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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6315 | Data di udienza: 12 Marzo 2024

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Verbale – Polizia Locale – Accertamento di inottemperanza – Ingiunzione di demolizione di opere abusive – Art. 33 D.P.R. n. 380/2001 – Atto endoprocedimentale – Efficacia dichiarativa – Formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione – Necessità – Atto competente autorità amministrativa – Effetto acquisitivo – Art. 31, co. 4, D.P.R. 380/01 (Massima a cura di Ilaria Genuessi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Marzo 2024
Numero: 6315
Data di udienza: 12 Marzo 2024
Presidente: Mangia
Estensore: Sciascia


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Verbale – Polizia Locale – Accertamento di inottemperanza – Ingiunzione di demolizione di opere abusive – Art. 33 D.P.R. n. 380/2001 – Atto endoprocedimentale – Efficacia dichiarativa – Formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione – Necessità – Atto competente autorità amministrativa – Effetto acquisitivo – Art. 31, co. 4, D.P.R. 380/01 (Massima a cura di Ilaria Genuessi)



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ Quater – 30 marzo 2024, n. 6315

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Verbale – Polizia Locale – Accertamento di inottemperanza – Ingiunzione di demolizione di opere abusive – Art. 33 D.P.R. n. 380/2001 – Atto endoprocedimentale – Efficacia dichiarativa – Formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione – Necessità – Atto competente autorità amministrativa – Effetto acquisitivo – Art. 31, co. 4, D.P.R. 380/01

Si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile l’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell’ente comunale, avente efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, priva della competenza per l’adozione di atti di amministrazione attiva. In tal senso, risulta pertanto necessaria l’adozione di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 il quale, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l’effetto acquisitivo e costituisca, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. (1)

(1) V. in merito T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 18 gennaio 2022, n.358.

Pres. Mangia, Est. Sciascia – Lauro (avv. Saginario) c. Comune di Cerveteri (avv. Morini)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ Quater – 30 marzo 2024, n. 6315

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2024, proposto da Stefania Lauro, rappresentata e difesa dall’avvocato Mirko Saginario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento e la revoca, previa adozione di idonee misure cautelari, del verbale del Comune di Cerveteri – Corpo di Polizia Locale n° 233/2023 del 14.11.2023, notificato il 14.11.2023 di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione di opere abusive ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001 n. 18/2015 del 01.12.2015 del Comune di Cerveteri e del verbale del Comune di Cerveteri – Corpo di Polizia Locale n. 234/2023 del 14.11.2023, notificato il 14.11.2023, di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione di opere abusive ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001 n. 19/2015 del 01.12.2015 del Comune di Cerveteri;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerveteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

– rilevato che, con le ordinanze nn. 18 e 19 del 01.12.2015, il Comune di Cerveteri disponeva la demolizione delle opere dettagliatamente indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, alle lettere da A) a I) [e segnatamente: fabbricato residenziale; seminterrato sud; seminterrato nord; ampliamento nord; ampliamento sud; casetta in legno; cambio destinazione d’uso da pertinenza agricola a civile abitazione; ampliamento fabbricato E; manufatto in legno; piscina-gazebo; ricovero autovetture];

– rilevato che, con i verbali di polizia locale nn. 233 e 234 del 14.11.2023, si accertava l’inottemperanza alle suddette ordinanze di demolizione;

– rilevato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente impugnava i suddetti verbali di accertamento, adducendo, tra i motivi di ricorso, l’allegazione secondo cui la suddetta ordinanza n. 18/2015 non le sarebbe mai stata notificata, con la conseguente asserita caducazione dell’atto presupponente;

– rilevato che, anche a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, risulta dagli atti di causa che la suddetta ordinanza fu notificata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., tramite raccomandata A.R. (con la quale si comunicava di aver depositato la stessa ordinanza presso la casa comunale di Cerveteri) spedita in data 29.01.2016 e tornata al mittente per compiuta giacenza;

– rilevato che, con la memoria di costituzione depositata in data 12.02.2024, l’amministrazione resistente eccepiva che i verbali di accertamento impugnati non risultano essere provvedimenti dotati di propria ed autonoma lesività stante la loro natura di atti meramente ricognitivi, privi di valore

provvedimentale;

– ritenuto di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «È inammissibile l’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell’ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l’adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta necessaria l’adozione di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisca l’effetto acquisitivo e costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II.» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 18/01/2022, n.358);

– ritenuta pertanto l’inammissibilità del ricorso;

– ritenuto di dover provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L’ESTENSORE
Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

 

 

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