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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:

CONFORMITÀ DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON LA NORMATIVA EUROUNITARIA

Nota a Ordinanza – CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 30.1.2024 n. 926

 

Emilia Bruno

 

Abstract: il Consiglio di Stato si sofferma sulla corretta interpretazione dei principi introdotti all’articolo 3 della direttiva 2001/28/CE e all’articolo 4 della direttiva 2018/2001/UE; in particolare rimanda alla Corte di Giustizia UE il quesito circa la conformità del contenuto dell’articolo 7, comma 7, decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, con le disposizioni comunitarie suindicate. La normativa nazionale, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, introduce per le fattispecie in cui i produttori vendano l’energia sul libero mercato un meccanismo incentivante c.d. a due vie, in base al quale per gli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, la determinazione dell’incentivo avviene calcolando la differenza tra la tariffa spettante all’impresa (calcolata tenendo conto delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia di impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile, e delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante, quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore.

Parole chiave: rinvio pregiudiziale; incentivi produzione energetica; fonti rinnovabili; tutela ambientale

Abstract: the Council of State focuses on the correct interpretation of the principles introduced in Article 3 of Directive 2001/28/EC and Article 4 of Directive 2018/2001/EU; in particular it refers to the European Court of Justice the question about the conformity of the content of art. 7, paragraph 7, decree of the Ministry of Economic Development of 4 July 2019, with the Community provisions mentioned above. The national legislation on the production of energy from renewable sources, introduces for cases where producers sell energy on the free market an incentive mechanism c.d. two-way, on the basis that for new installations of 250 kW or more, the incentive is determined by calculating the difference between the undertaking’s tariff (calculated based on tariffs laid down for each type of installation and intervention, the applicable rules, and the reductions offered downwards by the operator under the auction or register procedures, as well as the further reductions provided for in general by the internal legislation) and the hourly zonal price, with the consequent obligation to pay the sums exceeding the value of the tariff due, when the hourly zonal price is higher than it.

Keywords: preliminary ruling; energy production incentives; renewable energy sources; environmental protection


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