DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Assenza di titolo edilizio – Istanza condono – Reiezione – Vincoli paesaggistico-ambientali – Materia edilizia e urbanistica – Sanatoria – Non ammessa – Opera abusivamente realizzata – Edificazione di nuove superfici abitabili – Aumento volumetrico – Entità del vincolo stesso – Assoluto o relativo – Non rileva (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2024
Numero: 8240
Data di udienza: 19 Aprile 2024
Presidente: Severini
Estensore: Ricchiuto
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Assenza di titolo edilizio – Istanza condono – Reiezione – Vincoli paesaggistico-ambientali – Materia edilizia e urbanistica – Sanatoria – Non ammessa – Opera abusivamente realizzata – Edificazione di nuove superfici abitabili – Aumento volumetrico – Entità del vincolo stesso – Assoluto o relativo – Non rileva (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 4^-ter – 26 aprile 2024, n. 8240
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Assenza di titolo edilizio – Istanza condono – Reiezione – Vincoli paesaggistico-ambientali – Materia edilizia e urbanistica – Sanatoria – Non ammessa – Opera abusivamente realizzata – Edificazione di nuove superfici abitabili – Aumento volumetrico – Entità del vincolo stesso – Assoluto o relativo – Non rileva.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) della L. Regionale del Lazio nr.12/2004, non sono mai suscettibili di sanatoria le opere di cui all’art.2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti. Inoltre, in applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) d.l. n. 269/2003, non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e, ciò, senza distinguere tra vincoli assoluti e relativi. Ne consegue per un costante orientamento giurisprudenziale si è affermato che non possono essere sanate le opere che determinano la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.
Pres. Severini, Est. Ricchiuto – Rizzello (Avv. Mineo) c. Roma Capitale (Avv. Garofoli)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 4^-ter – 26 aprile 2024, n. 8240SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2017, proposto da
Luigi Rizzello, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Mineo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l’annullamento
della Det. Dir. Roma Capitale, Dip. Progr. Attuaz. Urb. – Dir. Edilizia -U.O. Condoni num. rep. n. QI/886/2017 del 7 luglio 2017 – prot. n. QI/11934/2017 del 7 luglio 2017 – notificata ex art. 140 c.p.c. in data 2 novembre 2017– avente ad oggetto “Reiezione istanza di condono prot. n. 0/533793 sot. 0 del 01.12.2004 nonché di ogni altro atto, ancorché non cognito, ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto illegittimo e lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. Luigi Rizzello ha impugnato la determina del Comune di Roma Capitale del 7 luglio 2017 (prot. n. QI/11934/2017 del 7 luglio 2017) avente ad oggetto “Reiezione istanza di condono prot. n. 0/533793 sot. 0 del 01.12.2004”.
Detto, immobile ubicato nel Comune di Roma, è stato realizzato dai genitori del ricorrente intorno agli anni ’90 in assenza di titolo edilizio e si compone di un’unità immobiliare (piani: T, S1, 1), sviluppante una superficie di circa mq. 124,00 ed una superficie non residenziale pari a circa mq. 156,00 (comprensiva quest’ultima di balconi, terrazzo e locale interrato destinato ad autorimessa).
A seguito dell’istanza di condono, presentata ai sensi dell’art. 32, l. n. 326/2003, il Comune di Roma ha emanato il preavviso di rigetto, evidenziando che l’opera doveva considerarsi insanabile ex art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004, in quanto ricadente in area assoggettata a vincoli paesaggistico-ambientali.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene che la mera sussistenza di tali vincoli non avrebbe potuto, di per sé, essere ritenuta ostativa all’ammissibilità dell’istanza di condono, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una verifica di compatibilità dell’opera, essendosi in presenza di una zona pressoché urbanizzata.
Si è costituito il Comune di Roma con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 19 aprile 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni contenute nell’unica censura dedotta e nell’ambito della quale si sostiene che l’esistenza di un vincolo non avrebbe potuto essere considerata una circostanza di per sé ostativa, essendosi in presenza di una di una zona completamente urbanizzata, densamente edificata e irrilevante dal punto di vista paesaggistico.
In ogni caso, sempre a parere del ricorrente, non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra la realizzazione di una superficie non residenziale interrata (destinata ad autorimessa) quale quella che è, in parte, oggetto della reiezione di sanatoria qui gravata e, ancora, la sussistenza di un vincolo di natura paesaggistica.
1.2 Come si è avuto modo di anticipare l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di condono, in quanto sull’area risulta esistente il vincolo per beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, lett. a) del D.lgs. 42/2004 e di cui al D.M. del 15.06.1990 (PTP 15/9 Valle Aniene TL/b1).
L’area in questione è, altresì, interessata dalle previsioni di tutela paesaggistica del P.T.P.R., adottato con D.G.R. Lazio 25 luglio 2007 n. 556, e 21 dicembre 2007 n. 1025, che, nelle tavole ricognitive dei vincoli esistenti (Tav. B – “Beni paesaggistici”) la include tra le aree vincolate ex art. 136, lett. c) del D.lgs. n. 42/2004.
1.3 L’Amministrazione, nel disporre il diniego di condono ora impugnato, ha espressamente fatto riferimento all’esistenza di questi vincoli, così evidenziando che ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) della L. Regionale del Lazio nr.12/2004, non sono mai suscettibili di sanatoria le opere di cui all’art.2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti.
1.4 Si consideri, inoltre, che in applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) d.l. n. 269/2003 non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e, ciò, senza distinguere tra vincoli assoluti e relativi (TAR Campania, Napoli, Sez. 8, sent. n. 5376/2023).
Il successivo comma 26 della stessa disposizione ammette poi la sanabilità solo di manufatti minori, fattispecie che non aderente al caso di specie, laddove risulta realizzata un’opera di consistenti nuovi volumi.
1.5 In applicazione di dette disposizioni un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n.1935)”.
1.6 Anche la successiva giurisprudenza di merito ha confermato che “in materia edilizia ed urbanistica, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non può essere ammessa a sanatoria un’opera abusivamente realizzata qualora comporti l’edificazione di nuove superfici abitabili e un conseguente aumento volumetrico, seppur minimo, non rilevando in tal senso l’entità del vincolo stesso (assoluto o relativo) (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 23/01/2018, n. 828)”.
1.7 Ed è proprio questo il caso di specie laddove è stato realizzato un intero immobile residenziale per una superficie complessiva di circa mq. 156,00 (comprensiva di balconi, terrazzo e locale interrato destinato ad autorimessa).
1.8 Nemmeno sono rilevanti le argomentazioni dirette a sostenere l’esistenza di una presunta compatibilità paesaggistica, in quanto ci si troverebbe in presenza di un’area pressoché urbanizzata.
1.9 Sul punto è sufficiente richiamare un costante orientamento giurisprudenziale, laddove si è affermato che “il condono edilizio previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1 del D.L. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni dei relativi strumenti (Cons. Stato, Sez. VI, 09/01/2024, n. 285)”.
2. Ne consegue come il provvedimento ora impugnato ha un contenuto vincolato, senza che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare una diversa valutazione, non essendosi in presenza di una alcuna residua discrezionalità.
2.1 Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente e nei confronti dell’Amministrazione ora costituita al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto
IL PRESIDENTE
Paolo Severini
IL SEGRETARIO