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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 258 | Data di udienza: 14 Febbraio 2024

VIA VAS AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Partecipazione al procedimento – Invio preavviso di rigetto ex art. 10 bis – Non è dovuto (Massima a cura di Aniello Formisano)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2024
Numero: 258
Data di udienza: 14 Febbraio 2024
Presidente: Gabbricci
Estensore: Di Paolo


Premassima

VIA VAS AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Partecipazione al procedimento – Invio preavviso di rigetto ex art. 10 bis – Non è dovuto (Massima a cura di Aniello Formisano)



Massima

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 28 marzo 2024, n.258

VIA VAS AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Partecipazione al procedimento – Invio preavviso di rigetto ex art. 10 bis – Non è dovuto

Nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening), non è dovuto l’invio del preavviso di rigetto ex art. 10bis, l. n. 241 del 1990 in ragione dell’assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un – eventuale – passaggio intermedio verso la VIA completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa sì risolvibile in un atto di diniego. A ciò si aggiunga che il provvedimento di assoggettabilità a VIA non è un rigetto di un’istanza prPrecedenteesentata dalla ricorrente quanto, piuttosto, un provvedimento interlocutorio, che non si esprime in senso positivo né negativo sul progetto presentato, ma è solo una decisione di sottoporre il progetto stesso alla successiva fase di VIA, qualora il medesimo possa avere “possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente” e, pertanto, allo stesso non è applicabile l’art. 10 bis, L. n. 241/90.

Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo – E. S.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Provincia di Cremona (avv Bezzi)


Allegato


Titolo Completo

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 28 marzo 2024, n.258

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2023, proposto da Exsicus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Provincia di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

ATS Val Padana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Lombardia – Dipartimento di Cremona, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

– del decreto n. 589 del 28 dicembre 2022, con il quale il dirigente ad interim del Settore Ambiente e Territorio ha disposto di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’articolo 19 D.lgs. 152/2006, il progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, costituiti da sfalci e potature, destinati alla produzione di combustibili alternativi (cippato di legno) e di disidratazione di rifiuti;

– di ogni altro provvedimento presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione, al parere di ATS Val Padana, pervenuto agli atti del procedimento il 22 dicembre 2022 al prot. prov. n. 98750 ed al parere di ARPA pervenuto agli atti del procedimento il 7 dicembre 2022 al prot. prov. n. 93937.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Cremona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.La Exsicus s.r.l. (d’ora in poi solo Exsicus), odierna ricorrente, è una società che opera nel settore della produzione di combustibili alternativi.

2. In data 10 agosto 2022 la società presentava presso i competenti uffici della Provincia di Cremona, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06 D. Lgs., un’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di uno stabilimento produttivo per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi verdi (sfalci, potature e legname) da realizzarsi nel territorio del Comune di Sospiro (CR), istanza corredata di uno Studio Impatto Ambientale (SIA). Nel contempo la società trasmetteva, tramite il portale Q-Cumber istituito dalla Determina di Giunta Regionale 5223/2021, i dati funzionali alla disamina del sistema a matrice disciplinata dalla stessa DGR.

3.Il progetto depositato, in sintesi, riguarda un nuovo insediamento per le seguenti attività:

a. una linea di trattamento e recupero di rifiuti vegetali (sfalci, potature e legname), con attività classificate come [R13] ed [R3] dell’Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (nella sostanza un impianto di triturazione/cippatura del legno che permette di produrre del cippato);

b. una linea di trattamento di rifiuti fangosi, con attività classificate come [R13] ed [R12] dell’Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e come [D15] ed [D13] dell’Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 (nella sostanza, un essiccatore di fanghi).

4. Tale progetto, per la tipologia degli interventi proposti, è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale secondo i disposti dell’allegato IV del D. Lgs. 152/06 e succ. mod. e dell’allegato B della L.R. n. 5/2010 punto 7. lett. t) e z. b), in quanto rientrante nella seguente classificazione:

• Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006);

• Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5.L’impianto progettato dalla ricorrente Exsicus è collocato in adiacenza a una centrale di produzione di energia mediante combustione biomasse non rifiuti (fin dall’origine o che hanno cessato tale qualifica), gestita da Rinnova Energia, che è una società agricola che detiene il 20% del capitale di Exsicus e, a sua volta, partecipata dallo stesso titolare di Exsicus.

6. La centrale di Rinnova Energia, nel 2021, è stata oggetto di una variante autorizzativa che l’aveva abilitata all’installazione di un impianto mobile di triturazione/cippatura di rifiuti legnosi.

7. Con l’impianto progettato, secondo quanto dichiarato da Exsicus, la società intendeva, con riguardo alla linea di recupero del legno, operare una mera delocalizzazione, di circa 100 metri, dell’impianto di triturazione/cippatura autorizzato in capo alla confinante Rinnova Energia, che avrebbe dismesso il suo, potendo quest’ultima utilizzare le biomasse prodotte dalla ricorrente.

8. Nell’ambito del procedimento di verifica di valutazione di impatto ambientale, avviato il 10 agosto 2022 dalla società ricorrente, ARPA ed ATS Val Padana avevano ritenuto insufficiente la documentazione e le informazioni prodotte dalla società e pertanto avevano chiesto chiarimenti e integrazioni.

9. In particolare, i citati Enti (ARPA Lombardia con nota del 6 settembre 2022, ATS Val Padana con nota del 29 settembre 2022, Provincia del Cremona con pec del 4 ottobre 2022) avevano rilevato che nello Studio di impatto presentato dalla ricorrente, il contributo delle emissioni diffuse derivanti dalle attività riconducibili alla linea di produzione di biocombustibile, effettuata su area esterna scoperta, era stato ritenuto trascurabile e di conseguenza non incluso tra le sorgenti oggetto di modernizzazione e valutazione, senza però fornire una stima di tali emissioni che consentisse, nel concreto, di apprezzarne la trascurabilità rispetto alle sorgenti esaminate.

10. Era stato pertanto chiesto alla ricorrente di integrare lo Studio di impatto odorigeno e di ricaduta delle emissioni in atmosfera, lo Studio salute pubblica poiché non erano stati valutati gli effetti cumulativi indicati nell’Allegato A alla DGR 4792/2016, e di completare il processo di valutazione del rischio tossicologico.

11. Successivamente, ARPA e ATS Val Padana, rispettivamente con nota del 5 dicembre 2022 e del 22 dicembre 2022, evidenziavano che, in relazione all’impatto in atmosfera e odori, e allo studio salute pubblica, l’aggiornamento prodotto dalla società non contiene quanto richiesto ritenendolo quindi non completamente esaustivo.

12. Con l’impugnato Decreto n. 589 del 28 dicembre 2022, il Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona assoggettava il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’articolo 19 D.lgs. 152/2006.

13. La Exsicus ha impugnato il provvedimento in quanto, a suo dire, sarebbe difforme dall’intervenuto positivo superamento dello screening condotto con il sistema a matrice del portale regionale Q-cumber, che aveva escluso l’assoggettabilità a VIA del progetto.

14. Si è costituita in giudizio la Provincia di Cremona per resistere al ricorso depositando documenti e memoria di costituzione e di replica insistendo per il rigetto del ricorso.

15. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha dedotto i seguenti quattro motivi di illegittimità.

2. Con il primo motivo lamenta la violazione degli articoli 1, 7 e 10bis della L. 241/1990 e dell’articolo 9 del D.lgs. 152/2006, violazione dei principi sul giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento, per erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria, per sviamento di potere, per contraddittorietà, per illogicità, irragionevolezza ingiustizia manifeste e per difetto di motivazione: la ricorrente sostiene che il provvedimento provinciale impugnato sarebbe irrimediabilmente viziato, sotto il profilo procedimentale, avendo la Provincia di Cremona omesso di inviare alla ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10bis della L. 241/1990.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il Collegio ritiene necessario premettere una breve ricostruzione della cornice giuridica che governa la materia.

2.3. Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. codice dell’ambiente, dopo aver tracciato nel Titolo I della Parte II le linee generali e definitorie degli istituti della V.I.A., della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) e della autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ne descrive analiticamente il procedimento nelle disposizioni successive.

2.4. Per quanto qui di interesse, rileva la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all’art. 19 del codice, il quale ne disciplina lo svolgimento.

2.5. Preliminarmente si rileva come, in materia di valutazione d’impatto ambientale, il c.d. screening di cui al citato art. 19 D. lgs. 152/2006 svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica e l’amministrazione solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA. Diversamente, consente di pretermetterla, con risparmio di tempo e costi effettivi. Essa è qualificata come procedura preliminare alla V.I.A., dizione questa da intendere solo in senso cronologico, nel senso che lo screening è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all’esito in tal senso della verifica di assoggettabilità.

2.6. Le categorie di progetti che possono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità coincidono con quelle rispetto alle quali la V.I.A. è solo eventuale, tra i quali i progetti elencati nell’Allegato IV (screening di competenza regionale), in cui ricade il progetto presentato dalla ricorrente.

2.7. La verifica di assoggettabilità, dunque, non può essere considerata una fase costitutiva ed imprescindibile della V.I.A., perché essa non deve essere esperita sempre, ma solo rispetto ai progetti appena elencati.

2.8. Sul punto vale la pena richiamare un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n.5379; Consiglio di Stato sez. IV, 28 marzo 2023, n.3168; T.A.R. Palermo, sez. I, 14 giugno 2021, n.1935), che ha chiarito che per il procedimento di screening è prevista la sommarietà della valutazione dell’Amministrazione nei casi di dubbia compatibilità ambientale, proprio nell’ottica di evitare un’inutile duplicazione procedimentale, in quanto una completa istruttoria e valutazione verrà poi svolta in sede di VIA. Mentre, in caso di assenza di dubbi rilevanti, l’Autorità dovrà approfonditamente valutare gli impatti e imporre eventualmente prescrizioni.

2.9. Ciò posto, venendo all’esame del primo motivo di ricorso, esso è privo di pregio alla luce della giurisprudenza già richiamata e condivisa dal Collegio, secondo cui nella fase della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (c.d. screening), non è dovuto l’invio del preavviso di rigetto ex art. 10bis, l. n. 241 del 1990 in ragione dell’assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un – eventuale – passaggio intermedio verso la VIA completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa sì risolvibile in un atto di diniego.

2.10. A ciò si aggiunga che il provvedimento di assoggettabilità a VIA non è un rigetto di un’istanza presentata dalla ricorrente quanto, piuttosto, un provvedimento interlocutorio, che non si esprime in senso positivo né negativo sul progetto presentato, ma è solo una decisione di sottoporre il progetto stesso alla successiva fase di VIA, qualora il medesimo possa avere “possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente” e, pertanto, allo stesso non è applicabile l’art. 10 bis, L. n. 241/90.

2.11. Dalla specialità del procedimento deriva anche l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 9 del D. Lgs. 152/2006, che prevede l’applicazione delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle procedure di verifica e autorizzazione solo se con esse compatibili e ciò non ricorre nel caso di specie per la specialità del provvedimento interlocutorio qui impugnato.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, in sintesi, la violazione degli articoli 9, 19 e degli Allegati IV e V alla Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione degli articoli 3 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, violazione del PRGR, violazione della DGR 13 settembre 2021 – n. XI/5223, violazione della DGR 10 febbraio 2010 – n. 8/11317, violazione della Direttiva 2014/52/UE e della Direttiva 2011/92/UE, eccesso di potere per travisamento, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per sviamento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione, difetto di attribuzione e incompetenza: a suo dire, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in assenza di qualsivoglia presupposto e in palese e conclamata violazione della DGR 5223/2021 e della DGR 11317/2010, che disciplinano il metodo, su matrice, per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti nel territorio lombardo, il quale aveva escluso che il progetto di Exsicus dovesse essere sottoposto a VIA. La ricorrente aggiunge infine che la Provincia avrebbe erroneamente considerato non vincolante tale esito e a sostegno della sua tesi richiama alcune sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 16 marzo 2020, n. 482, del Consiglio di Stato, sentenza del 12 aprile 2021 n. 2927; TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 23 dicembre 2021, n. 2895, le quali, a suo dire, avrebbero affermato la natura vincolante di tali esiti.

Afferma inoltre la ricorrente che, ai sensi del punto 3.2 dell’Allegato alla DGR 5223/2021, la valutazione di un progetto, condotta sulla base dei criteri e degli indici descritti in tale documento, costituirebbe elemento di supporto all’adozione del provvedimento di assoggettabilità alla VIA da parte dell’Autorità Competente ma che tale metodo non lascerebbe spazio a valutazioni discrezionali dell’Autorità Competente a fronte di un giudizio di non assoggettabilità.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Innanzitutto si osserva che le richiamate sentenze si riferiscono alla DGR 11317/2010, che indicava il “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”, delibera oggi superata dalla DGR 5223/2021 e non più applicabile ratione temporis al caso di specie.

3.3. Premesso che la DGR 5223/2021 (pag. 9) prevede espressamente che essa “costituisce revisione e aggiornamento della DGR n. 11317/10 “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i” dal momento che “Le modifiche introdotte dal legislatore, in particolare nell’allegato V del D. Lgs n. 152/06, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 2014/52/UE e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 104/17 hanno reso necessario l’aggiornamento della dgr 11317/10”.

3.4. Ai sensi del punto 3.2 della citata DGR 5223/2021 (approccio metodologico per la valutazione degli impianti) La valutazione di un progetto, condotta sulla base dei criteri e degli indici descritti nel presente documento, costituisce elemento di supporto all’adozione del provvedimento di assoggettabilità alla V.I.A. da parte dell’Autorità Competente (art. 19 c. 7 del D. Lgs. 152/06).

3.5. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si osserva che il citato punto 3.2. va interpretato considerando la premessa della DGR (pag. 4), la quale prevede che Ritenuto altresì opportuno che una versione semplificata dell’applicativo sia resa disponibile ai Proponenti; l’esito derivante dal suo utilizzo sarà dirimente per il Proponente solo qualora attesti la necessità di un assoggettamento a VIA, (…); un esito favorevole (non assoggettamento), in considerazione del fatto che non tiene conto degli elementi che possono emergere in sede istruttoria e che intervengono nella valutazione effettuata dall’autorità competente, non potrà essere in alcun modo vincolante per l’esito dell’istruttoria.

3.6. Nel caso in esame, l’esito di non assoggettamento derivante dall’applicativo “Q-cumber non è pertanto vincolante e l’Amministrazione nel provvedimento gravato ha ritenuto conforme alla vigente normativa solo l’impatto acustico mentre ha evidenziato dubbi sull’impatto odorigeno e di ricaduta delle emissioni in atmosfera, considerate le lacune progettuali segnalate dagli Enti competenti.

3.7. Nella memoria depositata dalla Provincia di Cremona il 31 marzo 2023, si fa inoltre presente che il Report che viene generato dall’applicativo “Q-cumber” non fornisce al proponente le 4 funzioni di valutazione, a cui sono assegnati specifici indici, ma invece le fornisce alla sola Autorità procedente. Concettualmente, la scelta di Regione Lombardia è stata, quindi, quella di “secretare” al proponente gli esiti derivanti dalla applicazione della matrice matematica, affinché l’Autorità competente possa svolgere, con adeguato grado di autonomia, le proprie valutazioni, come stabilito nelle premesse della stessa DGR 5223/2021.

Infatti, la valutazione preliminare di assoggettamento, o meno, a VIA non si può basare solo su meri giudizi tecnici suscettibili di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici coinvolti e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera.

3.8. Infine la ricorrente lamenta che la Provincia di Cremona avrebbe assunto la valutazione di sottoposizione a VIA in assenza di potere e potestà, non essendo consentito alle Province derogare ai limiti posti dalla normativa regionale, potendo le stesse, a tutto concedere, adottare, in via cautelativa, prescrizioni abilitative, volte a garantire l’assenza di impatti ambientali pregiudizievoli.

3.9. La censura non ha pregio.

3.10. Basti ricordare che, con la DGR 7366/08 e con la L.R. 5/2010, Regione Lombardia ha trasferito alle Province la competenza relativa all’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e non si comprende pertanto quali sarebbero gli asseriti limiti posti dalla normativa regionale.

4. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente dal momento che riportano le stesse censure di violazione dell’art. 19, comma 8, e dell’Allegato 5 alla Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione degli artt. 3 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, violazione della DGR 5223/2021, violazione del giusto procedimento e violazione degli artt. 7, 10 e10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per errata valutazione dei presupposti di fatto, per sviamento, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione: sostiene la ricorrente che la Provincia di Cremona avrebbe decretato la sottoposizione a VIA del progetto della ricorrente, oltre che in violazione dell’esito dello screening condotto sulla scorta della metodologia regionale imposta con la DGR 5223/2021, anche in contrasto con la normativa nazionale e la tipizzazione, da questa operata, delle fattispecie che, all’esito di una procedura di verifica di VIA, possono determinare l’assoggettamento del progetto a VIA. Il provvedimento impugnato – a dire della ricorrente – sarebbe motivato su un presunto difetto di integrazione documentale rispetto alle richieste di ATS e all’esigenza di integrazione dello Studio di impatto odorigeno, ragioni non rientranti tra le ipotesi tipizzate nell’art. 19, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, che dispone che “Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.” Infine, la società ricorrente sostiene di aver riscontrato la richiesta di integrazione avanzate dalla Provincia il 4 ottobre 2022 e che la Provincia avrebbe in ogni caso potuto provvedere mediante semplici prescrizioni, da trasfondersi poi nel provvedimento autorizzativo. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, a dire della ricorrente, apparente, del tutto errata, illogica, contraddittoria rispetto gli atti del procedimento e al giudizio espresso dalla stessa Provincia di non significatività delle emissioni del trituratore, impianto simile a quello oggetto del ricorso, che la confinante Rinnova Energia aveva chiesto di installare e per il quale era stata autorizzata.

4.1. I motivi sono infondati.

4.2. Ebbene, il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato sulla base dei citati criteri elencati nell’allegato V, prendendo in considerazione le caratteristiche del progetto, la localizzazione dei progetti e la tipologia, e le caratteristiche dell’impatto potenziale, e ciò risulta dalla documentazione versata in atti e dall’adeguata istruttoria svolta dagli Enti competenti con precise richieste di integrazione documentale in ordine alla tematica dell’impatto atmosferico/olfattivo e agli aspetti sanitari.

4.3. Quanto all’adeguatezza dei riscontri forniti dalla ricorrente alle richieste di integrazione provenienti da ARPA e ATS Val Padana, in particolare quelle relative alla non significatività delle emissioni del trituratore, va dato atto che con la nota del 5 dicembre 2022 ARPA ha affermato che per l’impianto in esame, infatti, le sorgenti esaminate sono unicamente l’emissione convogliata E1, derivante dall’essiccatore dei fanghi, e le emissioni diffuse derivanti dal traffico indotto. Per quanto concerne le emissioni diffuse associate alla linea di produzione di biocombustibile, invece, nell’aggiornamento dello Studio il Proponente ne conferma la trascurabilità, riproponendo le stesse motivazioni già presentate nella versione precedente dello studio, alle quali viene aggiunto l’effetto mitigativo atteso dalla realizzazione della pensilina ora prevista a copertura integrale delle aree interessate da tale linea produttiva. Non sono tuttavia prodotte stime emissive a supporto di quanto dichiarato. (….) si osserva che dall’esame del suddetto Report (di pre-valutazione) si può evincere che le emissioni dell’impianto di tritovagliatura sono state stimate secondo il modello USEPA AP42 11.19.2, ma nulla si può derivare sulla trascurabilità delle stesse, in quanto il Report non riporta i valori stimati in applicazione del metodo utilizzato. Dalla lettura del Report, inoltre, si rileva nuovamente che, ai fini della pre-valutazione prevista dalla d.g.r. XI/5223/2021, sono state considerate e caratterizzate tutte le emissioni diffuse derivanti dalle linee di produzione di biocombustibili (ivi comprese le emissioni dei cumuli di materiale) e, pertanto, si ribadisce come non appaia chiaro il differente approccio seguito dal Proponente, che da una parte ha considerato tali emissioni (ai fini delle valutazioni ex d.g.r. XI/5223/2021) e dall’altra le ha escluse (dallo studio di impatto e ricaduta).

4.4. Successivamente, gli Enti hanno preso atto favorevolmente della copertura completa dell’intera area di gestione dei rifiuti verdi, tuttavia, con nota del 22 dicembre 2022, in relazione agli esiti del modello di ricaduta riferito alle emissioni odorigene, ATS ha affermato che si rileva che la concentrazione massima oraria di picco al recettore più esposto (R5) risultava pari a 3,58 UO/mc e poiché tale recettore corrisponde all’azienda “G Free Alimentare”, si chiede di precisare se presso la stessa sia svolta attività di produzione alimenti. Inoltre ha evidenziato che nello Studio salute pubblica che si ritiene non completamente esaustivo, manca infatti la valutazione dei seguenti aspetti:

• Scenario massimo teorico cumulato (….)

• Inquinanti Composti Organici Volatili (COV) (…..)

4.5. Appare chiaro, per quanto sopra riportato, che i riscontri forniti dalla ricorrente non possono ritenersi privi di lacune e che la motivazione non è apparente ma circostanziata.

4.6. Infine, va ora esaminata la censura con la quale la ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla valutazione espressa dall’Amministrazione, poco più di un anno prima, sull’impianto di Rinnova Energia – a suo dire – sostanzialmente identico al nuovo progetto presentato dalla Exsicus.

4.7. Sul punto la Provincia, con la documentazione versata in atti, ha smentito l’assunto sulla sostanziale identità degli impianti: innanzitutto, Rinnova Energia, la vicina centrale a biomasse legnose, risulta autorizzata con decreto n. 885 del 12/06/2012 che prevede una quantità in ingresso pari a 60 t/g di biomassa vegetale proveniente dalla lavorazione esclusivamente meccanica mentre il progetto di Exicus prevede una potenzialità di 560 t/g di recupero rifiuti e uno stoccaggio di 3.250 mc di rifiuti. Si aggiunge inoltre che con il Decreto n. 188 del 31/03/2021 (Autorizzazione Unica alla modifica non sostanziale dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse legnose autorizzato nel 2012 a Rinnova Energia) erano state valutate e autorizzate modifiche non comportanti un aumento della potenzialità da biomasse legnose (non rifiuto), che rimanevano pertanto pari a 60 t/g, e il relativo procedimento amministrativo si era concluso favorevolmente con la previsione di alcune prescrizioni.

4.8. Concludendo, considerati i limiti del sindacato di questo Giudice sulle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, tenuto conto dei dubbi circa la compatibilità ambientale evidenziati dalla Provincia – che ha ritenuto che sulla base delle valutazioni condotte e della documentazione depositata dal proponente, non si può escludere che il progetto non determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi – e alla luce delle innegabili ulteriori necessità istruttorie emerse anche nell’odierno giudizio ai fini dell’approvazione del progetto, si ritiene non illogica né irragionevole la decisione della Provincia di avviare una valutazione più approfondita tramite VIA tesa a verificare se gli impatti ipotizzati possano considerarsi compatibili con l’ambiente.

5. Il gravame dev’essere pertanto interamente respinto.

6. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore

Pietro Buzano, Referendario

L’ESTENSORE
Marilena Di Paolo

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

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