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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑116/24 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione dei pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro di cui si tratta in caso di violazione del diritto dell’Unione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2025
Numero: C‑116/24
Data di udienza:
Presidente: Kumin
Estensore: Kumin


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione dei pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro di cui si tratta in caso di violazione del diritto dell’Unione.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 20 marzo 2025, Sentenza n. C‑116/24

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione dei pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro di cui si tratta in caso di violazione del diritto dell’Unione.

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti europea, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Romania per il periodo di programmazione 2007-2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione europea, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori. Le considerazioni esposte dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), sono irrilevanti al riguardo. Inoltre, il principio di responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione non trova applicazione qualora le aliquote di sostegno relative a aiuti finanziari concessi in forza di un programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano state determinate in modo non conforme al diritto dell’Unione e i beneficiari degli aiuti in parola abbiano ottenuto pagamenti a titolo di questi ultimi, calcolati sulla base di tassi rettificati, conformi a tale diritto.

Pres. / Rel. Kumin, Ric. Porcellino Grasso SRL c. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ed altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 20/03/2025, Sentenza n. C‑116/24

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 20 marzo 2025, Sentenza n. C‑116/24

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

20 marzo 2025  

« Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione di tali pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro di cui si tratta in caso di violazione del diritto dell’Unione »

Nella causa C‑116/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), con decisione del 28 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2024, nel procedimento

Porcellino Grasso SRL

contro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Kumin (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, e I. Ziemele, giudice,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Porcellino Grasso SRL, da C.S. Strătulă e O. Strătulă, avocaţi;

– per il Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, da F.I. Barbu e A. Popescu, in qualità di agenti;

– per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Radu Bouyon e M. Salyková, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 288, 291 e 297 TFUE, del principio del diritto dell’Unione in conformità del quale una decisione della Commissione europea produce effetti giuridici fino al suo annullamento, degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 100) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005»), nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013 (GU 2013, L 105, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1974/2006»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Porcellino Grasso SRL e, dall’altro, il Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale (Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Romania), l’Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali, Romania), l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura, Romania) e l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vâlcea (Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura – Centro distrettuale di Vâlcea, Romania) (in prosieguo: l’«APIA Vâlcea») in relazione a una riduzione dei pagamenti per il benessere degli animali.

Contesto normativo

Regolamento n. 1698/2005

3 L’articolo 18 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Elaborazione e approvazione», così disponeva:

«1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all’articolo 6.

2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all’articolo 16.

3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l’aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2».

4 L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Riesame», prevedeva quanto segue:

«1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

5 L’articolo 40 di detto regolamento, intitolato «Pagamenti per il benessere degli animali», così recitava:

«1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all’articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell’articolo 4 e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1)] e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; se necessario, essi possono coprire anche i costi dell’operazione.

Il sostegno è limitato all’importo massimo fissato nell’allegato I».

Regolamento n. 1974/2006

6 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 così disponeva:

«Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:

a) revisione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b bis) modifiche al piano di finanziamento relativo all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento [n. 1698/2005];

c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo».

7 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, del regolamento in parola:

«1. Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento [n. 1698/2005] o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.

2. Sempre in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all’altro, nello stesso anno civile, fino [al ]3% della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l’intero periodo di programmazione.

3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015».

Regolamento (UE) n. 1306/2013

8 Intitolato «Spese del FEASR», l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), prevede quanto segue:

«Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione [europea]. Esso finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale».

9 L’articolo 52 di detto regolamento, intitolato «Verifica di conformità», al paragrafo 1, così dispone:

«Qualora constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320)], la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. (…)».

10 L’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», al paragrafo 1, precisa quanto segue:

«Gli Stati membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate da[l Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal FEASR];

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell’Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Dopo l’adozione della decisione C (2008) 3831 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo di programmazione 2007‑2013, tale Stato membro ha adottato disposizioni per il miglioramento del benessere degli animali. Su richiesta di detto Stato membro, con la decisione C (2012) 3529, del 25 maggio 2012, la Commissione, ha incluso nel programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 (in prosieguo: il «PNSR 2007-2013») una misura di aiuto sotto forma di pagamenti destinati a compensare le perdite di reddito nonché i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori che hanno volontariamente attuato norme volte al miglioramento del benessere degli animali (in prosieguo: la «misura 215»). Per quanto riguarda i suini da ingrasso, è previsto segnatamente, in applicazione di tale misura, un pagamento annuale di EUR 4,90 per «unità bestiame adulto» (UBA) a titolo di aiuto al miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto (in prosieguo: l’«aiuto al miglioramento del trasporto») e un pagamento annuale di EUR 16,80/UBA a titolo di un aiuto alla riduzione dei fattori nocivi del 30% rispetto al livello minimo obbligatorio (in prosieguo: l’«aiuto alla riduzione dei fattori nocivi»).

12 Il 13 agosto 2012 la Porcellino Grasso ha chiesto all’APIA Vâlcea di beneficiare di vari aiuti non rimborsabili, fra cui quelli al miglioramento del trasporto e alla riduzione dei fattori nocivi, in cambio del suo impegno a rispettare nelle sue aziende, per almeno cinque anni, misure per il benessere dei suini da ingrasso.

13 Il 14 agosto 2015 essa ha presentato all’APIA Vâlcea una domanda di pagamento di tali aiuti non rimborsabili per il periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2016, corrispondente al quarto anno del suo impegno.

14 L’8 marzo 2016, l’APIA Vâlcea ha comunicato alla Porcellino Grasso che, a seguito di una missione di audit effettuata dai rappresentanti della Corte dei conti europea per l’esercizio 2015 erano stati individuati errori che avevano comportato livelli di pagamenti eccessivi per quanto riguarda gli aiuti al miglioramento dei trasporti e alla riduzione dei fattori nocivi, versati in applicazione della misura 215.

15 A causa di tali errori, l’APIA Vâlcea ha spiegato che avrebbe ridotto l’importo degli aiuti dovuti alla Porcellino Grasso, importo che era passato a 1,43 EUR/UBA per l’aiuto al miglioramento dei trasporti e a 14,18 EUR/UBA per l’aiuto alla riduzione dei fattori nocivi. Tale riduzione è successivamente divenuta definitiva con l’adozione di un decreto del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

16 La Porcellino Grasso ha proposto ricorsi amministrativi avverso le decisioni di pagamento così adottate, che erano ancora pendenti alla data di presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

17 Il 31 gennaio 2017 la Porcellino Grasso ha presentato, tra l’altro, all’APIA Vâlcea una domanda di pagamento degli aiuti al miglioramento del trasporto e alla riduzione dei fattori nocivi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, corrispondente al sesto anno del suo impegno.

18 Con decisione del 6 febbraio 2018, l’APIA Vâlcea ha approvato tale domanda calcolando, tuttavia, i pagamenti da effettuare a titolo di detti aiuti sulla base degli importi ridotti di cui al punto 15 della presente sentenza.

19 La Porcellino Grasso ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto l’8 marzo 2018.

20 Essa ha quindi adito la Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), giudice del rinvio, per far annullare, in particolare, detta decisione e l’atto recante rigetto del suo reclamo nonché per ottenere il risarcimento del danno di un importo equivalente alla differenza tra la somma che riteneva esserle dovuta e quella che le è stata effettivamente versata.

21 Il giudice del rinvio rileva, innanzitutto, che con la sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che il diritto dell’Unione non osta a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei conti, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013, come approvato dalla Commissione, senza aspettare l’adozione da parte di quest’ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo.

22 Il giudice del rinvio non esclude, tuttavia, che norme e principi dell’Unione invocati dalla Porcellino Grasso, diversi da quelli presi in considerazione in detta sentenza, possano ostare a che le autorità rumene riducano l’importo del sostegno finanziario di cui si tratta nel procedimento principale. Esso rileva, infatti, che tale importo è stato determinato dalla decisione di esecuzione C (2012) 3529 che modifica il PNSR 2007‑2013 e che quest’ultima non è stata né revocata, né annullata, né poteva più essere modificata alla data in cui sono stati individuati gli errori di calcolo di cui al punto 14 della presente sentenza.

23 Il giudice del rinvio indica poi che, secondo le affermazioni della Porcellino Grasso, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), verterebbe, in sostanza, su questioni di fatto e di diritto identiche a quelle di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). Orbene, risulterebbe che tale sentenza del Tribunale è in contraddizione con questa seconda sentenza, poiché il Tribunale e la Corte sono giunti a conclusioni diverse alla luce, segnatamente, del principio di tutela del legittimo affidamento. Il giudice del rinvio si chiede, quindi, se esso possa prendere in considerazione la suddetta sentenza del Tribunale per risolvere la controversia di cui è investito.

24 Infine, il giudice in parola si chiede se il principio della responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione imponga allo Stato rumeno di versare a un beneficiario come la Porcellino Grasso le somme dovute a titolo degli aiuti al miglioramento del trasporto e alla riduzione dei fattori nocivi fino a concorrenza dell’importo inizialmente previsto dalla decisione di esecuzione C (2012) 3529, per tutta la durata degli impegni assunti da tale beneficiario.

25 In tale contesto, la Curtea de Apel Pitești (Corte d’appello di Pitești, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le previsioni degli articoli 288, 291 e 297 TFUE[,] nonché il principio di diritto [dell’Unione] in conformità del quale una decisione della Commissione (…) produce effetti giuridici fino al suo annullamento – così come tale principio è stato sancito dalle sentenze della [Corte] pronunciate nelle cause C‑245/92 P [Chemie Linz/Commissione], C‑475/01 [Commissione/Grecia], C – 362/14 [Schrems], C‑533/10 [CIVAD], 314/85 [Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost], C‑644/17 [Eurobolt], C‑199/06 [CELF e Ministre de la Culture et de la Communication] – e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 e gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1698/2005 ostino ad una prassi delle autorità nazionali rumene consistente nell’adottare atti interni i quali sono in contrasto con la decisione di esecuzione [C(2012) 3529] di rettifica del PNSV [programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo di programmazione] 2007‑2013, oppure di disapplicare tale decisione, fintantoché quest’ultima non è stata modificata né annullata.

2) Tenuto conto dell’obbligo generale degli Stati membri di rispettare il diritto dell’Unione europea, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale si trovi nella situazione di rispettare una sentenza interpretativa pronunciata dalla [Corte] ai sensi dell’articolo 267 TFUE (vale a dire la sentenza del 17 novembre 2022, pronunciata nella causa C‑443/21), ma laddove detta sentenza non contiene valutazioni sulla validità e sugli effetti delle decisioni di esecuzione della Commissione europea [decisione C(2012) 3529 final della Commissione, del 13 giugno 2018, e decisione 2018/152 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29)], bensì soltanto [valutazioni] sul recupero di un finanziamento in assenza di una decisione della Commissione europea in tal senso, se il giudice nazionale di cui si tratti sia legittimato a tener conto, quando si pronuncia sulla controversia pendente dinanzi ad esso, degli effetti e della motivazione (le considerazioni svolte) di una sentenza del Tribunale dell’Unione, pronunciata su un ricorso di annullamento, disciplinato dall’articolo 263 TFUE, con cui si annulla una decisione di esecuzione della Commissione europea in una causa simile (vale a dire la sentenza del 18 gennaio 2023, pronunciata nella causa T‑33/21).

3) Se il principio dell’assunzione della responsabilità dello Stato imponga che, in una situazione come quella della presente fattispecie, lo Stato rumeno debba versare ai beneficiari della misura 215 le aliquote di sostegno, per l’importo previsto nella decisione di esecuzione [C(2012) 3529], per tutta la durata dei loro impegni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

26 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto delle considerazioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), diverse norme e principi del diritto dell’Unione, che non sono stati presi in considerazione dalla Corte nella sua sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), abbiano l’effetto di mettere in discussione il dispositivo di questa seconda sentenza nella parte in cui tali norme e principi dovrebbero essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori.

Sulla ricevibilità

27 In primo luogo, il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale sostiene che la prima e la seconda questione sono irricevibili, sulla base del rilievo che la prima questione è già stata chiarita dalla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), e la seconda questione non rientra nell’oggetto del rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE.

28 A tale proposito, si deve ricordare che la Corte è competente a precisare la portata di una sentenza interpretativa da essa pronunciata in via pregiudiziale alla luce di disposizioni del diritto dell’Unione o di una giurisprudenza che non erano state esaminate in tale sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 28).

29 Orbene, con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), alla luce di disposizioni del diritto dell’Unione e di una sentenza del Tribunale che non sono state esaminate in detta prima sentenza. In siffatto contesto tali questioni sono ricevibili.

30 Ciò posto, si deve ricordare, in secondo luogo, che è indispensabile, come enuncia l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

31 Orbene, nonostante, nella sua prima questione, il giudice del rinvio faccia riferimento agli articoli 288, 291 e 297 TFUE nonché al principio del diritto dell’Unione in forza del quale una decisione della Commissione produce effetti giuridici fino al suo annullamento, è giocoforza constatare che esso non chiarisce affatto, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi su tali articoli e su tale principio. In particolare, esso non spiega perché, a suo avviso, detti articoli e detto principio potrebbero, segnatamente alla luce del loro contenuto, del loro contesto o del loro obiettivo, smentire l’interpretazione contenuta nel dispositivo della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). In tali circostanze, la prima questione è irricevibile nella parte in cui verte sugli stessi articoli e sullo stesso principio.

32 Per contro, la prima questione è ricevibile nella parte in cui verte sull’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 nonché sugli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1698/2005. Infatti, il giudice del rinvio espone, in sostanza, con riferimento alle considerazioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), che, in forza di tali disposizioni, il PNSR 2007‑2013, come approvato dalla decisione C(2008) 3831 e modificato dalla decisione di esecuzione C(2012) 3529, non poteva più essere riveduto né modificato alla data in cui gli errori di calcolo di cui si tratta nel procedimento principale sono stati constatati dalla Corte dei conti. Esso si chiede quindi, in sostanza, se, in circostanze del genere, le autorità rumene avessero il diritto di operare la riduzione di cui al punto 15 della presente sentenza. Così facendo, il giudice del rinvio espone in maniera sufficiente le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di dette disposizioni.

33 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima questione è ricevibile nella parte in cui verte sull’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 nonché sugli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1698/2005 e che la seconda questione è ricevibile nella sua interezza.

Nel merito

34 In limine, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se necessario, a riformulare la questione ad essa sottoposta. A tal fine, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale [sentenza del 21 marzo 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Possibilità di rettifica in caso di aliquota errata), C‑606/22, EU:C:2024:255, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza citata].

35 Nella specie, la prima questione è fondata, in sostanza, sulla premessa secondo cui il PNSR 2007‑2013, come approvato dalla decisione C(2008) 3831 e modificato dalla decisione di esecuzione C(2012) 3529, non poteva più essere riveduto né modificato alla data in cui gli errori di calcolo di cui si tratta nel procedimento principale sono stati constatati dalla Corte dei conti. In tale contesto, l’articolo 18 del regolamento n. 1698/2005 non è pertinente ai fini della risposta a detta questione, in quanto, contrariamente all’articolo 19 del regolamento in parola nonché all’articolo 9 del regolamento n. 1974/2006, esso verte, ai sensi del suo titolo, non sulla revisione o sulla modifica dei programmi di sviluppo rurale del FEASR, bensì sulla loro «[e]laborazione e approvazione».

36 Si deve considerare, quindi, che con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto delle considerazioni esposte dal Tribunale nella sua sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), l’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005, nonché l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006, hanno l’effetto di mettere in discussione il dispositivo della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), nella misura in cui tali articoli dovrebbero essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori.

37 Come constatato dal giudice del rinvio, ai punti da 91 a 95 e al punto 100 della sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), il Tribunale ha rilevato che, alla data in cui erano stati constatati errori di calcolo riguardanti un aiuto relativo alla misura 215, diverso dagli aiuti di cui si tratta nel procedimento principale, il PNSR 2007‑2013, come approvato dalla decisione C (2008) 3831 e modificato dalla decisione di esecuzione C (2012) 3529, non poteva più essere riveduto né modificato in forza dell’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005 nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006. Tali constatazioni possono, ratione temporis, essere trasposte, mutatis mutandis al procedimento principale.

38 Tuttavia, il fatto che, in forza delle disposizioni in parola, detto programma non potesse più essere riveduto né modificato alla data in cui tali errori di calcolo sono stati constatati non può avere l’effetto di mettere in discussione il dispositivo della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), la quale è stata pronunciata in un contesto diverso da quello di cui si tratta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5).

39 Ai punti 74, 86, 91, 92, 100, 102 e 113 di quest’ultima sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene, a causa di un errore di calcolo, l’importo di un aiuto rientrante nella misura 215 fosse stato incompatibile con l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, la Commissione aveva ingenerato nelle autorità rumene un legittimo affidamento quanto al fatto che il pagamento di tale importo fosse coperto dal finanziamento dell’Unione. Infatti, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva avuto a disposizione, al momento dell’approvazione di detto aiuto e del relativo metodo di calcolo, a seguito di una specifica negoziazione con le autorità rumene, tutte le informazioni che le consentivano di scoprire tale errore e di valutare la conformità di detto aiuto alla disposizione in parola. Il Tribunale ne ha dedotto che detto importo poteva essere corretto solo mediante un emendamento del PNSR 2007‑2013 e con una decisione di approvazione di tale emendamento, e non, come aveva fatto la Commissione, con una decisione di esecuzione che escludeva dal finanziamento la parte erronea dell’aiuto di cui si tratta. Pertanto, il Tribunale, per tali motivi, ha annullato parzialmente la decisione di esecuzione in parola.

40 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), si trattava, certo, anche, in relazione ad altri aiuti rientranti nella misura 215, di importi che, a causa di errori di calcolo, non erano conformi all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e che erano stati rettificati da una decisione di esecuzione della Commissione, ossia la decisione di esecuzione 2018/873.

41 Tuttavia, dal fascicolo di detta causa risulta che, per quanto riguarda il calcolo di tali somme, non era stato riconosciuto un legittimo affidamento, per quanto riguarda queste ultime, nei rapporti tra la Romania e la Commissione. Infatti, se è vero che la Romania, con il suo ricorso nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 30 aprile 2019, Romania/Commissione (T‑530/18, EU:T:2019:269), aveva chiesto l’annullamento di tale decisione di esecuzione e aveva sostenuto che i metodi di calcolo approvati dalla Commissione in relazione a detti importi avrebbero dovuto essere tutelati in base al principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale, con l’ordinanza in parola, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 10 settembre 2020, Romania/Commissione (C‑498/19 P, EU:C:2020:686), ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, per il motivo che era stato proposto tardivamente.

42 Ai punti da 33 a 36 della sua sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), la Corte ha quindi considerato che gli importi di cui si tratta, non conformi all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e non riconosciuti come tutelati da un legittimo affidamento nei rapporti tra la Romania e la Commissione, dovevano essere rettificati sia dalla Commissione, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, e ciò adottando una decisione di esecuzione che escludesse dal finanziamento dell’Unione la parte erronea degli aiuti in discussione, sia dalle autorità nazionali, sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, non essendo, peraltro, dette autorità tenute ad attendere che la Commissione adottasse una tale decisione di esecuzione.

43 Al punto 44 di tale sentenza, la Corte ha precisato che, nei rapporti tra le autorità rumene e gli agricoltori beneficiari degli aiuti di cui si tratta, il principio della tutela del legittimo affidamento non incideva su tale valutazione. Infatti, essa ha considerato che, poiché gli importi in parola erano stati stabiliti in modo non conforme all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le autorità rumene non avevano potuto creare, a favore di tali agricoltori, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento che viola il diritto dell’Unione.

44 Nel procedimento principale, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che gli errori di calcolo di cui si tratta hanno dato luogo, in relazione ad aiuti rientranti anch’essi nell’ambito della misura 215, sebbene diversi da quelli esaminati dalla Corte e dal Tribunale nelle loro rispettive sentenze del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), e del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), alla determinazione di importi non conformi all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005. Inoltre, il giudice del rinvio non indica che la Commissione o altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione abbiano riconosciuto che tali importi erano tutelati da un legittimo affidamento nei rapporti tra la Romania e la Commissione. Ne consegue che la situazione di cui si tratta nel procedimento principale corrisponde, in sostanza, a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).

45 Tuttavia, in primo luogo, il giudice del rinvio espone, con riferimento alle affermazioni della Porcellino Grasso, che il ragionamento seguito dal Tribunale nella sua sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), sarebbe trasponibile al procedimento principale in quanto il principio di tutela del legittimo affidamento dovrebbe applicarsi, nei rapporti tra la Romania e la Commissione, a detti importi in ragione del fatto che, quando quest’ultima ha approvato la modifica del PNSR 2007‑2013, disponeva delle informazioni che le consentivano di valutare la conformità degli aiuti di cui si tratta nel procedimento principale e dei relativi metodi di calcolo all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005. Dal momento che gli stessi importi beneficerebbero di una tutela in base a tale principio, essi potrebbero essere rettificati, conformemente alle considerazioni del Tribunale esposte al punto 39 della presente sentenza, solo con un emendamento del PNSR 2007‑2013 e con una decisione che approva detto emendamento.

46 A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene la sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), verta certamente, al pari di quanto avviene nel caso di specie, su un aiuto rientrante nella misura 215, si trattava di un aiuto diverso dagli aiuti di cui si tratta nel procedimento principale. In dette circostanze, il Tribunale non ha potuto esaminare, in tale sentenza, se la Commissione disponeva, al momento dell’approvazione della modifica del PNSR 2007‑2013, delle informazioni che le consentivano di valutare la conformità di questi ultimi aiuti e dei relativi metodi di calcolo all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, cosicché il suo ragionamento non può essere trasposto mutatis mutandis al procedimento principale. Occorre peraltro rilevare che, nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno non sostiene di avvalersi, nei suoi rapporti con la Commissione, del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda gli aiuti di cui si tratta nel procedimento principale.

47 In secondo luogo, il giudice del rinvio riferisce che, secondo le affermazioni della Porcellino Grasso, le considerazioni esposte dal Tribunale al punto 113 della sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), sarebbero in contraddizione con i punti 42 e 44 della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). Esso si chiede quindi se debba tener conto di tali considerazioni.

48 Come risulta chiaramente da tale punto 113, il ragionamento del Tribunale si inserisce nel solco di quello svolto ai punti da 75 a 86 della sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), secondo il quale i metodi di calcolo di cui si tratta e gli importi determinati sulla base di questi ultimi erano tutelati, nei rapporti tra la Romania e la Commissione, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento in ragione del fatto che tali metodi e tali importi erano stati oggetto di una «negoziazione specifica con le autorità rumene» e che la Commissione disponeva, nell’ambito di detta negoziazione, di tutti gli elementi che le consentivano di valutare la loro conformità all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005.

49 Orbene, dal punto 42 della presente sentenza risulta che la causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), verteva su importi di aiuti che non erano tutelati da un legittimo affidamento nei rapporti tra la Romania e la Commissione. Poiché tale sentenza è stata pronunciata in un contesto totalmente diverso da quello in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), le considerazioni espresse al punto 113 di quest’ultima non possono essere pertinenti ai fini dell’interpretazione della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).

50 Ne consegue che gli importi degli aiuti di cui si tratta nel procedimento principale, determinati a seguito di errori di calcolo, non possono essere considerati, sulla base della sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), e in assenza di qualsiasi indicazione contraria nel fascicolo di cui dispone la Corte, come tutelati da un legittimo affidamento nei rapporti tra la Romania e la Commissione, cosicché, tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 44 della presente sentenza, la situazione in discussione nel procedimento principale è, in sostanza, la stessa di quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).

51 Pertanto, in una situazione in cui taluni importi sono stati determinati, a seguito di un errore di calcolo, in modo non conforme al diritto dell’Unione e senza essere tutelati da un legittimo affidamento nei rapporti tra la Commissione e lo Stato membro interessato, tanto tale istituzione quanto tale Stato membro sono, come risulta dai punti 33 e 34 della sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), in forza dell’articolo 310, paragrafo 5, TFUE nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, e dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, tenuti a escludere dal finanziamento dell’Unione le somme a cui si riferisce tale errore di calcolo.

52 Un’esclusione siffatta non implica affatto la necessità di rivedere o modificare il programma di sviluppo rurale di cui si tratta.

53 Infatti, la rettifica di un errore di calcolo non conforme al diritto dell’Unione nonché dei tassi e dei pagamenti che ne derivano non comporta alcuna revisione o modifica del programma di sviluppo rurale di cui si tratta, ma costituisce, come risulta dalle disposizioni menzionate al punto 51 della presente sentenza, un semplice ritorno alla situazione che avrebbe dovuto, fin dall’inizio, risultare da tale programma se l’errore in parola non fosse stato commesso, di modo che non sia causato alcun danno al bilancio dell’Unione.

54 Pertanto, la circostanza che, in forza dell’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005 nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006, il PNSR 2007‑2013 non potesse più essere riveduto né modificato alla data in cui gli errori di calcolo di cui si tratta nel procedimento principale sono stati constatati dalla Corte dei conti, non osta a che sia la Commissione sia le autorità nazionali adottino le misure necessarie per correggere, nell’ambito di una verifica in conformità, le somme e i pagamenti viziati da tali errori.

55 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori. Le considerazioni esposte dal Tribunale nella sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), sono irrilevanti al riguardo.

Sulla terza questione

56 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione imponga allo Stato rumeno di versare ai beneficiari dell’aiuto al miglioramento del trasporto e dell’aiuto alla riduzione dei fattori nocivi le somme dovute a titolo di tali aiuti fino a concorrenza degli importi previsti dalla decisione di esecuzione C(2012) 3529, per tutta la durata degli impegni da essi assunti.

57 Occorre ricordare che il diritto dell’Unione impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione ad essi imputabili (sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 17 e giurisprudenza citata).

58 Nel caso di specie, dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che, a causa degli errori di calcolo di cui si tratta nel procedimento principale, le aliquote di sostegno previste dalla decisione di esecuzione C(2012) 3529 per l’aiuto al miglioramento del trasporto e l’aiuto alla riduzione dei fattori nocivi non erano conformi all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005. Da tali constatazioni risulta altresì che le autorità rumene hanno adottato le misure necessarie per correggere dette aliquote in modo da renderle conformi alla disposizione in parola e che, così facendo, esse hanno posto fine alla violazione del diritto dell’Unione loro imputabile.

59 In tali circostanze, un beneficiario di un aiuto come la Porcellino Grasso non può avvalersi del principio della responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione al fine di reclamare la differenza tra l’importo dei pagamenti che avrebbe dovuto ricevere inizialmente e l’importo rettificato di detti pagamenti, laddove quest’ultimo importo è conforme a tale diritto e il beneficiario in parola non ha alcun diritto di percepire tale differenza.

60 Infatti, da un lato, il versamento della parte di importi interessati da errori di calcolo a un beneficiario di un aiuto come la Porcellino Grasso equivarrebbe a un arricchimento senza causa di quest’ultimo, vietato dal diritto dell’Unione, in quanto tale versamento avrebbe come effetto un arricchimento senza valido fondamento giuridico di detto beneficiario e un impoverimento dell’Unione connesso a tale arricchimento (v., in tal senso, sentenze del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, EU:C:2008:211, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché del 28 luglio 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, punto 53 e giurisprudenza citata).

61 Dall’altro lato, anche supponendo che, nell’ambito della sua azione per responsabilità, la Porcellino Grasso intenda invocare, dinanzi al giudice del rinvio, il principio della tutela del legittimo affidamento nei suoi rapporti con le autorità rumene, occorre ricordare che, come indicato al punto 43 della presente sentenza, tale principio non può legittimare, in capo ad un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 41).

62 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il principio di responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione non trova applicazione qualora le aliquote di sostegno relative a aiuti finanziari concessi in forza di un programma di sviluppo rurale del FEASR siano state determinate in modo non conforme al diritto dell’Unione e i beneficiari degli aiuti in parola abbiano ottenuto pagamenti a titolo di questi ultimi, calcolati sulla base di tassi rettificati, conformi a tale diritto.

Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti europea, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Romania per il periodo di programmazione 2007-2013, come approvato e modificato da decisioni della Commissione europea, laddove detto programma non poteva più essere riveduto né modificato alla data della constatazione di tali errori. Le considerazioni esposte dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 18 gennaio 2023, Romania/Commissione (T‑33/21, EU:T:2023:5), sono irrilevanti al riguardo.

2) Il principio di responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione non trova applicazione qualora le aliquote di sostegno relative a aiuti finanziari concessi in forza di un programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano state determinate in modo non conforme al diritto dell’Unione e i beneficiari degli aiuti in parola abbiano ottenuto pagamenti a titolo di questi ultimi, calcolati sulla base di tassi rettificati, conformi a tale diritto.

Firme

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