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Regione Friuli - Venezia Giulia

Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007

Norme in materia di risorse forestali.
 

(B.U.R. Friuli_venezia-giulia n. 18 del 2-5-2007)

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:


la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1

(Principi e finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversita’ e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze  interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche’ dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;

b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonche’ creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;

c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l’equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l’utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;

d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversita’ degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella  rete Natura 2000;

e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali  riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse  stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;

f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l’utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3. Ai Comuni montani e parzialmente montani della regione e’ riservata un’assegnazione annuale senza vincolo di  destinazione, da determinarsi con legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa annuale utilizzata  nell’anno precedente e la corrispondente massa legnosa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11, comma 2; i relativi requisiti minimi di uniformita’ sono definiti con deliberazione della Giunta  regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di  risorse forestali.

ARTICOLO 2

(Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.

ARTICOLO 3

(Concertazione)
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facolta’ di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2. In particolare lo strumento della concertazione e’ attivato nella predisposizione dei regolamenti di esecuzione della presente legge.

ARTICOLO 4

(Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle  comunita’ montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarieta’ e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, nonche’ funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprieta’ regionale,  vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell’esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresi’ funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunita’ medesime, esercitano funzioni in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12,  20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all’articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all’articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresi’ funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all’articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all’articolo 86.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ riservata alle Comunita’ montane e alle Province un’assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.

ARTICOLO 5

(Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2. La Regione per le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ le Comunita’ montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1. 
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d’incidenza tutti gli interventi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), posti all’interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purche’ svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorche’ non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d’incidenza e’ dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di assestamento gia’ sottoposti a valutazione di incidenza, non e’ necessaria una nuova valutazione di incidenza.

ARTICOLO 6

(Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e’ effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni vegetali, cosi’ come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, di cui all’articolo 43, per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita’ del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

ARTICOLO 7

(Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall’articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall’articolo 142, comma 2, lettere  b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;

b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di eta’ media inferiore a trenta anni;

d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di  coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la  cui eta’ media e’ inferiore a trenta anni;

e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorche’ imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l’originaria coltura agro-pastorale;

f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;

g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d’acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonche’ sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;

h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;

i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

ARTICOLO 8

(Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;

e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;

f) <<PFI>>: il piano forestale integrato;

g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 95.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE

ARTICOLO 9

(Principi e strumenti. Osservatorio del legno)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall’articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non puo’ pregiudicare il principio della multifunzionalita’ e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF e i PFI.
4. La Regione istituisce presso la Direzione centrale l’Osservatorio del legno finalizzato al monitoraggio del settore forestale e della filiera foresta-legno-energia, nonche’ alla predisposizione e aggiornamento dei relativi archivi, avvalendosi del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).

ARTICOLO 10

(Piano forestale regionale)
1. Il PFR e’ predisposto dalla Direzione centrale in coerenza con le prescrizioni del Piano territoriale regionale (PTR) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), e successive modifiche. Il PFR e’ piano di settore e contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalita’ del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalita’ di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversita’ e di mantenimento della funzionalita’ ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR e’ approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.

ARTICOLO 11

(Pianificazione delle proprieta’ forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra piu’ proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalita’ di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli  indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprieta’ forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attivita’ selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF e’ lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprieta’ forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF e’ obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalita’ produttiva superiori a 50 ettari per le proprieta’ pubbliche e a 200 ettari per le proprieta’ private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200  ettari la pianificazione e’ facoltativa, puo’ assumere un carattere semplificato ed e’ effettuata secondo le modalita’ stabilite dal regolamento forestale.
6. Il PFI e’ lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprieta’ anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8. Le Comunita’ montane e le Province erogano i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorita’, nell’ordine, per i boschi certificati ai sensi dell’articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale e’ obbligatoria ai sensi del comma 5.
9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunita’ montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalita’ produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpati.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.

ARTICOLO 12

(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA e’ lo strumento per l’esecuzione delle attivita’ di gestione forestale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della selvicoltura naturalistica ed e’ redatto da dottori agronomi e  dottori  forestali. In assenza di pianificazione le suddette attivita’ devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA e’ obbligatorio per la proprieta’ pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprieta’ non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA e’ obbligatorio.
4. Il PRFA e’ approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalita’ e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorita’, nell’ordine, per i boschi certificati ai sensi dell’articolo 19 e per quelli per i quali la   progettazione degli interventi e’ obbligatoria ai sensi del comma 2.

TITOLO III

SETTORI DI INTERVENTO

Capo I
Gestione forestale sostenibile

Sezione I
Disciplina delle attivita’ di gestione forestale

ARTICOLO 13

(Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l’uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversita’, della produttivita’, della capacita’ di rinnovazione, della vitalita’ e della possibilita’ di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attivita’ di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell’economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonche’ di nuove opportunita’ imprenditoriali e  occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell’uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e  assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.

ARTICOLO 14

(Definizioni)
1. Costituiscono attivita’ d i gestione forestale i seguenti interventi

a) le attivita’ selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all’alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino  e ricostituzione deiboschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamita’, i rimboschimenti e gli imboschimenti; b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita’ forestale di cui all’articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all’articolo 36;

c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all’articolo 54.
2. Le attivita’ di cui al comma 1, che non interrompono la continuita’ della superficie boscata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, purche’ previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreche’ non alterino l’assetto  idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.

ARTICOLO 15

(Taglio colturale)
1. Le attivita’ selvicoltural i di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), inquanto non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modiche, e non sono quindi soggette all’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e  159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Le attivita’ selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), che riducono i livelli minimi di vitalita’ delle diverse categorie di bosco stabiliti dal regolamento forestale non sono considerate tagli colturali ai  sensi del comma 1.
3. Nel regolamento forestale sono altresi’ definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire  la migliore vitalita’ delle diverse categorie di bosco e quelli che determinano l’alterazione dell’assetto  idrogeologico.

ARTICOLO 16

(Divieti)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l’eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, la Direzione centrale puo’ autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumita’ o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.

ARTICOLO 17

(Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di  una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, danneggiate o distrutte, fissato nel regolamento forestale.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell’eventuale danno economico e’ valutato e risolto per i boschi  di proprieta’ pubblica nell’ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprieta’ privata, nell’ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione  delle sanzioni di cui all’articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 18

(Misure per favorire la biodiversita’)
1. La conservazione della biodiversita’ si basa sulla salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica.
2. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversita’ e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o con cavita’ secondo le modalita’ stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilita’ di natura economica e fito-sanitaria o in termini d’incolumita’ pubblica.

ARTICOLO 19

(Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all’articolo 13, la Regione incentiva l’introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell’arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonche’ promuove l’istituzione e la  valorizzazione di marchi di provenienza e di qualita’ del legname regionale.

ARTICOLO 20

(Contributi)
1. Allo scopo di promuovere le attivita’ di gestione forestale di cui all’articolo 14, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) utilizzazioni boschive principali, in relazione alla localizzazione e alla difficolta’ esecutiva;

b) conversione di cedui ad alto fusto;

c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamita’;

d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche’ realizzazione della viabilita’ forestale di cui all’articolo 35;

f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalita’ turistiche, ricreative o sportive;

g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE o all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

h) introduzione e mantenimento di sistemi di certificazione di cui all’articolo 19.

i) vendita all’imposto, in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dalle utilizzazioni boschive, realizzata anche tramite la borsa del legno regionale.
2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono finalizzate al raggiungimento o mantenimento della migliore vitalita’ delle diverse categorie di bosco di cui all’articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all’incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.
3. Qualora durante l’esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l’erogazione del contributo e’ sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l’importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non e’ erogato.
4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e’ fatto  obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell’impianto, trasformazioni  colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell’impianto;nei  riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l’ente erogatore provvede al recupero del contributo.
5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), e’ fatto obbligo di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei  riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l’ente erogatore provvede al recupero del contributo. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.
6. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sono, nel caso di vendita in piedi del bosco, le imprese forestali in possesso dei requisiti  previsti dall’articolo 25 ovvero, nel caso di affidamento dei lavori di utilizzazione  boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname, i proprietari forestali o soggetti delegati.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.
8. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e i), e’ assegnata priorita’ agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell’articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
9. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e’ assegnata  priorita’ ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell’articolo 19.
10. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera h), e’ assegnata priorita’ alle proprieta’ forestali pubbliche e private gestite in forma associata.

ARTICOLO 21

(Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ degli enti pubblici)
1. La gestione del patrimonio forestale di proprieta’ regionale pianificata e’ attuata dalla Direzione centrale.
2. Al fine dell’ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprieta’ regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attivita’ di gestione forestale di cui all’articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalita’:

a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all’importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25;

b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all’importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

c) affidamento diretto della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validita’ del PGF o del PFI, a imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 ovvero a societa’ alle quali aderiscono gli enti pubblici  proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore  commerciale.
5. Per l’affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della  legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l’articolo 7 del  decreto legislativo 227/2001, esuccessive modifiche.


ARTICOLO 22

(Migliorie boschive)
1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti dal regolamento forestale.

ARTICOLO 23

(Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali)
1. Per le attivita’ di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonche’ per quelle connesse alla gestione forestale di cui all’articolo 14 l’ente pubblico proprietario di bosco si avvale di dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dell’ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici.

ARTICOLO 24

(Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai PFI le attivita’ selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalita’ stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale forestale regionale o di altri enti pubblici puo’ fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell’ambito dei normali servizi d’istituto, la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attivita’ professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e successive modifiche, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.

Sezione II

Imprese forestali

ARTICOLO 25

(Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacita’ tecnico-professionali per l’esecuzione delle attivita’ selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonche’ per le opere e i servizi di interesse forestale.
2. Le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta’ o possesso pubblico.
3. I requisiti necessari all’iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell’elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

ARTICOLO 26

(Esercizio delle attivita’ selvicolturali)
1. Le cooperative  e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore  selvicolturale, ivi comprese lesistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati   agli imprenditori agricoli.

Sezione III
Associazionismo forestale

ARTICOLO 27

(Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale gia’ esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all’articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.

ARTICOLO 28

(Ruolo degli enti locali)
1. I Comuni o le Comunita’ montane individuano i territori d’intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l’avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all’iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalita’ gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilita’ agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all’individuazione o al reperimento di uno o piu’ proprietari dei terreni compresi nell’area oggetto di consorzio e fino  a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli  effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalita’ gestionale e ambientale, possono costituire  coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. Le Comunita’ montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo- pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l’esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

ARTICOLO 29

(Finanziamenti)
1. Le Comunita’ montane e le Province erogano contributi a sostegno dei consorzi di cui all’articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorita’ per i consorzi forestali gia’ esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell’articolo 19.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura montana), e successive modifiche, e all’articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonche’ norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di  attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche,  ivi comprese quelle finalizzate allarealizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d’imprese forestali inserite nell’elenco di cui all’articolo 25, purche’ costituite da almeno dieci soci. 

Sezione IV
Vivaistica forestale e materiale di propagazione
 

ARTICOLO 30

(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversita’, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all’individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonche’ all’acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
3. La Direzione centrale e’ autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

ARTICOLO 31

(Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonche’ di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 e’ finalizzata a:
a) realizzare impianti d’arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;

d) eseguire lavori d’interesse pubblico relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamita’ naturali, agli interventi d’ingegneria naturalistica e ad altri interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprieta’ pubblica;

e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
3. La Direzione centrale provvede altresi’ alla manutenzione e alla coltura del vivaio, nonche’ all’approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l’acquisto, l’affitto e la concessione dei  terreni adibiti a vivaio forestale.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle forme dell’amministrazione diretta o dei cottimi.

ARTICOLO 32

(Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell’articolo 31 puo’ essere ceduto a privati, vivaisti compresi, dietro compenso sulla base di apposito prezziario o, qualora richiesto per opere soggette a contribuzione, previo scomputo sull’entita’ del contributo pubblico concesso. Il compenso non e’ dovuto per il materiale forestale concesso a enti che si impegnano all’utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all’articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), nonche’ ai cittadini privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamita’ naturali.
2. Le somme versate per la cessione di materiale vivaistico sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 33

(Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di  esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, e’ data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalita’ per la  raccolta e certificazione della provenienza e della qualita’ del materiale forestale di base e di moltiplicazione, nonche’ per la cessione del materiale vivaistico. 

Capo II

Funzione produttiva

ARTICOLO 34

(Produzione legnosa)
1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell’ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale  anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell’atmosfera.

ARTICOLO 35

(Viabilita’ forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilita’ forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilita’ forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, e’ classificata in: a) viabilita’ forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) viabilita’ forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri o vie.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province esercitano, nel quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e   manutenzione di opere pubbliche di viabilita’ forestale ed erogano contributi ai proprietari di superfici forestali, con priorita’ per quelle certificate ai sensi dell’articolo 19.

ARTICOLO 36

(Vie aeree d’esbosco)
1. I procedimenti relativi all’installazione e all’esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.

ARTICOLO 37

(Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d’utilizzazione boschiva, quale contributo allo  sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all’applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 con priorita’ correlata alle maggiori entita’ delle attivita’ di gestione forestale svolte.

ARTICOLO 38

(Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno- energia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorita’ per quelle che utilizzano prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la loro attivita’ nel territorio montano.

ARTICOLO 39

(Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici)
1. La Regione promuove l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall’arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione d’impianti energetici a biomassa legnosa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali, o loro delegati.

ARTICOLO 40

(Mercato del legno)
1. Ai fini di cui all’articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno
regionale, l’Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate
all’istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11
novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive
modifiche.
2. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le seguenti finalita’: a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all’intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualita’ di cui all’articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali. 

ARTICOLO 41

(Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;

b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta; a tal fine le Comunita’ montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonche’ ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con  priorita’ alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione redatto da dottori agronomi e dottori forestali.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalita’ di approvazione, gli obblighi che ne derivano e  le fattispecie esenti.
5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal regolamento forestale l’ente erogatore  provvede al recupero del contributo.

Capo III
Funzione protettiva e di difesa idrogeologica


Sezione I
Tutela dei boschi

ARTICOLO 42

(Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco puo’ essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversita’, con la stabilita’ dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarita’ della  tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e d’igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive  modifiche, l’autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell’autorizzazione prevista dall’articolo 47.
4. L’autorizzazione non e’ necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d’acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorita’;  b) l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all’articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori  pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003,n.  0165/Pres., e successive modifiche.

ARTICOLO 43

(Rimboschimento compensativo)
1. La trasformazione del bosco e’ subordinata alla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, di un rimboschimento compensativo di superficie equivalente a quella ridotta; l’impianto e’ effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall’allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell’autorizzazione puo’ altresi’ provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su  proprieta’ pubbliche, di ambienti prioritari di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE per un’estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco puo’ effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell’intervento compensativo. Tale somma e’ destinata  alla realizzazione d’interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.

4. L’importo versato e’ finalizzato all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 44

(Garanzie)
1. Il rilascio dell’autorizzazione per la trasformazione del bosco puo’ essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l’eventuale esecuzione d’ufficio delle opere prescritte o di  ripristino.
3. In caso di esecuzione d’ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

ARTICOLO 45

(Deroghe)
1. Si prescinde dall’intervento compensativo e dalle garanzie di cui all’articolo 44 qualora l’autorizzazione per la trasformazione del bosco sia  rilasciata nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano; c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da piu’ di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.

ARTICOLO 46

(Divieti e sanzioni)
1. E’ fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il  territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42, commi   2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 92; la sanzione e’ raddoppiata qualora la violazione avvenga all’interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 2 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

Sezione II

Vincolo idrogeologico

ARTICOLO 47

(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalita’ la tutela dell’ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attivita’ comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d’uso e’ autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalita’ di utilizzo e di occupazione  o che possa compromettere la stabilita’ dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.

ARTICOLO 48

(Casi di esonero dall’autorizzazione)
1. Non e’ subordinata all’autorizzazione in deroga  al vincolo idrogeologicol’esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Regione  0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d’intervento, di modesta rilevanza urbanistica,urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalita’ o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.

ARTICOLO 49

(Garanzie)
1. Il rilascio dell’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico puo’ essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d’ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.

ARTICOLO 50

(Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 48, l’approvazione dei progetti eseguiti dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell’articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonche’ alle opere pubbliche di viabilita’ forestale, tiene luogo dell’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 51

(Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e Q, cosi’ come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo  idrogeologico di cui all’articolo 47.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale.  3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facolta’ dell’Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l’intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilita’ dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l’entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell’applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 52

(Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico)
1. La proposta di variazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, e’ pubblicata nella forma dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell’avviso nel  Bollettino Ufficiale della Regione, e’depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito e’ data notizia con apposito avviso pubblicato nell’albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicita’ puo’ essere  sostituita dall’affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque puo’ presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di determinazione o estinzione del vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 53

(Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d’uso del suolo senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 92.
2. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

Sezione III
Sistemazioni idraulico-forestali

ARTICOLO 54

(Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell’ecosistema forestale e l’importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l’esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonche’ la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilita’ di servizio, con il piu’ ampio ricorso alle tecniche costruttive  dell’ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 55

(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione  idraulico-forestale, la Direzione centrale  individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della  difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati d’intesa con le Comunita’ montane interessate e, nel territorio montano non incluso in quello di competenza delle Comunita’ medesime, con le Province di Gorizia e Trieste.

ARTICOLO 56

(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all’articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e’ realizzata dalla Direzione centrale in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o del cottimo.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall’articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e  successive modifiche.


ARTICOLO 57

(Lavori di pronto intervento)
1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l’equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalita’ della viabilita’ forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonche’ il regolare deflusso dei corsi d’acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversita’ atmosferiche, incendi e attacchi  parassitari.
2. Sono altresi’ di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati, con l’utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamita’  naturale.

ARTICOLO 58

(Modalita’ di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all’articolo 57 sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d’urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere. 

Capo IV
Funzione ambientale e naturalistica

Sezione I
Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale 
 

ARTICOLO 59

(Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonche’ di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all’articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, e’ fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell’ambiente  naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonche’ di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna e’ fatto divieto di:

a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;

d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;

e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
5. E’ vietato introdurre nell’ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della  Repubblica 357/1997, e successive modifiche. 

ARTICOLO 60

(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)
1. Per le specie della flora diverse da que lle tutelate ai sensi dell’articolo 59, comma 1, e’ consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalita’ stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

ARTICOLO 61

(Deroghe)
1. In deroga all’articolo 59, puo’ essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonche’ la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali e’ consentita la deroga di cui al comma 1, le modalita’ di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all’insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale puo’ adottare adeguati provvedimenti di limitazione o  sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l’elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonche’ la disciplina e il commercio delle stesse.

ARTICOLO 62

(Esclusioni)
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione e’ posta alla raccolta delle specie vegetali di interesse regionale nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all’articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

ARTICOLO 63

(Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela)
1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse  regionale, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per la
realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti pubblici e associazioni.
2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di tutela delle specie della flora e fauna.

ARTICOLO 64

(Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale puo’ essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l’apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal  regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento so no disciplinati le modalita’ e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 e’ riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.

ARTICOLO 65

(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 1 e 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare  oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione e’ applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per le specie di cui all’articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni esemplare raccolto, catturato o detenuto in piu’ rispetto a quanto consentito dal regolamento sulla flora e  fauna.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta  altresi’ il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in localita’ idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 5, e’ soggetto  alla sanzione amministrativapecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell’ambiente naturale. La sanzione e’  applicata nel massimo edittale qualora l’introduzione avvenga all’interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 66

(Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresi’ le guardie giurate volontarie di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo  venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione  all’esercizio della funzione.

Sezione II
Tutela degli ecosistemi forestali

ARTICOLO 67

(Aree forestali di elevato valore naturalistico)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, di sua proprieta’ o, previo accordo, di altri enti proprietari, da destinare alla libera evoluzione  per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonche’ per elaborare specifici  sistemi di gestione.

ARTICOLO 68

(Finalita’ e criteri per l’individuazione)
1. L’individuazione delle are e di cui all’articolo 67 e’ finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l’effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la  misurazione e conservazione della biodiversita’ con riferimento anche alle risorse genetiche e l’analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

ARTICOLO 69

(Divieti)
1. L’ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, puo’ vietare o disciplinare l’accesso alla proprieta’ e altre attivita’ incompatibili con la sua conservazione.

ARTICOLO 70

(Sanzioni)
1. La violazione delle prescrizioni e de i divieti previsti dall’articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all’obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

Sezione III
Disciplina del transito con mezzi a motore

ARTICOLO 71

(Divieti)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada, compresi sentieri, mulattiere e strade agro-silvo-pastorali.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, nelle zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonche’ nelle golene e negli alvei fluviali e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.

ARTICOLO 72

(Deroga ai divieti)
1. In relazione a quanto stabilito all’articolo 71, comma 2, nelle golene e negli alvei fluviali a carattere torrentizio e a rischio esondazione golenale, ancorche’ assoggettate a vincolo idrogeologico, e’ comunque consentito ai veicoli a motore il transito e la sosta sulle strade esistenti. I Comuni  interessati provvedono a informare adeguatamente,con idonea segnaletica, quali sono le strade soggette a deroga al divieto di transito e di sosta.  Restano in ogni caso vietate le gare motoristiche, competitive o amatoriali, salvo quanto previsto dall’articolo 73.

ARTICOLO 73

(Disciplina del transito)
1. La circolazione e la sosta sulle strade agro-silvo-pastorali, le cui modalita’ sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2, sono consentite  per:

a) le esigenze di pubblica utilita’ e pubblico servizio;

b) la conduzione del fondo e per l’accesso ai beni immobili in proprieta’ o in possesso;
c) l’accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’attivita’ malghiva, la ristorazione e il soggiorno;

d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone  diversamente abili.
2. Le Comunita’ montane nel territorio di rispettiva competenza e le Province provvedono, con regolamento, alla disciplina del transito sulle strade agro-silvo-pastorali, sentiti:

a) gli Enti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, e successive modifiche;

b) la Regione per le proprieta’ regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresi’ disciplinati:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l’esercizio delle attivita’ faunistica e venatoria, nonche’ le modalita’ per l’eventuale applicazione di pedaggi;

c) i criteri per l’individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio.
4. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 3 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilita’ di cui all’articolo 71.

ARTICOLO 74

(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall’articolo  71, comma 1, comporta il pagamento diuna sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l’applicazione delle  sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro,  oltre all’obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall’amministrazione competente di cui all’articolo 73, comma 2.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1. 

Sezione IV
Difesa fitopatologica

ARTICOLO 75

(Misure contro le infestazioni d’insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l’inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta piu’ opportune contro le infestazioni d’insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso  preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilita’  dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto.

ARTICOLO 76

(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d’insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l’ERSA, previo accertamento delle cause, dell’entita’ e della gravita’ del fenomeno, nonche’ valutazione della funzione prevalente del bosco, puo’ disporre con carattere d’urgenza gli  interventi ritenuti necessari per ilcontrollo della diffusione delle  fitopatie.

ARTICOLO 77

(Modalita’ di esecuzione dei lavori)
1. L’ERSA provvede a effettuare in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall’articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive  modifiche.

ARTICOLO 78

(Convenzioni)
1. L’ERSA e’ autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell’inventario fitopatologico e il  monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.

Capo V
Funzione paesaggistica, turistica e culturale

Sezione I
Tutela dei monumenti naturali

ARTICOLO 79

(Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l’individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare  pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.

ARTICOLO 80

(Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per eta’, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

ARTICOLO 81

(Inventario regionale dei monumenti naturali)
1 La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l’inclusione in un apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>, contenente:

a) l’esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area su cui gli stessi insistono;

b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l’inclusione nell’inventario e le modalita’ di segnalazione degli stessi in loco.
2. L’inventario e’ approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres..

ARTICOLO 82

(Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell’inventario di cui all’articolo 81, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell’inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all’articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l’apposizione d’indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

ARTICOLO 83

(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 82, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale,  secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di quest’ultima di provvedere d’ufficio, previadiffida, in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita’ del danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1. 

Sezione II
Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale

ARTICOLO 84

(Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attivita’ connesse alla didattica forestale e ambientale, nonche’ al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l’utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;

b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 e’ attribuita priorita’  agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensidell’articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano  (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformita’ alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell’attivita’ del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia  Giulia), e successive modifiche.

ARTICOLO 85

(Tutela dell’ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l’ambiente  rurale, i prati e i pascoli, contenendo l’espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l’assetto  equilibrato dell’ecosistema e del paesaggio, anche in conformita’ alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell’ attivita’ agricola in aree   montane), e successive modifiche.

ARTICOLO 86

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all’articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attivita’ agro-forestali, la Regione, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e  successive modifiche, promuove iniziative  volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali  della minoranza linguistica slovena dicui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38  (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli -  Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. Fatta salva la facolta’ di adeguare i regolamenti di polizia rurale alle  finalita’ del presente articolo, i Comuni della regione, per attuare le  iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un piano di recupero dei  terreni  abbandonati o incolti di valenza tecnica e finanziaria e della durata di dieci anni, rinnovabile, avvalendosi dei contributi erogati dalle Comunita’ montane e dalle Province. L’approvazione del piano consente al Comune  l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di efficacia del piano.
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni;

b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attivita’ selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;

c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4. Nel regolamento forestale sono definiti i criteri generali di redazione del piano e di esecuzione degli interventi. 

Capo VI
Gestione del personale operaio della Regione

ARTICOLO 87

(Operai dipendenti)
1. La Regione, per l’effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nel numero massimo e con le modalita’ fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alle dipendenze dirette dei direttori dei servizi interessati della Direzione centrale nel numero definito dal Piano operativo regionale, per l’esecuzione dei lavori di rispettiva  attribuzione.

ARTICOLO 88

(Contratto)
1. Al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale viene assunto, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, nonche’ per il  settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d’acqua, degli immobili di proprieta’ regionale, della viabilita’ forestale e di servizio, delle opere connesse alle attivita’ di prevenzione e spegnimento degli incendi  boschivi, nonche’ delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell’ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attivita’ agricolo-forestali quelle selvicolturali, di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari, le utilizzazioni forestali e i lavori di esclusiva  riqualificazione  ambientale.
4. Per il personale operaio dipendente il Direttore centrale, quale  rappresentante dell’Amministrazione regionale,e’ autorizzato a sottoscrivere  il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal CCNL.
5. Il Direttore centrale e’ autorizzato altresi’ a sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l’erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, aventi come obiettivo  incrementi di produttivita’ e qualita’.
6. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui al comma 5, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.

ARTICOLO 89

(Organizzazione aziendale)
1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti dei Servizi, quali unita’ produttive dotate di capacita’ di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed e’ autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull’applicazione del CCNL e degli accordi locali, secondo le modalita’ previste dal contratto stesso. L’ipotesi conciliativa e’ soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Per il personale operaio al quale e’ affidato l’incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell’imprenditore si applica il disposto dell’articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato  giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula delle relative polizze assicurative.
3. Al personale operaio dipendente spetta l’indennita’ di mensa nella misura e secondo le modalita’ previste per i dipendenti regionali - area non  dirigenziale.

Capo VII
Disposizioni comuni

ARTICOLO 90

(Nuova denominazione e attivita’ del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attivita’ della Montagna (CeSFAM), istituito dall’articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, e’ sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale  per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione  del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilita’ del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza  della Direzione centrale:

a) gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprieta’ regionale;

b) produzione di materiale vivaistico forestale certificato;

c) realizzazione degli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti  aturali su proprieta’ regionale;

d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attivita’ funzionali e di supporto logistico, la  promozione di attivita’ di ricerca, di sperimentazione e di didattica;

e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.
3. Il comma 114 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001, e successive modifiche, e’ sostituito dal seguente:
<<114. Il Fondo e’ alimentato da finanziamenti pubblici, anche regionali, e da contribuzioni private, dalle somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dalla Direzione centrale competente in materia di  risorse forestali e naturali, nonche’ da tutte le entrate previste dalla legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali), e finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo, affinche’ vengano reimpiegate per gli interventi di cui all’articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007.>>.

ARTICOLO 91

(Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalita’ e gli obiettivi di cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle  biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti,centri di  ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata, con le modalita’ di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:

a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;

b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attivita’ connesse;

c) istituzione di borse di studio e attivita’ di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;

d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attivita’ forestali e dei prodotti da esse derivati;

e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.

ARTICOLO 92

(Sanzioni)
1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonche’ dal regolamento forestale e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l’eventuale applicazione   delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
2. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui all’articolo 16, comma 1, non si applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco.
3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali. 

4. Chi non osserva le modalita’ esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate o nelle prescrizioni emanate ai sensi della presente legge e del regolamento forestale e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa  pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni  forestali e ambientali.
5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate al comma 1 sono puniti con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti  le modalita’ di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati  o frazione inferiore nei casi riguardanti:

a) l’allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;

b) il taglio e l’eliminazione degli arbusti;

c) la violazione delle norme sul pascolo.
6. Nei casi di cui al comma 4, e’ fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l’autorizzazione in sanatoria; in assenza del rilascio e’ fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.
7. Nel caso d’inadempienza dell’obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la Direzione centrale provvede d’ufficio  all’esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente  in materia di riscossione delle imposte dirette.
8. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 93

(Competenza in materia di sanzioni)
1. All’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, il Direttore della struttura regionale territoriale forestale.

ARTICOLO 94

(Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l’Amministrazione regionale, per le finalita’ di cui alla presente legge, puo’ comunicare a soggetti privati i dati personali di cui e’ in possesso. 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 95

(Regolamento forestale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento  forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:

a) pianificazione e programmazione forestale;

b) disciplina delle attivita’ di gestione forestale;

c) imprese forestali;

d) viabilita’ forestale, vie aeree d’esbosco e arboricoltura da legno;

e) tutela dei boschi;

f) vincolo idrogeologico;

g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;

h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all’entrata in vigore della presente legge. 

ARTICOLO 96

(Regolamento sulla flora e fauna)
1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di  tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

ARTICOLO 97

(Requisiti minimi di uniformita’)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20,  29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore costituiscono  atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformita’  per l’esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.

ARTICOLO 98

(Disposizioni transitorie)
1. Sino all’entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:

a) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65  (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;

b) l’articolo 4 del regolamento unico per l’intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;

c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con  decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e  successive modifiche, fatta esclusione per l’articolo 9, comma 6.
2. Sino al recepimento da parte dell’ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 97 continuano a trovare applicazione:

a) l’articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonche’ il comma 1 dell’articolo 4, l’articolo 5 e l’articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;

b) l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive  modifiche.
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27  dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 73, comma 2, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo  idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n.  3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilita’ forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

ARTICOLO 99

(Modifiche alla legge regionale 22/2002)
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), e’  inserito il seguente:

<<Art. 1 bis(Emergenze nel settore forestale)

1. Con le disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 1, al fine di evitare l’innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamita’ naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell’eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l’infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste   siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all’istruttoria e  alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell’amministratore del  Fondo.>>.

ARTICOLO 100

(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30/2002)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), e’ inserito il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.>>.

ARTICOLO 101

(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 17/2006)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 37 (Disciplina dell’attivita’ di pesca del novellame da destinare all’allevamento esercitata nella laguna di Marano- Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l’1 gennaio 2008.

ARTICOLO 102

(Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all’1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n.  1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell’articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data  di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.

ARTICOLO 103

(Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l’1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 e’ concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalita’ previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico  amministrative in applicazione del regolamento (CE) n.1493/1999 e n.  1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n.0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l’1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione e’ concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l’1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione e’ concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall’articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di  impossibilita’ di adempiere a quantorichiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 puo’ avvenire:
a) nel caso previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;

b) nel caso previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;

c) nel caso previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante  modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore e’ tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone   interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di nonaccoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione e’ commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di  regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale  per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al  capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 104

(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in  particolare:

a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);

b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);

c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);

d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;

e) l’articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);

f) l’articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);

g) l’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);

h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;

i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);

k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’ accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a  vincolo idrogeologico o ambientale.Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);

l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la  difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);

m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e  ambientale);

n) l’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di  rimboschimento e della pioppicoltura);

o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);

p) l’articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo  della legge regionale 15/1991);
q) l’articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

r) l’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);

s) l’articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);

t) l’articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996;

u) l’articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l’articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;

v) i commi 1 e 8 dell’articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);

w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);

x) il comma 7 dell’articolo 9 (modificativo dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

y) l’articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);

z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);

aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la  semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche’ per favorire la gestione dei boschi e le attivita’ forestali);

bb) gli articoli da 6 a 10, l’articolo 13 e i commi 4 e 5 dell’articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

cc) l’articolo 6 e il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche  autoctone di interesse agrario e forestale);

dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991)  ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell’articolo 2 (modificativo dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;

gg) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale  13/2001)

hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.

ARTICOLO 105

(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi 1 e 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-  2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e’ rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonche’ per le attivita’ dell’Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di  cui all’articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.536 dello stato di  revisione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento  al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,rubrica n. 330 - Servizio n.  259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di  risorse forestali>>.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 32, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.1068 <<Entrate diverse del settore forestale>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 - al Titolo III - categoria 3.5 - con  riferimento al capitolo 983 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>>nel  documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestioneforestale e antincendio boschivo - con la denominazione  <<Entrate derivanti dalla cessione dietro compenso di materiale vivaistico>>.
4. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse  nell’unita’ previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 984  (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>>nel documento tecnico allegato ai  bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e  antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento  previsto in alternativa  al rimboschimento compensativo>>.
5. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 44, comma 1, sono accertate e riscosse  nell’unita’ previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 985 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e  antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento  del deposito cauzionale previstoper il rilascio dell’autorizzazione per la  trasformazione del bosco>>.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 49, comma 1, sono accertate e riscosse  nell’unita’ previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni  2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 986 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai  bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e  antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento  del deposito cauzionale previsto per l’autorizzazione in deroga al vincolo  idrogeologico>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del  bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 58, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e  78, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88,  commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all’unita’ previsionale di base  11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai  capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall’articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all’articolo 90, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l’anno 2007, di 150.000 euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale  per iservizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennaleper gli anni 2007-2009 e del  bilancio per l’anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 -  rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegatoai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l’anno 2007, di 150.000  euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno 2009.
12. All’onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro  per l’anno 2007, di 150.000 euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno  2009, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 11,si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al   capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ corrispondentemente  ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all’articolo 90, comma 1, la denominazione dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per  l’anno 2007 e’ rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del  capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e’ rettificata in <<Finanziamento del Fondo  regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 30, commi 2 e 3, 31, commi 1 e 3 e 90, comma 2, fanno  carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ incrementato complessivamente di 616.000 euro, suddiviso in  ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
15. All’onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB Cap. 2008 2009 11.6.330.2.3 2836 -40.000 -40.000 11.6.330.2.153 3160 -268.000 -268.000 
16. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall’articolo 90, comma 2, lettera a), per la parte relativa al patrimonio immobiliare, e’ autorizzata la spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per l’anno 2008, di 320.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.2260 con riferimento al capitolo 3113 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai  bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 -Servizion. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese d’investimento - con la denominazione  <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro per l’anno 2008 e di 320.000 euro per l’anno 2009.
17. All’onere complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro  per l’anno 2008 e di 320.000 europer l’anno 2009, derivante  dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009, con riferimento al capitolo 3166 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa  autorizzazione di spesa.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 91, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del   bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 106

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ p ubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addi’ 23 aprile 2007