C.N.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che lo aveva condannato al pagamento della somma di € 3.151,66 oltre interessi in favore di B. Immirzi, a titolo di differenze di retribuzione dovute per l’erroneo inquadramento nelle fasce stipendiali.

2. La Corte territoriale, dopo avere rilevato che il CNR aveva attribuito alla Immirzi la IV fascia dal 1°.12.2001 al compimento del 13° anno di anzianità, la V dal 1°.12.2005 al compimento del 17° anno di anzianità e la VI dal 1° 12.2010 al compimento del 23° anno di età, ha ritenuto infondata la censura proposta dal CNR sulla correttezza del criterio di calcolo seguito dal primo giudice, evidenziando che il Tribunale aveva considerato come finiti gli anni finali di permanenza in ciascuna fascia stipendiale.

3. Il giudice di appello ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il passaggio alla fascia superiore sulla base dei contratti collettivi via via succedutisi ha decorrenza dall’inizio dell’anno successivo a quello di permanenza in ciascuna fascia stipendiale (ha dunque ritenuto che il passaggio alla IV fascia è stato previsto alla fine del 12° anno di anzianità e all’inizio dell’anno successivo, quello alla quinta fascia alla fine del 16° anno e all’inizio del 17° e così di seguito), mentre il C.N.R. aveva effettuato il passaggio solo alla fine dall’anno da cui dovrebbe partire la permanenza nella fascia superiore.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C.N.R., prospettando un unico motivo.

5. B. Immizi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL 1995/1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca – Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali – parte economica biennio 1996-1997, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.

Sostiene che tale disposizione, secondo cui il requisito temporale può essere riconosciuto in capo al dipendente soltanto “al termine dei periodi previsti dalla tabella B”, va interpretata nel senso che il requisito matura al compimento dell’intero periodo temporale fissato per ciascuna fascia; richiama la precisazione contenuta all’interno della tabella B, in forza della quale “N. B. Gli anni 4, 8, 12,16, 22 e 30 sono da intendersi anni finiti”, evidenziando che il passaggio di fascia può avvenire solo con il compimento per intero degli anni indicati.

Evidenzia che ai fini della maturazione del diritto al passaggio dalla III fascia stipendiale (per la quale occorrono da 9 a 12 anni di anzianità), alla IV fascia stipendiale (per la quale occorrono da 13 a 16 anni di anzianità) in forza della suddetta tabella B è necessaria un’anzianità di 13 anni di servizio.

Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto, in contrasto con il dettato normativo, che il passaggio alla quarta fascia avviene alla fine del 12° anno di anzianità e all’inizio dell’anno successivo, che il passaggio alla quinta fascia avviene alla fine del 16° anno e all’inizio del 17°, e così di seguito.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione e allegazione del CCNL è infondata.

E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs. e il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi (cfr., tra le tante Cass. Sez. L, n. 8254/2010).

3. Il ricorso è infondato.

4. E’ pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente è stata assunta in data 1.12.1988; nel presente giudizio è in contestazione solo la correttezza della decorrenza con cui le sono state attribuite le fasce stipendiali dalla quarta alla sesta, mentre non è in discussione la decorrenza con cui alla ricorrente sono state attribuite le prime tre fasce.

In ordine all’attribuzione della quarta fascia, la Corte territoriale ha applicato la clausola contrattuale (art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998 Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali) secondo cui il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore viene acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella B.

Il ricorso non lamenta l’erronea individuazione delle disposizioni contrattuali applicate dalla Corte territoriale, ma si duole della loro errata interpretazione.

5. Orbene, questa Corte ha precisato che l’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998, laddove prevede che il passaggio alla fascia di anzianità successiva avvenga al termine dei periodi indicati in tabella, vada intesa non come riferentesi al 31 dicembre di ciascuno degli anni che in tabella segnano la progressione di carriera ma al termine dell’anno, rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità, in relazione alla data di assunzione dei singoli lavoratori (Cass. n. 33054/2023, a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.).

Si è in particolare ritenuto che la nota inserita nella tabella B del c.c.n.l. del 1998 (da intendersi non limitata solo a quella Tabella B del 1998 ma come chiarificatrice dei generali criteri di computo e come tale utilizzabile anche a seguito delle modifiche tabellari) secondo cui “gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30, devono considerarsi finiti”, non può portare ad un prolungamento del periodo fino al termine dell’anno solare di riferimento. Questa Corte ha inoltre chiarito che la contrattazione collettiva Enti di ricerca, innanzi ricordata, laddove dispone che il passaggio di fascia avvenga al compimento di un determinato anno di anzianità, va intesa nel senso che l’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente compiuto riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori, dovendo escludersi che la normativa possa essere intesa nel senso che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori qualsiasi sia la data di assunzione.

Deve dunque escludersi che in forza dell’art. 4, comma 6, del CCNL 1995-1998 il transito avvenga al termine dell’anno successivo a quello rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità.

6. Ciò premesso, nella tabella di riferimento, (tabella B del c.c.n.l. Enti di ricerca 1995-1998) il passaggio di fascia è previsto secondo il seguente schema:

1^ fascia 0-4 anni: 2^ fascia 5-8 anni; 3^ fascia 9-12 anni; 4^ fascia 13-16 anni.

L’anzianità di servizio della lavoratrice va calcolata a far tempo dalla data di assunzione, quindi, dal 1.12.1988 con scadenza dell’arco temporale dei 12 anni al 1.12.2000, in tale data essendo maturato il diritto al passaggio alla quarta fascia.

Nel caso di specie, il passaggio tra la terza e la quarta fascia – previsto al compimento del dodicesimo anno di anzianità – ai sensi dell’art. 4, comma 6, del CCNL 1995-1998 è dunque intervenuto alla fine del dodicesimo anno di anzianità della Immirzi, alla data del 1.12.2000 (e non al 1.12.2001).

7. Questa Corte ha inoltre precisato che la disposizione di cui all’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998 e l’art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, secondo cui il passaggio di fascia avviene alle scadenze indicate nelle singole tabelle, hanno il medesimo contenuto e portata (Cass. n. 33054/2023 cit.).

In particolare, l’art. 2, comma 1, del CCNL 2002-2005 così dispone: “Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica”, mentre ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2002-2005: “Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall’art. 6, Sez. II, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste. (…) A decorrere dall’1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D”.

Anche l’art. 7, comma 2, del CCNL 2008-2009, il quale stabilisce: “Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella E”, ha un contenuto e una portata analoga all’art. 4 del CCNL all’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998.

8. La sentenza impugnata ha dunque verificato la decorrenza del diritto della Immirzi all’attribuzione delle fasce stipendiali dalla quarta alla sesta sulla scorta di un’interpretazione dell’art. 4, comma 6, del CCNL 1995-1998 e delle disposizioni contrattuali successive conforme ai principi espressi da questa Corte.

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 435/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Irene Montuori.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2024.

 

 

 

 
 

 

 

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