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Regione Veneto. Legge Regionale n. 13 del 2-05-2003 

Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta 

(B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)



Il Consiglio regionale 
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga 

Articolo 1 
Finalità. 
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.

e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno. (*)


(*) Articolo così modificato dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006


Articolo 2 
Destinatari degli interventi. 
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
b) i consorzi di bonifica;
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa. 

Articolo 3 
Tipologie di intervento e vincoli. 
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;(*)

d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita. 
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), c bis), c ter) e c quater) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 2 e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone. (*)
[3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.](**)

 

(*) Comma così modificato dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006

(**) Comma abrogato dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006

Articolo 4 
Requisiti minimi di ammissione al finanziamento. 
1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;(*)
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato.(**)

 

(*) Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. n. 15 del 4/8/2006, il cui terzo comma così recita: "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo".

(**) Lettera b bis, b ter e b quater aggiunte dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006

Articolo 5 
Modalità di intervento. (*)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.
2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori. 
3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente a un progetto che definisca gli interventi che si intendono realizzare. 
4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. 
5. La Giunta regionale determina, sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni. 
6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi. 

 

(*) Articolo così modificato dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006

Articolo 6 
Disposizioni attuative. 
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a contributo;
b) le modalità per la erogazione dei contributi;
c) il contributo da assegnare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge. 
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.(*)

 

(*) Comma aggiunto dalla L.R. n. 15 del 4/8/2006

Articolo 7 
Disposizione finanziaria e finale.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all'u.p.b. U0095 "Risorse forestali" incrementate mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento" partita n. 13 "Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" per competenza e per cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 - 2005. 

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 maggio 2003