DIRITTO DELL’ENERGIA – Costruzione impianto termoelettrico a rifiuti – Autorizzazione unica – Art. 12, D.lgs. n. 387/2003 – Regime incentivante – Condizioni per l’accesso al regime incentivante – Conseguimento dell’autorizzazione unica – Controllo del GSE.(Massima a cura di Lucrezia Corradetti)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Novembre 2024
Numero: 9505
Data di udienza: 22 Ottobre 2024
Presidente: Castriota Scanderberg
Estensore: Filippini
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Costruzione impianto termoelettrico a rifiuti – Autorizzazione unica – Art. 12, D.lgs. n. 387/2003 – Regime incentivante – Condizioni per l’accesso al regime incentivante – Conseguimento dell’autorizzazione unica – Controllo del GSE.(Massima a cura di Lucrezia Corradetti)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 2^ – 26 novembre 2024, n. 9505
DIRITTO DELL’ENERGIA – Costruzione impianto termoelettrico a rifiuti – Autorizzazione unica – Art. 12, D.lgs. n. 387/2003 – Regime incentivante – Condizioni per l’accesso al regime incentivante – Conseguimento dell’autorizzazione unica – Controllo del GSE.
Il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, costituisce una condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della qualità di Impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e per la concessione dei relativi benefici economici stabiliti dalla legge, ossia la percezione della tariffa incentivante, che non possono prescindere dalla regolarità giuridica della attività. Il GSE ha il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alle tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 18 dicembre 2008, tra cui quello inerente alla verifica dell’idoneità dell’autorizzazione posseduta dall’impianto ai fini dell’ammissione alla qualificazione IAFR.
Pres. Castriota Scanderberg, Est. Filippini – E. S.r.l. (avv.ti Fonderico, Guarnieri, Medugno) c. Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (avv.ti Zoppini, Pugliese, Vercillo)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 2^ - 26 novembre 2024, n. 9505SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4253 del 2023, proposto da
ETA – Energie Tecnologie Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fonderico, Gianni Guarnieri e Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Guarnieri in Roma, via Po, n. 9;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza ter) n. 05387/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Gianni Guarnieri e Giorgio Vercillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. per il Lazio (sezione terza ter) ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti con cui ETA – Energie Tecnologie Ambiente S.r.l. (d’ora innanzi ETA) aveva impugnato:
– quanto al ricorso introduttivo, il provvedimento prot. GSE/P20160052247 del 6.5.2016, recante accoglimento di qualifica IAFR ai sensi dell’art. 4 comma 1, d.m. 18.12.2008 per la nuova costruzione dell’impianto termoelettrico a rifiuti da 16.80 mw, denominato Paglia sito nel Comune di Manfredonia, limitatamente alla parte in cui il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (d’ora in poi GSE) ha disposto che la data di decorrenza dell’esercizio commerciale dell’impianto avrebbe dovuto essere successiva al 16 novembre 2015, data, quest’ultima, di conseguimento dell’Autorizzazione Unica (AU) all’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003; oltre, in subordine e in parte qua, delle Procedure applicative del DM 6 luglio 2012, pubblicate dal GSE in data 13 gennaio 2014 e, in ulteriore subordine, in parte qua, dell’art. 2, comma 1, lettere n) e p), del DM 18 dicembre 2008;
– quanto ai motivi aggiunti, la nota prot. GSE20170035926 del 16 maggio 2017 che ha confermato il disposto del provvedimento n. 52247, secondo cui la data di decorrenza commerciale dell’incentivo dovrebbe essere successiva al 16 novembre 2015.
1.1. A sostegno della decisione il primo giudice ha osservato, in disparte le questioni dell’eccepita improcedibilità del ricorso introduttivo e inammissibilità in parte qua dei motivi aggiunti, che le doglianze di ETA risultavano infondate nel merito atteso che:
– è lo stesso DM 18 dicembre 2008, cui ETA ha chiesto di accedere, che prescrive all’art. 4, comma 2, lettera c), rubricato “procedura di qualifica”, che la domanda di riconoscimento IAFR sia corredata di copia dell’AU di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003;
– dunque, affinché inizi a decorrere il periodo di incentivazione, e possa individuarsi una data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto [essendo questa la data «a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione», secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera p)], è necessario che ricorrano tutte le condizioni per aver accesso al regime incentivante, tra cui il conseguimento dell’AU;
– è legittima l’indicazione fatta dal GSE che ha precisato, alla luce della disciplina di riferimento, come il beneficio economico richiesto dalla società avrebbe potuto essere riconosciuto solo a decorrere dalla data di conseguimento dell’AU;
– la conseguente riduzione del periodo di incentivazione, derivante dal superamento del periodo di 18 mesi di collaudo, non rappresenta una nuova ipotesi di decurtazione inserita dal GSE nelle procedure applicative, o estesa retroattivamente al caso in esame, in quanto è lo stesso DM 2008 a prevedere che il periodo di avviamento e collaudo, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto e la data di entrata in esercizio commerciale, non sia superiore a 18 mesi (cfr. art. 2, comma 1, lettera p), il cui contenuto è stato poi ripreso nel successivo DM 6 luglio 2012); è quindi la stessa normativa di settore che assegna ai titolari degli impianti un lasso di tempo massimo entro cui deve iniziare a decorrere il periodo di incentivazione, con la logica conseguenza che, superati i 18 mesi, il titolare dell’impianto non perde tutti gli incentivi, ma può beneficiare di questi ultimi per un periodo di tempo ridotto proporzionalmente al ritardo accumulato per l’entrata in esercizio commerciale; ma comunque, ad avviso del T.a.r., il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, come pure il successivo di conferma, hanno disposto unicamente che la data di decorrenza commerciale dell’incentivo dovrà essere successiva al 16 novembre 2015, nulla aggiungendo sulla decurtazione del periodo incentivante, dedotta dalla ricorrente “sulla base di chiarimenti forniti per le vie brevi dalla Direzione Contratti GSE”;
– quanto all’assunto della non necessità dell’autorizzazione unica per l’impianto in esame, già il medesimo T.a.r., con la sentenza n. 10286/2013 (passata in giudicato a seguito dell’estinzione del giudizio d’appello, dichiarato perento), ne aveva dichiarato la non fondatezza, con motivazioni da intendere per richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
– le considerazioni predette rendevano infondate anche le doglianze formulate avverso il rigetto del riesame, atteso altresì che i chiarimenti forniti dalla Regione Puglia non sono in grado di superare l’AU in precedenza rilasciata, che rappresenta l’unico provvedimento idoneo a produrre l’effetto precettivo di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, verificatosi come detto in data 16 novembre 2015.
Quanto alle spese di lite, infine, l T.a.r. ha ritenuto di regolarle secondo il principio della soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ETA ha proposto il presente appello, affidandolo ai motivi che possono essere riassunti nei termini che seguono:
2.1. Error in iudicando e in procedendo – Travisamento ed erronea valutazione di fatti decisivi – Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4 e 10 del D.M. 18.12.2008 – Eccesso di potere sotto svariati profili (illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione); in estrema sintesi, con tale articolato motivo si ripropongono le affermazioni secondo cui il regime dei CV per gli impianti FER – introdotto dal D. Lgs. 79/1999 e poi disciplinato dai decreti attuativi in data 11.11.1999, 24.10.2005 e, infine, 18.12.2008 – è da sempre fondato sulla qualifica IAFR, che rappresenta il titolo legittimante rilasciato dal GSE; l’AU, contrariamente a quanto indicato nella sentenza gravata, è solo uno dei requisiti il cui possesso consente, insieme agli altri sopra-indicati, di richiedere al GSE la qualifica IAFR; il T.a.r. ha erroneamente ritenuto che l’incentivo richiesto da ETA avrebbe potuto essere riconosciuto “solo a decorrere dalla data di conseguimento dell’AU”, mentre quest’ultima costituisce solo uno dei presupposti per l’accoglimento della domanda IAFR (requisito necessario ma insufficiente per ottenere l’incentivo, che dipende dalla qualifica IAFR) ed è ininfluente sul distinto profilo del decorso dell’esercizio commerciale e del regime incentivante, disciplinati dagli artt. 2 e 10 del DM citato; in particolare, l’art. 10, comma 1, prevede che gli impianti FER, “sempreché muniti della qualifica di cui all’art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi … a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto”, che è definita all’art. 2, comma 1, lett. n) come “la data … a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione”; il sistema dei CV stabilisce che tale ultima data sia fissata autonomamente dal produttore, purché entro il periodo di collaudo e di avviamento dell’impianto, che non può essere superiore a 18 mesi, decorso inutilmente il quale il periodo di incentivazione inizia a decorrere ex lege, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n-p), opzione residuale della quale ETA si è avvalsa nel caso di specie; il GSE non ha, in linea di principio, il potere di fissare la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, riservata al produttore o alla legge, né può tantomeno individuare tale data con modalità diverse da quelle indicate dal D.M. 18.12.2008.
2.2. Error in iudicando e in procedendo – Travisamento ed erronea valutazione di fatti decisivi – Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4 e 10 del D.M. 18.12.2008 – Eccesso di potere sotto svariati profili (illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione); in sostanza si insiste sulla illegittimità della disposta riduzione del periodo di incentivazione per superamento del periodo di 18 mesi di collaudo e di avviamento, che peraltro il T.a.r. non ravviserebbe operata dal provvedimento impugnato ma nel DM: la sentenza di primo grado travisa il contenuto delle norme di riferimento e, soprattutto, non tiene minimamente conto dello stato di piena operatività in cui si trovava l’impianto di Manfredonia alla scadenza dei 18 mesi di collaudo e di avviamento, stato che, in difetto di una specifica previsione normativa, in nessun caso avrebbe potuto comportare una riduzione della durata dell’incentivo in danno della titolare; il D.M. 18.12.2008 (al pari degli altri decreti attuativi dell’art. 11 del D. Lgs. 79/1999, istitutivo del sistema dei CV) non prevede alcuna forma di riduzione – né di durata, né di entità – del trattamento incentivante; sono le Procedure Applicative del D.M. 6.7.2012 (edizione del gennaio 2014), stilate dal GSE e impugnate dalla ETA, a farlo; tuttavia, la sentenza gravata sembra lasciare aperta la possibilità che la data di decorrenza dell’incentivo, fissata dal GSE in data successiva al 16.11.2015, non debba necessariamente comportare una riduzione della durata dell’incentivo, che rimarrebbe quindi di 15 anni; e dunque, posto che ETA aveva dedotto che la decurtazione si sarebbe potuta evitare quantomeno facendo decorrere i 15 anni dall’ottenimento dell’AU o, più correttamente, della qualifica IAFR, la sentenza di primo grado ha omesso di trarne le debite conseguenze, quantomeno in eventuale subordine, favorevoli alla ricorrente.
2.3. Error in iudicando e in procedendo – Travisamento ed erronea valutazione di fatti e documenti decisivi – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 28/2011, come attuato dagli articoli 19 e seguenti del D.M. 06.07.2012 – Eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà); è errato il giudizio, sull’istanza di riesame, secondo cui “i chiarimenti forniti dalla Regione Puglia non sarebbero in grado di superare l’AU in precedenza rilasciata, che rappresenta l’unico provvedimento idoneo a produrre l’effetto precettivo di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, verificatosi in data 16.11.2015”. Invero, come affermato da Regione Puglia, l’Autorizzazione Unica regionale non priva di validità gli atti autorizzativi già emessi in precedenza, nè tantomeno l’entrata in esercizio, rivestendo il carattere di mero atto ricognitivo, adottato per consentire la conformità dell’impianto all’accesso del regime incentivante di cui al D.M. 18.12.2008; inoltre, l’art. 24, comma 2, lett. a-b) del D. Lgs. 28/2011, prevede che il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita utile dell’impianto e deve decorrere dalla sua entrata in esercizio, dovendo assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento e di gestione impiantistica.
2.4. Riforma del capo sulle spese.
2.5. Riproposizione, infine, dei motivi di ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti, rispetto ai quali si descrivono anche comportamenti tenuti in sede stragiudiziale dal GSE, tenuti successivamente all’adozione dell’atto impugnato con il ricorso principale, dai quali si desumerebbero evidenti indici di eccesso di potere.
3. Si è costituito l’appellato GSE il quale, con una prima memoria difensiva ha riproposto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il GSE in data 16.05.2017 ha adottato un nuovo provvedimento di conferma propria; si ripropone altresì l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui rinviano per relationem al ricorso introduttivo.
3.1. Con successiva memoria difensiva il Gestore ha richiamato il giudicato vincolante che si è formato inter-partes, giusto il decisum del T.a.r. Lazio di cui alla sentenza. n. 10286/2013 (divenuta definitiva), secondo cui, in relazione a precedente rigetto del GSE dell’istanza di qualifica IAFR dell’impianto di ETA per difetto del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, ha sancito che quel diniego, nella parte in cui pone a fondamento della decisione del Gestore il mancato conseguimento dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, risultava nel merito corretto, atteso che la mancanza dell’autorizzazione unica ex art 12 d.lgs. n. 387/2003 è idonea, di per sé sola, a giustificare detto diniego.
Quanto alla lamentata riduzione della durata dell’incentivo di specie, secondo il GSE le Procedure Applicative non hanno innovato il contenuto precettivo dei DM cui forniscono supporto operativo, ma, stante l’identità tra l’art. 2, comma 1, lett. p) del D.M. 2008 e l’art. 2, comma 1 lett. o) del D.M. 2012, la riduzione della durata dell’incentivo è una conseguenza implicitamente prevista anche dal DM 2008.
La nota della Regione Puglia del 30.1.2017 non costituisce un provvedimento amministrativo, ma un mero parere; nessun contrasto sussiste tra la sentenza del T.a.r. Lazio n. 10286/2013, che riconosce che effettivamente l’impianto in questione è entrato in esercizio in data 30.11.2012, e la sentenza che sostiene che solo con l’AU l’esercizio dell’impianto è stato autorizzato.
4. Con una prima memoria di replica l’appellante ha contrastato le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità e richiamato la sentenza del Cons. Stato, sez. 6, n. 4447 del 17.5.2024 che avrebbe condiviso quanto affermato con il provvedimento della Regione Puglia del 30.1.2017 circa la natura meramente ricognitiva della AU, aspetto da cui discende la decorrenza del regime incentivante di ETA “alla data del 30.5.2014”.
4.1. Con una seconda memoria di replica l’appellante ribadisce che l’impianto di Manfredonia è in esercizio dal 30.11.2012 e, dopo il collaudo e l’avviamento, funziona regolarmente dal primo giugno 2014, per cui da tale ultima data – indipendentemente da quando è stata conseguita la qualifica IAFR (e, prima, l’AU) – ha maturato il diritto a percepire i CV per il periodo previsto (15 anni).
5. Con propria memoria di replica il GSE ha insistito sulle proposte eccezioni processuali; nel merito ha ribadito che le nozioni giuridiche di entrata in esercizio (che si ha con il primo funzionamento in parallelo) e di entrata in esercizio commerciale (che rileva ai fini del conseguimento degli incentivi) sono tenute distinte sia dal D.M. 2008 sia dal DM 2012; l’Autorizzazione Unica è stata rilasciata proprio ai fini dell’esercizio dell’impianto; con la conseguenza che, prima di tale momento, lo stesso non poteva funzionare, né produrre energia suscettibile di essere incentivata.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2024.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Anche in questa sede di appello può prescindersi dall’esame delle eccezioni di improcedibilità del ricorso introduttivo (per sopravvenuta carenza di interesse) e di inammissibilità dei motivi aggiunti (per difetto di specificità) attesa l’evidente infondatezza dei motivi di gravame.
9. Per il corretto inquadramento della vicenda è opportuno evidenziare come risulti sostanzialmente pacifico in causa che i lavori di costruzione dell’impianto ETA di Manfredonia, alimentato con combustibile solido secondario (CSS, ex CDR), sono stati completati nel secondo semestre 2012, mentre il primo parallelo della centrale alla rete elettrica risale al 30.11.2012; all’esito di un complesso procedimento amministrativo, la Regione Puglia, ha rilasciato il provvedimento di AU solo con determina n. 49 del 16.11.2015, mentre il rilascio della qualifica IAFR n. 8713 è avvenuto nel maggio 2016 con il provvedimento GSE che ha fissato la decorrenza dell’esercizio commerciale dell’impianto a data successiva al 16 novembre 2015.
10. Tanto premesso, in relazione al primo motivo di appello, devesi considerare che, secondo la condivisa giurisprudenza amministrativa, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce una condizione necessaria per il riconoscimento della qualità di IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) e per la concessione dei relativi benefici.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha al riguardo affermato che:
– in termini giuridici generali il godimento di un beneficio economico stabilito dalla legge (tale essendo la percezione della tariffa incentivante) non può prescindere dalla regolarità giuridica, lato sensu intesa, della sottesa attività, in disparte i pur precisi dati di diritto positivo (cfr. art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, nonché i vari dd.mm. susseguitisi nel tempo relativi alla regolamentazione degli incentivi). Pertanto ad un impianto privo (ab origine o per causa sopravvenuta) di un’autorizzazione unica valida ed efficace non può essere riconosciuta (o, rispettivamente, mantenuta) la qualifica IAFR ed attribuita la tariffa incentivante (Cons. Stato, sez. II, n. 4970 del 2022);
– il controllo operato dal GSE in relazione agli atti prodromici che devono essere adottati da altre Amministrazioni ovvero dagli enti locali o, in generale in relazione a procedimenti che devono essere gestiti dai detti enti, ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore. Il GSE, pertanto, si deve limitare a verificare l’esistenza del titolo autorizzativo, non potendo, invece, sindacare la legittimità e conseguentemente l’efficacia dello stesso (Cons. Stato, sez. IV n. 2859 del 2018);
– il GSE ha il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alle tariffe incentivanti, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 18 dicembre 2008, tra cui quello inerente alla verifica dell’idoneità dell’autorizzazione posseduta dall’impianto ai fini dell’ammissione alla qualificazione IAFR (cfr., poteri di controllo e verifica del GSE, come definiti dall’art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011);
– l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica e che il rilascio dell’autorizzazione costituisce “titolo a costruire e esercire l’impianto”; profilo, quest’ultimo, che risulta decisivo per fondare, anche rispetto al DM del 2008, il potere di conformare l’erogazione del trattamento incentivante, anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012, al possesso della AU e della qualifica IAFR.
10.1. E comunque, nella specie, è lo stesso DM 18 dicembre 2008, cui ETA ha chiesto di accedere, che prescrive, all’art. 4, comma 2, lettera c), rubricato “procedura di qualifica”, che la domanda di riconoscimento IAFR sia corredata di copia dell’AU di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003; e la stessa appellante ha riconosciuto che il rilascio dell’AU regionale è stato richiesto da ETA proprio nella consapevolezza che servisse per conseguire la qualifica IAFR e per l’accesso al regime incentivante dei CV, nel rispetto di quanto disposto dal citato D.M. 18.12.2008 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31.12.2012.
Mentre, nell’art. 10 del medesimo D.M. 2008, che disciplina il «Periodo di diritto dei certificati verdi», si prevede che: «Gli impianti di cui all’art. 9, commi 1 e 2, sempreché muniti della qualifica di cui all’art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto […]».
10.2. Dunque, è del tutto logico, oltre che secondo legge, affermare che, affinché inizi a decorrere il periodo di incentivazione, e dunque possa individuarsi una data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto (essendo questa la data «a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione», secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere n) e p) del richiamato DM), è necessario che ricorrano tutte le condizioni per aver accesso al regime incentivante, tra cui il conseguimento dell’AU.
Di conseguenza, legittima risulta l’indicazione fatta dal GSE che ha precisato, alla luce della disciplina di riferimento, come il beneficio economico richiesto dalla società avrebbe potuto essere riconosciuto solo a decorrere dalla data di conseguimento dell’AU.
11. Quanto al secondo motivo di appello, pare al Collegio che la riduzione del periodo di incentivazione, derivante dal superamento del periodo di 18 mesi di collaudo, non rappresenti una ipotesi di decurtazione, inserita dal GSE solo nelle procedure applicative del D.M. 6.7.2012 (edizione del gennaio 2014) ma illegittimamente estesa retroattivamente al caso in esame, bensì una conseguenza del tutto logica del fatto che è lo stesso DM 2008 a prevedere che il periodo di avviamento e collaudo, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto e la data di entrata in esercizio commerciale, non sia superiore a 18 mesi (cfr. art. 2, comma 1, lettera p, il cui contenuto è stato poi ripreso nel successivo DM 6 luglio 2012).
Deve dunque ricondursi direttamente alla richiamata normativa di settore la previsione che assegna ai titolari degli impianti un lasso di tempo massimo entro cui deve iniziare a decorrere il periodo di incentivazione; e, rispetto a ciò, pare logicamente discendere che, superati i 18 mesi, il titolare dell’impianto non perda tutti gli incentivi, ma possa beneficiare di questi ultimi per un periodo di tempo ridotto proporzionalmente al ritardo accumulato per l’entrata in esercizio commerciale.
11.1. Ciò posto, appare tuttavia corretto al Collegio rilevare, come già fatto dal primo giudice, che il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, come pure il successivo di conferma, si limitano a disporre che la data di decorrenza commerciale dell’incentivo dovrà essere successiva al 16 novembre 2015, senza specificare la presenza di una decurtazione del periodo incentivante; e dunque, le deduzioni al riguardo formulate da ETA non paiono fondarsi né sugli atti in questa sede impugnati, né su definitive posizioni espresse al riguardo del GSE; e neppure sulla Convenzione GRIN n. 1548, sottoscritta da ETA e GSE in data 20.01.2017, prodotta in appello da ETA, costituente comunque atto non gravato in questa sede.
Né può condividersi l’assunto dell’appellante secondo cui il T.a.r. avrebbe omesso di statuire con riferimento al (preteso) diritto di ETA di godere dell’incentivazione comunque per i 15 anni successivi all’ottenimento dell’AU o della qualifica IAFR, attesa, a tacere dei profili sopra esposti e del mancato previo esercizio del potere amministrativo sul punto, l’assenza di rituale ed espressa domanda al riguardo (cfr. ricorsi di primo grado e il petitum di solo annullamento).
12. Quanto al terzo motivo di appello, il Collegio condivide gli assunti già esposti dal primo giudice, in forza dei quali i chiarimenti forniti dalla Regione Puglia (cfr. nota regionale prot. AOO159-337 del 30.1.2017) non sono in grado di superare il dato della indispensabilità dell’AU al fine di produrre l’effetto precettivo di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nella specie verificatosi in data 16.11.2015.
Rispetto a tale dato, neppure la pretesa natura meramente “ricognitiva” dell’AU di specie (cfr., al riguardo, le considerazioni espresse nella sentenza di questo Consiglio n. 4447 del 17.5.2024, richiamata dall’appellante, ma che, in realtà, non si è pronunciata in ordine all’entrata in esercizio commerciale dell’impianto di specie) consente di superare il dato secondo cui il detto provvedimento di Autorizzazione Unica costituisse un presupposto necessario (ma non sufficiente) previsto dalla normativa di settore per l’accesso al regime incentivante invocato da ETA.
12.1. Del resto, la stessa sentenza di questo Consiglio n. 4447 del 17.5.2024, appena richiamata, lungi dall’affermare che l’AU non fosse necessaria al fine del completamento del procedimento volto all’erogazione degli incentivi, ha solo osservato che, nella specie, “…l’instaurato procedimento di AU avrebbe dovuto avere corso sul presupposto che l’impianto era stato già realizzato e collaudato e che andava richiesta la sola documentazione integrativa; il nuovo procedimento doveva infatti avere ad oggetto solo i residui profili di interesse pubblico che non erano stati già valutati nel corso del pregresso iter autorizzativo”.
12.2. Né può ritenersi che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisca l’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/2003 e costituisca idoneo titolo anche per l’esercizio dell’impianto. Invero, a proposito della insostenibilità di qualsiasi equipollenza tra AU e AIA, già è stato condivisibilmente affermato che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce gli assensi, i pareri e nulla osta relativi alla sola materia ambientale (cfr., al riguardo, la sentenza n. 10286/2013 del T.a.r. per il Lazio -Sezione Terza Ter, divenuta definitiva).
13. In conclusione, l’appello risulta infondato, apparendo legittimo il diniego del Gestore rispetto all’accesso al sistema incentivante per il periodo antecedente al conseguimento della AU quale presupposto della qualifica IAFR.
14. Le considerazioni sopra esposte risultano dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione dell’appellante.
15. La peculiarità e complessità della vicenda nonché delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
L’ESTENSORE
Stefano Filippini
IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg
IL SEGRETARIO