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Regione Friuli - Venezia Giulia
Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007
Norme in materia di risorse forestali.
(B.U.R. Friuli_venezia-giulia n. 18 del 2-5-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Principi e finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal
bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica,
ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario
dallo Stato italiano in materia di biodiversita’ e sviluppo sostenibile, con
particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze
interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione
degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche’ dalla convenzione
di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell’ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le
disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonche’ creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l’equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l’utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversita’ degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove
possibile, lo sviluppo e l’utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3. Ai Comuni montani e parzialmente montani della regione e’ riservata
un’assegnazione annuale senza vincolo di destinazione, da determinarsi con
legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa annuale utilizzata
nell’anno precedente e la corrispondente massa legnosa prevista al taglio dagli
strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11, comma 2; i relativi
requisiti minimi di uniformita’ sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di
risorse forestali.
ARTICOLO 2
(Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione promuove accordi e intese
istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale
e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.
ARTICOLO 3
(Concertazione)
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facolta’ di
utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle
istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli
ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei
proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2. In particolare lo strumento della concertazione e’ attivato nella
predisposizione dei regolamenti di esecuzione della presente legge.
ARTICOLO 4
(Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate
dalla Regione, dalle Province, dalle comunita’ montane e dai Comuni,
secondo i principi di sussidiarieta’ e decentramento previsti dalla legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema
Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione,
coordinamento, controllo e vigilanza, nonche’ funzioni esecutive in materia di
manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprieta’ regionale,
vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell’esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge
altresi’ funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province,
nel territorio esterno a quello delle Comunita’ medesime, esercitano funzioni in
materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29,
35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, di disciplina del transito di cui all’articolo
73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all’articolo
82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresi’ funzioni di
natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all’articolo 14 e
funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza
comunitaria e di interesse regionale.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all’utilizzazione dei
terreni abbandonati o incolti di cui all’articolo 86.
6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ riservata alle Comunita’ montane e alle
Province un’assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.
ARTICOLO 5
(Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla
semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2. La Regione per le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonche’ le
Comunita’ montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i
rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d’incidenza tutti gli
interventi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), posti all’interno dei
perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE, purche’ svolti secondo i principi e con gli obiettivi della
selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione
forestale, ancorche’ non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal
regolamento forestale.
4. La valutazione d’incidenza e’ dovuta per gli interventi di cui agli articoli
35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all’articolo 13,
comma 2, ma previsti da piani di assestamento gia’ sottoposti a valutazione di
incidenza, non e’ necessaria una nuova valutazione di incidenza.
ARTICOLO 6
(Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine
naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione
superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e
copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e’ effettuata dalla base
esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni
vegetali, cosi’ come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4
metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, di cui all’articolo 43, per
le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’,
protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d’estensione
inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita’ del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.
ARTICOLO 7
(Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti
dall’articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano
delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in
una delle condizioni previste dall’articolo 142, comma 2, lettere b) e c),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e
successive modifiche;
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di eta’ media inferiore a trenta anni;
d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione centrale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui eta’ media e’ inferiore a trenta anni;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorche’ imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l’originaria coltura agro-pastorale;
f) nel territorio esterno a quello montano i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d’acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonche’ sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;
i) le superfici definite
non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
ARTICOLO 8
(Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall’articolo 2 della legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del
Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<PFI>>: il piano forestale integrato;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
h) <<regolamento
forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 95.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
ARTICOLO 9
(Principi e strumenti. Osservatorio del legno)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della selvicoltura
naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come
individuate dall’articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’assegnazione di una funzione prevalente a un
bosco non puo’ pregiudicare il principio della multifunzionalita’ e le esigenze
di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i
PGF e i PFI.
4. La Regione istituisce presso la Direzione centrale l’Osservatorio del legno
finalizzato al monitoraggio del settore forestale e della filiera
foresta-legno-energia, nonche’ alla predisposizione e aggiornamento dei relativi
archivi, avvalendosi del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).
ARTICOLO 10
(Piano forestale regionale)
1. Il PFR e’ predisposto dalla Direzione centrale in coerenza con le
prescrizioni del Piano territoriale regionale (PTR) di cui all’articolo 2, comma
1, lettera d), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), e
successive modifiche. Il PFR e’ piano di settore e contiene indirizzi, obiettivi
e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalita’ del
patrimonio forestale, tenuto conto delle finalita’ di valorizzazione economica,
di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse
idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversita’ e di
mantenimento della funzionalita’ ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della
competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta
giorni dalla richiesta.
3. Il PFR e’ approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento
economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di
opere e interventi nel settore forestale.
ARTICOLO 11
(Pianificazione delle proprieta’ forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella
fra piu’ proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le
modalita’ di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli
indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprieta’ forestali fornisce le specifiche
indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attivita’ selvicolturali,
dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF o il PFI redatti da
dottori agronomi e dottori forestali.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute
nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF e’ lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della
proprieta’ forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF e’ obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalita’
produttiva superiori a 50 ettari per le proprieta’ pubbliche e a 200 ettari per
le proprieta’ private; per superfici inferiori rispettivamente a 50 e 200
ettari la pianificazione e’ facoltativa, puo’ assumere un carattere semplificato
ed e’ effettuata secondo le modalita’ stabilite dal regolamento forestale.
6. Il PFI e’ lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione
selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprieta’ anche di
soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
7. I PGF e i PFI, redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati
dalla Direzione centrale.
8. Le Comunita’ montane e le Province erogano i contributi per la redazione dei
PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorita’,
nell’ordine, per i boschi certificati ai sensi dell’articolo 19 e per quelli per
i quali la pianificazione forestale e’ obbligatoria ai sensi del comma 5.
9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le
Comunita’ montane e le Province possono finanziare il PGF per superfici, a
prevalente finalita’ produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpati.
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo
aggiornamento, i contenuti del PGF e dei PFI approvati.
ARTICOLO 12
(Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA e’ lo strumento per l’esecuzione delle attivita’ di gestione
forestale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai
principi della selvicoltura naturalistica ed e’ redatto da dottori agronomi e
dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attivita’
devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA e’ obbligatorio per la proprieta’ pianificata, fatti salvi i casi
previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprieta’ non pianificata, il
regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA
e’ obbligatorio.
4. Il PRFA e’ approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di
approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste
dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni
forestali sono esenti da ogni formalita’ e quelli per i quali sono previste
procedure semplificate di dichiarazione.
6. Le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per la redazione dei
PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorita’, nell’ordine,
per i boschi certificati ai sensi dell’articolo 19 e per quelli per i quali la
progettazione degli interventi e’ obbligatoria ai sensi del comma 2.
TITOLO III
SETTORI DI INTERVENTO
Capo I
Gestione forestale sostenibile
Sezione I
Disciplina delle attivita’ di gestione forestale
ARTICOLO 13
(Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla
protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l’uso e la corretta
gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della
selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione
dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversita’, della
produttivita’, della capacita’ di rinnovazione, della vitalita’ e della
possibilita’ di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche,
economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri
ecosistemi.
3. Le attivita’ di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell’economia
locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del
territorio montano, nonche’ di nuove opportunita’ imprenditoriali e
occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle
risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell’uomo nel
territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e
assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.
ARTICOLO 14
(Definizioni)
1. Costituiscono attivita’ d i gestione forestale i seguenti interventi
a) le attivita’ selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all’alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione deiboschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamita’, i rimboschimenti e gli imboschimenti; b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita’ forestale di cui all’articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all’articolo 36;
c) la realizzazione di
opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all’articolo 54.
2. Le attivita’ di cui al comma 1, che non interrompono la continuita’ della
superficie boscata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, purche’ previste e
autorizzate dalla normativa vigente e sempreche’ non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e
conservazione.
ARTICOLO 15
(Taglio colturale)
1. Le attivita’ selvicoltural i di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a),
inquanto non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate
tagli colturali ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modiche, e
non sono quindi soggette all’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e
159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche.
2. Le attivita’ selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), che
riducono i livelli minimi di vitalita’ delle diverse categorie di bosco
stabiliti dal regolamento forestale non sono considerate tagli colturali ai
sensi del comma 1.
3. Nel regolamento forestale sono altresi’ definiti, ai sensi degli articoli 1 e
13, i parametri necessari per garantire la migliore vitalita’ delle
diverse categorie di bosco e quelli che determinano l’alterazione dell’assetto
idrogeologico.
ARTICOLO 16
(Divieti)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei
limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei
boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio
raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie
superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il
taglio a raso o comunque l’eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA,
espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati
nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, la Direzione centrale puo’
autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla
salvaguardia della pubblica incolumita’ o ad altri motivi di rilevante interesse
pubblico.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA,
tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l’ottimale
svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle
piante tagliate, danneggiate o distrutte, fissato nel regolamento forestale.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non
compromettono l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il
risarcimento dell’eventuale danno economico e’ valutato e risolto per i boschi
di proprieta’ pubblica nell’ambito delle procedure di verifica finale
disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprieta’ privata,
nell’ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, senza
la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il
danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l’ottimale
svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il
regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in
quanto effettuato secondo le finalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 16; in
tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
ARTICOLO 18
(Misure per favorire la biodiversita’)
1. La conservazione della biodiversita’ si basa sulla salvaguardia e sulla
gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di
selvicoltura naturalistica.
2. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di
mantenere elevata la biodiversita’ e attenta alla conservazione degli habitat,
con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal
legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in
bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o
con cavita’ secondo le modalita’ stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare
rilevanti incompatibilita’ di natura economica e fito-sanitaria o in termini d’incolumita’
pubblica.
ARTICOLO 19
(Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all’articolo 13, la Regione incentiva l’introduzione e il
mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali
ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell’arboricoltura
da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da
esso derivati, nonche’ promuove l’istituzione e la valorizzazione di
marchi di provenienza e di qualita’ del legname regionale.
ARTICOLO 20
(Contributi)
1. Allo scopo di promuovere le attivita’ di gestione forestale di cui
all’articolo 14, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per i
seguenti interventi:
a) utilizzazioni boschive principali, in relazione alla localizzazione e alla difficolta’ esecutiva;
b) conversione di cedui ad alto fusto;
c) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamita’;
d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;
e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche’ realizzazione della viabilita’ forestale di cui all’articolo 35;
f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalita’ turistiche, ricreative o sportive;
g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE o all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE;
h) introduzione e mantenimento di sistemi di certificazione di cui all’articolo 19.
i) vendita all’imposto,
in allestimento tondo, delle masse legnose provenienti dalle utilizzazioni
boschive, realizzata anche tramite la borsa del legno regionale.
2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono finalizzate al raggiungimento o mantenimento della
migliore vitalita’ delle diverse categorie di bosco di cui all’articolo 15,
comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1,
lettera d), sono finalizzate all’incremento della superficie boscata nelle aree
di pianura.
3. Qualora durante l’esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative
pecuniarie, l’erogazione del contributo e’ sospesa fino al termine del
procedimento sanzionatorio; qualora l’importo complessivo delle sanzioni pagate
superi il 3 per cento del contributo, lo stesso non e’ erogato.
4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e’ fatto
obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell’impianto, trasformazioni
colturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell’impianto;nei
riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l’ente erogatore provvede
al recupero del contributo.
5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), e’ fatto obbligo
di non effettuare trasformazioni colturali sui terreni interessati per un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale;
nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l’ente erogatore
provvede al recupero del contributo. Nel regolamento forestale sono disciplinati
i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei
boschi.
6. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sono, nel caso di
vendita in piedi del bosco, le imprese forestali in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 25 ovvero, nel caso di affidamento dei lavori di
utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del
legname, i proprietari forestali o soggetti delegati.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g), h) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.
8. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f),
g) e i), e’ assegnata priorita’ agli interventi da realizzare in aree boscate
certificate ai sensi dell’articolo 19 e in aree boscate gestite in forma
associata.
9. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), e’ assegnata
priorita’ ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati
ai sensi dell’articolo 19.
10. Nell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera h), e’ assegnata
priorita’ alle proprieta’ forestali pubbliche e private gestite in forma
associata.
ARTICOLO 21
(Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ degli enti pubblici)
1. La gestione del patrimonio forestale di proprieta’ regionale pianificata e’
attuata dalla Direzione centrale.
2. Al fine dell’ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio
forestale di proprieta’ regionale, gli interventi urgenti e indifferibili,
legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle
previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e
successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i
soggetti delegati possono svolgere le attivita’ di gestione forestale di cui
all’articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi
diritto, secondo le seguenti modalita’:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all’importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all’importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento diretto
della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito
forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di
commercializzazione del legname, per un periodo non superiore alla validita’ del
PGF o del PFI, a imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 ovvero a
societa’ alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che
forniscono servizi in ambito forestale.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite
la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la
cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l’affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3,
lettera c), possono trovare applicazione l’articolo 5 della legge regionale 24
aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l’articolo 7 del
decreto legislativo 227/2001, esuccessive modifiche.
ARTICOLO 22
(Migliorie boschive)
1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate
dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio
silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalita’ stabiliti dal regolamento
forestale.
ARTICOLO 23
(Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali)
1. Per le attivita’ di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente
agli articoli 11 e 12, nonche’ per quelle connesse alla gestione forestale di
cui all’articolo 14 l’ente pubblico proprietario di bosco si avvale di dottori
agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dell’ente
o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di
cooperazione tra enti pubblici.
ARTICOLO 24
(Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai PFI le attivita’ selvicolturali
sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalita’ stabilite dal
regolamento forestale.
2. Il personale forestale regionale o di altri enti pubblici puo’ fornire, su
richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell’ambito dei normali
servizi d’istituto, la propria assistenza tecnica qualora questa non si
configuri come attivita’ professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3
(Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e
successive modifiche, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento
forestale.
Sezione II
Imprese forestali
ARTICOLO 25
(Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e
successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono
iscritte le imprese in possesso di capacita’ tecnico-professionali per
l’esecuzione delle attivita’ selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonche’
per le opere e i servizi di interesse forestale.
2. Le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 possono ottenere in
gestione aree silvo-pastorali di proprieta’ o possesso pubblico.
3. I requisiti necessari all’iscrizione, le relative procedure e la tenuta
dell’elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
ARTICOLO 26
(Esercizio delle attivita’ selvicolturali)
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale,
anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi
comprese lesistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono
equiparati agli imprenditori agricoli.
Sezione III
Associazionismo forestale
ARTICOLO 27
(Forme di gestione del
patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di
gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale gia’ esistenti nel territorio
montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche
temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la
gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e
successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all’articolo 25
possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e
agli altri organismi associativi di cui al comma 1.
ARTICOLO 28
(Ruolo degli enti locali)
1. I Comuni o le Comunita’ montane individuano i territori d’intervento e
attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi
diritto, la costituzione e l’avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli
altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all’iniziativa consortile conferendo in
tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalita’
gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilita’
agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all’individuazione o al reperimento di uno o
piu’ proprietari dei terreni compresi nell’area oggetto di consorzio e fino
a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli
effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della
superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il
profilo della funzionalita’ gestionale e ambientale, possono costituire
coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari
dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni
possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. Le Comunita’ montane e le Province possono svolgere funzioni di coordinamento
dei consorzi agro-silvo- pastorali, anche tramite la costituzione di organismi
consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri
organismi associativi per l’esecuzione degli interventi di propria competenza
attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
ARTICOLO 29
(Finanziamenti)
1. Le Comunita’ montane e le Province erogano contributi a sostegno dei consorzi
di cui all’articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado,
ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione
forestale, con priorita’ per i consorzi forestali gia’ esistenti di Comuni e per
quelli certificati ai sensi dell’articolo 19.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano
delle provvidenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992,
n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura montana), e successive
modifiche, e all’articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove
norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonche’
norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di
attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche,
ivi comprese quelle finalizzate allarealizzazione dei piani di ricomposizione
particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni
d’imprese forestali inserite nell’elenco di cui all’articolo 25, purche’
costituite da almeno dieci soci.
Sezione IV
Vivaistica forestale e materiale di propagazione
ARTICOLO 30
(Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversita’, la Regione promuove la
conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene
l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e
arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all’individuazione di popolamenti vegetali e di singole
piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione
vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi
proprietari, nonche’ all’acquisizione di aree boscate e di piante singole o
gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante
selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.
3. La Direzione centrale e’ autorizzata a sostenere le spese di gestione e
manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri
regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni
per la conservazione del patrimonio genetico.
ARTICOLO 31
(Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali
certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre
1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo
386/2003, e successive modifiche, nonche’ di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 e’ finalizzata a:
a) realizzare impianti d’arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici
e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi
di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori d’interesse pubblico relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamita’ naturali, agli interventi d’ingegneria naturalistica e ad altri interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e delle aree di proprieta’ pubblica;
e) applicare le
disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica), e successive modifiche.
3. La Direzione centrale provvede altresi’ alla manutenzione e alla coltura del
vivaio, nonche’ all’approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative
sono comprese quelle per l’acquisto, l’affitto e la concessione dei
terreni adibiti a vivaio forestale.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti dalla Direzione centrale nelle
forme dell’amministrazione diretta o dei cottimi.
ARTICOLO 32
(Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell’articolo 31 puo’ essere ceduto
a privati, vivaisti compresi, dietro compenso sulla base di apposito prezziario
o, qualora richiesto per opere soggette a contribuzione, previo scomputo sull’entita’
del contributo pubblico concesso. Il compenso non e’ dovuto per il materiale
forestale concesso a enti che si impegnano all’utilizzazione del materiale
medesimo per i fini di cui all’articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e),
nonche’ ai cittadini privati per interventi di ricostituzione dei boschi
danneggiati da incendi o da altre calamita’ naturali.
2. Le somme versate per la cessione di materiale vivaistico sono finalizzate
all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
ARTICOLO 33
(Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 2
aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli
Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del
decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, e’ data attuazione alla
direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalita’ per la
raccolta e certificazione della provenienza e della qualita’ del materiale
forestale di base e di moltiplicazione, nonche’ per la cessione del materiale
vivaistico.
Capo II
Funzione produttiva
ARTICOLO 34
(Produzione legnosa)
1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa
dell’ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile
per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche
allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell’atmosfera.
ARTICOLO 35
(Viabilita’ forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilita’
forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della
risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale
gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilita’ forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il
regolamento forestale, e’ classificata in: a) viabilita’ forestale principale,
caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) viabilita’ forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
c) infrastrutture di
accesso al bosco tramite sentieri o vie.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province esercitano, nel
quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e
interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e
manutenzione di opere pubbliche di viabilita’ forestale ed erogano contributi ai
proprietari di superfici forestali, con priorita’ per quelle certificate ai
sensi dell’articolo 19.
ARTICOLO 36
(Vie aeree d’esbosco)
1. I procedimenti relativi all’installazione e all’esercizio degli impianti
temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che
costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.
ARTICOLO 37
(Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle
strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli
operatori delle imprese d’utilizzazione boschiva, quale contributo allo
sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all’applicazione di corrette
metodologie di lavoro in foresta.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano
contributi alle imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 con
priorita’ correlata alle maggiori entita’ delle attivita’ di gestione forestale
svolte.
ARTICOLO 38
(Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di
lavoro, promuove l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle
strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno,
quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a
completamento della filiera foresta-legno- energia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano
contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con priorita’ per quelle che utilizzano
prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la
loro attivita’ nel territorio montano.
ARTICOLO 39
(Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici)
1. La Regione promuove l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
provenienti dalla foresta e dall’arboricoltura da legno specializzata mediante
la realizzazione d’impianti energetici a biomassa legnosa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunita’ montane e le Province erogano
contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di
prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e
proprietari forestali, o loro delegati.
ARTICOLO 40
(Mercato del legno)
1. Ai fini di cui all’articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno
regionale, l’Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate
all’istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11
novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive
modifiche.
2. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare finanziamenti al
distretto del legno per le seguenti finalita’: a) gestione della borsa del legno
regionale finalizzata all’intermediazione commerciale del legname tondo, al
coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e
offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualita’ di cui all’articolo 19;
c) gestione dei sistemi
di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti
forestali.
ARTICOLO 41
(Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del
ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla
produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a
rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci
anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta; a tal fine le
Comunita’ montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o
associate, nonche’ ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con
priorita’ alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle
associate.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici
devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione redatto da
dottori agronomi e dottori forestali.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del
piano, le relative modalita’ di approvazione, gli obblighi che ne derivano e
le fattispecie esenti.
5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal
regolamento forestale l’ente erogatore provvede al recupero del
contributo.
Capo III
Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
Sezione I
Tutela dei boschi
ARTICOLO 42
(Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta
l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un’utilizzazione del
terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco puo’ essere autorizzata dalla Direzione centrale
compatibilmente con la conservazione della biodiversita’, con la stabilita’ dei
terreni, con il regime delle acque, con la peculiarita’ della tipologia
forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio,
con l’azione frangivento e d’igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive
modifiche, l’autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 47.
4. L’autorizzazione non e’ necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi
d’acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di
manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorita’;
b) l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all’articolo 92 del
regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori
pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003,n.
0165/Pres., e successive modifiche.
ARTICOLO 43
(Rimboschimento compensativo)
1. La trasformazione del bosco e’ subordinata alla realizzazione, a cura e spese
del destinatario dell’autorizzazione, di un rimboschimento compensativo di
superficie equivalente a quella ridotta; l’impianto e’ effettuato su terreni non
boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come
individuati dall’allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come
definiti dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9
(Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive
modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell’autorizzazione puo’ altresi’
provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su
proprieta’ pubbliche, di ambienti prioritari di cui all’allegato I della
direttiva 92/43/CEE per un’estensione eguale a quella interessata dalla
trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la
trasformazione del bosco puo’ effettuare un versamento di importo corrispondente
al costo dell’intervento compensativo. Tale somma e’ destinata alla
realizzazione d’interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della
Regione.
4. L’importo versato e’
finalizzato all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma
1.
ARTICOLO 44
(Garanzie)
1. Il rilascio dell’autorizzazione per la trasformazione del bosco puo’ essere
subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una
fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale si tiene conto
del costo per l’eventuale esecuzione d’ufficio delle opere prescritte o di
ripristino.
3. In caso di esecuzione d’ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti
insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi
della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
ARTICOLO 45
(Deroghe)
1. Si prescinde dall’intervento compensativo e dalle garanzie di cui
all’articolo 44 qualora l’autorizzazione per la trasformazione del bosco sia
rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere
o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel
territorio montano; c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli
abbandonati imboschiti da piu’ di venti anni, di qualunque superficie, per scopi
agricoli o naturalistici.
ARTICOLO 46
(Divieti e sanzioni)
1. E’ fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il
territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42, commi
2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri
quadrati o frazione inferiore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 92; la sanzione e’ raddoppiata qualora la violazione avvenga
all’interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 2 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Sezione II
Vincolo idrogeologico
ARTICOLO 47
(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalita’ la tutela dell’ambiente fisico; nei
terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923,
ogni attivita’ comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione
d’uso e’ autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni
intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che
comporti una modifica permanente delle modalita’ di utilizzo e di occupazione
o che possa compromettere la stabilita’ dello stesso, innescare fenomeni erosivi
e turbare il regime delle acque.
ARTICOLO 48
(Casi di esonero dall’autorizzazione)
1. Non e’ subordinata all’autorizzazione in deroga al vincolo
idrogeologicol’esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o
di somma urgenza ai sensi dell’articolo 92 del decreto del Presidente della
Regione 0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d’intervento, di modesta rilevanza urbanistica,urbanistico-ambientale
o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalita’ o per le quali sono
previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal
regolamento forestale.
ARTICOLO 49
(Garanzie)
1. Il rilascio dell’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico puo’
essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una
fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale e per i casi di
esecuzione d’ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 44.
ARTICOLO 50
(Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 48, l’approvazione dei progetti
eseguiti dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del terreno ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione
idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione
idraulico-forestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla
prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonche’ alle opere
pubbliche di viabilita’ forestale, tiene luogo dell’autorizzazione in deroga al
vincolo idrogeologico.
ARTICOLO 51
(Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H,
I, L, M, N, O, P e Q, cosi’ come individuate dal Piano urbanistico regionale e
recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo
idrogeologico di cui all’articolo 47.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4,
E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al comma 1 sono
soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. 3.
Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facolta’ dell’Amministrazione
comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l’intervento
previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilita’ dei
luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme
e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l’entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale
sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell’applicazione del disposto di cui
ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 52
(Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico)
1. La proposta di variazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo
idrogeologico, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati
con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai
rispettivi ordinamenti professionali, e’ pubblicata nella forma dell’avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell’avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, e’depositata presso la segreteria comunale
per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito e’ data notizia con
apposito avviso pubblicato nell’albo comunale e mediante inserzione su almeno un
quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti
tale forma di pubblicita’ puo’ essere sostituita dall’affissione di
manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque puo’ presentare al Comune osservazioni
e opposizioni, cui segue il provvedimento di determinazione o estinzione del
vincolo idrogeologico.
ARTICOLO 53
(Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i
terreni in altra destinazione d’uso del suolo senza la prescritta autorizzazione
sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro
a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 92.
2. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Sezione III
Sistemazioni idraulico-forestali
ARTICOLO 54
(Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell’ecosistema forestale e l’importanza
della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di
prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni
idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio
montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a
processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili,
l’esecuzione di opere paravalanghe, il ripristino e la regolazione delle normali
sezioni di deflusso, nonche’ la riqualificazione ambientale, mediante opere e
manufatti, anche idraulici, compresa la viabilita’ di servizio, con il piu’
ampio ricorso alle tecniche costruttive dell’ingegneria naturalistica.
ARTICOLO 55
(Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell’esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione
idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi
al programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 50 della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e
successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni
relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo
e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati
d’intesa con le Comunita’ montane interessate e, nel territorio montano non
incluso in quello di competenza delle Comunita’ medesime, con le Province di
Gorizia e Trieste.
ARTICOLO 56
(Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale
14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell’istituto della
delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui
all’articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni
competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e’ realizzata
dalla Direzione centrale in economia, nelle forme dell’amministrazione diretta o
del cottimo.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo
le procedure previste dall’articolo 5 della legge regionale 13/2001, e
successive modifiche, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e
successive modifiche.
ARTICOLO 57
(Lavori di pronto
intervento)
1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario,
urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l’equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalita’ della viabilita’ forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonche’ il regolare deflusso dei corsi d’acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la
funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle
pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da
avversita’ atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.
2. Sono altresi’ di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i
lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati,
con l’utilizzo delle maestranze dipendenti in amministrazione diretta, per
fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamita’ naturale.
ARTICOLO 58
(Modalita’ di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all’articolo 57 sono realizzati dalla Direzione
centrale sulla base di un processo verbale d’urgenza redatto dal direttore del
servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da
sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia
sommaria delle spese da sostenere.
Capo IV
Funzione ambientale e naturalistica
Sezione I
Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse
regionale
ARTICOLO 59
(Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della
fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonche’ di quelle di interesse
regionale elencate nel regolamento di cui all’articolo 96, di seguito denominato
regolamento sulla flora e fauna, e’ fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere,
trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie
raccolti nell’ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo
biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica
omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le
specie animali di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonche’ di
quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna e’
fatto divieto di:
a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;
d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
e) detenere, scambiare,
trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di
sviluppo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo
biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
5. E’ vietato introdurre nell’ambiente naturale specie animali o vegetali non
appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 357/1997, e successive modifiche.
ARTICOLO 60
(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)
1. Per le specie della flora diverse da que lle tutelate ai sensi dell’articolo
59, comma 1, e’ consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalita’
stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.
ARTICOLO 61
(Deroghe)
1. In deroga all’articolo 59, puo’ essere consentita la raccolta di specie di
flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e
officinali, nonche’ la cattura di specie di fauna di interesse regionale per
scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali e’
consentita la deroga di cui al comma 1, le modalita’ di raccolta o cattura, le
procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. Le Province sono competenti ad autorizzare le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all’insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il
Direttore centrale puo’ adottare adeguati provvedimenti di limitazione o
sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99
(Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e
successive modifiche, per quanto concerne in particolare l’elenco delle piante
dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco
delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonche’ la
disciplina e il commercio delle stesse.
ARTICOLO 62
(Esclusioni)
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma
1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in
aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la
provenienza.
2. Nessuna limitazione e’ posta alla raccolta delle specie vegetali di interesse
regionale nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il terreno,
eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all’articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di
interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti
e dei quali sia documentata la provenienza.
ARTICOLO 63
(Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela)
1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza
relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse
regionale, le Comunita’ montane e le Province erogano contributi per la
realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti
pubblici e associazioni.
2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia
di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive
comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di
pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di
tutela delle specie della flora e fauna.
ARTICOLO 64
(Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale puo’
essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo
mediante l’apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal
regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento so no disciplinati le modalita’ e i termini di
gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da
parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 e’ riservata ai soggetti iscritti nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.
ARTICOLO 65
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di
cui all’articolo 59, commi 1 e 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare
oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora
si tratti di specie contemplate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La
sanzione e’ applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente
alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per le specie di cui all’articolo 60 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni esemplare raccolto, catturato o
detenuto in piu’ rispetto a quanto consentito dal regolamento sulla flora e
fauna.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della
fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle
disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta
altresi’ il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono
tempestivamente rilasciati in localita’ idonee, qualora questo sia compatibile
con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 5, e’ soggetto
alla sanzione amministrativapecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare
di specie alloctona immesso nell’ambiente naturale. La sanzione e’
applicata nel massimo edittale qualora l’introduzione avvenga all’interno di un
sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 sono finalizzati
all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
ARTICOLO 66
(Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio
1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e
successive modifiche, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni
delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono
altresi’ le guardie giurate volontarie di cui all’articolo 27, comma 1, lettera
b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell’espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate
volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione
all’esercizio della funzione.
Sezione II
Tutela degli ecosistemi forestali
ARTICOLO 67
(Aree forestali di elevato valore naturalistico)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali
di elevato valore biologico e naturalistico, di sua proprieta’ o, previo
accordo, di altri enti proprietari, da destinare alla libera evoluzione
per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche
naturali, nonche’ per elaborare specifici sistemi di gestione.
ARTICOLO 68
(Finalita’ e criteri per l’individuazione)
1. L’individuazione delle are e di cui all’articolo 67 e’ finalizzata a
consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l’effettuazione di
ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di
lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e
conservazione della biodiversita’ con riferimento anche alle risorse genetiche e
l’analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
ARTICOLO 69
(Divieti)
1. L’ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e
naturalistica, puo’ vietare o disciplinare l’accesso alla proprieta’ e altre
attivita’ incompatibili con la sua conservazione.
ARTICOLO 70
(Sanzioni)
1. La violazione delle prescrizioni e de i divieti previsti dall’articolo 69
comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300
euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all’obbligo del
rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Sezione III
Disciplina del transito con mezzi a motore
ARTICOLO 71
(Divieti)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, sono vietate la circolazione e
la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada, compresi sentieri,
mulattiere e strade agro-silvo-pastorali.
2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, sui terreni soggetti a
vincolo idrogeologico, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30
settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),
e successive modifiche, nelle zone individuate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE, nonche’ nelle golene e negli alvei fluviali e, in
particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.
ARTICOLO 72
(Deroga ai divieti)
1. In relazione a quanto stabilito all’articolo 71, comma 2, nelle golene e
negli alvei fluviali a carattere torrentizio e a rischio esondazione golenale,
ancorche’ assoggettate a vincolo idrogeologico, e’ comunque consentito ai
veicoli a motore il transito e la sosta sulle strade esistenti. I Comuni
interessati provvedono a informare adeguatamente,con idonea segnaletica, quali
sono le strade soggette a deroga al divieto di transito e di sosta.
Restano in ogni caso vietate le gare motoristiche, competitive o amatoriali,
salvo quanto previsto dall’articolo 73.
ARTICOLO 73
(Disciplina del transito)
1. La circolazione e la sosta sulle strade agro-silvo-pastorali, le cui
modalita’ sono stabilite dal regolamento di cui al comma 2, sono consentite
per:
a) le esigenze di pubblica utilita’ e pubblico servizio;
b) la conduzione del
fondo e per l’accesso ai beni immobili in proprieta’ o in possesso;
c) l’accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per
la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’attivita’ malghiva, la
ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi
muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.
2. Le Comunita’ montane nel territorio di rispettiva competenza e le Province
provvedono, con regolamento, alla disciplina del transito sulle strade
agro-silvo-pastorali, sentiti:
a) gli Enti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996, e successive modifiche;
b) la Regione per le
proprieta’ regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresi’ disciplinati:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma
1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l’esercizio delle attivita’ faunistica e venatoria, nonche’ le modalita’ per l’eventuale applicazione di pedaggi;
c) i criteri per
l’individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa
autorizzazione o pagamento di un pedaggio.
4. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 3 sono
utilizzati ai fini della manutenzione della viabilita’ di cui all’articolo 71.
ARTICOLO 74
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall’articolo
71, comma 1, comporta il pagamento diuna sanzione amministrativa pecuniaria da
40 euro a 250 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle
sbarre, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, comportano il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro,
oltre all’obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino
dall’amministrazione competente di cui all’articolo 73, comma 2.
3. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 2 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Sezione IV
Difesa fitopatologica
ARTICOLO 75
(Misure contro le infestazioni d’insetti, gli attacchi epidemici di organismi
patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio,
il controllo e l’inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le
conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta piu’ opportune
contro le infestazioni d’insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e
i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di
lotta biologica e integrata, compresa la programmazione di interventi
selvicolturali atti ad aumentare la stabilita’ dei popolamenti, nel
rispetto delle dinamiche evolutive in atto.
ARTICOLO 76
(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d’insetti, da infezioni fungine o da
altre circostanze avverse di natura biotica, l’ERSA, previo accertamento delle
cause, dell’entita’ e della gravita’ del fenomeno, nonche’ valutazione della
funzione prevalente del bosco, puo’ disporre con carattere d’urgenza gli
interventi ritenuti necessari per ilcontrollo della diffusione delle
fitopatie.
ARTICOLO 77
(Modalita’ di esecuzione dei lavori)
1. L’ERSA provvede a effettuare in economia, nelle forme dell’amministrazione
diretta o del cottimo fiduciario, gli interventi per la difesa fitopatologica
dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le
procedure previste dall’articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive
modifiche, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive
modifiche.
ARTICOLO 78
(Convenzioni)
1. L’ERSA e’ autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di
convenzioni per la gestione dell’inventario fitopatologico e il
monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.
Capo V
Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
Tutela dei monumenti naturali
ARTICOLO 79
(Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e
ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l’individuazione, la
manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare
pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.
ARTICOLO 80
(Definizione di monumenti naturali)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli
elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse
connesse, di origine naturale o antropica, che, per eta’, forme, dimensioni o
ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o
paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente
interesse e richiedano una loro speciale conservazione.
ARTICOLO 81
(Inventario regionale dei monumenti naturali)
1 La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l’inclusione in un
apposito elenco denominato <<inventario regionale dei monumenti naturali>>,
contenente:
a) l’esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area su cui gli stessi insistono;
b) le caratteristiche di
tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l’inclusione
nell’inventario e le modalita’ di segnalazione degli stessi in loco.
2. L’inventario e’ approvato con decreto del Direttore centrale da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, si assume come inventario
quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre
1995, n. 0313/Pres..
ARTICOLO 82
(Tutela e gestione dei monumenti naturali)
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi
nell’inventario di cui all’articolo 81, fatti salvi gli interventi di
conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell’inventario sono
tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni
previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all’articolo 81, comma 2, costituisce titolo per
l’apposizione d’indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. Le Comunita’ montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province
assicurano, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la
buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la
valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni
assegnate.
ARTICOLO 83
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 82, comma 1, comporta il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro
per ogni singola pianta distrutta o alterata e il ripristino ambientale,
secondo le prescrizioni della Direzione centrale, fatto salvo il potere di
quest’ultima di provvedere d’ufficio, previadiffida, in caso di inerzia del
trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.
2. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo nei casi di tenuita’ del
danno.
3. Gli importi versati ai sensi del comma 1 sono finalizzati all’esclusivo
finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Sezione II
Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
ARTICOLO 84
(Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree
boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione
turistica delle aree boscate vocate e le attivita’ connesse alla didattica
forestale e ambientale, nonche’ al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati le Comunita’ montane e le
Province erogano contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l’utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria
e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e
spirituale.
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 e’ attribuita priorita’
agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensidell’articolo
19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica
classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il
CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformita’ alle previsioni della legge
regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione
dell’attivita’ del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia),
e successive modifiche.
ARTICOLO 85
(Tutela dell’ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari
per conservare e migliorare l’ambiente rurale, i prati e i pascoli,
contenendo l’espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l’assetto
equilibrato dell’ecosistema e del paesaggio, anche in conformita’ alle
prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di
razionalizzazione fondiaria e di promozione dell’ attivita’ agricola in aree
montane), e successive modifiche.
ARTICOLO 86
(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all’articolo 85 e per favorire il recupero delle aree
abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli
equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo
assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attivita’
agro-forestali, la Regione, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4
agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate
o insufficientemente coltivate), e successive modifiche, promuove
iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali
incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e
ambientali della minoranza linguistica slovena dicui alla legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. Fatta salva la
facolta’ di adeguare i regolamenti di polizia rurale alle finalita’ del
presente articolo, i Comuni della regione, per attuare le iniziative di
cui al comma 1, possono predisporre un piano di recupero dei terreni
abbandonati o incolti di valenza tecnica e finanziaria e della durata di dieci
anni, rinnovabile, avvalendosi dei contributi erogati dalle Comunita’ montane e
dalle Province. L’approvazione del piano consente al Comune l’occupazione
temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di efficacia del piano.
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno
cinque anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi che non siano stati oggetto di attivita’ selvicolturali di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani
rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi
colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4. Nel regolamento forestale sono definiti i criteri generali di redazione del
piano e di esecuzione degli interventi.
Capo VI
Gestione del personale operaio della Regione
ARTICOLO 87
(Operai dipendenti)
1. La Regione, per l’effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di
competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore
competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di
funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo
stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nel numero massimo
e con le modalita’ fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alle dipendenze dirette dei
direttori dei servizi interessati della Direzione centrale nel numero definito
dal Piano operativo regionale, per l’esecuzione dei lavori di rispettiva
attribuzione.
ARTICOLO 88
(Contratto)
1. Al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia
prevalente dei lavori per la quale viene assunto, il contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, nonche’ per il
settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili la
manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione
idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d’acqua, degli immobili
di proprieta’ regionale, della viabilita’ forestale e di servizio, delle opere
connesse alle attivita’ di prevenzione e spegnimento degli incendi
boschivi, nonche’ delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria
naturalistica previste quali opere accessorie nell’ambito dei lavori principali
di tipo edile.
3. Sono propriamente attivita’ agricolo-forestali quelle selvicolturali, di
carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli
colturali e sanitari, le utilizzazioni forestali e i lavori di esclusiva
riqualificazione ambientale.
4. Per il personale operaio dipendente il Direttore centrale, quale
rappresentante dell’Amministrazione regionale,e’ autorizzato a sottoscrivere
il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal CCNL.
5. Il Direttore centrale e’ autorizzato altresi’ a sottoscrivere accordi con le
organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei
lavoratori, per l’erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai
risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, aventi come obiettivo
incrementi di produttivita’ e qualita’.
6. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui al comma 5, la Giunta
regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi
medesimi.
ARTICOLO 89
(Organizzazione aziendale)
1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto ai dipendenti dei
Servizi, quali unita’ produttive dotate di capacita’ di spesa e di autonomia
tecnico-funzionale, ed e’ autorizzata a esperire la conciliazione delle
eventuali controversie sull’applicazione del CCNL e degli accordi locali,
secondo le modalita’ previste dal contratto stesso. L’ipotesi conciliativa e’
soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Per il personale operaio al quale e’ affidato l’incarico di direttore di
cantiere con funzioni di sostituto dell’imprenditore si applica il disposto
dell’articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato
giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia), e successive modifiche. Il Servizio competente in materia di
sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula delle relative polizze
assicurative.
3. Al personale operaio dipendente spetta l’indennita’ di mensa nella misura e
secondo le modalita’ previste per i dipendenti regionali - area non
dirigenziale.
Capo VII
Disposizioni comuni
ARTICOLO 90
(Nuova denominazione e attivita’ del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per
le Foreste e le Attivita’ della Montagna (CeSFAM), istituito dall’articolo 5,
comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria
2001), e successive modifiche, e’ sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale
per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti
amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione
del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilita’ del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti
interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:
a) gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprieta’ regionale;
b) produzione di materiale vivaistico forestale certificato;
c) realizzazione degli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti aturali su proprieta’ regionale;
d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attivita’ funzionali e di supporto logistico, la promozione di attivita’ di ricerca, di sperimentazione e di didattica;
e) ogni altro intervento
rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla
Giunta regionale.
3. Il comma 114 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001, e successive
modifiche, e’ sostituito dal seguente:
<<114. Il Fondo e’ alimentato da finanziamenti pubblici, anche regionali, e da
contribuzioni private, dalle somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o
servizi ceduti o erogati dalla Direzione centrale competente in materia di
risorse forestali e naturali, nonche’ da tutte le entrate previste dalla legge
regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali), e
finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo, affinche’ vengano reimpiegate
per gli interventi di cui all’articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 9
dd. 23 aprile 2007.>>.
ARTICOLO 91
(Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalita’ e gli obiettivi di cui alla presente legge,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere la spesa per studi,
indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di
cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle
biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti,centri di
ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati
professionisti.
2. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata, con le modalita’ di cui
al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attivita’ connesse;
c) istituzione di borse di studio e attivita’ di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attivita’ forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di
divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.
ARTICOLO 92
(Sanzioni)
1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e
47, nonche’ dal regolamento forestale e’ applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l’eventuale applicazione
delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
2. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui all’articolo 16, comma 1, non si
applica laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione
naturale del bosco.
3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale
e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 200 euro, solo
qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali.
4. Chi non osserva le
modalita’ esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate o nelle
prescrizioni emanate ai sensi della presente legge e del regolamento forestale
e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20
euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e
ambientali.
5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle
indicate al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le
modalita’ di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati
o frazione inferiore nei casi riguardanti:
a) l’allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
b) il taglio e l’eliminazione degli arbusti;
c) la violazione delle
norme sul pascolo.
6. Nei casi di cui al comma 4, e’ fatto obbligo di richiedere alla Direzione
centrale l’autorizzazione in sanatoria; in assenza del rilascio e’ fatto obbligo
del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.
7. Nel caso d’inadempienza dell’obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la
Direzione centrale provvede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, attivando
le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale
vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
8. Gli importi versati ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 sono finalizzati
all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
ARTICOLO 93
(Competenza in materia di sanzioni)
1. All’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai
sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, il
Direttore della struttura regionale territoriale forestale.
ARTICOLO 94
(Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive
modifiche, l’Amministrazione regionale, per le finalita’ di cui alla presente
legge, puo’ comunicare a soggetti privati i dati personali di cui e’ in
possesso.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 95
(Regolamento forestale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e’ emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, il
regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento
forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in
materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attivita’ di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilita’ forestale, vie aeree d’esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico;
g) utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti;
h) definizione delle
tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste
sino all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 96
(Regolamento sulla flora e fauna)
1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare
competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di
tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse
regionale.
ARTICOLO 97
(Requisiti minimi di uniformita’)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20,
29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione
delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore costituiscono
atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformita’
per l’esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.
ARTICOLO 98
(Disposizioni transitorie)
1. Sino all’entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare
applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l’articolo 4 del regolamento unico per l’intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento
forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei
terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del
Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive
modifiche, fatta esclusione per l’articolo 9, comma 6.
2. Sino al recepimento da parte dell’ente locale degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l’articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonche’ il comma 1 dell’articolo 4, l’articolo 5 e l’articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l’articolo 3, comma 1,
della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18
febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e
disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e
della pioppicoltura), e successive modifiche.
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a
trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n.
34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27
dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 73, comma 2,
continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15
(Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo
idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n.
3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
per le opere di viabilita’ forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della
legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale
previgente.
ARTICOLO 99
(Modifiche alla legge regionale 22/2002)
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione
del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), e’
inserito il seguente:
<<Art. 1 bis(Emergenze nel settore forestale)
1. Con le disponibilita’
del Fondo di cui all’articolo 1, al fine di evitare l’innesco e il diffondersi
di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi
a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano
subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni
atmosferiche e da calamita’ naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il
monitoraggio delle fitopatie, dell’eradicazione degli agenti patogeni che
possono diffondere l’infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore
degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle
spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste
siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi
superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano
domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all’istruttoria e
alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al
recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell’amministratore del
Fondo.>>.
ARTICOLO 100
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30/2002)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n.
30 (Disposizioni in materia di energia), e’ inserito il seguente:
<<5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi
impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.>>.
ARTICOLO 101
(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 17/2006)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 37 (Disciplina dell’attivita’ di pesca
del novellame da destinare all’allevamento esercitata nella laguna di Marano-
Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l’1
gennaio 2008.
ARTICOLO 102
(Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all’1 settembre
1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del
Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico
amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n.
1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche,
e del comma 2 dell’articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure
tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n.
1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del
Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche,
possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse
agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 luglio 2007.
ARTICOLO 103
(Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della
Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la
regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente
tra l’1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 e’ concessa ai produttori che hanno
presentato domanda nei termini e con le modalita’ previsti dai citati
regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico
amministrative in applicazione del regolamento (CE) n.1493/1999 e n.
1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n.0198/2004
e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l’1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la
regolarizzazione e’ concessa previo versamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l’1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la
regolarizzazione e’ concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle
prescrizioni previste dall’articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione
di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di
impossibilita’ di adempiere a quantorichiesto, a una delle altre forme previste
dal medesimo articolo 16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 puo’ avvenire:
a) nel caso previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di
attuazione di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri
quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto
dall’articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione
di cui al comma 1, l’autorizzazione e’ concessa previo pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro
frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e
4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento
(CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica
del regolamento (CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore e’ tenuto a
pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento
del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone
interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data
del provvedimento di nonaccoglimento della domanda medesima. Il valore di
mercato assunto per il calcolo della sanzione e’ commisurato con riferimento ai
mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle
ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4,
lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base
3.5.879 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale
per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al
capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 104
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 98, sono abrogate tutte le norme in
contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
e) l’articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale 22/1982);
f) l’articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (modificativo della legge regionale 65/1976);
g) l’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (modificativo della legge regionale 65/1976);
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’ accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
p) l’articolo 119 della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale
15/1991);
q) l’articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia
di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
s) l’articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (modificativo della legge regionale 34/1981);
t) l’articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996;
u) l’articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l’articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;
v) i commi 1 e 8 dell’articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);
x) il comma 7 dell’articolo 9 (modificativo dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
y) l’articolo 39 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (modificativo della legge regionale 15/1991);
z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche’ per favorire la gestione dei boschi e le attivita’ forestali);
bb) gli articoli da 6 a 10, l’articolo 13 e i commi 4 e 5 dell’articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
cc) l’articolo 6 e il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
dd) i commi 5 e da 7 a 12
dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della
legge regionale 20/2000);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10
(modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991) ff) gli articoli 1
e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4
dell’articolo 2 (modificativo dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996)
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
gg) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (modificativo della legge regionale 13/2001)
hh) gli articoli 30
(modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge
regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37
(modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1
dell’articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge
regionale 27 novembre 2006, n. 24.
ARTICOLO 105
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, commi
1 e 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009
e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e’ rettificata in
<<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche,
sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonche’ per le attivita’
dell’Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dagli articoli 17,
commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74,
commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui
all’articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di
base 3.5.536 dello stato di revisione dell’entrata del bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,rubrica n. 330 - Servizio n.
259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione
<<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione
della disciplina in materia di risorse forestali>>.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 32,
comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.1068
<<Entrate diverse del settore forestale>> che si istituisce <<per memoria>>
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni
2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 - al Titolo III - categoria 3.5 - con
riferimento al capitolo 983 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>>nel
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio
n. 259 - Gestioneforestale e antincendio boschivo - con la denominazione
<<Entrate derivanti dalla cessione dietro compenso di materiale vivaistico>>.
4. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 43,
comma 3, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base
3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 984
(3.5.0) che si istituisce <<per memoria>>nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e
antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento
previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>.
5. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 44,
comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base
3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 985
(3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e
antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento
del deposito cauzionale previstoper il rilascio dell’autorizzazione per la
trasformazione del bosco>>.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 49,
comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base
3.5.1068 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo
986 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e
antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento
del deposito cauzionale previsto per l’autorizzazione in deroga al vincolo
idrogeologico>>.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 56, commi 1 e 2, fanno
carico all’unita’ previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio
per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 58, comma 1, fanno
carico all’unita’ previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per
l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e
78, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.369 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009
e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88,
commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all’unita’ previsionale di base
11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2007-009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai
capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 114, lettera a), della
legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall’articolo 90, comma 3, e
al disposto di cui all’articolo 90, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva
di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l’anno 2007, di 150.000
euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’
previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per iservizi
forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennaleper gli anni 2007-2009 e del
bilancio per l’anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 -
rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si
istituisce nel documento tecnico allegatoai bilanci medesimi, alla rubrica n.
330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese
correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i
servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di
390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l’anno 2007, di 150.000
euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno 2009.
12. All’onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro
per l’anno 2007, di 150.000 euro per l’anno 2008 e di 220.000 euro per l’anno
2009, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 11,si fa fronte
mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.731
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al
capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui
stanziamento e’ corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi
ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all’articolo 90, comma 1, la denominazione
dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per
l’anno 2007 e’ rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di
parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi e’ rettificata in <<Finanziamento del Fondo
regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 30, commi 2 e 3, 31,
commi 1 e 3 e 90, comma 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base
11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al
capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui
stanziamento e’ incrementato complessivamente di 616.000 euro, suddiviso in
ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
15. All’onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall’autorizzazione di spesa
disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle
seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli
del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB Cap. 2008 2009 11.6.330.2.3 2836 -40.000 -40.000 11.6.330.2.153 3160 -268.000
-268.000
16. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 114, lettera a), della
legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall’articolo 90, comma 2,
lettera a), per la parte relativa al patrimonio immobiliare, e’ autorizzata la
spesa complessiva di 640.000 euro, suddivisa in ragione di 320.000 euro per
l’anno 2008, di 320.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ previsionale
di base 11.6.330.2.2260 con riferimento al capitolo 3113 (2.1.210.3.01.01) che
si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla
rubrica n. 330 -Servizion. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo -
spese d’investimento - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo
regionale per i servizi forestali - ricorso al mercato finanziario>> e con lo
stanziamento complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro
per l’anno 2008 e di 320.000 euro per l’anno 2009.
17. All’onere complessivo di 640.000 euro suddiviso in ragione di 320.000 euro
per l’anno 2008 e di 320.000 europer l’anno 2009, derivante
dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno
di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.153 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007- 2009, con
riferimento al capitolo 3166 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,
il cui stanziamento e’ corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi
ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 91, comma 1, fanno
carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del
bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
ARTICOLO 106
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ p ubblicata nel BollettinoUfficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 23 aprile 2007