Copyright © Ambiente Diritto.it
Provincia di Trento
Legge Provinciale n. 11 del 23-05-2007
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette
(B.U.R. Trentino Alto Adige n. 23 del 5-6-2007 – Suppl. n. 2)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Finalità e definizioni
Art. 1
Finalità
1. Questa legge è finalizzata a migliorare la stabilità fisica e
l’equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché a
conservare e a migliorare la biodiversità espressa dagli habitat e dalle
specie, attraverso un’equilibrata valorizzazione della multifunzionalità
degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello possibile di
stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d’acqua e di sicurezza per
l’uomo, di qualità dell’ambiente e della vita e di sviluppo
socio-economico della montagna. Il perseguimento di tali finalità è
diretto ad assicurare la permanenza dell’uomo nei territori montani.
2. La stabilità fisica ed ecologica del territorio e degli ecosistemi
montani, la conservazione della biodiversità e la loro equilibrata
valorizzazione sono perseguite, in particolare, attraverso:
a) il mantenimento e il miglioramento della funzione protettiva,
mediante la difesa idrogeologica del territorio e la tutela del bosco;
b) la gestione dei corsi d’acqua;
c) il riconoscimento, il miglioramento e la valorizzazione della
funzione ambientale, connessa alla conservazione della biodiversità,
degli habitat e delle specie, di quella igienico-sanitaria, legata alla
qualità dell’aria e delle acque, e di quella culturale, legata al
mantenimento del paesaggio montano;
d) il sostegno alla funzione produttiva, rivolta allo sviluppo della
filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal
bosco;
e) la valorizzazione della funzione culturale e turistico-ricreativa,
legata alla fruizione degli ecosistemi forestali e montani da parte
dell’uomo;
f) la realizzazione degli interventi che assicuri, accanto alle finalità
di valorizzazione, sicurezza e salvaguardia ambientale, anche
un’adeguata ed equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo
economico, sociale, turistico e ricreativo espresse dalle comunità
locali.
3. La Provincia riconosce l’importante interesse pubblico rivestito dal
bosco e, più in generale, dalle risorse forestali e montane, per le
funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e
igienico-sanitaria, con particolare riferimento al mantenimento della
funzionalità bioecologica, turistica e culturale. La Provincia favorisce
una gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane,
indirizzata a garantirne la multifunzionalità anche attraverso
l’applicazione della selvicoltura naturalistica ed il pieno
coinvolgimento e la responsabilizzazione dei proprietari forestali.
4. La Provincia riconosce, in particolare, l’importanza di una corretta
gestione dei bacini idrografici, improntata a un uso conservativo dei
suoli e, dove possibile, alle tecniche d’ingegneria naturalistica nella
gestione dei corsi d’acqua e nelle sistemazioni idrauliche e forestali.
5. La Provincia garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle
popolazioni locali e dei proprietari nelle forme e con gli strumenti
indicati dalla legge e dai suoi regolamenti e provvedimenti attuativi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini di questa legge i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati, e valgono le seguenti definizioni:
a) bosco: indipendentemente dall’origine, dal tipo di utilizzazione e
dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione
forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e
dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già
considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della
vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause
naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti
con regolamento;
b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente e permanente
vegetazione di flora erbacea spontanea e con copertura arborea o
arbustiva forestale inferiore alla percentuale definita con regolamento;
si escludono dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria
coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo;
c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale basato, in linea
generale, sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli
interventi su un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un
equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di svolgere,
assicurando in primo luogo la funzionalità bioecologica, che costituisce
la premessa delle altre funzioni;
d) gestione forestale sostenibile: l’uso e la corretta gestione delle
foreste e dei terreni forestali, in armonia con i principi forestali,
internazionalmente riconosciuti, con gli impegni assunti nelle
convenzioni internazionali in materia forestale, di tutela della
biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle forme e a un
tasso di utilizzazione tali da assicurare il mantenimento della
biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione, della
vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le
rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale,
provinciale e nazionale;
e) rimboschimento artificiale: impianto di specie forestali per la
costituzione di bosco;
f) strade forestali: vie di penetrazione, con fondo stabilizzato,
all’interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni
silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria
pubblica; sono escluse le strade soggette a pubblico transito,
classificate ai sensi delle leggi vigenti;
g) infrastrutture forestali: le strade forestali, le piste di esbosco,
le condotte permanenti per l’esbosco del legname, i piazzali di prima
lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali,
nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori
boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature
forestali;
h) sistema di aree protette: l’insieme delle aree destinate alla
conservazione di habitat, specie ed emergenze naturalistiche e alla
valorizzazione socio-economica e culturale sostenibile;
i) bosco di protezione: bosco la cui funzione principale consiste nella
difesa di terreni, insediamenti umani e infrastrutture dalla caduta di
valanghe, dal rotolamento di sassi, nonché nel miglioramento della
stabilità idrogeologica di porzioni di territorio e delle condizioni
igienico-sanitarie locali;
j) foreste demaniali: insieme dei territori silvo-pastorali e montani e
dei relativi beni immobili già rientranti nel patrimonio indisponibile
della Provincia o che pervenissero alla Provincia in base all’articolo
68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige o in qualsiasi
altro modo, o acquistati in base ad altre leggi; tali beni sono
individuati con deliberazione della Giunta provinciale e sono intavolati
con la dizione "Provincia autonoma di Trento - patrimonio indisponibile
- foreste demaniali".
2. Sono considerati bosco:
a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non
derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;
b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall’altezza;
c) le golene e le rive dei corsi d’acqua in fase di avanzata
colonizzazione arbustiva o arborea;
d) le aree forestali destinate alla fruizione turistico-ricreativa senza
alcuna estesa modificazione dell’assetto naturale del suolo e del
soprassuolo;
e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali,
le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all’interno
delle aree boscate.
3. Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non
boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità
agro-silvo-pastorale e i corsi d’acqua. In eguale modo, non influiscono
sulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle
superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o
catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.
4. Non sono considerati bosco:
a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale,
arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;
b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su
cui l’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli
ultimi dieci anni;
c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza
di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di
urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di
tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;
d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture
specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno
pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale.
Art. 3
Regolamenti
1. Le modalità d’attuazione e di esecuzione di questa legge sono
stabilite da uno o più regolamenti, emanati entro un anno dalla sua data
di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sentiti il
Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente
del Consiglio provinciale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal
ricevimento della proposta di regolamento, e assicurando il
coinvolgimento dei portatori di interesse nei casi e secondo le modalità
previste dai singoli regolamenti.
Titolo II
Pianificazione e programmazione
Capo I
Piani e programmi
Art. 4
Linee guida forestali
1. Gli obiettivi strategici, gli indirizzi e le priorità per il
perseguimento delle finalità di questa legge sono determinati attraverso
le linee guida, in armonia con i principi generali definiti a livello
nazionale e internazionale, in coerenza con il programma di sviluppo
provinciale e il piano urbanistico provinciale, assicurando il
coordinamento con la pianificazione provinciale di settore, con
particolare riferimento ai settori agricolo, turistico, dell’energia,
dell’artigianato e dell’industria.
2. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura e sono approvate
dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 5
Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano
1. La Provincia individua nel monitoraggio permanente lo strumento
per la valutazione della funzionalità della foresta e degli ecosistemi
montani nei riguardi della sicurezza del territorio, della conservazione
e valorizzazione dell’ambiente montano, dei cambiamenti climatici, della
qualità dell’aria e dello sviluppo socio-economico, anche ai fini del
miglioramento della qualità della vita. Il monitoraggio fornisce le
conoscenze di base per la pianificazione forestale e montana, per la
gestione dei corsi d’acqua, per la pianificazione delle aree protette e
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia effettua le seguenti analisi e
rilevazioni, riferite agli indicatori individuati dagli strumenti di
pianificazione previsti dalla legge, che contribuiscono a costituire il
sistema informativo forestale e montano, parte integrante del sistema
informativo ambientale e territoriale della provincia:
a) inventario forestale per il monitoraggio dello stato e della
consistenza del patrimonio forestale, anche con riferimento alle
fitopatologie e alle altre avversità naturali;
b) inventario delle aree percorse da incendi forestali;
c) catasto dei corsi d’acqua e delle opere di sistemazione;
d) catasto degli eventi alluvionali;
e) catasto dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000"
nonché degli habitat e delle specie ai sensi della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. Il sistema informativo forestale e montano comprende gli strumenti
conoscitivi previsti dal comma 2, gli ulteriori dati contenuti nei piani
forestali e montani previsti dall’articolo 6, i terreni soggetti a
vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente in materia, il
sistema di analisi idrologica per la valutazione delle portate liquide e
solide. Nel sistema informativo, inoltre, confluiscono i dati derivanti
dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall’articolo 57, dai
piani di gestione previsti dal titolo V e dai piani degli interventi di
sistemazione idraulica e forestale previsti dall’articolo 85, e i dati
del piano per la difesa dei boschi dagli incendi disciplinato
dall’articolo 86, nonché tutti gli altri dati e le informazioni
d’interesse per la programmazione delle risorse forestali,
silvo-pastorali, delle sistemazioni idrauliche e forestali e delle aree
protette, anche in attuazione degli obblighi internazionali in materia
di monitoraggio dello stato delle risorse forestali.
4. I contenuti del sistema informativo forestale e montano sono resi
disponibili nell’ambito del sistema informativo ambientale e
territoriale della provincia.
Art. 6
Piani forestali e montani
1. La Provincia assume la pianificazione forestale e montana quale
strumento principale per assicurare la realizzazione delle finalità
previste dall’articolo 1. La pianificazione forestale e montana è
predisposta in coerenza con il programma di sviluppo provinciale e in
applicazione delle linee guida previste dall’articolo 4.
2. I piani forestali e montani, riferiti all’intero territorio di
ciascuna comunità o a sue parti omogenee, sono predisposti dalla
Provincia. Sulla base dei dati del sistema informativo forestale e
montano essi analizzano e individuano in particolare, fermo restando
quanto previsto dal comma 3:
a) la funzionalità bioecologica dei sistemi silvo-pastorali;
b) l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici, dei corsi d’acqua e
dei conoidi;
c) le zone soggette agli incendi forestali, anche ai fini della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
d) i boschi di protezione;
e) la presenza e la caratterizzazione di ambiti particolarmente
significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o
aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale;
f) la vocazione delle foreste a svolgere funzioni produttive o di
sviluppo socio-economico e valorizzazione turistica dei territori
considerati.
3. Al fine delle elaborazioni e delle analisi previste dal comma 2,
lettere b) e c), i piani forestali e montani assumono a riferimento,
quale base per le successive elaborazioni di settore, le carte dei
pericoli e dei rischi della Provincia previste dalla normativa
provinciale.
4. Le singole elaborazioni dei piani forestali e montani, se conveniente
ai fini tecnici, possono essere svolte, anche per stralci.
5. Sulla base delle analisi e delle individuazioni previste dal comma 2,
i piani forestali e montani:
a) evidenziano le sinergie e i conflitti tra le diverse funzioni, nonché
le funzioni prevalenti;
b) individuano gli indirizzi per la pianificazione subordinata prevista
dagli articoli 57, 85 e 86 e le tipologie degli interventi,
consentendone il coordinamento;
c) forniscono gli indirizzi generali per la pianificazione delle aree
protette disciplinate dal titolo V;
d) individuano i criteri in base ai quali le tipologie di interventi e
di opere previste dagli articoli 10, 22 e 84 assumono interesse
pubblico, anche ai fini delle sovvenzioni previste dal titolo IX, capo
III.
6. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni
silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la
programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per
quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, in coerenza con
gli indirizzi e le priorità definiti dai piani forestali e montani, si
realizzano attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 57, dal
titolo V e dall’articolo 85.
7. Ai fini dell’applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal
titolo III, capo II, anche sulla base delle analisi previste dal comma
2, lettera b), e tenuto conto delle caratteristiche dei territori e dei
bacini idrografici oggetto di pianificazione, della loro fragilità e
sensibilità nei confronti di modificazioni d’uso del suolo di tipo non
conservativo, i piani forestali e montani definiscono:
a) il livello di fragilità complessiva del bacino, le situazioni di
maggiore fragilità e la necessità di adeguati approfondimenti di
carattere idrogeologico;
b) il diverso ruolo e l’efficacia della copertura forestale ai fini
della riduzione delle situazioni di criticità e del mantenimento di
elevati livelli di qualità ambientale;
c) i criteri tecnici generali per le eventuali trasformazioni del bosco
in altre forme di utilizzazione del suolo;
d) gli indirizzi sugli eventuali interventi di natura compensativa.
8. Ai fini della gestione dei corsi d’acqua e dei laghi iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e
forestali, i piani forestali e montani definiscono il reticolo
idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai
corsi d’acqua e dai laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o
intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere
estesa ad altri corsi d’acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a
fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei
fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione
o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e
forestale eseguiti nel passato a cura della Provincia. Per i corsi
d’acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per
l’iscrizione all’elenco delle acque pubbliche previsto dall’articolo 1
bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di
acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), come
inserito dall’articolo 71 di questa legge.
9. I piani forestali e montani sono approvati dalla Giunta provinciale e
hanno validità fino all’approvazione dei nuovi piani o di eventuali
varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la
redazione e la procedura di approvazione dei piani, i criteri per la
revisione e le forme di partecipazione, assicurando in particolare il
pieno coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché
l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, in
coerenza con gli indirizzi stabiliti a livello internazionale e
nazionale.
Art. 7
Raccordo con la pianificazione territoriale
1. La pianificazione prevista da questa legge è predisposta in
coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche.
2. A tal fine i piani forestali e montani:
a) definiscono e aggiornano, tramite il sistema informativo forestale e
montano, la delimitazione delle aree silvo-pastorali, nonché il reticolo
idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico
provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle sue norme
d’attuazione;
b) forniscono i criteri di coordinamento con la pianificazione delle
aree protette disciplinate dal titolo V.
3. Se i parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio
rientrano negli ambiti considerati dai piani forestali e montani, i
rispettivi enti gestori concorrono alla loro redazione per l’ambito
territoriale e per le tematiche di propria competenza, secondo le
procedure definite dal regolamento.
Titolo III
Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo
Capo I
Conservazione e miglioramento della stabilità dei bacini idrografici,
dei corsi d’acqua e degli ecosistemi forestali
Art. 8
Finalità
1. Questo titolo, in coerenza con le finalità previste dall’articolo 1,
è volto al miglioramento della stabilità del territorio provinciale e
dei soprassuoli forestali, con riferimento:
a) alla fragilità intrinseca del territorio;
b) alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico;
c) alla salvaguardia dalle avversità biotiche e abiotiche;
d) alla difesa dagli incendi forestali;
e) al riequilibrio e alla stabilizzazione degli ecosistemi forestali e
montani.
2. La Provincia riconosce che la stabilità del territorio è connessa al
mantenimento della funzionalità idrogeologica del suolo e al corretto ed
equilibrato assetto, anche colturale, dei bacini idrografici. A questo
riguardo l’ecosistema forestale esprime, tra i diversi usi del suolo, il
massimo grado di efficacia idrogeologica e la corretta gestione
selvicolturale rappresenta un efficace strumento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico.
3. La stabilità del territorio è perseguita attraverso il costante
monitoraggio delle situazioni di pericolo e di rischio e più in generale
della stabilità dei bacini e degli ecosistemi, attraverso gli interventi
di sistemazione idraulica e forestale, di difesa del patrimonio boschivo
provinciale dagli incendi e dalle altre avversità e di stabilizzazione
degli ecosistemi montani, in base a questo capo, nonché mediante
l’applicazione e la gestione del vincolo idrogeologico, disciplinato dal
capo II di questo titolo.
4. Il perseguimento delle finalità di questo articolo avviene nel
rispetto delle esigenze di tutela ambientale previste dal titolo IV, in
modo da contemperare le necessità di difesa del territorio con quelle di
salvaguardia dell’ambiente, inteso come paesaggio e come ecosistema.
Art. 9
Principi per la gestione dei corsi d’acqua
1. I corsi d’acqua di competenza provinciale sono sottoposti a
interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso
solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell’uomo o
per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare
valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi
salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso
d’acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale,
paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione
dei deflussi e il regime idraulico del corso d’acqua e predisponendo
spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.
2. Gli interventi di sistemazione idraulica e forestale rispondono a
criteri di sostenibilità, ricercando l’equilibrio fra le esigenze
sociali di sicurezza della popolazione, le esigenze ecologiche e quelle
economiche di contenimento dei costi. A tal fine devono essere
considerate delle alternative d’intervento non strutturali, legate anche
a una corretta pianificazione urbanistica, alla gestione delle fasce di
rispetto idraulico e alla gestione del rischio residuo.
3. Per i corsi d’acqua già sistemati gli interventi tendono al
miglioramento delle caratteristiche ambientali. Gli alvei sono
sistemati, per quanto possibile, in modo da mantenere lo scambio tra le
acque superficiali e quelle di falda, permettendo l’insediamento di una
vegetazione ripariale autoctona e favorendo habitat idonei per la fauna
e la flora.
4. Per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d’acqua, con
funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine
diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità, con regolamento sono disciplinati gli interventi di
trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo in una fascia
estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l’alveo.
5. Per garantire tali finalità e assicurare un’adeguata sicurezza, per i
corsi d’acqua superficiali è assicurato il deflusso a cielo aperto,
fatto salvo quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche. Se possibile, gli interventi di sistemazione promuovono
la graduale eliminazione delle coperture e delle intubazioni d’alveo
esistenti.
6. Oltre a quanto previsto dalle indicazioni tecniche fornite dal piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche, se necessario, con il
regolamento possono essere approvate specifiche norme tecniche per la
progettazione e l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica
e forestale.
Art. 10
Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale
1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la
realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica
e forestale:
a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d’acqua finalizzata
alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il
controllo del trasporto solido;
b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il
controllo dell’apporto solido nei corsi d’acqua e per la riduzione
dell’erosione;
c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative
infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di
deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo
derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi;
d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e degli
alvei, per conservare in efficienza gli interventi e per mantenere una
sufficiente sezione di deflusso e il buon regime dei corsi d’acqua, ivi
compreso il trattamento della vegetazione in alveo, attuato in modo da
contemperare le esigenze di efficienza idraulica con quelle di carattere
ecologico, paesaggistico e ambientale;
e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati
anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della
composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali,
comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei
caratteri del bosco;
f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali
e montani nei boschi di protezione;
g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, previsti
dal piano disciplinato all’articolo 86 ed eventualmente dai piani di
gestione forestale aziendale previsti dall’articolo 57;
h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e
abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato.
2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le opere di
carattere accessorio necessarie alla loro esecuzione, come le strade di
servizio, le piste, i depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei
cantieri.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in ordine
all’attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei
soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano,
secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli
interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti
con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse
pubblico.
4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono riservati alla
competenza della Provincia gli interventi e le opere di sistemazione dei
corsi d’acqua e dei laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e
nei relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio idrico
provinciale, e comunque quelli che rientrano nelle aree individuate dai
piani forestali e montani ai sensi dell’articolo 6, comma 8, nonché gli
interventi e le opere espressamente previsti dal piano per la difesa dei
boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli interventi di difesa
eseguiti dai privati ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n.
18 del 1976, come modificato dall’articolo 75 di questa legge.
5. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia
provvede secondo quanto previsto dall’articolo 84.
6. Se si evidenziano situazioni di pericolo o rischio residuo, anche a
fronte di organici interventi di sistemazione, la Provincia promuove
adeguate azioni d’informazione e di educazione, assicura trasparenza
nell’azione amministrativa nonché dialogo volto ad acquisire consenso e
condivisione sulle misure di protezione e sulle attività di protezione
civile.
Art. 11
Difesa dei boschi dagli incendi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti:
a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali all’interno dei
boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;
b) è vietato accendere fuochi all’interno dei boschi e a distanza
inferiore a cinquanta metri da essi; è consentita l’accensione di fuochi
nei punti fissi attrezzati a questo scopo, nonché l’uso di fornelli
protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il diffondersi di
faville o braci;
c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille
all’interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1 deve seguirne o
farne seguire l’andamento da una persona incaricata, fino allo
spegnimento.
3. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico
ordinario o di ferrovie che attraversano boschi o che confinano con essi
provvedono alla ripulitura delle scarpate nelle aree a elevato pericolo
d’incendi boschivi attuando, a questi fini, gli speciali trattamenti o
accorgimenti tecnici eventualmente prescritti dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste.
4. Nelle zone individuate dal Presidente della Provincia con proprio
decreto, ai sensi della normativa provinciale in materia di lotta attiva
agli incendi boschivi, quali aree interessate da eccezionale pericolo
d’incendio è vietato, sino a quando non viene dichiarata la cessazione
dello stato di eccezionale pericolo:
a) accendere fuochi a distanza inferiore a duecento metri dai boschi,
salvo i casi in cui sono consentite deroghe in base al piano
disciplinato dall’articolo 86;
b) bruciare stoppie o altri residui vegetali a distanza inferiore a
duecento metri dai boschi;
c) usare all’interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di
sicurezza;
d) fumare nei boschi.
5. Nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco si applicano i
divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall’articolo 10, comma
1, della legge n. 353 del 2000, relativamente alle seguenti fattispecie:
a) per almeno quindici anni non possono essere previste destinazioni
diverse da quella preesistente all’incendio;
b) è consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
c) per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici, di strutture e
infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive,
salvi i casi in cui la realizzazione è stata prevista prima
dell’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti.
6. La struttura provinciale competente in materia di foreste, se
necessario per garantire la stabilità dei suoli e la continuità dei
popolamenti forestali, può ordinare ai proprietari di boschi percorsi o
distrutti da incendi il ripristino del bosco, prescrivendone le modalità
e i tempi di realizzazione.
7. Trascorso il termine stabilito ai sensi del comma 6, in caso
d’inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste con la procedura prevista
dall’articolo 18, commi 5 e 6.
8. Per l’applicazione del comma 5, i comuni, entro novanta giorni dalla
data di approvazione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi,
censiscono, con un apposito catasto, i boschi percorsi dal fuoco
nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste. Il catasto è
aggiornato annualmente.
9. L’elenco dei boschi percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio è
esposto per trenta giorni all’albo comunale, per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate e
approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni entro i
successivi sessanta giorni; entro i successivi trenta giorni li
trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di foreste.
10. Se le aree percorse da incendio interessano superfici boscate di
estensione tale da poter interferire negativamente con le popolazioni
animali, la Giunta provinciale può istituire un’oasi di protezione per
un periodo di dieci anni. Se le aree percorse da incendio interessano
superfici boscate pascolate, la Giunta provinciale può bandire il
pascolo per un periodo di dieci anni, per consentire un’efficace
ricostituzione dei soprassuoli.
11. Per quanto non è previsto da questa legge, la lotta attiva nei
confronti degli incendi boschivi è disciplinata dalla vigente normativa
provinciale in materia di protezione civile.
Art. 12
Prevenzione e lotta fitosanitaria
1. Preferibilmente gli interventi di lotta fitosanitaria nei boschi
sono realizzati con tecniche integrate selvicolturali e biologiche, se
si accerta il superamento del livello di danno accettabile in
riferimento all’intensità e all’estensione dell’attacco e al ruolo
ecosistemico dei patogeni.
2. L’eventuale utilizzo di sistemi di lotta chimica nei boschi è
soggetto ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste. L’autorizzazione non è richiesta per
interventi puntuali su singole piante e materiale legnoso in ambito
forestale, effettuati comunque con i criteri previsti dal comma 1 e con
sostanze a basso impatto e non residuali.
3. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce
consulenza in merito ai trattamenti puntuali previsti dal comma 2. Fermi
restando gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del
proprietario o del possessore del bosco, la predetta struttura può
mettere in atto le azioni e gli interventi previsti dai commi 1 e 2. In
tal caso gli interventi sono posti a carico del bilancio provinciale.
4. I proprietari dei boschi hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente
alla struttura provinciale competente in materia di foreste l’insorgenza
o la presenza di fitopatologie che possono minacciare i boschi. I
proprietari sono tenuti a eseguire i lavori e gli interventi di lotta
fitosanitaria stabiliti dalla struttura provinciale competente.
Capo II
Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico
Art. 13
Vincolo idrogeologico
1. Ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), e per le finalità previste
dall’articolo 8 di questa legge, questo capo riordina lo strumento del
vincolo idrogeologico.
2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla
conservazione e al miglioramento delle forme d’uso che consentono la
formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone
caratteristiche idrologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità
ambientale, un’adeguata protezione del terreno e delle zone di
fondovalle, evitando il denudamento e l’impermeabilizzazione del suolo,
e, se possibile, che consentono di evitare il ricorso a interventi
artificiali di ripristino e di manutenzione.
3. Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati
ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico
alla data di entrata in vigore di questa legge e tutti i boschi, come
definiti dall’articolo 2, ovunque collocati.
4. Con regolamento la Provincia provvede a definire la procedura con la
quale la Giunta provinciale può ridelimitare i terreni soggetti a
vincolo idrogeologico, in coerenza con le finalità di questo articolo.
5. Ai fini dell’applicazione e della gestione del regime del vincolo
idrogeologico si intende:
a) per trasformazione del bosco in un’altra forma di utilizzazione del
suolo: ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della
vegetazione esistente e l’asportazione o la modifica del profilo del
suolo forestale, finalizzato a un’utilizzazione diversa da quella
forestale;
b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche
permanenti dell’assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata.
6. Le trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del
suolo e i movimenti di terra sono vietati, salvo che siano autorizzati
ai sensi di questa legge in quanto compatibili con le finalità previste
dall’articolo 8.
7. Nell’ambito delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi
iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio
idrico provinciale si applica solo la legge provinciale n. 18 del 1976.
Art. 14
Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra
1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la
realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un’altra forma di
utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla
Giunta provinciale con l’approvazione definitiva dello strumento
urbanistico comunale, per le previsioni in esso contenute, secondo
quanto previsto dal comma 2.
2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente normativa
provinciale in materia di urbanistica per l’adozione, l’approvazione e
l’entrata in vigore degli strumenti urbanistici, la procedura per il
rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle trasformazioni
dei boschi in un’altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti
di terra è definita con regolamento. In particolare il regolamento
prevede:
a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della struttura
provinciale competente in materia di foreste, con particolare riguardo
allo strumento urbanistico comunale; la struttura provinciale si esprime
in coerenza con quanto previsto dal piano forestale e montano
corrispondente e con quanto prescritto dal comitato tecnico forestale in
relazione al piano urbanistico della comunità;
b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del comitato tecnico
forestale previsto dall’articolo 20, con particolare riguardo allo
strumento urbanistico della comunità ed alle osservazioni formulate dal
comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico
comunale; il comitato tecnico forestale si esprime in coerenza e nel
rispetto di quanto contenuto nel piano forestale e montano
corrispondente, fissando, se le previsioni sono ritenute compatibili con
l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza, idonee
prescrizioni, anche relativamente agli interventi di natura
compensativa;
c) la facoltà del comune interessato di formulare osservazioni sul
parere del comitato tecnico forestale;
d) la decisione della Giunta provinciale sulle osservazioni formulate
dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento
urbanistico, sentito il comitato tecnico forestale.
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua i contenuti
degli strumenti urbanistici necessari per l’esame ai fini del vincolo
idrogeologico.
4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e la struttura
provinciale competente in materia di foreste rilasciano,
rispettivamente, l’autorizzazione alla trasformazione del bosco in
un’altra forma di utilizzazione del suolo e l’autorizzazione ai
movimenti di terra per le seguenti tipologie d’opera:
a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di
impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in
servizio pubblico e delle piste da sci); per gli interventi soggetti ad
autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall’articolo
6 della legge provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura
provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;b) interventi
soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e
di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge
provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava); se
gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione
del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si
esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
c) interventi soggetti alla procedura d’impatto ambientale disciplinata
dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della
valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell’ambiente).
5. Se l’inserimento della previsione urbanistica delle opere previste
dal comma 4 è avvenuto acquisendo il parere secondo la procedura
prevista da questo articolo, le autorizzazioni previste dal comma 4 sono
operate verificando la coerenza del progetto presentato con quanto
contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva
approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta
provinciale, ferma restando la possibilità di dettare prescrizioni circa
la più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità
realizzative, oltre che la possibilità d’imporre la realizzazione degli
interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale
secondo quanto previsto dall’articolo 17.
6. Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non sono approvati
ai sensi di questo capo e del regolamento e fino all’approvazione dei
relativi piani territoriali forestali e montani, la trasformazione dei
boschi in un’altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di
terra sono esaminati ed eventualmente autorizzati ai sensi dell’articolo
16.
Art. 15
Verifiche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, ai fini
dell’ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici, la struttura
provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per
territorio esaminano, secondo il riparto delle competenze definito nel
regolamento, i progetti relativi alle previsioni contenute negli
strumenti urbanistici assoggettati alla procedura prevista dall’articolo
14 che comportano trasformazioni del bosco in un’altra forma di
utilizzazione del suolo, per verificarne la congruità con le
prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione
dello strumento urbanistico.
2. Il regolamento prevede:
a) le modalità generali e la procedura per le verifiche disciplinate dal
comma 1;
b) specifiche modalità per la verifica dei progetti conseguenti a piani
di lottizzazione e a piani attuativi non soggetti all’approvazione della
Giunta provinciale;
c) la possibilità che la struttura provinciale competente in materia di
foreste e il comune impongano prescrizioni circa le migliori modalità
realizzative, l’esecuzione degli interventi compensativi o il versamento
di un deposito cauzionale secondo quanto previsto dall’articolo 17;
d) i casi in cui l’esame previsto dal comma 1 può essere delegato dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici
periferici;
e) la possibilità che le verifiche operate dal comune siano ricomprese
nell’ambito dei titoli abilitativi urbanistici.
3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti
funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la
struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
Art. 16
Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, e la
verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in
un’altra forma di utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione
di opere non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali
sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste, secondo il riparto delle
competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal
regolamento. In particolare il regolamento:
a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle
trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo
volte alla realizzazione di:
1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
2) interventi di edificazione;
3) impianti per la gestione di rifiuti;
b) individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione può essere
delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai
propri uffici periferici;
c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte
al ripristino di aree prative e pascolive.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, i movimenti
di terra non previsti negli strumenti urbanistici comunali sono soggetti
ad autorizzazione del comune territorialmente competente, anche
nell’ambito dei titoli abilitativi urbanistici, nel rispetto delle
soglie e delle procedure definite nel regolamento. In particolare il
regolamento individua le tipologie di movimenti di terra per i quali non
è necessaria alcuna autorizzazione.
3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti
funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la
struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
Art. 17
Interventi compensativi e depositi cauzionali
1. Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale
competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il
rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione
di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico
forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste
possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle
stesse opere forestali; la somma versata è introitata nel fondo
forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II, per essere
destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo
pubblico. Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali
ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi
compensativi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo può essere
subordinato anche al versamento di un deposito cauzionale a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel
regolamento.
3. In caso di esecuzione dei lavori non conforme all’autorizzazione o
alle prescrizioni in essa contenute, che pregiudichi la stabilità
idrogeologica dei luoghi, si applica quanto previsto dall’articolo 18,
comma 3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, la struttura provinciale competente in
materia di foreste provvede all’esecuzione dei lavori, rivalendosi sul
deposito cauzionale previsto dal comma 2.
4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire
le spese per l’esecuzione dei lavori, la struttura provinciale
competente in materia di foreste diffida l’interessato a effettuare il
deposito di una somma d’importo corrispondente all’ulteriore spesa
prevista presso il tesoriere della Provincia e provvede all’esecuzione
dei lavori.
Art. 18
Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di
ripristino
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa
legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi
realizzati in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14,
15 e 16. L’esame e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni in
sanatoria spettano all’ente, alla struttura provinciale o all’organo
competenti al rilascio delle autorizzazioni e alle verifiche in base
agli articoli 14, 15 e 16. In particolare, fatte salve le competenze
previste dall’articolo 14, comma 4, è competente la Giunta provinciale
se le opere realizzate sono totalmente abusive ai sensi dell’articolo
14; sono competenti la struttura provinciale cui è attribuita la materia
delle foreste e il comune se le opere abusive sono realizzate in
difformità rispetto a quanto autorizzato e verificato ai sensi
dell’articolo 15, comma 1.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa
legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate in assenza
delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16, la struttura
provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei
lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire
all’autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se
l’interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta,
impone al trasgressore l’esecuzione dei lavori di ripristino, fissando
un adeguato termine.
3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa
legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate effettuate in
assenza delle verifiche previste dall’articolo 15 o in difformità dalle
autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche, qualora
la difformità sia rilevante o sia pregiudiziale per l’assetto
idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia
di foreste o il comune, rispettivamente secondo il riparto delle
competenze definito dal regolamento ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 15, comma 1, impongono la sospensione dei lavori,
comunicano al responsabile le modalità per pervenire all’autorizzazione
in sanatoria delle opere realizzate e, se l’interessato non presenta
domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impongono al trasgressore
l’esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle
prescrizioni, fissando un adeguato termine.
4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione
necessaria. In particolare fissa i termini entro i quali l’interessato
deve presentare la domanda, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione prevista dai commi 1 e 2.
5. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di
questo articolo, la struttura provinciale competente in materia di
foreste, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 17, commi 3 e 4,
diffida l’interessato a effettuare il deposito di una somma presso il
tesoriere della Provincia d’importo corrispondente alla spesa prevista e
provvede all’esecuzione dei lavori.
6. Se l’interessato non effettua il deposito, la riscossione delle somme
dovute è disposta in base all’articolo 51 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 19
Ricorsi
1. I destinatari dei provvedimenti di rilascio e di diniego previsti
da questo capo possono ricorrere alla Giunta provinciale, che decide in
via definitiva.
Art. 20
Comitato tecnico forestale
1. E’ istituito il comitato tecnico forestale, per l’esercizio delle
funzioni attribuitegli da questa legge. Il comitato tecnico forestale è
composto da:
a) l’assessore provinciale competente in materia di foreste, con
funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di
foreste, con ruolo di vicepresidente;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di
sistemazioni idrauliche e forestali;
d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di
strutture, gestione e servizi alle aziende agricole;
e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia
geologica;
f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di
urbanistica e tutela del paesaggio;
g) due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Trento, scelti rispettivamente tra esperti in materie
attinenti il governo e la difesa del territorio forestale e montano e la
gestione dei patrimoni agro-pastorali;
h) tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, scelti tra
esperti in materie attinenti il governo del territorio e la difesa del
suolo, ad esclusione dei dipendenti o ex dipendenti pubblici.
2. Il comitato tecnico forestale è nominato con deliberazione della
Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Il
regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti.
3. Il presidente della comunità territorialmente interessata, o un suo
delegato, partecipa alle sedute del comitato tecnico forestale chiamato
a esprimersi su interventi o su opere ricadenti nel territorio della
comunità, con diritto di voto. Può assistere alle sedute del comitato
tecnico forestale un rappresentante del comune territorialmente
interessato.
4. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza
della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato
delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del presidente.
5. Ai componenti del comitato tecnico forestale sono corrisposti i
compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi
collegiali.
Titolo IV
Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano
Capo I
Conservazione e miglioramento della multifunzionalità dei sistemi
ecologici montani
Art. 21
Finalità e principi
1. La Provincia garantisce la conservazione e il miglioramento della
qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e
dell’ambiente, ai fini del miglioramento della qualità della vita e
dell’equilibrio dei sistemi ecologici.
2. Il mantenimento e il miglioramento dei livelli di biodiversità e
della multifunzionalità degli ecosistemi naturali e montani, attraverso
la tutela e la conservazione di habitat e specie su tutto il territorio
provinciale, rappresentano l’obiettivo prioritario di questo titolo e si
realizzano attraverso:
a) le attività di monitoraggio, le opere e gli interventi previsti
dall’articolo 22;
b) l’applicazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
c) il sistema delle aree protette, secondo quanto previsto dal titolo V.
3. Rientrano tra le finalità di questo titolo il riconoscimento e la
valorizzazione delle emergenze naturalistiche, delle valenze ambientali,
nonché di quelle paesaggistiche e culturali del territorio.
4. Concorrono al perseguimento delle finalità di questo titolo, in
coerenza con esse, gli interventi e le opere previste da questa legge
per assicurare la stabilità del territorio forestale e montano, nonché
la gestione sostenibile del bosco e della risorsa legno.
Art. 22
Opere e interventi di miglioramento ambientale
1. Le finalità individuate dall’articolo 21 si perseguono attraverso
interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della
multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in particolare
attraverso:
a) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la
funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per
migliorare la qualità dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio
faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna,
assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e
ambientali dell’alternanza dei diversi elementi vegetazionali che
caratterizzano gli habitat montani;
c) interventi diretti a conservare e a migliorare l’ambiente rurale, i
prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio;
d) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e
degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il
potenziamento dei corridoi ecologici, per il miglioramento
dell’efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela
del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la
produzione diretta di materiale di propagazione;
e) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di percorsi
ciclopedonali e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa
e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti
dai piani di gestione redatti secondo la disciplina provinciale
d’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in ordine
all’attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei
soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano,
secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli
interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti
con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse
pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai
piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V.
3. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia
provvede secondo quanto previsto dall’articolo 84.
Art. 23
Disciplina dei rimboschimenti artificiali
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i fini previsti
dall’articolo 21 è vietato il rimboschimento artificiale delle aree
agricole o a pascolo, come individuate dal piano urbanistico provinciale
e dalla pianificazione urbanistica subordinata.
2. Previa autorizzazione della struttura provinciale competente in
materia di foreste, sono ammessi i rimboschimenti volti al recupero o
alla stabilizzazione di superfici degradate o manomesse qualora non
espressamente previsti dai piani forestali e montani indicati
dall’articolo 6 o dai piani di gestione forestale aziendale indicati
dall’articolo 57.
3. Fatto salvo quanto previsto da questa legge per gli interventi
realizzati direttamente dalla Provincia ai sensi dell’articolo 84, i
rimboschimenti ammissibili secondo quanto disposto dal comma 2 sono
autorizzati con la procedura definita nel regolamento.
4. Nel caso di rimboschimenti artificiali realizzati in assenza
dell’autorizzazione prevista dal comma 3, si applica quanto previsto
dall’articolo 18 in materia di autorizzazioni in sanatoria, di
sospensione dei lavori e di procedure di ripristino.
Art. 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante
monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed
ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle
emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine
dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente
normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio
per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale
e naturalistico.
2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale
sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e
naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e
tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando
l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei
beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali
competenti.
3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in
aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e
montani.
Capo II
Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi
Art. 25
Protezione della flora
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V, capo II, in ordine
all’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, sono
considerate tipiche dell’ambiente alpino, e come tali protette, tutte le
specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione
naturale e spontanea nel territorio della provincia. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 27, di detta flora spontanea sono vietate
l’estirpazione di piante, tuberi, radici, rizomi e stoloni, nonché la
vendita o la commercializzazione, anche solo di parti di esse.
2. Inoltre è vietato distruggere, danneggiare, raccogliere, detenere e
commerciare esemplari o parti di essi appartenenti alle specie vegetali
particolarmente tutelate elencate nel regolamento.
3. Con regolamento sono stabilite le quantità massime ammesse alla
raccolta per giorno e per persona di muschi, licheni e steli fioriferi,
per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle tutelate
ai sensi del comma 2. Con regolamento possono essere definite le
quantità e le modalità di raccolta di particolari specie il cui utilizzo
rientra nelle antiche consuetudini locali. Il regolamento non può
fissare quantità di raccolta superiori a un chilogrammo, allo stato
fresco, di muschi e licheni al giorno per persona, e a due chilogrammi,
allo stato fresco, delle specie il cui utilizzo rientra nelle antiche
consuetudini locali, al giorno per persona.4. Nessuna limitazione è
posta al coltivatore diretto, al proprietario o all’affittuario, per la
raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i
terreni coltivati. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di
questo articolo, inoltre, le specie vegetali che provengono da colture
effettuate in giardino o in aziende agricole e che sono corredate da un
documento attestante la provenienza.
Art. 26
Protezione della fauna
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni provinciali in
materia di fauna selvatica e fauna ittica e dal titolo V, capo II, in
ordine all’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, è
vietato uccidere, distruggere, danneggiare, catturare, detenere e
commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo,
appartenenti alle specie animali individuate dal regolamento, che fissa
i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta per giorno e
per persona per ognuna delle predette specie. Il regolamento non può
fissare quantità superiori a un chilogrammo per persona e per giorno per
la raccolta di esemplari appartenenti al genere Helix e al genere Rana.
2. E’ vietato raccogliere, offrire in vendita e commerciare nidi di
formiche, nonché uova, larve e adulti di tale specie. Inoltre è vietato
raccogliere o catturare uova e girini di anfibi.
3. I divieti di questo articolo non si applicano agli animali allevati
in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.
Art. 27
Deroghe ed esclusioni
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 26, fatto salvo
quanto previsto dalla direttiva n. 92/43/CEE, è ammessa la raccolta di
specie di flora e la cattura di specie di fauna per scopi scientifici,
didattici, farmaceutici od officinali e per altre specifiche finalità
individuate dal regolamento, previa acquisizione dell’autorizzazione
rilasciata dalla comunità territorialmente competente, con i criteri e
la procedura definiti nel regolamento.
2. La raccolta di ogni specie di flora spontanea può essere vietata dal
proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante
l’apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal
regolamento.
3. Nel regolamento sono disciplinate le modalità e i termini di raccolta
da parte del proprietario del fondo e delle persone da lui autorizzate.
Art. 28
Disciplina della raccolta dei funghi
1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia
del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei
funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i
periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e
per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare
quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al
giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).
2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della
provincia deve previamente presentare al comune interessato un’apposita
denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata
al periodo di durata della raccolta. L’ammontare della somma è definito
dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri
definiti dalla Giunta provinciale.
3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i
residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i
cittadini iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) dei
comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti
in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della
provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell’ambito del
territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta
dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia
ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al
comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei
parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi
anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia,
con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.
5. Il regolamento definisce anche:
a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può
determinare il periodo minimo di raccolta;
b) le modalità per l’effettuazione della denuncia e quelle per il
versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di
accordarsi per organizzare l’esercizio in comune degli adempimenti
previsti a loro carico, utilizzando anche l’organizzazione turistica
locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché
stabilendo i casi in cui la ricevuta dell’avvenuto versamento
sostituisce la denuncia;
c) le modalità e i criteri per l’individuazione dei soggetti esentati
secondo quanto previsto dal comma 3;
d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3,
di agevolazione e di deroga nei confronti dell’obbligo di denuncia e di
pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di
accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a
scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state
anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente
in un comune della provincia e a quelle che sono titolari di un diritto
di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in
un comune della provincia: in tali casi, escluso quello relativo a un
diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo
ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione
al territorio del comune, l’agevolazione o la deroga vale per la
raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la
limitazione di cui al comma 4;
e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;
f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in
cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza
o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e
formative; le autorizzazioni disciplinate da questa lettera sono
rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in
tal caso l’autorizzazione è di competenza della comunità competente per
territorio.
6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle
somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con
i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non
inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono
stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente
alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.
7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali
sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la
denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito
territoriale dei comuni interessati.
8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e
può essere delegata alla comunità.
9. Per prevenire nell’ecosistema forestale profonde modificazioni sui
fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra
micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole
zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con
deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità
definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari
interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per
adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni
territorialmente interessati.
10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del
fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l’apposizione a propria cura e
spese di tabelle recanti l’esplicito divieto, nei modi e nelle forme
previsti dal regolamento.
11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di
divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a
pagamento.
Art. 29
Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in possesso del
tesserino d’idoneità per la ricerca e la raccolta previsto dalla legge
16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel regolamento. Il
tesserino d’idoneità è rilasciato dalla struttura provinciale competente
in materia di foreste, previo superamento di un esame volto ad accertare
la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi nonché delle
norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.
2. Il regolamento definisce:
a) l’elenco delle specie ammesse alla raccolta;
b) le modalità, i periodi, gli orari e gli adempimenti da osservare per
la raccolta;
c) le quantità ammesse per giorno e per persona.
3. Il regolamento non può fissare quantità superiori a un chilogrammo al
giorno per persona.
4. Anche per integrare e modificare l’elenco delle specie contenuto nel
regolamento, la struttura provinciale competente può rilasciare speciali
autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in
materia, così da acquisire una più approfondita conoscenza in ordine
alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.
5. E’ esentato dalla prova d’esame chi è in possesso di un tesserino
d’idoneità rilasciato ai sensi della disciplina provinciale previgente.
6. Le modalità per lo svolgimento dell’esame per il conseguimento del
tesserino d’idoneità sono stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale.
7. La raccolta di ogni specie di tartufo può essere vietata dal
proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante
l’apposizione d’idonee tabelle, nei modi e nelle forme previste dal
regolamento.
8. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo e dal suo
regolamento d’esecuzione, per la ricerca, la raccolta e la
commercializzazione dei tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985.
Capo III
Produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela
del patrimonio genetico dei popolamenti forestali
Art. 30
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio,
del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione, e della direttiva 2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che
abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
1. In attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22
dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione e per il perseguimento delle finalità previste
dall’articolo 21, questo capo disciplina la produzione ai fini di
commercializzazione, la commercializzazione, la cessione e l’utilizzo di
materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle
specie elencate nell’allegato I della direttiva. Per quanto non
diversamente disposto da questo capo si applica il decreto legislativo
10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione).
2. Nelle attività per fini forestali previste dal comma 1 rientrano
tutte le attività relative all’imboschimento e al rimboschimento,
all’arboricoltura da legno, nonché la costituzione di filari, di siepi e
di viali alberati in ambito rurale, la rinaturalizzazione e il
ripristino ambientale.
3. Per lo svolgimento delle attività elencate dai commi 1 e 2 non è
consentito il ricorso ad organismi geneticamente modificati.
Art. 31
Materiali forestali di base e di moltiplicazione
1. E’ ammesso l’utilizzo per fini forestali di solo materiale
forestale di moltiplicazione proveniente da una delle zone individuate
dall’organismo ufficiale. Tale materiale deve essere accompagnato da un
certificato principale d’identità rilasciato da un organismo ufficiale
ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, che ne comprovi la
provenienza o l’identità clonale.
2. I materiali di base individuati dall’organismo ufficiale sono
comunicati ai proprietari nelle forme stabilite dal regolamento. Le aree
in cui essi sono prodotti possono essere sottoposte a gestione speciale,
con la promozione d’interventi volti al loro mantenimento e al loro
miglioramento.
3. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita
nei soli popolamenti o piante parentali, inseriti nell’apposito registro
provinciale previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003, ed è
subordinata al preventivo assenso della struttura provinciale competente
in materia di foreste e al successivo invio ad essa di un’idonea
documentazione attestante le operazioni compiute, secondo le modalità
definite dal regolamento.
Art. 32
Competenze e deleghe di funzioni
1. Il rilascio delle licenze, il controllo e l’applicazione delle
sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 15 e 16 del
decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolti dalla struttura
provinciale competente in materia di controllo fitosanitario.
2. Le rimanenti funzioni attribuite all’organo ufficiale ai sensi del
decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolte dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste.
3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può
provvedere alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione di
provenienza locale, allo scopo di garantirne la disponibilità per le
opere e per gli interventi previsti da questa legge, nonché per gli
interventi in aree di particolare importanza naturalistica o con
finalità di rinaturalizzazione o di miglioramento ambientale, o di
piante ornamentali per la realizzazione d’interventi a valenza pubblica.
Il regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di eventuale
cessione a terzi del materiale prodotto. Le somme relative alla cessione
delle piantine sono introitate nel bilancio della Provincia.
4. Al fine della tutela della biodiversità vegetale della Provincia, la
costituzione e la gestione di arboreti per la produzione di semi e di
talee è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di
foreste.
Titolo V
Sistema delle aree protette provinciali
Capo I
Finalità, principi e definizioni di settore
Art. 33
Finalità
1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto
speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, comunitari e
internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e
per la gestione delle aree protette provinciali, al fine di garantire e
promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la
valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del
paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare di assicurare:
a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle
caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli
habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;
b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici;
c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro
conservazione;
e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione
ambientale e naturalistica.
2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di
aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema
delle aree protette, nell'ambito della Provincia, è fondato sulla rete
ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo
titolo, per la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse
comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per la tutela e la
valorizzazione di elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale.
4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la
specifica disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993,
n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco
nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi
provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e
scientifico).
Art. 34
Rete delle aree protette provinciali
1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da:
a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di
questo titolo;
b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo
titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore
naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con
particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e
dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello
sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre
attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita
economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;
c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo
titolo, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate
specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi
importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle
risorse genetiche;
d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite
da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai
fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti
morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza
locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a
una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;
e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano
urbanistico provinciale;
f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco
previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui rappresentino
sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici,
storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le
interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione
unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di
riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro
risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche
compatibili con le esigenze di conservazione.
2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata
dall'individuazione di corridoi ecologici, intesi come aree di
collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro
struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i
processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio
genetico delle specie selvatiche.
Art. 35
Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali
1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per
l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette provinciali,
assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la
responsabilizzazione delle comunità e dei comuni territorialmente
interessati.
2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale
provinciale sono individuate e delimitate dal piano urbanistico
provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta
con legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III
di questo titolo.
3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti
territoriali, può individuare e delimitare aree da destinare a parco
naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano
urbanistico provinciale, fermo restando quanto previsto dal capo III di
questo titolo in materia di ordinamento dei parchi.
4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con
deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con i comuni
territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale
definisce:
a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione
interna;
b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale
revisione delle riserve locali sono disposte dai comuni interessati
nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro
strumenti urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di
tutela.
6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi
di programma tra i comuni interessati e la Provincia. Negli accordi di
programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso,
coinvolgere le comunità territorialmente interessate. Ferme restando le
responsabilità e il ruolo dei comuni e delle comunità, partecipano
all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste
demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme,
le Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni separate dei beni di
uso civico territorialmente interessate.
7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di
programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra comuni
nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito
dell'entrata in vigore di questa legge e ferma restando la necessità
della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia.
8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco
naturale Adamello - Brenta" e "Parco naturale Paneveggio - Pale di San
Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n.
18 (Ordinamento dei parchi naturali). L'organizzazione e il
funzionamento di questi parchi continuano a essere disciplinati dalla
legge provinciale n. 18 del 1988 fino alla data stabilita dal
regolamento previsto dal capo III di questo titolo.
9. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come
biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n.
14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse
ambientale, culturale e scientifico), nonché i biotopi provinciali e le
riserve naturali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se
non ricadenti territorialmente all'interno di aree a parco naturale
provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali
provinciali. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale
come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del
1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti all'entrata
in vigore di questa legge, se compresi territorialmente all'interno di
aree a parco naturale provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio,
entrano a far parte della zonizzazione del parco.
10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge
provinciale n. 14 del 1986 sono riserve locali.
11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale,
ferme restando le competenze in materia di gestione dei patrimoni
agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla
gestione della riserva e la pubblicità degli atti relativi alla
definizione del piano di gestione.
12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme,
nonché i soggetti privati, sulla base d'idonei studi che dimostrino il
valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i
vincoli di tutela, possono chiedere al comune d'individuare e istituire
aree di loro proprietà quali riserve locali, con la procedura prevista
dal comma 5. Le riserve così istituite assumono la denominazione di
riserve locali private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal
titolo IX, capo III.
13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve
locali nel territorio di un parco naturale provinciale, né riserve
locali all'interno di riserve naturali provinciali.
Capo II
La rete "Natura 2000"
Art. 36
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche
1. Questo capo detta la disciplina per l'attuazione delle direttive
n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Con riferimento alla tutela della fauna
selvatica si applica la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).
Per quanto non previsto da questo capo si applicano le definizioni e le
disposizioni delle direttive citate.
2. Questo capo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si applica ai
siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale elencati e
individuati:
a) dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4
della direttiva n. 92/43/CEE;
b) dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale secondo quanto
previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 37.
3. Il regolamento previsto dagli articoli 25, 26 e 27, nel definire le
modalità e le quantità di raccolta per le specie per le quali la
raccolta è permessa, costituisce misura d'attuazione dell'articolo 14
della direttiva n. 92/43/CEE, volta a garantire che il prelievo
nell'ambiente naturale di esemplari delle specie selvatiche della fauna
inferiore e della flora di cui all'allegato V della direttiva, nonché il
loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento sul
territorio provinciale in uno stato di conservazione soddisfacente.
Art. 37
Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone
1. Sulla base degli elenchi dei siti d'importanza comunitaria
previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera a), e degli esiti
dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 5, la Giunta
provinciale, con proprie deliberazioni, designa, previo parere
obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati,
nonché dei proprietari forestali con superficie non inferiore ai 100
ettari, le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE.
2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua, previo
parere dei comuni territorialmente interessati, le zone di protezione
speciale (ZPS) previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Le ZPS possono
anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti d'importanza
comunitaria.
3. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di
monitoraggio previste dall'articolo 5, nonché alle valutazioni
d'incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla
Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di
revisione previste dall'articolo 9 della direttiva n. 92/43/CEE.
4. Il regolamento definisce le procedure per la designazione delle ZSC e
per l'individuazione delle ZPS previste da questo articolo, assicurando
la partecipazione e l'acquisizione del parere dei comuni
territorialmente interessati.
Art. 38
Misure di conservazione
1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS previste dai
commi 2 e 3, elaborate nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
della direttiva n. 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva n.
79/409/CEE, sono approvate dalla Giunta provinciale sentito il Consiglio
delle autonomie locali, previo parere obbligatorio delle comunità e dei
comuni territorialmente interessati, nonché dei proprietari forestali
con superficie non inferiore ai 100 ettari. Nell'approvare le misure di
conservazione la Giunta provinciale tiene conto dei requisiti previsti
dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 79/409/CEE, nonché dei criteri
ornitologici individuati dall'articolo 4 della direttiva stessa.
2. In prima applicazione di questa legge, per assicurare un livello
minimo di tutela delle specie e degli habitat, le misure di
conservazione generali sono predisposte dalla struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e
le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.
3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di
zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione
generali:
a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito
degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III
di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come soggetto
responsabile ai sensi dell'articolo 47, per le zone gestite attraverso
la rete di riserve, nell'ambito degli strumenti di pianificazione ivi
previsti;
c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione
della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo.
4. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone
ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la
legge provinciale n. 22 del 1993.
5. I soggetti individuati dal comma 3, nel fissare le misure di
conservazione delle ZSC e delle ZPS, adottano all'occorrenza, e comunque
nei casi previsti dalla legge, appropriati piani di gestione, specifici
o integrati con altri piani di sviluppo, e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze
ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive
comunitarie.
6. Il regolamento definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione
delle misure di conservazione previste da questo articolo, stabilendo in
particolare che nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), sia
acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura.
Art. 39
Valutazione d'incidenza
1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto
dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata
dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano,
sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione
della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella
valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal
regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di
adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela
dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge
provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli
articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:
a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento
di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal
relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a
procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in
materia di conservazione della natura;
b) è effettuata dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali o
del Parco nazionale dello Stelvio, sentita la struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura, nei confronti dei
progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), che interessano
in tutto o in parte siti o zone e che ricadono anche solo in parte nei
parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio;
c) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura nei confronti dei progetti, diversi da quelli
indicati dalle lettere a) e b), che interessano in tutto o in parte siti
o zone non comprese all'interno di aree a parco;
d) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura, sentito l'ente di gestione del parco
eventualmente interessato, per i progetti, diversi da quelli indicati
dalla lettera a), riguardanti l'esecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 85 e realizzati dalle strutture previste dall'articolo 84.
3. Se la valutazione d'incidenza dà luogo a conclusioni negative, il suo
superamento può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale,
su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei
limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n.
92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE, sono tenuti direttamente
dal Presidente della Provincia, che provvede a informare anche il
ministero competente in materia di ambiente. 4. Con regolamento sono
emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e
in particolare sono stabiliti:
a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione
d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di
partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee
forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti
gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla
loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente
al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione
d'incidenza;
b) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze
significative sui siti o zone previsti da questo articolo;
c) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla
sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza
significativa;
d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;
e) lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e
progetti;
f) la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura
provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un
registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo
articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a
fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.
Art. 40
Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche
1. In attesa dell'approvazione delle misure di conservazione
indicate dall'articolo 38, comma 1, per i SIC e le ZPS ricadenti
all'interno delle aree a parco naturale provinciale e per quelle
coincidenti con i biotopi provinciali previsti dalla legge provinciale
n. 14 del 1986, ora comprese nelle riserve naturali provinciali ai sensi
del capo IV di questo titolo, si applicano le misure di salvaguardia e
di tutela già contenute nei piani di parco vigenti, negli atti
istitutivi e nei provvedimenti attuativi dei biotopi provinciali già
adottati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986. In attesa
dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi
siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio
resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla
legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia
e tutela del parco. Sono fatte salve le misure di salvaguardia e di
conservazione già adottate dalla Giunta provinciale ai sensi
dell'articolo 9 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della legge
provinciale n. 10 del 2004.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento, alla valutazione
d'incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche); inoltre la relazione per la valutazione
d'incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai
contenuti prescritti dall'allegato G al decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997.
Art. 41
Gestione della rete "Natura 2000"
1. Alla conservazione dei siti e delle zone disciplinate da questo
capo concorrono:
a) gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti che ricadono
completamente o in parte all'interno dei territori dei parchi;
b) i comuni o la comunità, se individuata come soggetto responsabile ai
sensi dell'articolo 47, sulla base di un piano di gestione, per le zone
e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;
c) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della
natura, per le zone e i siti che non ricadono nelle lettere a) e b).
2. Per le zone e i siti che interessano le foreste demaniali provinciali
e i boschi di proprietà pubblica, i soggetti indicati dal comma 1, nel
predisporre le misure di conservazione e il piano di gestione previsti
dall'articolo 38, commi 3 e 5, assicurano la partecipazione e il
raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i
rispettivi proprietari pubblici. Per le zone e i siti che interessano
beni di uso civico è assicurata la partecipazione e l'acquisizione del
parere dei soggetti che li amministrano.
3. Nel caso in cui le zone o i siti siano adiacenti ad aree a parco
naturale provinciale, il piano di gestione dev'essere coerente con il
piano del parco. Inoltre il parco naturale provinciale può essere
incaricato della conservazione, mediante accordo di programma.
4. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità
e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani previsti da
questo articolo, garantendo la partecipazione dei proprietari
interessati.
5. Nella realizzazione degli interventi individuati dai piani di
gestione sono coinvolti i proprietari interessati che li possono
realizzare direttamente qualora rientrino nelle attività di gestione
forestale previste dall'articolo 56. La realizzazione degli interventi è
comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di
gestione nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste e di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via
diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui
alla lettera c) del comma 1.
6. Gli interventi che ricadono all'interno delle foreste demaniali sono
svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
sulla base di un programma concordato con il soggetto che ha predisposto
il piano di gestione, oppure dai soggetti di cui al comma 1, lettere a)
e b), previo accordo con l'Agenzia.
7. Qualora gli interventi previsti da questo articolo rientrino tra le
attività di gestione forestale, così come definite all'articolo 56, essi
possono essere realizzati dai rispettivi proprietari.
Capo III
Ordinamento dei parchi naturali provinciali
Art. 42
Organizzazione e funzionamento dei parchi
1. Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento
dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel
rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia
dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del
parco:
a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti
fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di
controllo politico-amministrativo; il comitato è composto da:
1) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il
numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel
parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi
casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
2) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco
che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;
3) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste
demaniali nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi
territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;
4) i dirigenti dei servizi provinciali competenti in materia di
conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole,
urbanistica e tutela del paesaggio;
5) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro
designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per i parchi che
interessano i rispettivi territori;
6) almeno due rappresentanti di enti provinciali di ricerca in materia
di ambiente;
7) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini
(SAT);
8) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste
che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali
aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;
9) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle
associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
10) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo
territorialmente interessate;
11) un membro designato dagli organismi associativi a livello
provinciale degli imprenditori;
12) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più
rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato,
congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi
locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel
parco;
13) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel
parco;
14) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso
civico presenti nel parco;
b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco ed è
composta da non più di dieci membri del comitato di gestione eletti da
esso tra i rappresentanti dei comuni, delle comunità, nonché
dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica
Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso
civico e delle Regole di Spinale e Manez per i parchi che interessano i
rispettivi territori; alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di
supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture
provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna,
di urbanistica e tutela del paesaggio;
c) il presidente;
d) il direttore, assunto dall'ente di gestione del parco con contratto
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile
alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei
all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e
disciplinato con regolamento.
3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di
manutenzione previsti dalla programmazione annuale nel territorio dei
parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a costituire
un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di
diritto privato. Per i lavori in economia gli enti di gestione dei
parchi applicano l'articolo 84, comma 3.
4. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32, comma 6,
lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006.
Art. 43
Piano del parco
1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali,
antropologici e tradizionali, nel perseguimento delle finalità dei
parchi naturali provinciali individuate da questo titolo, è perseguita
attraverso lo strumento del piano del parco.
2. In particolare il piano, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel
programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale
e con questa legge, determina:
a) la suddivisione nelle seguenti aree, anche tenuto conto dei
monitoraggi di habitat e specie connessi a rete "Natura 2000", ivi
compresa la loro perimetrazione:
1) riserve integrali, caratterizzate da un'alta concentrazione di
fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e dal basso grado
di antropizzazione, per i quali l'ambiente deve essere conservato
nell'insieme dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle
biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei
rapporti con l'ambiente fisico;
2) riserve guidate, caratterizzate dalla presenza di fattori ed elementi
di interesse naturalistico e da un apprezzabile grado di
antropizzazione, per le quali sono richieste particolari esigenze di
tutela ambientale;
3) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate;
4) eventuali riserve speciali previste dal comma 3, al fine di
assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di
specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici,
biologici, architettonico-paesaggistici e storicoantropici;
b) le destinazioni d'uso pubblico o privato dell'area naturale protetta;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale,
prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i
disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale e
turistica dell'area naturale protetta, quali musei, centri di visita,
uffici informativi, aree di campeggio, attività ricettive e di
agriturismo;
e) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di conservazione degli
elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e
culturali, anche attraverso l'imposizione di vincoli alla gestione
ordinaria e la corresponsione d'indennizzi, nei casi e secondo i criteri
e le modalità determinate con regolamento;
f) le misure di conservazione per i siti d'importanza comunitaria e per
le zone di protezione speciale, ai sensi dell'articolo 38; in tal caso
il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n.
92/43/CEE;
g) gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, anche
attraverso acquisizione, espropriazione o affitto di immobili, sulla
base dei criteri determinati con regolamento;
h) gli indirizzi riguardanti gli interventi antropici compatibili nelle
singole zone del parco;
i) gli indirizzi e i criteri per l'utilizzazione sociale, culturale,
scientifica, ricreativa e turistico-sportiva;
j) gli indirizzi e i criteri per il comportamento dei visitatori e di
chiunque abbia accesso al parco;
k) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all'interno del
parco può comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi o concorsi alla
spesa, nonché le loro modalità di determinazione, in relazione ai costi
sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco;
l) gli indirizzi e i criteri per le iniziative di promozione economica e
sociale delle collettività residenti, quali:
1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per il
mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche e delle tipologie edilizie;
2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere
turistico-naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in
gestione a terzi, sulla base di convenzioni;
3) l'agevolazione o la promozione d'iniziative fra i residenti nel parco
per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a
favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.
3. Il piano può fissare la disciplina di tutela delle riserve speciali
per conseguire le finalità previste dalla legge.
4. Il piano è elaborato sulla base di specifiche indagini di settore ed
è articolato nelle seguenti parti:
a) relazione illustrativa sulle scelte operate, anche in rapporto al
piano urbanistico provinciale; la relazione, in particolare, specifica i
criteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici e
socio-economici d'impostazione del piano, con speciale riguardo alla
destinazione delle aree e agli interventi previsti; una sua sezione è
dedicata agli indirizzi per la conservazione e il miglioramento della
fauna selvatica e della fauna ittica del parco, per realizzare un
equilibrio fra fauna e ambiente, in coerenza con la relativa
pianificazione provinciale di settore;
b) rappresentazioni grafiche necessarie a illustrarne il contenuto,
redatte in scala e in numero convenienti alla dimensione del parco;
c) norme di attuazione inerenti gli interventi e le attività previste
dal piano;
d) obiettivi, iniziative e progetti da perseguire per favorire le
attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti,
definendo priorità, tempi e risorse necessari.
5. Le norme di attuazione del piano, specificando gli indirizzi
contenuti nel piano del parco, individuano le attività consentite,
limitate o vietate nei parchi e in particolare:
a) per quanto concerne gli interventi a valenza urbanistica, gli
interventi antropici ammessi, i limiti e i divieti generali per ciascuna
delle riserve integrali, guidate e controllate, nonché per ciascuna
delle riserve speciali, se istituite e ricadenti nel parco; in
particolare:
1) nelle riserve integrali, sono consentiti solo gli interventi
necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a
fini didattico-educativi, nonché gli interventi di riqualificazione
ambientale e di manutenzione di sentieri, teleferiche e rifugi alpini;
2) nelle riserve guidate è consentita la realizzazione, soprattutto
mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle
attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del
parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;
3) nelle riserve controllate sono consentite, subordinatamente alle
esigenze di tutela ambientale, solo attrezzature di servizio, di
collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico
ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività
agro-silvo-pastorali;
b) l'accessibilità veicolare e pedonale all'interno del parco;
c) l'accesso alle strutture, ai centri visitatori, ai servizi e alle
attrezzature predisposte dagli enti di gestione;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative;
e) le attività ammesse nonché i limiti e i divieti generali e specifici,
inerenti le foreste, la flora e i monumenti vegetali, il patrimonio
mineralogico, paleontologico e carsico, i siti d'interesse
geomorfologico, le aree archeologiche, i beni storici e culturali, la
raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco e la fauna selvatica
minore;
f) gli interventi sulle acque;
g) l'esercizio delle attività economiche ammesse;
h) le attività ammesse e i divieti relativi ad altri comportamenti
antropici nel parco.
6. Le norme d'attuazione del piano possono altresì rinviare a specifici
regolamenti la disciplina di dettaglio di alcune materie fissando anche
la procedura per la loro adozione, ferma restando l'approvazione degli
stessi da parte della Giunta provinciale.
7. In assenza di una specifica disciplina contenuta nelle norme
d'attuazione, nei parchi continuano ad applicarsi le norme di settore.
8. Il regolamento fissa le procedure per l'adozione e l'aggiornamento,
anche per stralci, del piano, assicurando adeguate forme di
partecipazione, nonché la sua durata, fermo restando l'obbligo
dell'acquisizione del parere del comitato scientifico delle aree
protette previsto dall'articolo 52 e della struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura e l'approvazione
finale da parte della Giunta provinciale. Il piano è sottoposto a
valutazione d'incidenza ai sensi del capo II di questo titolo.
9. L'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le
opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede.
10. Le prescrizioni del piano e delle sue norme d'attuazione sono
vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono
svolgere nel parco attività disciplinate dal piano.
11. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni
determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione,
conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia
proceduto alla loro espropriazione.
Art. 44
Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei
parchi
1. Nei parchi la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel
rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica,
delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale,
compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le
seguenti prescrizioni:
a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo
per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o
per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza
per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta
al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105,
commi 1, 2 e 3, lettera a);
b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto
assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia;
c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni
tecniche per l'esercizio della caccia devono tener conto delle
prescrizioni contenute nel piano del parco;
d) in tutto il territorio dei parchi è vietato esercitare la caccia con
il segugio;
e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo comma, sono
vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della
fauna, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di
ricerca e di studio;
f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste
demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura e l'abbattimento di
fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché
per esigenze zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla base
di appositi piani di gestione deliberati dalla Giunta provinciale,
sentito il comitato scientifico delle aree protette.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il piano faunistico provinciale
è adottato sentiti gli enti di gestione dei parchi.
3. Nei parchi la pesca può essere esercitata secondo quanto previsto
dalla vigente legislazione provinciale in materia. E' vietato
l'esercizio della pesca nelle riserve integrali.
Nelle riserve speciali il piano può disporre il divieto di pesca o
specifiche limitazioni al suo esercizio.
4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai
loro habitat. In particolare sono vietati:
a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, a eccezione di
quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione
dell'ente parco; peraltro sono consentiti il pascolo e la raccolta di
funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto
delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;
b) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie estranee
alla flora e alla fauna autoctona;
c) il prelievo di minerali, fossili e altri materiali d'interesse
geologico e paleontologico, salvo quanto espressamente autorizzato dai
parchi per fini di ricerca e di studio;
d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in
esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge il piano fissa
le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto
concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e
volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o
di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o
vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre
leggi, sulla base di apposite perizie di stima;
e) l'attraversamento dei parchi con nuove linee aeree elettriche e
telefoniche, fatta eccezione per i casi previsti dalle norme
d'attuazione per il soddisfacimento degli utenti locali;
f) l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche
all'aperto, nelle zone individuate dal piano del parco, fatta eccezione
per gli insediamenti singoli occasionali destinati a specifiche attività
scientifiche e alpinistiche, soggetti ad autorizzazione dei parchi, che
possono prescrivere anche le relative modalità d'esercizio;
g) il campeggio fuori dalle aree destinate a tale scopo e appositamente
attrezzate;
h) lo svolgimento di attività pubblicitarie fuori dai centri urbani, non
autorizzate dai parchi;
i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di
qualsiasi mezzo di distruzione, fermo restando quanto previsto dal comma
1 per l'esercizio venatorio, per l'attività di controllo e per fini di
ricerca e di studio;
j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla
normativa sul volo;
k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti casi:
1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione dei veicoli
impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per
l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo, fatta salva la
circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i
pubblici servizi, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e
per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 100.
5. Le norme di attuazione del piano del parco possono stabilire
ulteriori prescrizioni per l'esercizio di attività, compresa la
circolazione dei veicoli a motore, e per la realizzazione di interventi
nel territorio dei parchi, anche non previste dalla vigente legislazione
di settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate alla tutela
e conservazione del territorio.
6. Il regolamento detta le altre disposizioni necessarie per
l'esecuzione di questo capo e individua i casi e le modalità per la
tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve.
7. L'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione
provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti
previsti dal piano è rilasciata previo parere dell'organo competente
dell'ente parco sulla compatibilità dell'intervento con il piano del
parco.
8. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge resta ferma
anche nei parchi la normativa applicabile nel restante territorio
provinciale; inoltre restano ferme le attribuzioni degli organi e delle
strutture della Provincia.
Capo IV
Riserve naturali provinciali e riserve locali
Art. 45
Gestione delle riserve
1. La struttura provinciale competente cura gli aspetti della
conservazione nell'ambito delle riserve naturali provinciali, se
necessario anche attraverso un piano di gestione, soggetto
all'approvazione della Giunta provinciale. Qualora siano interessati
zone o siti della rete "Natura 2000", il piano costituisce piano di
gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. Se le riserve naturali
provinciali interessano foreste demaniali, nella predisposizione e nella
realizzazione del piano di gestione la struttura provinciale competente
assicura la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle
foreste demaniali.
2. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al territorio dei
parchi naturali provinciali, il piano di gestione deve essere coerente
con il piano del parco.
3. Salvo quanto disposto dal comma 4, nell'ambito delle riserve naturali
provinciali la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22,
eventualmente individuati dai piani di gestione previsti, è assicurata
dalla Provincia, anche in via diretta da parte della struttura
provinciale competente, con le modalità previste dal titolo IX, capo I.
4. Gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali sono
svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
previa programmazione definita d'accordo con la struttura provinciale
competente.
5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività di gestione
forestale, come definite dall'articolo 56, essi possono essere
realizzati dai rispettivi proprietari.
6. La gestione delle riserve locali, definite dall'articolo 34, comma 1,
lettera d), è affidata al comune territorialmente competente, che può
avvalersi anche delle forme associative e di collaborazione previste
dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei comuni e può
dotarsi di un piano di gestione o, nei casi previsti dall'articolo 35,
comma 12, agli enti o ai soggetti privati ivi previsti. Se le riserve
locali interessano territori di più comuni, i comuni interessati,
tramite specifici accordi di programma, individuano le modalità con cui
realizzare e armonizzare gli interventi di conservazione e
valorizzazione.
7. Se le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono comprese
all'interno di siti appartenenti alla rete "Natura 2000", i piani di
gestione adottati ai sensi del capo II di questo titolo contengono anche
gli elementi previsti per i piani specifici delle riserve naturali
provinciali e delle riserve locali. Nel caso delle riserve locali la
redazione del piano di gestione, ai sensi del capo II, è effettuata in
raccordo con il comune territorialmente competente e gli interventi di
valorizzazione della riserva eventualmente previsti dal piano di
gestione possono essere realizzati dalla Provincia su richiesta del
comune, ai sensi del titolo IX, capo I.
8. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 per la rete di
riserve.
9. Il procedimento di approvazione e i contenuti del piano di gestione
delle riserve sono definiti con regolamento.
Art. 46
Misure per la salvaguardia delle riserve
1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo
stato fisico o biologico dei territori individuati come riserve naturali
provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere
autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura.
2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel
piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono
vietati:
a) il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat
naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali
protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";
b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o
di altri materiali di qualsiasi genere;
c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o
prosciugamento del terreno;
d) la coltivazione di cave e torbiere;
e) l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
3. Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve naturali
d'interesse provinciale possono essere espropriate:
a) se l'espropriazione risulta necessaria per ripristinare le condizioni
originali delle riserve che abbiano subito significative compromissioni;
b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali e la fruizione
pubblica non possono essere altrimenti garantite.
4. Se la tutela del bene impone il divieto di ogni utilizzazione
agricola e forestale, con la cessazione di quella in atto, l'ente
gestore è tenuto ad acquisire l'area mediante espropriazione, qualora il
proprietario ne faccia richiesta.
5. Nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite sono
vietati:
a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o
di altri materiali di qualsiasi genere;
b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o
prosciugamento del terreno;
c) la coltivazione di cave e torbiere.
Art. 47
Rete di riserve
1. L'accordo di programma previsto dall'articolo 35 per
l'attivazione di una rete di riserve individua nei comuni o loro forme
associative o nella comunità il soggetto responsabile per la
conservazione delle riserve in essa comprese e per la predisposizione
del piano di gestione.
2. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione che
comprende le misure di conservazione previste per i siti facenti parte
della rete "Natura 2000", ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera
b), e comma 5, e le misure previste per le riserve naturali provinciali,
per le riserve locali e i parchi fluviali che in essa ricadono.
3. Il piano di gestione della rete di riserve è approvato dalla Giunta
provinciale con le modalità e le procedure definite dal regolamento.
4. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali provinciali gli
interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità, in
deroga all'articolo 45, comma 3, e, per gli interventi che ricadono
all'interno di foreste demaniali, previo accordo con l'Agenzia
provinciale delle foreste demaniali.
5. L'accordo di programma di costituzione della rete di riserve
contiene:
a) il progetto d'attuazione della rete di riserve, comprendente le
analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi del
programma di gestione e delle norme d'attuazione;
b) l'individuazione di eventuali corridoi ecologici finalizzati ad
assicurare l'integrazione funzionale tra i siti e le riserve che
costituiscono la rete;
c) il programma finanziario, suddiviso per priorità d'intervento e per
settori operativi;
d) i tempi di redazione e d'attuazione della pianificazione
particolareggiata o di aggiornamento di quella esistente;
e) le risorse finanziarie necessarie per il successivo triennio
all'attuazione e alla gestione, e le modalità di reperimento delle
restanti risorse eventualmente necessarie;
f) le unità di personale necessarie per la gestione;
g) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di
gestione;
h) le forme di partecipazione alla gestione della rete di riserve da
parte delle comunità e dei comuni interessati, nonché degli enti e delle
associazioni rappresentative delle realtà economiche, sociali ed
ambientali;
i) l'individuazione degli organi di gestione della rete di riserve;
j) i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti
dal piano di gestione.
6. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi
naturali, il piano di gestione è redatto in coerenza con il piano del
parco.
Art. 48
Parchi naturali locali
1. Al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della
natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione
territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve
la denominazione di parco naturale locale, qualora nel piano di gestione
sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali
minimi indicati dalla Giunta provinciale.
2. In relazione alle iniziative già avviate da parte dei comuni,
rispondono a requisiti territoriali per il riconoscimento di parchi
naturali locali i territori del Monte Bondone, del Monte Baldo,
dell'area Cadria-Tenno-Misone, del fiume Avisio, nel tratto di
attraversamento della Val di Cembra fino alla diga di Stramentizzo, del
fiume Sarca e del fiume Chiese.
3. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione
nell'attivazione degli accordi di programma nel caso previsto dal comma
2.
Art. 49
Parchi naturali agricoli
1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono individuare
attraverso gli strumenti urbanistici aree agricole e naturali di
particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico,
archeologico ed architettonico, per le finalità di cui all'articolo 33
di questa legge.
2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della rete delle
riserve di cui agli articoli 35 e 47.
3. Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute dalla Giunta
provinciale come parco naturale agricolo qualora i piani di gestione
garantiscano le seguenti finalità:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività
agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori
antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti;
b) la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la
valorizzazione dei prodotti locali e lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e biodinamica;
c) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale
tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie
animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli
habitat delle specie animali;
d) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di
conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
e) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica
compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse
in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 103
(Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli) della legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concernenti la realizzazione di
parchi agricoli promossi da associazioni di imprenditori agricoli.
Capo V
Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo
Art. 50
Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore
1. I piani dei parchi e i piani di gestione delle riserve naturali
provinciali devono essere coerenti con la pianificazione urbanistica
provinciale e con le relative norme di attuazione, in base alla
legislazione provinciale in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale in materia
di urbanistica in relazione ai rapporti tra il piano di parco ed il
piano territoriale della comunità, per i territori ricadenti nel parco
il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali dei comuni.
3. I piani dei parchi e delle riserve naturali provinciali specificano e
integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani, nel
piano faunistico provinciale e nella carta ittica, per assicurare le
finalità di conservazione previste da questa legge, nonché quelle
specifiche definite con l'istituzione dei parchi e delle riserve
naturali provinciali.
Art. 51
Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai
1. Attraverso la cabina di regia delle aree protette la Provincia
coordina, promuove e indirizza le azioni di conservazione della natura e
di sviluppo delle aree protette provinciali, ivi compresi i ghiacciai e
le aree periglaciali, anche proponendo nuove aree protette, e assicura
l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e
degli indirizzi di settore. La cabina di regia cura, inoltre, la
connessione organizzativa e promozionale dei parchi e delle riserve
all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette e tra
questa e la rete nazionale e internazionale di conservazione della
natura.
2. La cabina di regia è istituita dalla Giunta provinciale per la durata
della legislatura ed è presieduta dall'assessore provinciale cui è
attribuita la materia delle aree protette.
3. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione,
le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono
disciplinati da regolamento, assicurando la rappresentanza:
a) dei presidenti dei parchi naturali provinciali;
b) del presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del
Parco nazionale dello Stelvio;
c) di almeno quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di
riserve, qualora
attivate, e tre scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente
interessati da aree protette,
designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) di almeno due membri in rappresentanza dei proprietari forestali con
superficie non inferiore a 100 ettari;
e) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico;
f) del dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in
materia di conservazione della natura;
g) di almeno due membri designati congiuntamente dalle associazioni
protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che
costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine
statutario la conservazione dell'ambiente naturale;
h) di un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni
provinciali professionali agricole;
i) di due membri designati dagli organismi associativi a livello
provinciale degli imprenditori;
j) di un membro designato dall'associazione venatoria più
rappresentativa della provincia di Trento e di uno designato dalle
associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
k) di un membro designato dalla Trentino s.p.a.
4. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi
sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura.
5. Ogni tre anni, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello
di riferimento, la cabina di regia predispone una relazione sullo stato
di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente
anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete
provinciale delle aree protette, e la trasmette alla Giunta provinciale
ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale,
anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa
provinciale.
6. Per assicurare azioni di raccordo e coordinamento con parchi o altre
aree protette di province o regioni limitrofe e per favorire la
costituzione di una rete interregionale della conservazione, anche
attraverso corridoi ecologici, la Provincia, anche su proposta della
cabina di regia, può stipulare accordi, protocolli o convenzioni.
Art. 52
Comitato scientifico delle aree protette
1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della
Provincia, il comitato scientifico delle aree protette, con il compito
di esprimere pareri in ordine a:
a) il progetto di piano di ciascun parco;
b) i progetti di piani di gestione delle riserve;
c) i progetti d'istituzione e di modifica delle aree protette
provinciali e della rete "Natura 2000";
d) ogni altra questione inerente i parchi e le riserve e la rete "Natura
2000" che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla cabina di
regia delle aree protette o dagli enti di gestione dei parchi, delle
riserve e della rete di riserve.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
a) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in
materia di aree protette, con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in
materia di pianificazione territoriale;
c) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in
materia di agricoltura;
d) sei esperti nel campo della conservazione della natura, scelti tra i
laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche,
agrarie, forestali, geologiche e di pianificazione territoriale, dei
quali:
1) uno designato dal ministero competente in materia di ambiente;
2) due designati congiuntamente dagli enti di ricerca provinciali in
materia di ambiente;
3) uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Funge da segretario il dirigente della struttura provinciale
competente in materia di aree protette.
4. Quando il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere sul piano
del parco, esso è integrato con due componenti scelti tra gli esperti
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio),
e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q).
5. Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, su invito e
senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti di gestione
interessati, quando sono trattati oggetti inerenti le aree protette
ricadenti nel territorio di riferimento.
6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti
dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali.
Art. 53
Supporto tecnico e scientifico
1. Nella predisposizione dei piani di gestione previsti dal capo IV
di questo titolo, nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti
diretti alla conservazione e alla gestione delle riserve, nonché per la
conduzione di specifici approfondimenti e studi, i soggetti di gestione
previsti dal capo IV si avvalgono di norma, compatibilmente con le
disponibilità organizzative e finanziarie, della struttura provinciale
competente in materia di conservazione della natura.
2. In caso di realizzazione di un parco naturale locale, la struttura
provinciale competente in materia di conservazione della natura funge da
riferimento tecnico e scientifico per il soggetto responsabile
individuato ai sensi dell'articolo 47.
Titolo VI
Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane
Capo I
Promozione dell'economia forestale
Art. 54
Finalità
1. La Provincia, riconoscendo i maggiori costi della gestione
integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, promuove e
sostiene le relative filiere produttive, incentivando gli aspetti di
multifunzionalità, le pluriattività, le buone pratiche e le iniziative
con positive ricadute ambientali, sociali ed economiche.
2. Le attività selvicolturali realizzate nell'ambito della gestione
forestale sostenibile sono strumento di tutela attiva degli ecosistemi e
dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, e
rappresentano un fattore di sviluppo delle condizioni economiche e
sociali delle zone montane, potendo costituire, inoltre, fonte di
opportunità imprenditoriali, anche in forma associata o cooperativa, e
occupazionali, contribuendo, in tal modo, a garantire la presenza
dell'uomo nel territorio montano.
3. Il rafforzamento della filiera foresta - legno e la sua promozione,
in un'ottica di gestione sostenibile, sono un elemento di sostegno
all'economia montana e si realizzano, a partire dal monitoraggio degli
ecosistemi forestali e delle relative attività produttive, mediante
azioni per la qualificazione e la stabilizzazione degli addetti al
settore, la razionalizzazione dei processi di utilizzazione e
commercializzazione del legname, il sostegno finanziario e il supporto
tecnico-amministrativo alla gestione delle proprietà forestali, anche
sulla base di nuovi modelli gestionali, la valorizzazione dei prodotti
forestali non legnosi e il riconoscimento dei valori immateriali del
bosco.
Art. 55
Interventi a fini produttivi
1. La Provincia, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali
per la difesa dell'ambiente, promuove il legno quale materia prima
rinnovabile per gli impieghi nel settore pubblico, nel campo
artigianale, industriale ed energetico, anche allo scopo di ridurre la
concentrazione di carbonio nell'atmosfera.
2. La Provincia, inoltre, promuove la valorizzazione economica dei
prodotti forestali non legnosi, anche attraverso l'introduzione di
permessi di raccolta a pagamento, nel rispetto dei principi e delle
finalità del titolo IV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28.
3. Ai fini di questo titolo tra gli interventi a fini produttivi
rientrano:
a) le attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli
indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate
all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
b) le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti
forestali non legnosi previste dal comma 2 di questo articolo;
c) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture forestali indicate nell'articolo 62, con l'esclusione di
quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 56
Attività di gestione forestale
1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di gestione dei
patrimoni forestali da parte dei relativi proprietari e dei relativi
soggetti gestori:
a) le attività e gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo
55;
b) gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi
forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e),
f) e h), nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani
di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a
integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei
boschi dagli incendi;
c) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui
all'articolo 22, comma 1.
2. Le attività elencate dal comma 1, con l'eccezione degli interventi di
realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture
forestali, dato che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi,
sono considerate interventi colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L.
5 marzo 2001, n. 57), e quindi non sono soggette all'autorizzazione per
la tutela del paesaggio prevista dalla vigente normativa provinciale in
materia.
Art. 57
Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di
coltivazione
1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono essere
gestiti, anche in forma associata, in base a piani semplificati di
coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale; per
questi ultimi l'estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50
ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo.
2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti
pubblici devono essere gestiti in base a piani di gestione forestale a
carattere aziendale. Possono essere gestiti in base a piani semplificati
di coltivazione quando si prevede unicamente il soddisfacimento delle
richieste di uso civico e non sono previsti interventi significativi
connessi alla gestione della proprietà.
3. Le previsioni del comma 2 trovano applicazione anche per le forme
collaborative e per gli enti strumentali previsti e disciplinati dalla
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della
Regione Trentino - Alto Adige), per le amministrazioni separate dei beni
di uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale
14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di
uso civico), nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, per la Magnifica
Comunità di Fiemme, per le Regole di Spinale e Manez e per le
associazioni agrarie di diritto pubblico.
4. I piani di gestione forestale aziendale rappresentano gli strumenti
principali per l'individuazione e il coordinamento di tutti gli
interventi di gestione e valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali
e dei prodotti delle stesse. I piani di gestione forestale aziendale e i
piani semplificati di coltivazione sono approvati dalla struttura
provinciale competente in materia di foreste nei casi e con la procedura
definiti dal regolamento, il quale individua altresì i contenuti degli
stessi nonché i requisiti professionali per la loro redazione. Se i
piani ricadono in aree a parco, nazionale o provinciale, è acquisito il
parere degli enti di gestione dei parchi, con le forme di coordinamento
previste dall'articolo 39, comma 4, lettera a).
5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere a
principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei
patrimoni silvo-pastorali e devono conformarsi alle indicazioni di
priorità contenute nei piani forestali e montani relativamente alle
esigenze di sicurezza del territorio e di conservazione della natura. Se
riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette, devono
attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di gestione e alle
misure di conservazione previste.
Art. 58
Modalità gestionali
1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di
gestione forestale previste dall'articolo 56 con le seguenti modalità:
a) gestione diretta della proprietà con vendita del legname:
1) in piedi, con ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di
confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
2) a strada, del legname allestito o di cui è previsto l'allestimento,
mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di
confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
b) gestione associata prevista dall'articolo 59;
c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e
servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione
del legname; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla
gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o
in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei
prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati
alle opere da realizzare, al legname da utilizzare o all'incremento di
valore del bene.
2. Le procedure per l'applicazione del comma 1 sono stabilite dal
regolamento nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa provinciale
in materia di contratti; il regolamento inoltre può stabilire i casi,
legati a eventi straordinari, in cui, per affidare la gestione e la
realizzazione di lavori, opere e servizi si prescinde dal confronto
concorrenziale. Si può prescindere comunque dal confronto concorrenziale
in caso di cessione gratuita di legname privo di valore commerciale.
Art. 59
Gestione associata
1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso
una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva
la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni,
convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o
mista.
2. Le forme associative previste dal comma 1 sono costituite
volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra
altri soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività
di gestione forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione
dei prodotti delle foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre
forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte
esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti
pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione
regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n.
3 del 2006.
3. Le procedure per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono stabilite dal
regolamento, garantendo un'imparzialità di accesso alle imprese della
filiera foresta-legno eventualmente interessate, attraverso adeguate
forme di confronto concorrenziale o procedure ad evidenza pubblica.
Art. 60
Promozione, assistenza e servizi
1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno trentino come
risorsa rinnovabile tipica e la promozione di forme d'uso del legno e di
progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il
collegamento fra le varie componenti della filiera attraverso progetti
comuni e rapporti di collaborazione, nonché la qualificazione dei
prodotti, anche attraverso l'accordo di programma previsto dall'articolo
19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento)
della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
2. La Provincia promuove l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi
ai proprietari e ai gestori dei patrimoni silvo-pastorali e alle
imprese, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento
delle imprese di utilizzazione forestale iscritte nell'elenco
provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61.
3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può
prestare gratuitamente ai proprietari e gestori di boschi l'assistenza
tecnica per la redazione dei progetti di taglio.
4. Il regolamento definisce i casi e le modalità nei quali l'assistenza
tecnica fornita su richiesta dei proprietari è a titolo oneroso.
Art. 61
Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività
selvicolturali
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un elenco provinciale delle
imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di
capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività
selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione
delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale. Alla
tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di
programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del
2005.
2. Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni
affidano i lavori in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco
provinciale previsto dal comma 1. Per l'esecuzione di utilizzazioni
forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza di un
operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 per ogni
squadra di lavoro.
3. Le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese comprese
nell'elenco provinciale delle imprese forestali in possesso di adeguati
requisiti tecnico-organizzativi possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, con le modalità
previste dall'articolo 58, comma 1, lettera c). Le procedure e i criteri
per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, per la sospensione
dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo comma
sono stabilite dal regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 le
cooperative, i loro consorzi, le forme associative previste
dall'articolo 59 e le imprese forestali inserite nell'elenco provinciale
delle imprese forestali che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le
utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli
professionali.
Art. 62
Infrastrutture forestali
1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione
della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali, come
definite all'articolo 2, lo strumento per conseguire una piena
valorizzazione della risorsa forestale.
2. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade
forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali
sono definiti con regolamento.
3. Le piste di esbosco caratterizzate da opere temporanee e presenza di
fondo naturale non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del
paesaggio, prevista dalla vigente normativa provinciale in materia.
Art. 63
Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e
legno - energia
1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto tipico,
rinnovabile e di qualità, favorendone l'uso, la commercializzazione e la
lavorazione secondo una logica di sistema, la Provincia promuove:
a) l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture,
delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale
degli operatori delle aziende forestali e delle imprese della filiera;
b) un rapporto più stretto e diretto con le imprese della filiera, anche
attraverso la promozione di contratti di filiera, le forme di
concertazione e partecipazione previste dall'articolo 101 e le forme di
collaborazione fra imprese, anche per la creazione di reti d'impresa;
c) lo sviluppo di un mercato locale dei prodotti forestali, favorendo la
sua trasparenza e il collegamento fra domanda e offerta, anche
attraverso la costituzione di associazioni di produttori forestali e la
realizzazione di un osservatorio del legno, finalizzato alla
divulgazione delle notizie che riguardano la filiera, e la costituzione
di un portale informatico;
d) i progetti, anche di ricerca, volti all'innovazione di processo e di
prodotto, a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare
l'immagine del settore, anche attraverso forme di collaborazione con gli
enti del sistema provinciale della ricerca;
e) l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle
produzioni forestali e delle catene di custodia per i prodotti
forestali, l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e
di qualità dei prodotti forestali provinciali, nonché l'utilizzo di
legno certificato;
f) la differenziazione e il potenziamento degli sbocchi di mercato del
legno locale, anche attraverso la produzione di prodotti a uso
energetico e prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati per
l'edilizia, nonché attraverso la definizione d'indirizzi per le scelte
di acquisto pubblico.
2. Per valorizzare l'utilizzo del prodotto legno a fini energetici e nel
settore delle costruzioni, attraverso le leggi e la programmazione di
settore, la Provincia:
a) promuove l'utilizzo di impianti su piccola e media scala per la
produzione di energia termica o per cogenerazione, con particolare
riferimento alle iniziative che assicurano l'approvvigionamento locale,
ponendo attenzione ai prodotti della combustione;
b) promuove l'utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici e nel
settore delle costruzioni, nell'ambito delle iniziative relative alla
diffusione di alti standard di risparmio energetico e alla bioedilizia.
Art. 64
Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco
1. La Provincia riconosce il valore naturalistico, ambientale e
culturale connesso al bosco, nel rispetto dei principi e delle finalità
del titolo IV.
2. La Provincia promuove gli interventi diretti alla valorizzazione
turistica e paesaggistica dei territori montani, anche favorendo il
mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree boscate e altre
destinazioni d'uso del suolo e assicurando un assetto equilibrato del
paesaggio.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di
remunerazione o di partecipazione ai costi della gestione forestale,
anche attraverso l'introduzione di specifiche tariffe, a compensazione
dei servizi pubblici forniti dai boschi, con particolare riferimento
alla fissazione del carbonio, alla tutela delle risorse idriche, alla
regimazione delle acque e alla fruizione turistica, nonché altre
modalità attuative di questo articolo.
Art. 65
Cabina di regia della filiera foresta - legno
1. E' istituita la cabina di regia della filiera foresta - legno,
per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle
strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento
tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della
politica forestale e della filiera foresta - legno.
2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta provinciale per il
monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e delle
filiere foresta - legno e legno - energia, nonché per la realizzazione
d'iniziative, di studi, di ricerche e di indagini. Inoltre esprime alla
Giunta provinciale pareri e valutazioni, su richiesta.
3. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale per la
durata della legislatura ed è presieduta dal Presidente della Provincia
o da un assessore provinciale da esso delegato.
4. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione,
le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono
disciplinati con regolamento, assicurando in ogni caso la
rappresentanza:
a) della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento;
b) degli enti di ricerca presenti in provincia che si occupano di
pianificazione, programmazione e gestione forestale e di valorizzazione
del legno;
c) di organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori,
degli artigiani e delle piccole imprese;
d) del Consiglio delle autonomie locali;
e) dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni
di uso civico;
f) dei proprietari forestali e loro associazioni ed in particolare della
Magnifica Comunità di Fiemme e delle Regole di Spinale e Manez;
g) dell'Agenzia per lo sviluppo;
h) dei dipartimenti competenti in materia di risorse forestali e montane
e di industria e artigianato.
5. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi
sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di
foreste.
6. Ai componenti della cabina di regia sono corrisposti i compensi
stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi
collegiali.
Art. 66
Disposizioni particolari per le amministrazioni separate dei beni di uso
civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e
le associazioni agrarie di diritto pubblico
1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche alle forme
collaborative ed agli enti strumentali previsti e disciplinati dalla
legge regionale n. 1 del 1993.
2. Le disposizioni di questo titolo si applicano altresì, in quanto
compatibili, ai soggetti a cui è affidata la gestione da parte degli
enti pubblici proprietari, alle amministrazioni separate dei beni di uso
civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale n. 6
del 2005, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, alla Magnifica
Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni
agrarie di diritto pubblico.
Titolo VII
Foreste demaniali provinciali
Capo I
Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste
demaniali provinciali
Art. 67
Finalità
1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a
disposizione della collettività trentina e delle generazioni future,
nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla
gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:
a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali
e future, dei peculiari caratteri silvo-pastorali, faunistici,
storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi
di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere
indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e
faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo
un'equilibrata fruizione ricreativa;
c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati,
di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le
foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica
sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica
con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in
coerenza con le finalità previste da questo articolo;
e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni
della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti
montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce
e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali
rinnovabili;
f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione
applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e
culturale, con funzioni di alta rappresentanza.
Art. 68
Agenzia provinciale delle foreste demaniali
1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67,
attraverso la diretta amministrazione dei servizi pubblici, delle
attività e della gestione a carattere tecnico e scientifico connessi, è
istituita l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di
autonomia amministrativa e contabile e costituente articolazione del
dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.
2. L'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia, diretta
dal dirigente del dipartimento competente in materia di risorse
forestali e montane o da un dirigente suo delegato, sono disciplinati
dal regolamento, nel rispetto di quanto disposto per le agenzie della
Provincia dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il
regolamento, in particolare, prevede che del consiglio di
amministrazione faccia parte il presidente del parco naturale
provinciale denominato "Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino"
e un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in
rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste
demaniali.
Art. 69
Gestione delle foreste demaniali provinciali
1. Le foreste demaniali sono soggette alla pianificazione secondo quanto
stabilito dal titolo II.
2. Di norma, i lavori dell'Agenzia volti al perseguimento delle finalità
previste dall'articolo 67 sono eseguiti in economia, nel rispetto del
titolo IX, capo I.
3. L'Agenzia provvede direttamente alla gestione delle foreste
demaniali, degli altri beni e delle particelle fondiarie appartenenti
alla Provincia, pur non rientranti nelle foreste demaniali,
eventualmente affidati dalla Giunta provinciale, fermo restando che agli
stessi non si estende la disciplina prevista dalla normativa vigente per
le foreste demaniali. I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso
presso l'Agenzia sono consegnati dalle strutture provinciali competenti
all'Agenzia, che ne cura l'inventariazione e la gestione, sulla base di
un apposito verbale.
4. L'Agenzia può partecipare alle forme di associazione previste dal
titolo VI, per promuovere lo sviluppo della filiera foresta - legno in
un'ottica di gestione sostenibile del territorio montano.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale
e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento),
sono definiti i criteri per la vendita a trattativa privata dei prodotti
delle foreste demaniali. La Giunta provinciale definisce altresì i casi
e i criteri in base ai quali l'Agenzia può affidare la gestione di parti
di foreste demaniali ai comuni competenti per territorio, qualora le
stesse non siano ritenute funzionali per il perseguimento delle finalità
di interesse generale previste dall'articolo 67.
6. In deroga a quanto previsto per l'uso dei beni provinciali dalla
legge provinciale n. 23 del 1990, la Giunta provinciale definisce con
propria deliberazione le fattispecie e le modalità per le quali è
ammesso il rilascio di concessioni semplificate o di breve durata.
Titolo VIII
Demanio idrico e polizia idraulica
Capo I
Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio idrico
Art. 70
Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
(Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi
servizi provinciali)
1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle
funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le
attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in
armonia con quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle
acque pubbliche di cui all'articolo 14 dello Statuto speciale.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Provincia, inoltre, provvede alla sistemazione idraulica e forestale
degli ambiti di competenza definiti dall'articolo 3, secondo comma,
secondo quanto previsto dalla legge provinciale concernente "Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree
protette".";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini della polizia idraulica e della gestione del demanio idrico
questa legge si applica ai corsi d'acqua, ai laghi e ai ghiacciai
iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio
idrico provinciale, con esclusione delle sorgenti non costituenti
origine di un corso d'acqua, e ai beni intavolati al demanio idrico
provinciale. Per origine di un corso d'acqua si considerano, di norma,
gli affluenti che affluiscono allo stesso corso d'acqua posti a monte
del primo affluente iscritto con numero separato nell'elenco delle acque
pubbliche e cartograficamente individuati nel reticolo idrografico di
competenza provinciale riportato nei piani forestali e montani previsti
dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e
montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; eventuali eccezioni
sono individuate motivatamente nel provvedimento di iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche."
Art. 71
Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18
1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
inserito il seguente:
"Art. 1 bis
1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco
delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di polizia
idraulica e di gestione del demanio idrico, sono iscritti nell'elenco
delle acque pubbliche tutti i corsi d'acqua, i laghi ed i ghiacciai che,
considerati sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del
rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al
quale appartengono, hanno o acquistano l'attitudine a una funzione di
interesse pubblico generale ai fini della stabilità fisica del
territorio provinciale e alla mitigazione delle situazioni di rischio
idrogeologico, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1.
3. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico
redige la proposta dell'elenco riguardante le nuove iscrizioni, la
cancellazione e le modifiche di corpi idrici già inseriti in elenco e ne
cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La
proposta è pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni
interessati per territorio. Durante lo stesso periodo la documentazione
rimane depositata presso i medesimi comuni.
4. Entro novanta giorni dall'inizio della pubblicazione della proposta
all'albo dei comuni interessati per territorio, chiunque abbia interesse
può presentare osservazioni oppure opposizioni alla proposta presso la
struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
5. La Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di
approvazione dell'elenco, tenendo conto delle osservazioni ricevute e
decidendo in ordine alle opposizioni, sentito il parere del comitato
tecnico forestale previsto dall'articolo 20 della legge provinciale
concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette".
6. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."
Art. 72
Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18
1. L'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma,
appartengono al demanio idrico
provinciale:
a) i ghiacciai;
b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni
costituenti loro pertinenze;
c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei
terreni costituenti loro pertinenze.
2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma,
appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi:
a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di
protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di
pertinenza idraulica e di servizio;
b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e
di bonifica valliva e montana, anche se non ubicate a contatto dei corsi
d'acqua e dei laghi;
c) le opere funzionali alla misurazione e alla registrazione dei dati
idrometrici;
d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei commi 6, 7 e 8.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945, 946 e 947 del
codice civile in ordine alla demanialità dei terreni abbandonati dalle
acque correnti, delle isole e unioni di terra, dell'alveo abbandonato
nonché in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal
regolamento del loro corso.
4. In caso di mancanza o non corrispondenza della proprietà demaniale
intavolata nei beni del demanio idrico, rispetto al sedime occupato dai
corsi d'acqua o dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell'elenco delle
acque pubbliche, ai fini dell'accertamento dei limiti della proprietà
demaniale per alveo s'intende:
a) relativamente ai corsi d'acqua a carattere fluviale non arginati,
l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene
ordinarie;
b) relativamente ai corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio,
l'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde;
c) per i corsi d'acqua arginati, l'estensione del terreno compreso tra
le opere di contenimento dell'acqua;
d) per i laghi, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le
piene ordinarie misurate allo sbocco del lago;
e) per i ghiacciai, l'estensione del terreno occupato dal ghiaccio al
culmine della Piccola età glaciale, come testimoniato dagli argini
morenici.
5. Per la definizione di piena ordinaria si fa riferimento all'ordinaria
capacità di produrre deflusso del bacino idrografico, al di fuori di
perturbamenti provocati da cause eccezionali. Le modalità di definizione
della piena ordinaria sono determinate con regolamento, avuto riguardo
all'utilizzo di rilevamenti costanti nel tempo o all'applicazione di
modelli matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle piene.
6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale è
accertata dalla Provincia con il provvedimento previsto dall'articolo 5
oppure è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro
modo di acquisizione della proprietà previsto dalla legislazione
vigente.
7. Se per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti da questa legge
è necessaria l'occupazione, definitiva o temporanea, di beni immobili di
proprietà altrui, la loro disponibilità è acquisita mediante
espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della
proprietà o della disponibilità temporanea previsto dalla legislazione
vigente.
8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante espropriazione, le aree
fluviali previste dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in
materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano
dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), intese
come aree laterali ai corsi d'acqua idonee ad assicurare il buon regime,
la naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il mantenimento o il
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente
adiacente gli stessi, nonché le aree di pertinenza di opere idrauliche,
anche già realizzate, per garantire la funzionalità e la fruibilità dei
corpi idrici e la continuità della proprietà demaniale, nei limiti in
cui ciò è necessario per una razionale gestione unitaria del demanio
idrico. L'approvazione del provvedimento che autorizza l'acquisizione di
queste aree costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità. Tale procedura può essere attivata anche per la
regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene racchiuse tra
gli argini del fiume Adige, tramite l'acquisizione al demanio della
Provincia delle aree comprese nella fascia golenale che risultavano di
proprietà privata al momento del trasferimento del fiume Adige dallo
Stato alla Provincia, disposto ai sensi del decreto legislativo n. 463
del 1999."
Art. 73
Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18
1. L'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico
provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura
provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto,
indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta
che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni
previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di
tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della
Provincia.
2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla
corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o
pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in
quanto direttamente funzionali al contenimento delle acque e al buon
regime dei corpi idrici, a condizione che queste opere esistano da più
di vent'anni e ne risulti provata, per lo stesso periodo, la
destinazione all'uso pubblico. L'accertamento della demanialità riguarda
anche il sedime delle opere.
3. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento
della demanialità contiene una relazione tecnica, la rappresentazione
cartografica dei beni oggetto della delimitazione e l'elenco dei
proprietari tavolari, nonché dei titolari di diritti reali sui beni in
questione. Per la rappresentazione cartografica, nei casi in cui non sia
sufficiente l'estratto mappale, è necessaria la redazione del relativo
tipo di frazionamento. Se i limiti tra il demanio e le proprietà private
limitrofe mancano o sono irriconoscibili e si ravvisa la necessità di
evidenziarli sul terreno, al dirigente della struttura provinciale
competente in materia di demanio idrico compete promuovere l'azione per
apposizione di termini ai sensi dell'articolo 951 del codice civile. E'
vietato rimuovere, asportare, occultare o alterare i termini apposti ai
sensi di questo comma.
4. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento
della demanialità è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo
dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento.
Durante questo periodo la documentazione rimane depositata presso i
medesimi comuni. Contestualmente la proposta è comunicata ai proprietari
tavolari dei beni oggetto dell'accertamento, ai proprietari confinanti e
ai titolari di diritti reali sui medesimi beni, con le modalità previste
dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia
di procedimento amministrativo), con l'indicazione dell'ufficio in cui è
possibile prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con
l'avvertenza che contro di essa può essere proposta opposizione ai sensi
del comma 5.
5. I proprietari tavolari dei beni oggetto di accertamento della
demanialità, i proprietari confinanti e i titolari di diritti reali sui
medesimi beni possono presentare opposizione oppure osservazioni alla
proposta di delimitazione alla struttura provinciale competente in
materia di demanio idrico entro trenta giorni dalla data della
notificazione. Quando il confine tra i fondi pubblici e quelli privati è
incerto, possono chiederne la determinazione in contraddittorio con la
struttura provinciale competente in materia di catasto.
6. Entro la scadenza del termine di pubblicazione della proposta di
accertamento della demanialità all'albo dei comuni nel cui territorio
ricadono i beni oggetto dell'accertamento, chiunque abbia interesse può
presentare osservazioni alla Provincia.
7. Nell'adottare il provvedimento di accertamento della demanialità la
Provincia tiene conto delle osservazioni e decide in ordine alle
opposizioni.
8. Se le opposizioni contestano in tutto o in parte l'accertamento del
carattere originario della demanialità dei beni, il provvedimento,
qualora ne accerti la fondatezza, riconosce il diritto all'indennizzo,
nella misura spettante ai sensi della legge provinciale 19 febbraio
1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), ai
proprietari che convengono alla cessione volontaria degli immobili,
limitatamente alla parte non riconosciuta acquisita a titolo originario.
Inoltre il provvedimento impegna la relativa spesa, qualora sia
intervenuta l'accettazione dell'indennità.
9. Il provvedimento di accertamento della demanialità è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione e costituisce titolo per le
conseguenti operazioni catastali e per l'intavolazione, anche con
riferimento ai beni per i quali sia stato riconosciuto un indennizzo."
Art. 74
Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18
1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
inserito il seguente:
"Art. 5 bis
1. I beni immobili già costituenti demanio idrico e ceduti al patrimonio
della Provincia ai sensi della normativa in materia di gestione dei beni
provinciali possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito ai
proprietari che, a causa d'interventi di sistemazione dei corsi d'acqua
e di difesa del suolo, hanno subito perdite o diminuzioni di terreni non
indennizzate. I terreni sono ceduti in proporzione alle perdite o alle
diminuzioni subite, tenendo conto della superficie e della qualità di
coltura nonché del vantaggio comunque arrecato alla restante proprietà,
sulla base di un'apposita stima, prevedendo eventualmente un conguaglio
in denaro a carico o a favore della Provincia o del proprietario."
Art. 75
Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
1. All'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma le parole: "del capo dei servizi delle acque
pubbliche o dell'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione
montana, secondo le rispettive competenze" sono sostituite dalle parole:
"della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico";
b) nel secondo comma le parole: "lettera b)," sono abrogate.
Art. 76
Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
1. All'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma le parole: "dalla Giunta provinciale su proposta dei
servizi competenti" sono abrogate;
b) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
"La disciplina inerente le distanze non si applica ai ghiacciai, per i
quali si applicano la disciplina relativa ai provvedimenti di
concessione, prevista dall'articolo 8, e la disciplina in materia di
tutela della rete "Natura 2000", prevista dalla legge provinciale
concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette". Con regolamento sono stabiliti i criteri
per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di
polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per interventi di
breve durata e di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto
idraulico previste dal presente articolo, tenuto conto delle esigenze di
sicurezza, delle necessità di salvaguardia, di manutenzione e di
controllo delle diverse tipologie di corpi idrici naturali e di quelli
regolati artificialmente, nonché della presenza di opere idrauliche.
Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di deroga dalla disciplina
inerente le distanze riguardanti:
a) opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di
bonifica non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;
b) canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati al demanio
idrico provinciale, dismessi o con deflusso modulato;
c) alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle acque.
Le autorizzazioni e le deroghe disciplinate dal presente articolo sono
rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a
garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite
nel regolamento."
Art. 77
Modifica dell'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18
1. All'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18,
il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate
dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico,
anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a
garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite
nel regolamento."
Art. 78
Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18 e abrogazione di disposizioni connesse
1. L'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi
particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti
pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di
concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un
canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.
2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari
d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di
soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla
preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione.
3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti semplificati per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative
all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o
di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di
breve durata o di poca importanza. Con deliberazione della Giunta
provinciale sono determinati i casi in cui le concessioni relative
all'esecuzione dei lavori, degli interventi e delle opere nonché gli usi
previsti da questo articolo sono esonerati dal pagamento del canone e i
casi in cui il canone è sostituito da una congrua indennità, comprensiva
delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, assolti in maniera
virtuale.
4. Quando, a causa dell'esecuzione di opere o di lavori pubblici, viene
intercluso l'unico accesso esistente a beni di proprietà pubblica o
privata, le concessioni di transito sul demanio idrico assentite per
l'accesso ai beni in questione non sono soggette all'applicazione del
canone.
5. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici
servizi o funzioni, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade,
sulle piste, sui ponti, sugli attraversamenti, sui guadi, nei corsi
d'acqua e in generale sui beni del demanio idrico non soggetti a
pubblico transito ove siano apposte segnaletiche di divieto o barriere
di chiusura, è consentita solo ai soggetti titolari di concessione
rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di demanio
idrico; i lavori per garantire la sicurezza del transito e l'efficienza
idraulica nel caso di attraversamenti e di parallelismi con i corsi
d'acqua ed i laghi sono a carico dei concessionari e sono soggetti ad
autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia. A eccezione di
quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, è
inoltre vietata la sosta con veicoli a motore negli alvei e loro
pertinenze, nonché sui guadi e sulle piste presenti all'interno degli
argini o delle sponde naturali, anche in assenza di segnaletica di
divieto o barriere di chiusura.
6. Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali viene
effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei
corpi idrici ed è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma
1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo confronto
concorrenziale. Se è riconosciuta l'eccessiva onerosità delle operazioni
di rimozione rispetto al valore del materiale, il prelievo può essere
assentito con concessione a titolo gratuito.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme
tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei nonché i
criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare
riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da
applicare.
8. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal
presente articolo sono rilasciati dalla struttura provinciale competente
in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un
deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con
le modalità definite nel regolamento."
2. In relazione alla sostituzione dell'articolo 8 della legge
provinciale n. 18 del 1976, disposta dal comma 1, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell'articolo 42 (Disposizioni in materia di canoni di
concessioni) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con
decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 8,
comma 7, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da
questo articolo;
b) il comma 2 dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio
idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
c) il comma 3 dell'articolo 71 della legge provinciale n. 1 del 1996,
con decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo
8, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da
questo articolo.
Art. 79
Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18
1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
inserito il seguente:
"Art. 8 bis
1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione
delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la
loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni
d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso
ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata
periodica o modulata.
2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e delle altre
disposizioni vigenti, la Provincia può cedere a favore dei soggetti
pubblici o privati che ne hanno fatto richiesta la costituzione di un
diritto di proprietà superficiaria avente ad oggetto opere o costruzioni
realizzate sul suolo demaniale a condizione che il manufatto ivi eretto
non crei pregiudizio alla conservazione del bene demaniale, nonché alle
sue naturali funzioni, e che l'uso della realità demaniale sia
regolarmente assegnato in concessione all'aspirante titolare del diritto
di proprietà superficiaria, revocabile per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse. L'atto di concessione ai fini idraulici e
patrimoniali e di costituzione del diritto di proprietà superficiaria
costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di superficie per la
durata stabilita nel disciplinare.
3. Il rapporto di concessione relativo alla proprietà superficiaria è
regolato con disciplinare, che prevede l'obbligo del pagamento alla
Provincia da parte del concessionario del canone e degli indennizzi per
l'occupazione arretrata, se dovuto in base alle leggi vigenti, con
decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione e comunque non oltre il
termine previsto dall'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio
idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. La Provincia
determina i canoni per le suddette occupazioni.
4. Il rilascio o il rinnovo della concessione relativa alla proprietà
superficiaria non è consentito se sussistono ragioni ostative
riguardanti la sicurezza idraulica o la tutela della pubblica incolumità
o altri interessi pubblici prevalenti. Relativamente ai beni in
questione, se è stipulato il relativo disciplinare di concessione,
possono essere autorizzati lavori di ristrutturazione che non comportano
compromissione della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica
incolumità. La concessione non comporta il mantenimento del diritto di
superficie in capo al concessionario dopo che sia cessata la vita
tecnica dell'opera.
5. Allo scadere della concessione senza rinnovo le opere realizzate sul
demanio idrico sono acquisite al demanio o al patrimonio della
Provincia, salvo che il disciplinare previsto dal comma 3 disponga
diversamente, qualora il loro mantenimento non costituisca minaccia alla
sicurezza idraulica e alla pubblica incolumità. In ogni altro caso la
Provincia ordina la riduzione in pristino ai sensi dell'articolo 15."
Art. 80
Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
1. All'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, nel
primo comma le parole: "dal capo dei servizi delle acque pubbliche e
dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana
secondo la rispettiva competenza" sono sostituite dalle parole: "dalla
struttura provinciale competente in materia di demanio idrico".
Art. 81
Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18
1. L'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere
compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti
sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per
l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni
appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante
attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche,
telefoniche, fognature, acquedotti e simili;
b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o
quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in
mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto
anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto
per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;
c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o
quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio
idrico;
d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o
quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato
nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione
ai fini idraulici;
e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta
non autorizzati sul demanio idrico;
f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o
l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico
provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;
g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza
delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle
autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli
organi competenti in materia di polizia idraulica;
h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra
violazione di questa legge.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa
legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981
spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio
idrico.
4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel
bilancio della Provincia.
5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni
amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico
alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis
del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n.
1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in
materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."
Art. 82
Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18
1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976,
n. 18, sono abrogati.
Art. 83
Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n.
18
1. L'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui
corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle
autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente
legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico
impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità
per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere
realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la
domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di
ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato
termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e
pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore,
l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza
immediata.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di
questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di
interventi in assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la
struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida
l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere
della Provincia, d'importo corrispondente alla spesa prevista, e
provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.
3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di
questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di
interventi in difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la
struttura provinciale competente in materia di demanio idrico provvede
all'esecuzione dei lavori rivalendosi sul deposito cauzionale previsto
dagli articoli 7, 7 bis e 8 della presente legge. Nel caso in cui il
deposito cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a
coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale
competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a
effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia,
d'importo corrispondente a quanto necessario, e provvede all'esecuzione
dei lavori d'ufficio.
4. Se l'interessato non effettua il deposito imposto ai sensi di questo
articolo, la riscossione delle somme dovute è disposta in base
all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia
autonoma di Trento).
5. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico
procede altresì d'ufficio in casi di somma urgenza, nonché qualora il
trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti
necessari per la sua individuazione.
6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere destinate
all'espletamento di servizi pubblici, realizzate in carenza o in
difformità dall'autorizzazione o dalla concessione ai fini idraulici e
patrimoniali, non comporta apprezzabili pericoli per la sicurezza
idraulica e per l'incolumità delle persone e dei beni, o se la riduzione
in pristino risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per l'integrità
dell'ambiente, per la fruibilità del territorio o per l'accesso della
popolazione ai servizi pubblici, la struttura provinciale competente in
materia di demanio idrico, diffidato preventivamente il proprietario o
il possessore delle opere o il gestore del servizio pubblico a
regolarizzare la situazione, con la richiesta di concessione, gli intima
di redigere e di presentare un piano finalizzato alla gestione del
rischio idraulico. Il piano fa parte integrante dell'atto di concessione
unitamente al disciplinare di cui all'articolo 8 della presente legge.
7. La redazione del piano per la gestione del rischio idraulico, la sua
presentazione e la sua esecuzione sono di esclusiva responsabilità del
proprietario, del possessore delle opere o del gestore del servizio
pubblico; rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il
mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica dell'opera,
nonché quelli inerenti la gestione del rischio generato dall'opera
stessa.
8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di pericolo non
gestibili in maniera idonea mediante gli interventi e le misure
stabiliti nel piano per la gestione del rischio idraulico, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, la
struttura provinciale competente in materia di demanio idrico può
ordinare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni
di sicurezza idraulica dell'opera o dell'alveo."
Titolo IX
Gli strumenti d'attuazione: interventi, fondo forestale e incentivi
Capo I
Gli interventi
Art. 84
Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico
1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi
previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dal comma 2 dell'articolo 22,
nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 4
dell'articolo 10, le strutture provinciali competenti in materia di
foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della
natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, vi provvedono secondo le modalità indicate da questo
articolo.
2. Nei casi indicati dal regolamento e con le modalità previste dal
comma 3 le strutture provinciali competenti, inoltre, possono realizzare
altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo.
3. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere si applica la vigente
disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina in materia di ripristino e valorizzazione
ambientale, da questo capo e dal regolamento di cui all'articolo 92 per
i lavori in economia. Per i lavori in economia si prescinde dai limiti
di valore stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori
pubblici d'interesse provinciale, senza superare, per singolo contratto,
la soglia stabilita dalla medesima disciplina per l'affidamento di
lavori mediante procedura negoziata.
4. L'esecuzione degli interventi è autorizzata sulla base di un progetto
o di un'apposita perizia esecutiva che individua, anche genericamente,
le opere, i lavori e le forniture.
5. Fra gli interventi e le opere previsti da questo articolo rientrano i
lavori da eseguire d'ufficio, a carico dei contravventori alle
prescrizioni di questa legge, nonché gli interventi da eseguirsi
d'ufficio previsti dall'articolo 15 della legge provinciale n. 18 del
1976, come sostituito dall'articolo 83 di questa legge.
6. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, possono
essere eseguiti anche da altri enti pubblici o soggetti privati sulla
base di apposite convenzioni, deleghe, concessioni e altri
provvedimenti, con le modalità individuate dalla legge o dal
regolamento.
Art. 85
Piani degli interventi
1. L'individuazione e la programmazione degli interventi e delle
opere previsti dall'articolo 84 si realizzano attraverso i piani degli
interventi.
2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con
la procedura definita nel regolamento. Nei casi stabiliti dalla Giunta
provinciale i piani sono approvati dal dirigente generale della
struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste
dall'articolo 84.
3. In particolare i piani degli interventi:
a) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, e le
relative priorità;
b) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, e
dall'articolo 22, comma 1, qualora realizzati dalla Provincia, e le
relative priorità;
c) integrano e recepiscono ai fini della programmazione degli interventi
le indagini e gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani
rispetto a particolari aspetti, quali le situazioni di dissesto
idrogeologico, il deflusso delle acque e le aree sensibili per
particolari vocazioni ed emergenze, individuando le cautele e le
attenzioni che sono rese esecutive nella fase di progettazione degli
interventi.
4. Nella predisposizione dei piani degli interventi è assicurato il
coordinamento tra i diversi settori della Provincia e con gli altri
strumenti di pianificazione per favorire l'integrazione dei diversi
interventi previsti.
5. Nella definizione delle proposte dei piani degli interventi sono
coinvolti, anche attraverso gli incontri previsti dall'articolo 101, i
comuni e le comunità interessati dagli interventi di sistemazione
idraulica e forestale.
6. I piani degli interventi e il piano per la difesa dei boschi dagli
incendi danno attuazione, per gli aspetti di competenza, al piano
generale delle opere di prevenzione della Provincia previsto dalla
normativa provinciale in materia di protezione civile.
Art. 86
Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario
1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo
dagli incendi e in attuazione della legge n. 353 del 2000, la struttura
provinciale competente in materia di foreste predispone, avvalendosi
anche della collaborazione della struttura provinciale competente in
materia di servizi antincendio e di protezione civile, un piano per la
difesa dei boschi dagli incendi nel quale, con riferimento alle relative
previsioni contenute nelle carte dei pericoli e dei rischi della
Provincia e sulla base delle analisi e delle elaborazioni contenute nei
piani forestali e montani, sono previsti i mezzi, gli interventi e le
opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.
2. La durata, i contenuti e le procedure per l'elaborazione, la
revisione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi
sono definiti con regolamento. In particolare, se negli ambiti
considerati dal piano rientrano parchi naturali provinciali o il Parco
nazionale dello Stelvio, è assicurata la partecipazione dei relativi
enti di gestione per l'ambito territoriale e le tematiche di loro
competenza. In attesa dell'approvazione del piano resta efficace il
piano per la difesa dei boschi dagli incendi vigente alla data di
entrata in vigore di questa legge.
3. Fa parte integrante del piano l'inventario delle aree boscate
percorse dal fuoco, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), che è
tenuto aggiornato, a livello provinciale, dalla struttura competente in
materia di foreste.
Art. 87
Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni
1. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere previsti
dall'articolo 84 su terreni non appartenenti al demanio provinciale la
struttura provinciale competente, previo accertamento del relativo stato
di consistenza, richiede l'assenso preliminare ai proprietari
interessati, che possono consegnare i terreni per tutta la durata dei
lavori, temporaneamente e a titolo gratuito. Le modalità per
l'acquisizione dell'assenso sono determinate con deliberazione della
Giunta provinciale. Dopo il collaudo o la redazione del certificato di
regolare esecuzione, le opere sono consegnate ai proprietari dei
terreni.
2. In alternativa alla modalità prevista dal comma 1, i terreni possono
essere occupati, acquisiti, espropriati o asserviti, secondo quanto
previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità).
3. Per l'applicazione del comma 2, dopo l'approvazione del progetto la
struttura provinciale competente alla realizzazione degli interventi e
delle opere richiede alla struttura provinciale competente in materia di
espropriazioni la determinazione dell'indennità di espropriazione o di
costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto,
promuovendo l'avvio della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 10
della legge provinciale n. 6 del 1993.
4. Previo accertamento dell'avvenuto pagamento dovuto ai sensi
dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993, la struttura
provinciale competente può disporre l'avvio dei lavori sulla base
dell'assenso scritto dei proprietari dei terreni, che equivale
all'accettazione delle indennità, che sono pagate con le modalità e le
maggiorazioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del
1993.
Art. 88
Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti
1. Per l'esecuzione in economia degli interventi e delle opere con il
sistema dell'amministrazione diretta le strutture provinciali competenti
in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di
conservazione della natura e valorizzazione ambientale e in materia di
foreste sono dotate dei necessari mezzi e strutture e possono assumere
personale con contratto di diritto privato, applicando il contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria per gli operai delle imprese
edili e affini e per gli operai addetti ad attività di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria e i relativi contratti
integrativi provinciali o aziendali. Tale dotazione di uomini, di mezzi
e di strutture può essere utilizzata, su richiesta della struttura
provinciale competente, in interventi di protezione civile, nonché per
iniziative connesse alla divulgazione e alla pubblicizzazione delle
tematiche forestali e ambientali, anche fuori dalla provincia.
2. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di
forniture autorizzate ai sensi di questo articolo sono ammesse
compensazioni nel limite dell'impegno totale di spesa.
3. Le eventuali spese a carico degli enti proprietari dei terreni per
l'esecuzione da parte della struttura provinciale competente dei lavori
e degli interventi previsti da questa legge possono essere anticipate
dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base
alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari,
utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 93, o previo
versamento anticipato alla tesoreria della Provincia. Tali somme sono
introitate nel bilancio provinciale.
4. Per il pagamento delle spese relative all'esecuzione delle opere e
degli altri interventi previsti da questa legge possono essere
autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai
sensi della legge provinciale n. 7 del 1979.
5. Ai fini del controllo sulla gestione delle aperture di credito
autorizzate, ai sensi del comma 4, a favore di funzionari delegati, è
nominato dalla Giunta provinciale un collegio dei revisori dei conti,
per la durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre membri
effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili).
6. La regolarità dei rendiconti e della gestione è attestata dal
collegio dei revisori dei conti mediante visto da apporre sui
rendiconti. Il collegio dei revisori dei conti, inoltre, fornisce alla
Giunta provinciale le informazioni da essa richieste e svolge ogni altra
attribuzione affidatagli dalla legge.
7. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del
bilancio della Provincia, un'indennità di carica. La misura
dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti indicati
dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958,
n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati
comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per
svolgere le proprie funzioni devono compiere trasferte compete loro,
inoltre, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese
di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti
della Provincia.
Art. 89
Semplificazione delle procedure
1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o
nulla osta previsti dalla vigente legislazione provinciale di settore
per l'esecuzione di opere e interventi previsti dall'articolo 10, comma
4, conseguenti a eventi quali frane, valanghe, alluvioni e altre
calamità, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria
su beni e opere ricadenti nell'ambito dell'applicazione di questa legge.
2. Questo articolo si applica anche per l'esecuzione di tutti gli
interventi e di tutte le opere previsti dall'articolo 10, comma 4,
compresi quelli di manutenzione, finalizzati alla sicurezza del
territorio e alla difesa del suolo, ferma restando l'acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree di tutela ambientale. Per
tali interventi e per tali opere si prescinde dall'accertamento della
conformità urbanistica.
Art. 90
Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti
pubblici
1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei comuni, di altri
enti locali o di amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni
separate dei beni di uso civico o di società a partecipazione pubblica
esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali competenti in
materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione
ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, compatibilmente con
l'attuazione dei piani degli interventi, possono assumere l'esecuzione
diretta di lavori, diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1,
d'interesse pubblico e inerenti, di norma, la difesa del suolo, la
rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità
del territorio, delle proprietà silvo-pastorali, delle relative
infrastrutture e la prevenzione delle calamità naturali, nonché
l'esecuzione diretta di interventi d'infrastrutturazione del territorio
e di riadeguamento di ponti e di altre interferenze idrauliche, comprese
le relative attività di studio e di progettazione.
2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal
piano generale delle opere di prevenzione della Provincia si applica la
vigente normativa provinciale in materia di protezione civile.
3. L'attuazione degli interventi previsti da questo articolo è
subordinata alla messa a disposizione delle strutture competenti in
materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione
ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, da parte del
richiedente, dei fondi necessari, oppure alla compartecipazione, se
prevista dalle leggi provinciali di settore. Nel secondo caso si applica
l'articolo 94.
Art. 91
Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese
boschive
1. Gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 10 e
dall'articolo 22, individuati nel regolamento, possono essere affidati
mediante cottimi fiduciari a imprenditori agricoli e forestali, singoli
o associati, che impiegano esclusivamente il lavoro proprio e dei
familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, macchine e
attrezzature di loro proprietà, con le modalità previste dall'articolo
25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore
dell'agricoltura di montagna).
Art. 92
Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in
economia
1. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi di questo capo con
regolamento sono disciplinati, in particolare, i seguenti oggetti:
a) attività negoziale e contrattuale, noli a caldo;
b) varianti progettuali e compensazioni;
c) termini e modalità di contabilizzazione e di collaudo dei lavori;
d) compiti del personale preposto alla progettazione, all'esecuzione,
alla sorveglianza e alla rendicontazione dei lavori;
e) contenuto dei progetti e delle perizie esecutive;
f) adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
g) ogni altro argomento necessario per disciplinare efficacemente i
lavori in economia.
Capo II
Fondo forestale provinciale
Art. 93
Fondo forestale provinciale
1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, di
infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni
forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di
foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure
tecniche previste da questa legge da parte degli enti previsti
dall'articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto attivo il fondo forestale
provinciale costituito ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree
forestali e delle loro risorse), presso l'istituto di credito cui è
affidato il servizio di tesoreria della Provincia.
2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:
a) le somme depositate sul fondo prima dell'entrata in vigore di questo
titolo;
b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni
boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli
straordinari definiti dall'articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal
regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;
c) i versamenti disposti dagli enti individuati dall'articolo 57, commi
2 e 3, a titolo di restituzione delle somme loro anticipate;
d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;
e) i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.
3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle indicate dalla
lettera d), sono depositate nel fondo a nome di ciascun ente
proprietario.
4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale provinciale sono
riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della
Provincia.
Art. 94
Utilizzazione del fondo forestale provinciale
1. Alla gestione del fondo forestale provinciale provvede la
commissione forestale provinciale secondo le disposizioni di questo
articolo e del regolamento.
2. La commissione forestale provinciale mette a disposizione della
struttura provinciale competente in materia di foreste, previa
autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese
relative alle opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle
perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e approvati dalla
commissione. La commissione, inoltre, può autorizzare la struttura
provinciale a eseguire le opere previste nei progetti predisposti dalla
struttura provinciale e approvati dalla commissione, anche mediante
utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi disponibili
sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un
provvedimento d'impegno alla restituzione, da parte dell'ente
interessato, entro un periodo massimo di cinque anni.
3. La commissione forestale provinciale può concedere anticipazioni ai
comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli
altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, che partecipano alla
costituzione del fondo, oltre che alle forme associative pubbliche o
miste previste dall'articolo 59 e ai soggetti gestori dei boschi degli
enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera
c), ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli
enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e
delle misure tecniche per la gestione dei boschi, secondo un piano
annuale predisposto e approvato dalla commissione forestale sulla base
delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni
possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di
significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della
proprietà.
4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono restituite dagli
enti beneficiari, senza interessi, in quote annuali, entro un periodo
massimo di dieci anni.
5. La commissione forestale provinciale può mettere a disposizione delle
strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e
forestali, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme
per le spese relative alle opere e agli interventi di competenza, sulla
base dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati
dalla commissione, se questi interventi e opere rientrano fra quelli
previsti dall'articolo 17.
Art. 95
Commissione forestale provinciale
1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è istituita la
commissione forestale provinciale composta da:
a) l'assessore cui è affidata la materia delle foreste, in qualità di
presidente;
b) il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di
foreste;
d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro presidenti;
e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi,
designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico, uno designato dalla
Magnifica Comunità di Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez
qualora partecipino al fondo;
g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni
contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più
rappresentative della provincia.
2. La commissione forestale è nominata con deliberazione della Giunta
provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Ai componenti della commissione forestale sono corrisposti i compensi
stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.
4. Con regolamento sono stabilite le modalità di funzionamento della
commissione forestale provinciale e di utilizzazione del fondo forestale
provinciale.
Capo III
Incentivi
Art. 96
Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e
dell'ambiente naturale
1. Per conseguire le finalità di questa legge garantendo la
conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del
patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, la Provincia
sostiene e sovvenziona:
a) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale previsti dal
comma 1 dell'articolo 22 che risultano coerenti con i criteri stabiliti
dai piani forestali e montani, nonché quelli previsti dai piani di
gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V;
b) la redazione dei piani di gestione previsti dagli articoli 45, comma
6, 47, comma 3, 48 e 49;
c) gli interventi indicati dalle misure di conservazione previste
dall'articolo 38;
d) gli interventi previsti dall'articolo 64, comma 2.
2. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle aree per le
quali l'imposizione dei vincoli di tutela di riserva naturale
provinciale o di sito o di zona d'importanza comunitaria comporti
l'obbligo di un'utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in
atto hanno titolo a ottenere dalla Provincia un contributo, per un
periodo non superiore a sette anni successivi a quello di pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione della relativa deliberazione
istitutiva.
3. La Provincia può concedere contributi ai proprietari, usufruttuari o
conduttori delle aree sottoposte al regime di gestione speciale prevista
dall'articolo 31, comma 2.
4. Livelli di contribuzione, criteri e modalità per la concessione e per
l'erogazione delle sovvenzioni previste da questo capo sono determinati
con deliberazione della Giunta provinciale. I contributi sono concessi
entro i limiti previsti dal regime degli aiuti di Stato, secondo la
vigente normativa comunitaria.
Art. 97
Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della
filiera foresta - legno
1. Per conseguire le finalità di questa legge, per promuovere le
attività di gestione forestale e, in generale, per favorire lo sviluppo
della filiera foresta - legno, la Provincia sostiene e sovvenziona:
a) gli interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del comma 1
dell'articolo 10 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dai
piani forestali e montani, nonché quelli antincendio previsti dalla
lettera g) dello stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei
boschi dagli incendi;
b) gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;
c) gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera a);
d) lo sviluppo di un mercato locale del legno e degli altri prodotti
forestali, la differenziazione e il potenziamento dei suoi sbocchi,
l'attivazione di contratti di filiera, l'introduzione e il mantenimento
di sistemi di certificazione delle attività e dei prodotti forestali,
nonché l'utilizzo del legno certificato ai sensi dell'articolo 63, comma
1, lettere b), c), e) ed f);
e) i progetti d'innovazione previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera
d);
f) la redazione dei piani previsti dall'articolo 57;
g) i progetti diretti alla valorizzazione energetica del legno e al suo
uso nel settore delle costruzioni, previsti dall'articolo 63, comma 2.
2. La Provincia attiva un sostegno specifico per la selvicoltura di
montagna, tenendo conto della funzione pubblica svolta dal bosco e degli
oneri della gestione in questo ambito.
3. Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli
interventi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), i proprietari dei
terreni o i soggetti cui è affidata la gestione ai sensi dell'articolo
58, comma 1, lettera c), o le forme associative previste dall'articolo
59.
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, realizzati da
imprese diverse da quelle di utilizzazione forestale, nonché da ogni
tipo di impresa relativamente ai progetti previsti dalla lettera d)
dello stesso comma, si applicano la legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno
dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e
disposizione in materia di commercio), e la legge provinciale 12 luglio
1993, n. 17 (Servizi alle imprese), nonché la relativa disciplina
attuativa.
5. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera g) del
comma 1 si applica la legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14
(Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti
alternative di energia).
6. Le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la
concessione degli incentivi previsti da questo articolo, diversi da
quelli di cui ai commi 4 e 5, sono fissati con deliberazione della
Giunta provinciale assicurando priorità a quelli da realizzare in aree
boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle
forme di gestione associata previste dall'articolo 59 e ai soggetti le
cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo
57. Premi per la vendita di assortimenti tondi e semilavorati sono
accordati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte
dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato sulla
quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti,
anche attraverso uno specifico portale internet.
7. Nella concessione dei contributi previsti da questo articolo e
dall'articolo 96 la Provincia attiva, per quanto possibile, fondi dello
Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere
interregionale e internazionale.
8. Le agevolazioni previste da questo articolo non sono cumulabili con
altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.
9. L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario
successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di
compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Titolo X
Disposizioni comuni
Capo I
Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle infrastrutture
forestali
Art. 98
Disposizioni forestali provinciali
1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali
provinciali che disciplinano:
a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo
svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento
fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle
piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2,
lettera a);
b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per
l'esercizio del pascolo;
c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per la
raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti
secondari del bosco, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo
II;
d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma
2, individuando i casi in cui il rilascio può essere delegato dalla
struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici
periferici;
e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei
rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette
a vincolo idrogeologico.
2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura provinciale
competente in materia di foreste i seguenti interventi e attività:
a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco,
anche in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento
previsto dal comma 1, stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni
tecniche;
b) i tagli straordinari eseguiti all'infuori di quanto previsto nei
piani disciplinati dall'articolo 57;
c) l'esercizio del pascolo in bosco e l'attraversamento delle zone
boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo, per quanto non
già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale
aziendale;
d) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in tempi e con modi
difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, per
quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione
forestale aziendale;
e) le sostituzioni di specie.
3. Per la realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal
comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è
sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata da un
progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato, da presentare agli
uffici periferici della struttura provinciale competente in materia di
foreste, salvo ricorso a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
Art. 99
Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione
provinciale in materia di amministrazione dei beni di uso civico, nel
caso in cui l'applicazione o l'attuazione delle disposizioni previste da
questa legge incide su tali beni o sui diritti d'uso associati, con
regolamento sono definite le forme di coordinamento procedurale con le
disposizioni della normativa provinciale in materia di amministrazione
degli usi civici, relative alla variazione, alla sospensione e
all'estinzione dei diritti di uso civico.
2. In particolare, se la pianificazione delle aree protette operata ai
sensi del titolo V, impone vincoli alla fruibilità dei diritti di uso
civico esistenti, l'approvazione dei piani è subordinata
all'espletamento delle procedure previste dalla normativa provinciale in
materia di amministrazione degli usi civici, relative alla variazione,
alla sospensione e all'estinzione dei diritti di uso civico.
3. Si prescinde dall'osservanza delle disposizioni della vigente
normativa provinciale in materia di amministrazione degli usi civici
relative alla variazione, alla sospensione e all'estinzione dei diritti
di uso civico nei seguenti casi:
a) realizzazione delle infrastrutture forestali di cui all'articolo 62;
b) realizzazione degli interventi previsti dal piano per la difesa dei
boschi dagli incendi;
c) regolamentazione dei tagli prevista dalla pianificazione forestale e
dalle disposizioni forestali provinciali di cui all'articolo 98.
Art. 100
Disciplina della viabilità forestale
1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei
terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della
conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il
comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la
procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito
dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e
classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei
boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite
all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente
compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le
predette infrastrutture.
2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la
circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla
sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvopastorali e dei rifugi
alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o
funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal
proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza.
3. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco,
inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di
autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal
proprietario della strada. L'autorizzazione non è richiesta per i
veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico,
nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di
beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è
richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone
portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere
architettoniche in provincia di Trento).
4. Con regolamento, da emanare sentita anche l'Associazione provinciale
delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i
criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e
delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il
rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per
l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e
dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella
determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non
adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle
procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto
dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche
di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e
stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con
caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di
carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.
5. Il regolamento in particolare:
a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o
la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i
comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente
in materia di foreste nonché i proprietari della strada; inoltre dispone
la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del
parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura
provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può
prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una
conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo
regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi se le
strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più
comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che
consenta l'adozione della classificazione o della variazione di
classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se in conferenza
non è raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta
provinciale, che provvede in via definitiva;
d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei
confronti delle classificazioni operate dai comuni.
6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante
apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un
apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade
forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è
integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo
autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea
barriera di chiusura.
7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle
strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali
soggette a vincolo idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le
piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è vietata la
circolazione di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli
adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali
e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di
pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.
8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico
e negli alvei dei corsi d'acqua è vietata la circolazione dei veicoli a
motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le
deroghe di cui ai commi 2 e 7.
Capo II
Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca
Art. 101
Partecipazione e concertazione
1. La Provincia attiva strumenti operativi di partecipazione e di
concertazione ai quali concorrono rappresentanti delle istituzioni,
delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli
ordini e dei collegi professionali, dei proprietari forestali nonché
delle associazioni portatrici d'interessi diffusi.
2. Gli strumenti operativi di partecipazione e di concertazione sono
attivati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione o possono
realizzarsi in riunioni nelle quali le strutture provinciali convocano i
soggetti interessati per presentare ed esaminare, tra gli altri, i piani
degli interventi.
3. Il regolamento può prevedere che le forme di partecipazione e di
concertazione previste ai sensi di questo articolo siano obbligatorie
per l'attivazione di determinate procedure previste dalla legge.
Art. 102
Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive
1. Le attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti
alle utilizzazioni boschive sono promosse dalla Giunta provinciale, che
adotta un programma di corsi informativi e formativi a prevalente
carattere pratico-applicativo realizzati, di norma, attraverso la
struttura provinciale competente in materia di foreste.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai
corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative, a
carico del bilancio della Provincia.
3. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la
fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che
non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre
agevolazioni.
4. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie
professionali.
5. Al termine dei corsi, se previsto dal relativo programma, la
Provincia rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con
profitto i corsi.
6. Con regolamento sono disciplinate le modalità per l'ottenimento del
patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle
utilizzazioni forestali.
Art. 103
Studi, indagini e ricerche
1. Per le finalità e gli obiettivi di questa legge la Provincia
affida incarichi e promuove la ricerca, la sperimentazione, lo studio e
la divulgazione, anche mediante apposite convenzioni con istituti, enti,
centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie
e privati professionisti.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste da questo articolo
possono essere stipulati accordi, anche a titolo oneroso, con i
proprietari di boschi e di terreni al fine di garantirne la
disponibilità per il tempo necessario, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa provinciale.
3. Le strutture, i beni mobili e immobili a diverso titolo affidati in
gestione alle strutture provinciali competenti possono essere destinati
anche ad attività didattiche, di studio e di promozione, in relazione ai
compiti loro affidati.
Art. 104
Comunicazione, formazione e promozione
1. La Provincia realizza e promuove iniziative d'informazione e di
educazione riguardanti:
a) la convivenza con i pericoli naturali, i livelli di protezione e il
rischio residuo, sulla base di un giusto equilibrio fra timore,
consapevolezza e livelli di protezione;
b) foreste, fauna, natura e ambiente, per far crescere la consapevolezza
del loro ruolo e sviluppare il principio della responsabilità rispetto a
quello del divieto;
c) le aree protette e le foreste demaniali quali ambiti in cui
sviluppare formazione e ricerca, sperimentazione e innovazione di
modelli dell'uso ecocompatibile del territorio e delle sue risorse;
d) iniziative di informazione su proprietà collettive e diritti di uso
civico.
2. La struttura provinciale competente in materia di foreste collabora
con la struttura provinciale competente in materia di servizi
antincendio e di protezione civile nell'attività di:
a) divulgazione presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado
delle tematiche connesse agli incendi;
b) organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla
preparazione di soggetti per le attività di previsione, di prevenzione
degli incendi boschivi e di lotta attiva contro gli incendi;
c) informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti
l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in
situazioni di pericolo.
3. La Provincia può promuovere intese con le associazioni ambientaliste,
venatorie e di volontariato per diffondere la consapevolezza
dell'esigenza di salvaguardare i boschi dagli incendi.
4. La Provincia promuove e coordina le iniziative volte al
riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente
naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione. A tal fine
sostiene le iniziative dirette a perseguire tale obiettivo, nei casi e
con le modalità indicate con apposita deliberazione della Giunta
provinciale.
5. Nei programmi provinciali di formazione professionale sono previsti
corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione
dei parchi e delle altre aree protette.
6. La Provincia promuove corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente
naturale, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela
dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche
mediante convenzioni stipulate con università, istituti e altri enti
specializzati.
7. La Provincia promuove e sostiene forme di educazione civica per il
rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in
collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e
le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini
istituzionali la protezione dell'ambiente.
Titolo XI
Vigilanza e sanzioni
Capo I
Funzioni di vigilanza
Art. 105
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo
forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia,
agli organi di pubblica sicurezza.
2. Concorrono alla vigilanza sull'applicazione di questa legge i custodi
appartenenti al servizio di custodia forestale. I custodi forestali
della Magnifica Comunità di Fiemme sono incaricati della vigilanza
limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e
dell'articolo 100 in materia di viabilità forestale.
3. Concorrono alla vigilanza sull' applicazione di questa legge,
inoltre:
a) i dipendenti dagli enti di gestione dei parchi addetti alla
sorveglianza del parco, limitatamente alle disposizioni del capo II del
titolo IV, del titolo V e dell'articolo 100;
b) gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle
riserve, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e
dell'articolo 100;
c) i guardiapesca delle associazioni pescatori sportivi provinciali,
limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e
dell'articolo 100.
4. Le forme e le modalità di coordinamento dei dipendenti dagli enti di
gestione dei parchi previsti dal comma 3, lettera a), con l'attività del
corpo forestale provinciale per l'espletamento delle funzioni previste
da questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta
provinciale.
Art. 106
Servizio di custodia forestale
1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al
miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di
proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio
dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello
svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari
forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni
forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di
sviluppo rurale.
2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i
beni da esse amministrati, e le Regole di Spinale e Manez assicurano il
servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro
proprietà, in forma associativa, con riferimento ai territori
individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri
definiti con il regolamento previsto dal comma 6.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il servizio di custodia
forestale su tutti i beni silvo-pastorali dei comuni e delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse
amministrati, ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità, come
individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, può essere
assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e,
ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso
civico e le Regole di Spinale e Manez.
4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme associative
previste dal comma 2, si applica la vigente legislazione regionale in
materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.
5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti negli ambiti
territoriali previsti dal comma 2 possono usufruire del servizio di
custodia forestale, concorrendo alla copertura delle spese, sulla base
di un'apposita convenzione.
6. Il regolamento definisce:
a) i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il
Consiglio delle autonomie locali e l'Associazione provinciale delle
amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua i territori
su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddivide
in zone di vigilanza, anche tenendo conto dei terreni conferiti per la
gestione associata secondo quanto previsto dall'articolo 59 e delle
esigenze di coordinamento della lettera c);
b) le modalità di svolgimento del servizio di custodia boschiva;
c) le forme e le modalità del concorso alla vigilanza sull'applicazione
di questa legge da parte dei custodi appartenenti al servizio di
custodia forestale di cui al comma 2 dell'articolo 105 nonché le forme
di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del
corpo forestale provinciale, con particolare riferimento all'attività di
interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione
civile.
7. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori
dai confini della rispettiva zona di vigilanza, in casi di particolare
necessità, secondo le modalità definite con regolamento.
8. La Provincia concorre agli oneri di gestione e di funzionamento del
servizio di custodia forestale attraverso il fondo previsto
dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(Norme in materia di finanza locale). Con deliberazione la Giunta
provinciale definisce i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra
i beneficiari.
Capo II
Sanzioni
Art. 107
Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, nonché delle sanzioni previste in materia di
prevenzione dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, per le
violazioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chiunque violi i
divieti previsti dall'articolo 11, commi 1, 2, e 3;
b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chiunque violi i
divieti previsti dall'articolo 11, comma 4;
c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza
degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dall'articolo 11,
comma 6;
d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per le violazioni delle
disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di difesa dei
boschi dagli incendi non espressamente previste da questo articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c)
sono raddoppiate se nuovamente commesse.
Art. 108
Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna
inferiore
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che, ai sensi degli articoli 25 e 27, disciplinano la
protezione della flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) il pagamento di una somma da 5 a 50 euro:
1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il limite
giornaliero consentito dal regolamento, per ognuna delle specie della
flora spontanea diverse da quelle elencate nel regolamento;
2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento, proveniente da
colture fatte in giardino e in stabilimenti di floricoltura posta in
commercio priva del certificato di provenienza redatto dal floricoltore;
b) il pagamento di una somma da 10 a 100 euro per ogni pianta, o parte
di essa, appartenente a una delle specie vegetali particolarmente
tutelate elencate nel regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta,
detenuta o commercializzata;
c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro:
1) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di muschi allo stato
fresco o di licheni, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero
consentito dal regolamento;
2) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, per ognuna delle
specie di piante erbacee indicate nel regolamento, raccolto o detenuto
oltre il limite giornaliero o raccolto al di fuori del periodo o
dell'orario consentiti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per chiunque non ottempera
alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per la
raccolta di piante protette o di parti di esse per scopi scientifici,
didattici, farmaceutici od officinali;
e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni della
legge o del regolamento non espressamente previste da questo comma.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che, ai sensi degli articoli 26 e 27, disciplinano la
protezione della fauna inferiore, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro:
1) per chiunque altera, disperde o distrugge nidi di formiche o asporta
uova, larve o adulti di tale specie o raccoglie uova o girini di anfibi;
2) per la violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione
rilasciata per scopi scientifici e didattici, nei casi previsti dal
regolamento, per la raccolta di nidi di formiche, di uova, di larve o
adulti di tale specie e per la cattura di specie della fauna inferiore;
b) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro:
1) per chiunque raccoglie, offre in vendita e commercia nidi di
formiche, nonché uova, larve o adulti di tale specie;
2) per ogni chilogrammo o frazione di specie della fauna inferiore per
le quali il regolamento non consente la raccolta, o di esemplari
appartenenti al genere Helix o al genere Rana raccolti oltre il limite
quantitativo giornaliero o al di fuori del periodo o dell'orario
consentiti dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle
disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di protezione
della flora alpina e della fauna inferiore non espressamente previste da
questo comma.
3. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d),
comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
dell'intero prodotto raccolto, alla quale procede direttamente il
personale che accerta l'infrazione.
4. Le violazioni previste dal comma 2 comportano, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale
procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. Il prodotto
della confisca, se morto e commestibile, è consegnato, previa ricevuta,
a istituti di beneficenza o assistenza; se vivo è liberato; diversamente
il personale procede alla distruzione. Della destinazione, della
distruzione o della liberazione è fatta menzione nel verbale di
accertamento dell'infrazione.
5. Gli agenti incaricati dell'osservanza di questa legge, per i
necessari controlli, possono intimare formalmente l'apertura dei
contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto indicati dal
comma 7, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche,
delle lumache e delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone
e lungo le strade che, pur restandone al di fuori, servono a chi vuole
accedervi.
6. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il
prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente
verbalizzante.
7. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a
formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari
controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come
autovetture, roulotte e simili.
8. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b), c) e d),
nonché quelle previste dal comma 2 sono raddoppiate se nuovamente
commesse.
Art. 109
Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta
dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o
frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità
giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti
dal regolamento;
b) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni chilogrammo, o
frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o
del pagamento della somma previsti dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni chilogrammo, o
frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei
casi previsti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il raccoglitore che
nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità
previste dal regolamento;
e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per chiunque danneggia o
distrugge i funghi sul terreno;
f) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle
disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina
della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.
2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera
quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che
accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa
ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia
commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o
della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento
dell'infrazione.
3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il
prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente
verbalizzante.
4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a
formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari
controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come
autovetture, roulotte e simili.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c),
sono raddoppiate se nuovamente commesse.
Art. 110
Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che, ai sensi dell'articolo 29, disciplinano la ricerca,
la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la ricerca e per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolto senza
tesserino di idoneità;
b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per ogni chilogrammo, o
frazione di chilogrammo, di specie non consentite dal regolamento o, per
le specie consentite, in periodi di divieto o oltre la quantità
consentita dal regolamento;
c) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la ricerca o per ogni
chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolti in
difformità rispetto alle modalità o agli orari previsti dal regolamento;
d) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la raccolta di
tartufi immaturi o avariati;
e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per il commercio di
tartufi freschi nel periodo in cui non è consentita la raccolta o
appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità
prescritte dall'articolo 7 della legge n. 752 del 1985;
f) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la lavorazione e per
il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752 del 1985;
g) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per il commercio di
tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752 del 1985;
h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle
disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina
della raccolta dei tartufi non espressamente previste da questo
articolo.
2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d),
comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che
accerta l'infrazione, nonché la sospensione del tesserino di idoneità
per la raccolta dei tartufi per un periodo da uno a due anni, anche in
caso di pagamento in misura ridotta. Il prodotto confiscato è
consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In
caso di dubbia commestibilità i tartufi confiscati sono distrutti. Della
destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di
accertamento dell'infrazione.
3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il
prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è
raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente
verbalizzante.
4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a
formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari
controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto,
con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come
autovetture, roulotte e simili.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c),
sono raddoppiate se nuovamente commesse.
Art. 111
Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto
costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano
l'applicazione del vincolo idrogeologico, nonché dell'articolo 98, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da 5 a 30 euro per ogni metro cubo di
terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o
al riporto, in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e
16 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge
o del regolamento; di una somma da 150 a 900 euro in caso di
inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del
terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica
anche per i movimenti di terra connessi alla realizzazione degli
interventi sanzionati alla lettera b);
b) il pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro per ogni ara di bosco,
calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma
d'uso in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o
in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in violazione
delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento;
di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni
non valutabili in termini di superficie interessata dalla
trasformazione;
c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza
degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e
18;
d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni capo di bestiame
lasciato pascolare senza l'autorizzazione prevista dalle disposizioni
forestali previste dall'articolo 98;
e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni capo di bestiame
lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al
di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali previste
dall'articolo 98;
f) il pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del valore della
pianta per ogni pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata
o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità
e la procedura previste dal regolamento;
g) il pagamento di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e
il valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera f);
h) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque violi le
disposizioni forestali previste dall'articolo 98 non espressamente
richiamate da questo articolo;
i) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque circoli con
un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, sulle
piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli
improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli
alvei, senza averne titolo;
j) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle
disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo
idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da
questo articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b), c),
f) e i), sono raddoppiate se nuovamente commesse.
Art. 112
Sanzioni in materia di aree protette
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro per
chiunque violi le disposizioni contenute nel titolo V, nonché le
disposizioni contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali
provinciali e delle riserve, e quelle emanate dagli enti di gestione
delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle norme
regolamentari alle quali rinviano le disposizioni del titolo V.
2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la
preventiva valutazione d'incidenza ambientale, nei casi indicati
dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.
3. Per le violazioni delle disposizioni più restrittive rispetto alle
previsioni della legislazione provinciale di settore o di questa legge
per le aree naturali protette, contenute negli atti istitutivi dei
parchi naturali provinciali e delle riserve, nonché di quelle emanate
dagli enti di gestione delle aree naturali protette, continuano ad
applicarsi le sanzioni previste da tali leggi provinciali, raddoppiate
nelle misure minima, massima e fissa. In tali casi l'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista
dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), spetta alla struttura provinciale competente secondo la
legge provinciale di settore.
4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate
se nuovamente commesse.
5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi
1, 2 e 3, o dalla denuncia all'autorità giudiziaria, l'ente di gestione
dell'area protetta, sentito il responsabile della violazione, gli ordina
di compiere entro un congruo termine o immediatamente, se è urgente,
quanto risulta necessario per ridurre in pristino lo stato dei luoghi e
comunque per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti
dall'infrazione commessa.
6. Se il responsabile non provvede al ripristino o questo comporta
speciali cautele, il ripristino è eseguito a cura del competente ente di
gestione dell'area protetta, con addebito dell'onere sostenuto a carico
del responsabile. Per la riscossione delle somme corrispondenti si
provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della
legge provinciale n. 7 del 1979.
Art. 113
Disposizioni comuni alle sanzioni
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti.
All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta
provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio
dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se
la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero
per difetto se è inferiore a detto limite.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo
capo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge n. 689 del
1981.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 112, comma 3,
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione
prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al
dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e
montane.
4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel
bilancio della Provincia.
Titolo XII
Disposizioni finali
Capo I
Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 114
Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione
1. Le strutture provinciali competenti curano le attività necessarie per
l'attuazione di questa legge.
2. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo
differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole
disposizioni di questa legge e dei regolamenti stessi. Fino a tali date
continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell'articolo 115,
nonché le disposizioni regolamentari previgenti.
3. Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e
programmi,
adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della
data di entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni della
legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle
modificazioni apportate dal titolo VIII.
4. Il comitato tecnico forestale, il comitato scientifico dei parchi e
la commissione forestale provinciale, nominati ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di
questa legge, continuano a operare fino alla scadenza nella composizione
prevista da tali disposizioni. Alla scadenza questi organi sono
ricostituiti secondo la composizione prevista dagli articoli 20, 52 e 95
di questa legge.
5. Quando è prevista la rappresentanza delle comunità negli organi
indicati dal comma 4, se alla data della loro nomina le comunità non
sono attivate, alla designazione dei rappresentanti provvedono i
comprensori.
6. Se alla data di nomina degli organi collegiali sono ancora
applicabili, ai sensi del comma 2, le disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore di questa legge, gli organi collegiali
ricostituiti svolgono i compiti e le funzioni che tali disposizioni
attribuiscono
ai corrispondenti organi collegiali.
Art. 115
Abrogazioni
1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da
questa legge cessano di applicarsi, nell'ordinamento provinciale, le
seguenti disposizioni:
a) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento
per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani);
c) legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del
servizio di vigilanza boschiva);
d) legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per l'esecuzione delle
opere di sistemazione dei bacini montani).
2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa
legge sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
a) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di
alcune specie della fauna inferiore);
b) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora
alpina);
c) legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio
di custodia forestale);
d) capo I, capo III e articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre
1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
e) legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il
potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);
f) legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in
materia forestale);
g) articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
h) articoli 13 e 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;
i) articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n.
8;
j) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia
dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);
k) legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta
dei funghi);
l) legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle
aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n.
30), tranne l'articolo 13;
m) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca,
raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi
provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente
montano), tranne gli articoli 10 e 11;
n) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali);
o) articoli 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 29 agosto 1988, n.
28;
p) articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
q) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla circolazione di
veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a
vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre
1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree
forestali e delle loro risorse", e successive modificazioni);
r) capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II
della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
s) articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;
t) articolo 4, comma 12, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
u) articolo 152, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22;
v) legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei
funghi);
w) articolo 57 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;
x) legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi
provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree
forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di
interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di
valorizzazione della produzione legnosa);
y) articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;
z) legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11, concernente "Integrazioni
alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore
delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge
provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre
1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)";
aa) articoli da 19 a 27 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22;
bb) articoli 20 e 62 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
cc) articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
dd) tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
ee) articolo 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio
1996, n. 3;
ff) articoli 61 e 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
gg) articoli 10, 20 e 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
hh) articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
ii) articolo 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
jj) articolo 8 (Interventi per il rimboschimento artificiale) della
legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;
kk) articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
ll) articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
mm) articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
nn) articoli 53, 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.
1;
oo) articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
pp) articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003,
n. 19-140/Leg;
qq) articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10,
relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
rr) legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12, concernente
"Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48
(Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro
risorse) in materia di strade forestali";
ss) articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
tt) articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
uu) articolo 19, comma 1, lettera e), e articolo 48 della legge
provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
vv) articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006,
n. 11;
ww) articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8.
3. I regolamenti previsti da questa legge indicano le singole
disposizioni abrogate ai sensi del comma 2 e le disposizioni
regolamentari abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
Art. 116
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A le spese
sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa
disposti per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del
documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio
2006- 2008, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità
previsionali di base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo
comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 23 maggio 2007
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 116)
Articolo |
Descrizione |
Capitolo |
Unità |
5 |
Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano |
805520 |
80.30.210 |
11, comma 7 |
Difesa dei boschi dagli incendi |
805520 |
80.30.210 |
12 |
Prevenzione e lotta fitosanitaria |
805520 |
80.30.210 |
17 |
Interventi compensativi e depositi cauzionali |
805520 |
80.30.210 |
18, comma 5 |
Interventi diretti per mancata esecuzione dei lavori |
805520 |
80.30.210 |
20, comma 5
52, comma 6 |
Compensi
componenti: |
151500 |
15.5.120 |
33, comma 2 |
Partecipazione all'istituzione e gestione di aree protette |
905000 |
90.10.150 |
35, comma 4 |
Incentivi aree protette |
806400 |
80.40.220 |
42 |
Funzionamento enti parco |
806000 |
80.40.110 |
58 |
Attività di gestione forestale |
805560 |
80.30.210 |
59 |
Gestione associata |
805560 |
80.30.210 |
60 |
Promozione, assistenza e servizi |
615450 |
61.22.110 |
63 |
Azioni per la
valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - |
805520 |
80.30.210 |
68 |
Istituzione Agenzia provinciale delle foreste demaniali |
805580 |
80.30.210 |
72, 74 e 87 |
Acquisizione, espropriazione beni immobili |
805520 |
80.30.210 |
73 |
Determinazione limiti del demanio idrico |
805720 |
80.35.210 |
84 |
Esecuzione degli interventi di interesse pubblico |
408500 |
40.20.220 |
86 |
Piano difesa dei boschi dagli incendi |
805520 |
80.30.210 |
88 |
Lavori in economia |
408500 |
40.20.220 |
90 |
Opere e
interventi per conto di altre strutture provinciali o enti |
408500 |
40.20.220 |
93 |
Fondo forestale provinciale |
805540 |
80.30.210 |
96 |
Sovvenzioni per salvaguardia e valorizzazione territorio |
805560 |
80.30.210 |
97, commi 1 e 2 |
Sovvenzioni per
la gestione forestale e per la valorizzazione |
805560 |
80.30.210 |
97, comma 5 |
Contributi per promuovere l'utilizzo del legno a fini energetici |
617010 |
61.30.210 |
102 |
Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive |
805040 |
80.30.110 |
103 |
Studi, indagini e ricerche |
805520 |
80.30.210 |
104 |
Comunicazione, formazione e promozione |
805040 |
80.30.110 |
106, comma 1 |
Servizio di custodia forestale |
805080 |
80.30.110 |
106, comma 8 |
Concorso oneri
di gestione e funzionamento del servizio di |
203000 |
20.5.120 |