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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004

 

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale

(B.U.R.  Lombardia  n. 44 del 29.10.2004 - S.O. n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

CAPO I
FINALITA’ E NORME GENERALI

 

ARTICOLO 1
(Finalità e obiettivi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel  rispetto degli impegni assunti a livello internazionale in materia  di biodiversità e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato  e dell’Unione europea, alla conservazione, all'incremento ed  alla gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo,  nonché allo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono  direttamente ed indirettamente le superfici forestali.
2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica e sociale della  Lombardia, lo sviluppo del turismo e di altre attività ricreative, la  fissazione di gas ad effetto serra, la produzione di beni e di  servizi ecocompatibili, la protezione degli ecosistemi, la  conservazione della biodiversità, la difesa idrogeologica, la  salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.
3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e  consorziali, la gestione attiva delle superfici silvo pastorali.
4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi  ecologici forestali e l’erogazione di servizi e prodotti alla  collettività, promuove ed incentiva la gestione razionale e  sostenibile delle risorse forestali attraverso lo sviluppo delle  attività selvicolturali. La programmazione e la pianificazione  forestale tendono al mantenimento ed all’incremento della  biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali ed alla  economicità della gestione.
5. Sono obiettivi prioritari della Regione:
a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la  manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree  agro-silvo-pastorali esistenti;
b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e  conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la  creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi  multifunzionali.



ARTICOLO 2
(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità  montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai  comuni, secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà e  decentramento recepiti dalla legge regionale 4 luglio 1998, n.  11 (Riordino delle  competenze regionali e conferimento di  funzioni in materia di agricoltura).
2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative  all’approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo  8.
3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  e riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative  al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di  cui all’articolo 4, coordinandole con le procedure inerenti ai  vincoli paesistici.
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle  funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a  progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di  rilevanza regionale.


ARTICOLO 3
(Definizione di bosco)

1. Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di  origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di  vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo,  esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva,  pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a  25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a  causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di  difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia  del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità,  protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea  e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o  abiotiche, eventi accidentali ed incendi; 
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a  2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le  classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità  agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono  sulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni  minime delle superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la  produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la  produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da  frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico,  paesaggistico e selvicolturale.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive  su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il  processo è in atto da almeno cinque anni.
6. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, individuano e  delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Nel periodo di vigenza del  piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o  arbustive e su terreni non boscati, nonché l’evoluzione di  soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico,  paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo  se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di  piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie  a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e  2.
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di  dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l’individuazione  delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d),  nonché i criteri e le modalità per l’individuazione dei coefficienti  di boscosità.
8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e  selva sono equiparati.


CAPO II
DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

 

ARTICOLO 4
(Tutela e trasformazione del bosco)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del  bosco ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione  della vegetazione esistente e l’asportazione o la modifica del  suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella  forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte  salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità  montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il  territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la  conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con  il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla  caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione  frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione  della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione  sostenibile del patrimonio forestale mediante forme  appropriate di selvicoltura.
3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del  bosco è rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato  alla realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale  contenute nella programmazione di settore dopo aver valutato  le possibili alternative.
4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli  interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a  realizzare:
a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma  identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche  attività selvicolturali ai sensi dell’articolo 11, volte al  miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti ed al  riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria  forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli  articoli 8 e 21;
b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di  norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed  imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di  provenienza locale, su superfici non boscate di estensione  almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare  manutenzione fino all’affermazione.
5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche  dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la  trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e  limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione  del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e  quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura  compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di  cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino  o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d’alto  fusto, salvo autorizzazione della Giunta regionale, su proposta  della provincia competente, esclusivamente per opere di  pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.
6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di  compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di compensazione in relazione ad interventi:
a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente  tramite l’ingegneria naturalistica;
b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di  miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o  in piani di assestamento forestale approvati;
c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati  all’esercizio dell’attività primaria in montagna e in collina.
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il  reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del  richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli  interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha  rilasciato l’autorizzazione; in tal caso, il richiedente deve versare  l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei  costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di  realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi  compensativi.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge la Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze  di tutela di cui al comma 2, definisce:
a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del  bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla  trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura  compensativa;
c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi  compensativi e le procedure per il versamento di adeguate  cauzioni per l’esecuzione degli interventi medesimi;
d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco  che, per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza  compensazione o con obblighi di compensazione di minima  entità;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione  degli interventi compensativi.


ARTICOLO 5
(Vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo)

1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione  d’uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una  modifica permanente delle modalità di utilizzo ed occupazione  dello strato superficiale dei terreni soggetti a vincolo  idrogeologico.
2. Gli interventi di trasformazione d’uso del suolo sono vietati,  salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e  alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli  studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali  di cui all’articolo 8.
3. Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del  bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è  rilasciata dai comuni interessati in caso di:
a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al  cinquanta per cento dell’esistente e comunque non superiori a  200 metri quadrati di superficie;
b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente  interrate; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv;  linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa  in opera di serbatoi interrati, comportanti scavi e movimenti di  terra non superiori a 50 metri cubi;
d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non  superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale,  di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità  agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno  e contenimento.
4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,  rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dalla l.r.  11/1998 e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, le  autorizzazioni alla trasformazione d’uso del suolo nei casi non  compresi nel comma 3.
5. La Regione definisce:
a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in  relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano  paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove  conoscenze tecniche ed in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
b) nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, le  caratteristiche degli interventi di trasformazione d’uso del suolo  che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica  dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti  competenti.


ARTICOLO 6
(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le  comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli  incendi boschivi, nonché le attività di formazione e  informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato,  specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni  causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle  province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per  sostenere gli oneri per l’equipaggiamento, l’addestramento,  l’assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di  volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per  la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene  direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio  su scala regionale e può istituire rapporti di collaborazione con  il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e le organizzazioni di volontariato.
3. In applicazione dell’articolo 1 della legge 21 novembre 2000,  n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano  regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi  boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all’articolo 7, comma 3, della predetta legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi il Presidente della Giunta  regionale, o l’assessore delegato, dichiara lo stato di rischio  per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale,  impartendo le prescrizioni necessarie.
5. I comuni e le province con l’ausilio delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e riserve regionali e del Corpo  forestale dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze e  secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le  attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di  cui all’articolo 10 della legge 353/2000.
6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso  l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste  (ERSAF), la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e  sulla difesa fitosanitaria dei boschi lombardi e la presenta al  Consiglio regionale.
7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei  boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei  prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall’alpicoltura,  sono esercitate nel rispetto della legge regionale 23 marzo  2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosantaria e delle  attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e  prodotti vegetali).
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene  attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso  forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare,  direttamente o indirettamente, l’effetto degli organismi nocivi.  L’utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo  autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale per motivi di  pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi  finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema forestale.
9. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 10 della  legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni  per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la  ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.


CAPO III
INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE


ARTICOLO 7
(Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo  silvo-pastorale)

1. La Regione effettua, attraverso l’inventario forestale regionale, l’analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale lombardo  e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale.  L’aggiornamento dell’inventario forestale regionale e della  carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.
2. La Regione realizza il sistema informativo forestale,  coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il  catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani  forestali ed il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e  le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle  risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni  idraulico-forestali.


ARTICOLO 8
(Programmazione e pianificazione forestale)

1. Nell’ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all’articolo 6 della l.r. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e  programmazione forestale, finalizzate a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione  all’economia e alla situazione ambientale generale, con  particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni  interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione  delle risorse silvo-pastorali.
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di  analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale  ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale  e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione  delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi e per la  individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre,  contiene le previsioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, ed  all’articolo 12, comma 4.
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti  sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della  Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i  quindici anni.
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono  essere gestite in base a piani di assestamento forestale a  carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi  che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella  produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono  approvati dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva  competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale  regionale, approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l’ausilio dell’ERSAF  e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori dei  parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure per la  redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei  piani di assestamento forestale.


ARTICOLO 9
(Raccordi con la pianificazione territoriale)

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i  contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei  piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del  paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle  aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per  l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza  naturale e ambientale).
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di  settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La  delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla  trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale  sono immediatamente esecutive e costituiscono  automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il  piano attuativo di settore boschi, di cui all’articolo 20 della l.r.  86/1983.


CAPO IV
LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI

 

ARTICOLO 10
(Ricerca, formazione ed assistenza tecnica)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.
2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco, la Regione promuove e  sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore  agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli  imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera  bosco-legno e dell’alpicoltura.
3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, la Regione si avvale, oltre che dei propri enti  strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni ed aziende, sia  pubblici che privati, con competenze nel settore  agro-silvo-pastorale.
4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti  gestori dei parchi e riserve regionali promuovono ed incentivano l’assistenza tecnica specializzata a favore dei  proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei  possessori dei boschi, pubblici e privati, e delle imprese  boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e  sostenibile delle formazioni boscate.
5. La Regione, allo scopo di promuovere migliori condizioni di  sviluppo per la ricerca, la formazione, l’assistenza tecnica,  nonché per la redazione degli inventari e della carta forestale di  cui all’articolo 7, si avvale dell’ERSAF, del Corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2  (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell’Istituto di  ricerca per l’ecologia e l’economia applicata alle aree alpine  (IREALP). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il Corpo  forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36  (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).


ARTICOLO 11
(Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione  ecocompatibile)

1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi  dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure  colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione,  manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità  agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di  sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli  imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli  interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento  armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli  interventi che non si basano su criteri di ingegneria  naturalistica. 2. Le attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed  all’utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un  fattore di sviluppo dell’economia locale e regionale e uno  strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi,  dell’assetto idrogeologico e paesaggistico.
3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a  fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di  rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei  boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate  alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di  indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e  approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile  di cui al comma 12.
4. Con regolamento regionale sono approvate le norme  forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali,  prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale  all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque  esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.
5. Le norme forestali regionali disciplinano in particolare:
a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse  pubblico, al divieto generale alla conversione dei boschi  governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia  finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai  piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da  destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
e) il divieto all’impiego di specie esotiche a carattere infestante,  dannose per la conservazione della biodiversità;
f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui  al comma 7;
g) le modalità ed i limiti per la redazione dei piani di indirizzo  forestale ai sensi dell’articolo 12, comma 4.
6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono  derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di  superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento  che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme  contenute nel piano di assestamento forestale.
7. L’esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme  forestali regionali è subordinata alla presentazione di una  denuncia di inizio attività all’ente competente per territorio, fatte  salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di  tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve  naturali ed i parchi naturali individuati all’interno dei parchi  regionali. Alla denuncia di inizio attività si applicano le  disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio  2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione  legislativa mediante abrogazioni di leggi regionali. Interventi di  semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino  all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale  dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato  preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta.
8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti  competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate  per la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al  comma 7.
9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al  presente articolo, al regolamento recante le norme forestali  regionali e alla pianificazione forestale, sono considerati  interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica  secondo quanto previsto dall’articolo 149, comma 1, lettere b) e  c), del d.lgs. 42/2004.
10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli  interventi regionali in agricoltura), viene accordata priorità agli  interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a  quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali  operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli  interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione  straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d’uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, ed alle  procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente  previsti dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione  forestale sostenibile, ne determina i criteri ed i sistemi di  valutazione, incentivando l’introduzione di sistemi di  certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della  selvicoltura.


ARTICOLO 12
(Alpicoltura)

1. Il Consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e  sviluppare la pratica dell’alpicoltura, integrandola con il settore  forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul  catasto di cui all’articolo 7, comma 2.
2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali  derivanti dall’alpicoltura e per compensare i disagi ad essa  indotti dalla carenza di viabilità di accesso ai pascoli,  trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per  l’erogazione di indennità compensative, da determinare in  funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata  e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.
3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell’alpicoltura.
4. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, definiscono  aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura  di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi  boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le  modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui  all’articolo 11, comma 4. In assenza di piani di indirizzo  forestale o laddove siano scaduti, l’autorizzazione è concessa  dall’ente competente in materia forestale.


ARTICOLO 13
(Sistemazioni idraulico forestali)

1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di  riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di  consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di  ricostituzione e cura dei boschi. 
2. Le attività selvicolturali, di cui all’articolo 11, sono considerate  opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle  calamità naturali.
3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari:
a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o  persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore  idraulico-agrario-forestale;
b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese  necessarie da eventi di natura eccezionale;
c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi  danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.
4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento  di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto  1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere  igieniche ed altre opere pubbliche).
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa  del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle  comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle  opere di sistemazione idraulico- orestale, sulla base dei  seguenti indirizzi prioritari:
a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione  idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi  danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in  forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle  aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le province e le comunità montane impiegano  preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole così come previsto  dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228,  (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma  dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
7. Qualora siano in corso gravi processi di degrado o qualora vi  siano motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità  montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali  provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di  manutenzione e ripristino delle superfici forestali.


ARTICOLO 14
(Materiale forestale di base e di moltiplicazione. Tutela degli alberi di pregio)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità; a  tal fine, sostiene l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle  specie forestali autoctone di provenienza certificata.
2. La Regione, tramite l’ERSAF, provvede all’individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in  grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite  convenzioni con i rispettivi proprietari, nonchè all’acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare  importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti  nei registri regionali dei materiali di base.
3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e  manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei  registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare  le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio  genetico conservato.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell’ERSAF, approva  criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della  provenienza e della qualità del materiale forestale di base e del  materiale forestale di moltiplicazione, da destinarsi ad attività  selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria  naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura  da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica  dello spazio rurale.
5. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo,  paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la Giunta  regionale promuove l’individuazione, la manutenzione e la  conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico,  storico, paesaggistico e culturale, in conformità alla normativa  regionale vigente.


ARTICOLO 15
(Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della  Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è  costituito:
a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato,  trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma,  della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari  per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;
c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi  dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove  norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto  comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai,  aziende modello o riserve naturali;
d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;
e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo  pervengano in proprietà alla Regione.
2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a  disposizione della collettività lombarda e delle generazioni  future, a questo scopo è utilizzato per le seguenti finalità:
a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;
b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto  idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;
d) ricerca e sperimentazione;
e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende  agricole e forestali locali;
g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali  attraverso la promozione dell’istituzione di aziende modello,  anche miste, a proprietà pubblica e privata;
h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.
3. All’interno del patrimonio forestale regionale non è  consentito l’esercizio dell’attività venatoria.
4. L’ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e, previo  nulla osta della Giunta regionale:
a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale  regionale nei casi previsti dall’articolo 9, primo e secondo  comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso  interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di  deposito e in ogni altro caso, qualora l’incorporamento dei  terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del  patrimonio forestale regionale;
b) costituisce servitù attive e passive.
5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale  regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di  realtà socio economiche locali ed in particolare a consorzi  forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni  ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta  salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, sia  direttamente che tramite il conferimento degli stessi ad un  consorzio forestale di cui fanno parte, nonché tramite l’ERSAF.
7. Qualora dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possano derivare danni  irreparabili agli stessi, ovvero fenomeni di degrado, la Giunta  regionale sollecita l’ente locale proprietario o il consorzio  forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i  necessari interventi, ovvero ad affidarne la gestione all’ERSAF.
8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento  forestale, riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica  non affidate in gestione ai consorzi forestali, possono essere  effettuate dall’ERSAF, dai comuni o dagli enti di cui all’articolo  2, comma 3, con le seguenti modalità:
a) amministrazione diretta, fino ad un massimo di 100 metri  cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
b) concessione diretta a impresa iscritta all’albo regionale di  cui all’articolo 19, per un periodo non superiore alla validità del  piano di assestamento forestale;
c) vendita diretta o appalto ad una impresa iscritta nell’albo  regionale di cui all’articolo 19.
9. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore  della presente legge, con regolamento dispone in ordine ai  lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale.


ARTICOLO 16
(Progetto grandi foreste)

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la  realizzazione di nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali,  da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.
2. Le grandi foreste, di cui al comma 1, sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone ed in esse è  escluso l’esercizio dell’attività venatoria.
3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché  con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la  realizzazione, entro cinque anni dall’approvazione della  presente legge, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi  forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell’articolo  1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino,  nonché in applicazione dei protocolli internazionali.
4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di  forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni  che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni  fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana  hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad  urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di  contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed  acustica.


CAPO V
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA FORESTALE.  ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO ED  INFRASTRUTTURE TERRITORIALI

 

ARTICOLO 17
(Associazionismo e consorzi forestali)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale  attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la  costituzione ed incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e  privati a consorzi forestali e ad altre forme di associazione.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i  soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti  della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le  attività di assistenza tecnica di cui all’articolo 10, le attività  selvicolturali di cui all’articolo 11, nonchè le attività di  alpicoltura di cui all’articolo 12. Tali attività sono svolte  esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si  applicano le disposizioni di cui all’articolo 2602 e seguenti del  codice civile.
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono  direttamente i terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori approvato dal consorzio nell’ambito del piano di assestamento  forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione  forestale.
5. Qualora in base all’estensione dei terreni conferiti la  partecipazione pubblica al consorzio sia maggioritaria, l’affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad  evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province, in quanto competenti ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998,  fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai  consorzi forestali riconosciuti con provvedimento della Giunta  regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e  decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei  consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di  avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una  soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e  finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce, entro tre mesi dall’entrata in  vigore della presente legge, direttive sulla costituzione dei  consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento e  sui criteri e le modalità di finanziamento.


ARTICOLO 18
(Usi civici)

1. La Regione, attraverso l’ERSAF, promuove il riordino degli  usi civici per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi  dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Sono trasferite alle province, dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative previste dall’articolo  4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme  organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16  maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici).  I procedimenti amministrativi già iniziati all’atto del trasferimento, ma non ancora conclusi, restano di competenza  della Regione.


ARTICOLO 19
(Albo delle imprese boschive)

1. La Regione istituisce l’albo regionale delle imprese  boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità   tecnico-professionali nell’esecuzione delle attività selvicolturali  di cui all’articolo 11 e degli interventi di manutenzione delle  superfici pascolive di cui all’articolo 12. Le imprese boschive  iscritte all’albo possono ottenere in gestione aree  silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e  l’aggiornamento dell’albo, nonchè i criteri, i tempi e le modalità per l’iscrizione nello stesso.


ARTICOLO 20
(Professionalità degli operatori forestali)

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità  montane, gli enti gestori dei parchi e riserve regionali e le parti  sociali interessate, la formazione e l’aggiornamento  professionale degli operatori del settore silvo pastorale,  avvalendosi dell’ERSAF e dell’IREALP.
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le  imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi  comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni  boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui  all’articolo 2135 del codice civile.


ARTICOLO 21
(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate  ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite  al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento  comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta  regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della  presente legge.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le  comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente  con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale,  allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di  valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui  sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di  quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento  comunale di cui al comma 1.
4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione  di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al  patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei  pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle  strade agro-silvo-pastorali.
6. L’esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo  o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità  agro-silvo-pastorale.
7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di  tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla  comunità montana o alla provincia competente per territorio, al  Corpo forestale regionale e dello Stato e all’ente gestore del  parco o riserva regionale.
8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati,  pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio,  devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il  proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore  non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e  alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.


ARTICOLO 22
(Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)

1. La Regione promuove l’ammodernamento delle dotazioni,  degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per  la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione  boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie  di lavoro nella foresta.
2. La Regione, allo scopo di promuovere l’utilizzo delle fonti  energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall’arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di  impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando  priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui  all’articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai  proprietari di superfici boscate.


CAPO VI
VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI

 

ARTICOLO 23
(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni  relative all’attuazione della presente legge sono esercitate dal  Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle  guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali,  dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere  attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge  regionale 29 dicembre 1980 n. 105 (Disciplina del servizio  volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi  di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco e trasformazioni  d’uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, senza la prescritta  autorizzazione o in difformità della stessa, compresa la  mancata realizzazione dei prescritti interventi compensativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00  euro a 300,00 euro per ogni 10 metri quadrati o frazione di  superficie trasformata. Il pagamento della sanzione non  esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere  l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato. Qualora  l’opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il  trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale  dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane  e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il  ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il  trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida,  dispongono l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle  superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in assenza  della denuncia di inizio attività, di cui all’articolo 11, comma 7, è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro.
4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle  superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in  difformità dalle norme forestali regionali, di cui all’articolo 11, è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro  a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.
5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle  superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento  di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella  tabella di cui all’allegato A.
6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui  all’articolo 14, comma 5, è punito con una sanzione  amministrativa pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato  nella tabella di cui all’allegato A.
7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a  bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la  rinnovazione forestale, è punito con una sanzione  amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro per  ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.
8. Chiunque transiti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è  ridotta ad un terzo qualora l’inosservanza sia accertata a carico  di persone che transitano in difformità all’autorizzazione ad essi  rilasciata
9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza  l’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 7, ovvero, a partire  dall’1 gennaio 2006, ometta di rimuoverla ad autorizzazione  scaduta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria  da 500,00 euro a 1.500,00 euro.
10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono  concertate tra l’ente competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti arborei danneggiati.
11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei  territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità  montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nelle  forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre  1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre  1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) ed  introitate dagli enti medesimi.
12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o  danneggiamenti, intimano al trasgressore, anche nell’ipotesi di  cui al comma 6, il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose  danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione  sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del  trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 10.
13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni  tre anni in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media  nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta  regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative  pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.


ARTICOLO 24
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la  prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);
b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale);
c) l’articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28  (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza regionale);
d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'articolo 1  della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento  e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio di  previsione per l'esercizio finanziario 1978);
e) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73  (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978);
f) l'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36  (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per  l'esercizio finanziario 1979 – I° provvedimento);
g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione  autentica dell’ultimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8);
h) la lettera f) del primo comma dell'articolo 56 della legge  regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione  al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio  pluriennale 1981-83);
i) il quinto ed il sesto comma dell'articolo 56 della legge  regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione  al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio  pluriennale 1981-83);
j) l’articolo 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al  bilancio pluriennale 1983/85 con modifiche di leggi regionali -  1° provvedimento);
k) il numero 2) del secondo comma dell’articolo 7 della legge  regionale 14 settembre 1983, n. 73 (Assestamento variazioni  al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio  pluriennale 1983/1985 con modifiche di L.R. – II provvedimento);
l) il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre  1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e  dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare  rilevanza naturale e ambientale);
m) le lettere e) e g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge  regionale 7 gennaio 1985, n. 4 (Variazione al bilancio pluriennale 1984/86 con modifiche di leggi regionali. Interventi  nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle  leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV  provvedimento);
n) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e  modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 “Legge forestale  regionale” e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 “Tutela  della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale”), fatto  salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a);
o) la legge regionale 19 settembre 1992, n. 30 (Modifiche alla  l.r. 5 aprile 1976, n. 8 - Legge forestale regionale);
p) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 5 (Incentivi alla  realizzazione del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in  aree montane);
q) i riferimenti alla l.r. 33/1972 ed alla l.r. 8/1976 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1  (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi  dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla  contabilità della regione” e successive modificazioni ed  integrazioni);
r) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo  2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla  persona);
s) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo  2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui all’articolo 11, comma 4, sono abrogati:
a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della  vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni  di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della  regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80  “Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ‘Legge  forestale regionale’” e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n.  9 “Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge  regionale”);
c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica  dell’art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1  “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”);
d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 “Prescrizioni di  massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della  Regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80  ‘Integrazioni e modifiche della L.R 5 aprile 1976, n. 8 ‘Legge  forestale regionale’ e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9  ‘Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge  regionale’”);
e) l’articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n.  20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003  e n. 16 del 4 agosto 2003).
3. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e  la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali  nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 le parole “deroghe  al divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto” sono soppresse;
b) il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la  Regione definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i  vincoli per la difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo  della flora erbacea nemorale e della vegetazione in aree non  boscate.”.
4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle  competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di  agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera u ter) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla  seguente: “u ter) il riordino, attraverso l’ERSAF degli usi civici;”;
b) dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta  infine, la seguente lettera: “k ter) Le competenze in materia di usi civici previste  dall’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52  (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge  regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia  di usi civici).”;  c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:  “2bis Nell’ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le  province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:
    a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all’economia e alla situazione ambientale generale, con  particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
    b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di  realizzazione, nonché le previsioni di spesa.”.


ARTICOLO 25
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 13, comma  5, per il miglioramento e valorizzazione delle aree pascolive, di  cui all’articolo 12, comma 2, per la costituzione dei consorzi  forestali, di cui all’articolo 17, comma 1, per  l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei  dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all’articolo 22,  comma 1, e per l’utilizzo energetico delle produzioni legnose,  di cui all’articolo 22, comma 2, si provvede con le somme  appositamente stanziate nel bilancio di previsione per  l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.6.3.39 “Protezione,  sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle  superfici forestali”.
2. Per le spese gestionali relative alla difesa delle superfici  forestali, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le  somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per  l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.6.2.38 “Protezione,  sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali”.
3. Alle spese per assistenza tecnica, formazione, informazione  e ricerca, di cui all’articolo 6, comma 1, articolo 7, comma 1,  articolo 10, articolo 11, comma 12, e articolo 20, comma 1, si  provvede con le somme appositamente stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB   2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione  come fattore di competitività aziendale”.
4. Alle spese per investimenti per la costituzione del sistema informativo forestale, di cui all’articolo 7, comma 2, per la  conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale  autoctono, di cui all’articolo 14, commi 1, 2 e 3, e per la  costituzione del patrimonio forestale regionale, di cui all’articolo  15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente  stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e  successivi, all’UPB 2.3.4.4.3.35 “Gestione diretta delle politiche  comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare”.
5. Per spese gestionali relative alle attività finalizzate alla  conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui all’articolo 14, commi 1, 2 e 3 e alla gestione  del patrimonio forestale regionale, di cui all’articolo 15, commi  2 e 4, si provvede con le somme appositamente stanziate al  bilancio di previsione per l’esercizio 2004   successivi, all’UPB  2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di  supporto al settore agricolo e agroalimentare”.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti  articoli si provvede con legge successiva.


Formula Finale:


La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 2004

( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1081 del 19 ottobre 2004 )


ALLEGATO 1:


ALLEGATO A
(articolo 23)

ARTICOLO 1

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 23, commi 5 e 6
GRUPPO BOTANICO

 Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)

Piccole Medie Grandi Eccezionali
20-25-30-35-40  45-50-55-60-65  70-75-80-85-90-95 100 e oltre

Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata

 € 175,00 € 375,00 € 625,00 € 1.000,00
Altre Pinacee, Cupressacee € 125,00  € 275,00 € 450,00 € 700,00
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus € 200,00  € 400,00 € 675,00  € 1.100,00
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone € 125,00 € 325,00  € 575,00 € 975,00
Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) € 11,50 € 23,00 € 34,50 € 46,00