APPALTI – Mancata partecipazione alla gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private – Condotta con violenza o minaccia – Danno patrimoniale da perdita di chance – Artt. 353 e 629 cod. pen.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: UNITE PENALE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2024
Numero: 30016
Data di udienza: 28 Marzo 2024
Presidente: CASSANO
Estensore: DE AMICIS
Premassima
APPALTI – Mancata partecipazione alla gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private – Condotta con violenza o minaccia – Danno patrimoniale da perdita di chance – Artt. 353 e 629 cod. pen.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE PENALE, 22 luglio 2024 (ud. 28/03/2024), Sentenza n.30016
APPALTI – Mancata partecipazione alla gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private – Condotta con violenza o minaccia – Danno patrimoniale da perdita di chance – Artt. 353 e 629 cod. pen.
La condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen. ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara. Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
La c.d. chance patrimoniale, postula la preesistenza di un “quid” su cui abbia inciso sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa, mentre la chance non patrimoniale, pur essendo anch’essa rappresentata, sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è morfologicamente diversa dalla prima, in quanto si innesta su una preesistente situazione sfavorevole (cioè patologica), rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un “quid” inteso come preesistenza positiva. Comunque, la chance non deve essere valutata in relazione al risultato atteso, ma alla perdita della possibilità di conseguirlo: non è il risultato perduto, infatti, ma la perdita della possibilità di realizzarlo a costituire l’oggetto della pretesa risarcitoria. In altri termini, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato dalla perdita non del bene in sé, ma della possibilità di conseguirlo) non è sottoposto ad un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. Al riguardo, anche la Corte di giustizia ha precisato che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento, in quanto tale, di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
(riforma sentenza del 26/11/2021 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. CASSANO, Rel. DE AMICIS, Ric. Annunziata ed altri
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. UNITE PENALE, 22/07/2024 (ud. 28/03/2024), Sentenza n.30016SENTENZA
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