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Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. 

(GU n. 23 del 29-1-2004- Suppl. Ordinario n.14) 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima delle piante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA
Il seguente decreto legislativo


Art.1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alla specie di cui all'allegato 1.
2. Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato 1, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per la quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
3. nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
4. Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, è fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
5. Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.

Art. 2
Definizioni e classificazioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:
a) materiali forestali di moltiplicazione: i materiali di moltiplicazione o propagazione celle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali che risultano importanti per fini forestali nell'insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato I; per fini forestali si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) materiali di moltiplicazione:
1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;
c) materiali di base:
1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
2) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
3) arborei da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta(fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;
6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;
d) autoctoni e indigeni:
1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;
e) origine: per un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;
f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;
g) regione di provenienza: per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;
h) produzione: include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione di esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la vendita o consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;
l) fornitore: la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per latri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;
m) distribuzione: cessione a terzi diversa dalla commercializzazione;
n) organismo ufficiale:le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di "autorità territoriale", alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.
2. Ai sensi dell'allegato VI, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:
a) "identificati alla fonte": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;
b) "selezionati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;
c) "qualificati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV . In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;
d) "controllati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

Art. 3
Requisiti dei materiali di base
1. Gli organismi ufficiali provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:
a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III; IV o V, a seconda dei casi;
b) con riferimento a un'unità definita "unità di ammissione". Ciascuna unità di ammissione è identificata da un unico riferimento di registro.
3. Gli organismi ufficiali provvedono:
a) alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti previsti dal presente decreto;
b successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati".
4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purchè siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.
5. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si può presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.

Art. 4
Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto, sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale.
2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.
3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutari di nuovi cloni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente ai fini di ricerca e sperimentali.

Art. 5
Registro di carico e scarico
1. I fornitori delle sementi e degli altri materiali di moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico.
2. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica.
3. Fino alla adozione dei modelli si cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche.
4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai , secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 6
Certificati di provenienza e di identità clonale
1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.
2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma2, è rilasciato un nuovo certificato principale.
3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma3, gli organismi provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresì rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.
4. Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non può essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identità clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta.
5. L'Istituto sperimentale per la selvicoltura d'Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonché i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, sono autorizzati, se necessario,a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.

Art. 7
Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati
1. Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Art. 8
Modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione
1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:
a) codice partita di materiale e numero del certificato principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002;
b) nome botanico;
c) categoria, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera l);
d) destinazione
e) tipo di materiale di base;
f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
g) regione di provenienza per i materiali di propagazione: "identificati alla fonte" e "selezionati", o, se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;
h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
l) l'età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);
m) se è geneticamente modificata.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: "identificato alla fonte" e "selezionato", in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinché siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:
a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte", la partita risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi";
b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: "di origine sconosciuta";
c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettera a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);
d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.
4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purchè integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi la commercializzazione può avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.
5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:
a) numero del certificato principale o di latro documento d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale è possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, età del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;
b) il nome o il codice del fornitore;
c) il quantitativo fornito;
d) il nome botanico e in lingua corrente;
e) la regione di provenienza, almeno per i materiali "identificati alla fonte" e "selezionati";
f) i termini: "ammissione provvisoria", per i materiali di moltiplicazione "controllati";
g) se il materiale è stato propagato per via vegetativa;
h) se il materiale è geneticamente modificato.
6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), le seguenti informazioni supplementari:
a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, la percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo specifico;
c) il peso di 1000 unità di seme puro;
d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.
7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non è stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.
8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato 1 dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d) non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
9. Nel caso di Populus spp. Le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.
10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni:
a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte";
b verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "selezionati";
c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "qualificati";
d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "controllati".
11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazioni provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalità di cui all'articolo 7, tutti i cartellini e i documenti ufficiali:
a) recano la dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati";
b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite in sede comunitaria.
12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.

Art. 9 
Requisiti per la commercializzazione

1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.
2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purchè tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualità dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.
3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, è determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

Art. 10
Registro dei materiali di base

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.
2. Il registro di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: "identificati alla fonte" e "selezionati" è consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle "regioni di provenienza" recanti le seguenti informazioni:
a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione, una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
1) per la categoria: "identificati alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: "selezionati", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: "qualificati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: "controllati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuolo o uno o più arboreo da seme;
i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: "controllati", occorre indicare se sono geneticamente modificati.
4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e tramite questo, alla Commissione europea e agli altri stati membri.
5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.

Art. 11
Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base

1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base è effettuata secondo le modalità stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorità territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorità competente per territorio.
2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato può essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali.
3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresì, promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione.
4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

Art. 12
Divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione

1. Su richiesta degli organi ufficiali, della commissione tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata qualora ci sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa avere effetti negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversità, in base a:
a) risultati di prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materiali, o risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche;
b) risultati di ricerche e sperimentazioni effettuate nella Comunità europea o fuori di essa.

Art. 13
Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione

1. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione è subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6.
2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana.
3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni apsetto a quelle dei materiali prodotti nella Comunità.
4. Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali. L'importazione è comunque subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.
5. Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 1999/105/CE.
6. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi è riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio di materiali di moltiplicazione forestali. L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorità territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente decreto legislativo.
7. L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo ufficiale rilascia l'attestato di congruità dell'importazione, che dovrà essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni.
8. Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione all'importazione dovrà essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare, definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della commissione tecnica.
9. La commercializzazione o cessione di materiale di moltiplicazione importato può avvenire solo in presenza dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di congruità di cui al comma 7.
10. Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale proveniente da Paesi terzi sarà cura della ditta importatrice provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove ciò non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese a carico dell'importatore.

Art. 14
Commissione tecnica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso il Ministero una commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto tecnico -scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare:
a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunità europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.
3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri così suddivisi:
a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, designato di concerto tra il Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) tre rappresentanti elle regioni e delle province autonome, esperti del settore,, desiganti dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo.
5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 è designato un supplente. La funzione di segreteria è svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.
6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse già previste per la commissione nazionale, di cui all'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 15
Controllo

1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzazione finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.
2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.
3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonché di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.

Art. 16 
Sanzioni

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
3. chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, odo omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.
5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marza, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2 e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.
10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 18
Norme transitorie e finali

1. Le licenze già rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, del mantengono la loro validità per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali.
2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo potrà essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art.19
Abrogazioni

1. La legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro degli affari regionali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

(Allegati omessi)


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.".
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001." L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita:
"2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.".
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: "Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969 reca: "Costituzione della commissione nazionale per il pioppo, con sede in Roma.".
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.".
- Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato con la stessa data e nella medesima Gazzetta i seguenti decreti:
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
"Registro di carico e scarico riguardante i materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49);
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante:
"Modalita' di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE 15 gennaio 2000, n. L 11.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE 17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE 8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 e' pubblicato in GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 e' pubblicato in GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999, n. L 184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', connessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".


Note all'art. 3.
- La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999 n. L 184.


Note all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
"Art. 10 (Strutture statali per la conservazione della biodiversita' forestale). - 1. Al fine di tutelare la diversita' biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversita' di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresi' abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualita' del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'art. 9.".


Note all'art. 5.
- Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle premesse.


Note all'art. 7.
Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi note alle premesse.


Note all'art. 8.
Per il regolamento (CE) n. 1597/2002 vedi note alle premesse. L'allegato, parte B, cosi' recita:
"Parte B
Istruzioni per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato
1. Le specie vanno elencate in ordine alfabetico (colonna B); per ciascuna specie, le categorie saranno citate nel seguente ordine (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE) (colonna C): identificati alla fonte, selezionati, qualificati, controllati. Nella categoria qualificati, l'ordine dev'essere: arboreto da seme, genitori, clone, miscuglio di cloni, mentre nella categoria controllati, soprassuolo precede arboreto da seme.
2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine standard e utilizzando i codici indicati nella parte B.4 del presente allegato.
3. Nella colonna B si utilizzeranno le abbreviazioni riportate nella parte B.5 del presente allegato.
4. Ordine standard codici per la compilazione delle colonne dell'elenco nazionale dei materiali di base di cui alla parte A del presente allegato.
(omesso)
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.


Note all'art. 9.
- Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.


Note all'art. 11.
- Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, vedi note alle premesse.


Note all'art. 12.
- Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle premesse.


Note all'art. 13.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano:
"Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva - difficolta' che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunita' - la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi.
In questo caso, il documento o l'etichetta del fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi.
2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2.".
"Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalita' di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunita' e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.
2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito della Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che i materiali che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali forestati di moltiplicazione prodotti nelle Comunita' ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali importati devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovra' produrre il fornitore nel paese terzo.".
- Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE 11 ottobre 1993, n. L 253.


Note all'art. 14.
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita:
"16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta:
a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;
b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali;
c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318;
d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;
f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni;
g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori.
Per ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.
La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio".
- La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali".


Note all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". Per completezza d'informazione, si riporta il testo deli articoli 1 e 13 contenuti rispettivamente nelle sezioni I e II:
"Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.".
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".


Note all'art. 17.
- Per l'art. 117, comma 5, della Costituzione, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse.


Note all'art. 18.
- La legge n. 269 del 1973, reca: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.".