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Regione Siciliana
Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16
Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.
(G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17)
Testo coordinato alla L.R.
13/99 e alla L.R. 14/2006: le modifiche da ultimo introdotte sono riportate in
corsivo
N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2 della L.R. Siciliana n.
14/2006:
"Art. 2. Definizione - 1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione forestale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze"."
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
NORME SULLA FORESTAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile
del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione,
in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli
impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione
delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e
miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni
socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate,
l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e
delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto
idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli
ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei
terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini
ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale
regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di
regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse,
alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e
alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della
cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste.
Art. 2
Definizione
1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione “Amministrazione
forestale” si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione
regionale delle foreste, nonché dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.
Art. 3
Applicabilità delle norme statali
(N.d.R.: Commi 1 bis e 1 ter
aggiunti dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio
della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti
la materia forestale.
1bis. Nelle more dell'emanazione
di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente
articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed
integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni.
1ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto
compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla
legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Art. 4
Definizione di bosco
(N.d.R.: sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99; comma 5 bis aggiunto
dalla L.R. siciliana n. 14/2005)
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di
terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante
forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi
stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50
per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle
di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea,
nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non
inferiore a 25 metri.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per
l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia
mediterranea.
4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente
privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia
per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.
5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici
ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a
rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie
forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del
frutto.
5bis. Per quanto non diversamente
disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di
bosco di cui alla vigente normativa nazionale.
Art. 5
Inventario forestale regionale
(N.d.R.: Articolo
così sostituito dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi
delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste,
redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di
conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi
sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è
aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad
aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale
paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie
boschiva.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in
ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso
nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.
6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del
dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati
boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio
comunale.
Art. 5bis
Pianificazione forestale regionale
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per le finalità di cui
all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari
assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta
alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle
foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di
conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta
forestale regionale.
2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato
in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di
adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del
piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste,
previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi
e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la
tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire
secondo criteri di gestione sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali,
sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere
del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della
Regione.
6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a
soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale
o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.
7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori
ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di
programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.
Art. 5ter
Comitato forestale regionale
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. E' istituito presso il
dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale,
nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni
di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle
foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;
f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali
maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di
bonifica;
l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;
m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di
segretario.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con
il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente
per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.
3. Il comitato:
a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal
regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale,
predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale
ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei
commi 6 e 7 del medesimo articolo;
e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale,
su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno
dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente
la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la
maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle
lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta.
7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun
compenso.
Art. 6
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale
sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio,
sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo
conto anche delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni,
ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta
dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
Art. 7
Forme di gestione del patrimonio forestale
1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, commi 1 e 3
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione
Siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni
interessati.
2. Per i terreni boscati inseriti all'interno di aree naturali protette, le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore
della riserva naturale.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati
appartenenti al demanio regionale.
Art. 8
Attività regolamentate
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come
definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio
del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme
contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni
di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali,
l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano
quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di
pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma
1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della
legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla
confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto
salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato
all'ambiente naturale.
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è
affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante
del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato
l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.
Art. 9
Vincolo idrogeologico
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed
all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e
dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene
conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per
l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6
ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di
cui all'articolo 28.
3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito
dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con
le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30
dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad
eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il
Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di
tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.
Art. 10
Attività edilizia
(N.d.R: sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99 e modificato dalla
L.R. 14/2006)
1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce
forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei
medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di
cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di
rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della
Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio,
sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti
alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a
direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni
culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle
zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività
edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto
di cui al comma 1.
8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture
necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione
forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse
all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture
connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente
rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di
edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità
territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare
viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie,
rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative
fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai
sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita
solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di
diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 11
Protezione della flora spontanea
(N.d.R.: Comma 7 bis aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o
limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o
varietà della flora spontanea della Regione.
2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di
operatività delle relative disposizioni.
3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il
divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio
regionale.
4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente
articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3
della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca
amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo
l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente
naturale.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è
affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.
7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore
ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7bis. La Regione, quale organismo
ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10
novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per
l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il
controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.
[Art. 12
Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei
1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si
applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui
ai commi successivi.
2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18,
19, dell'articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto
1993, n. 352.
3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'industria
di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni,
che vi provvedono con appositi regolamenti.
5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23
agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204,
su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste,
di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23
agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste.
7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.
8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle
disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le
modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni
micologiche.
9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la
sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni
micologiche di rilevanza regionale.
10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi
spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e
limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al
controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al
dettaglio.
11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n.
352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo
forestale regionale.
12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative,
anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la
divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela
ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative
agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.
13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con
associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione
professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che
riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla
raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.
14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme
legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con
provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per
territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con
provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per
territorio, per quanto attiene alla commercializzazione dei funghi freschi
spontanei.
15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli
10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti,
sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al
presente articolo.](*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato dalla
L.R. siciliana n. 14/2006
Art. 13
Piani di assestamento forestale
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e
privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale
sostenibile, di seguito denominati "piani".
2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate
dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale
riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità
di fruizione delle bellezze paesaggistiche.
4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro
il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si
intende reso favorevolmente.
5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono
pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei
comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per
la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare
osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale
entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di
piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.
6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana.
7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee
programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si
intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.
8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del
comitato forestale regionale.
9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e
sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati
o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla
produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.
Art. 14
Attività complementari dell'Amministrazione forestale
(N.d.R.: Articolo così modificato
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a
svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:
a) gestione di riserve naturali;
b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o
paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di
enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati
aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale;
e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche
privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla
trasformazione ed alla lavorazione in genere;
g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei
prodotti del bosco;
h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi
scientifici e divulgativi;
i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche,
tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro
destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad
analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica,
divulgazione, educazione o informazione;
q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.
2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di
gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse
finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.
3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di
previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata
nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al
presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per
le diverse necessità gestionali.
4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla
presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una
relazione sull'attività svolta e sogli obiettivi che si intendono perseguire,
approvata dai competenti organi dell'AFDRS.
5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente
proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico
dello stesso.
6. Gli interventi di cui alle lettere b) e d) possono essere compiuti solo a
seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese
sono a totale carico dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della
competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.
8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di
convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui
al presente comma.
9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni,
necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano
le norme generali riguardanti gli interventi dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali.
9bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.
N.d.R.: si riporta di seguito il testo dell'art. 15 della L.R. 14/2006:
" Art. 15.
Attività complementari dell'Amministrazione forestale - 1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Amministrazione
forestale" sono sostituite dalle parole "Azienda regionale delle foreste
demaniali".
2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può
essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"9bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed
interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1,
mediante convenzione con soggetti pubblici o privati."."
Art. 15
Centro vivaistico regionale
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Il centro vivaistico regionale,
istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11,
svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.
2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è
prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze
istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle
specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore
della produzione vivaistica.
3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora
indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari
esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.
Art. 16
Consulenza tecnico-scientifica
1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria
competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di
consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università
siciliane.
Art. 17
Aziende speciali degli enti locali
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla
gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od
altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le
modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano
alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già
esistenti.
3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle
risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali
territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare
accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative
e le imprese previsti dall'articolo 18.
Art. 18
Incentivi alle pluriattività
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree
naturali protette ed alle isole minori.
3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di
terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori
agricoli.
4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello
internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi
gestionali e produttivi del settore forestale.
Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili
Art. 19
Dichiarazione di pubblica utilità
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del
suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto
all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta
alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di
pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20
Disciplina delle espropriazioni
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni
di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e
degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza,
qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 21
Disciplina dell'occupazione d'urgenza
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22bis del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel
termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello
indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22
Indennità di espropriazione
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli
37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40,
41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza
dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23
Espropriazioni di modesto valore
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi
di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato
il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali
dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena
disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.
2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i
funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che
dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure
di cui al comma 1.
Art. 24
Procedimenti in corso
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione
dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli
interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata
alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in
materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 25
Conferimenti volontari
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro
terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di
disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è
determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di
disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca
che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50
per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti
da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore
dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica
del decreto che approva il progetto di acquisizione.
3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione,
calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai
sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà
ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il
coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di
espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo
del 50 per cento.
5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale
per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella
della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.
6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni
rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione
temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti
volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia
inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.
8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione
dei terreni ricadenti nelle aree protette.
9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito
dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le
seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge
regionale 10 febbraio 1986, n. 2" sono sostituite con le parole "dalla normativa
regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è
abrogato.
10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa
proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le
province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a
promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e
trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste
demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.
Art. 26
Occupazione temporanea di terreni
(N.d.R.: Articolo così modificato
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla
presente legge, il dipartimento regionale delle foreste può procedere
anche all'occupazione temporanea di terreni.
2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica
all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali
relativi all'occupazione temporanea dei terreni.
3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli
interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla
data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in
materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive
modificazioni.
Art. 27
Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con
finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento
corrispettivo del valore agricolo dei terreni.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono
stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che
presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono
sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste
riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai
fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per
proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed
ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle
foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli
e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi
dell'articolo 22.
Capo III
Disciplina degli interventi forestali
Art. 28
Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
(N.d.R.: Articolo
così sostituito dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza,
nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma
triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale,
finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla
valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione
regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli
interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1,
individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie
prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto
2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della
legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9
marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove
e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base
di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla
tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente
legislazione regionale sui lavori pubblici.
3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 29
Specificazione degli interventi
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già
realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani
particolarmente degradati;
e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree
protette;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle
lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore
razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.
2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle
rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda
regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione
composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste,
dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di
gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro
delegati.
4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:
a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa
agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo
14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le
leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei
corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle
lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;
b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali,
relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1,
oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di
competenza.
5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale
sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste.
6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste
ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione
di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
Art. 30
Rideterminazione dei bacini idrografici montani
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio
decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della
Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.
2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici
montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già
classificati.
3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle
opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza
esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale
delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.
Art. 30 bis.
Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale
delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in
capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre
nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.
3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici
giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle
foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo
dei corsi d'acqua.
Art. 31
Piano per l'acquisizione dei terreni
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica
nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di
realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento,
l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e
pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo
conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel
rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con
il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari
interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza
comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di
conservazione, ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini
idrografici di particolare interesse sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili
con il preesistente demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti
in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il
preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché
accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di
particolari interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale
gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
2. E', altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse
naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e
anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle
dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo
25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione
delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene
approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al
comma 3 dell'articolo 29.
4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti,
appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione
ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali
si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è
affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste
dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere
affidati in gestione anche agli enti parco.
6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle
foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.
7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata
all'Azienda regionale delle foreste demaniali.
Art. 32
Nulla-osta in materia di impatto ambientale
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate
dall'articolo 39, comma secondo, n. 1 del regio decreto legge 31 dicembre 1923,
n. 3267, nonché per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi
degradati”.
Titolo II
DELLA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
Art. 33
Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
(N.d.R.: Articolo così modificato
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla
previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione,
avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste,
esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta
contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio
forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli
ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di
importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di
conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone.
Art. 33bis
Definizione di incendio boschivo
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio
della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34
Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la
difesa della vegetazione contro gli incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti,
nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche
di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale
combustibile;
c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati
anemologici e dell'esposizione ai venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle
aree e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi,
anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse
umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con
facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente,
in particolare nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai
fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione
degli incendi;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per
il raggiungimento degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a
nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo
33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in
qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento
a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro
il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore
le previsioni del piano in atto vigente.
6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita
tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare
nelle aree di loro competenza.
8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può
individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da
parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.
9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco
sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il
coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e
difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di
cui al presente articolo.
10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte
autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento
contenute nei programmi medesimi.
Art. 34bis.
Previsione e prevenzione del rischio di incendi
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per quanto
concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di
prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate,
per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente
finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio
di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui
all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di
cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Art. 34ter.
Lotta attiva contro gli incendi boschivi
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Gli interventi di
lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo
forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le
attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato
dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale
delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi
boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una
operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti,
avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie
squadre "a terra":
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
base ad accordi di programma;
b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in
caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità
competente;
c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
Art. 35
Interventi urgenti nei punti sensibili
(N.d.R.: Comma 1 così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il
dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste
demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per
la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile,
attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto
articolo.
2. I luoghi in cui è necessario
procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato
ripartimentale per le foreste competente per territorio.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.
Art. 36
Norme speciali per le aree naturali protette
1 Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono
alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34,
formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro
competenza.
2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali
regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e
contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti
che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa
antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.
3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte
autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di
coordinamento contenute nei programmi medesimi.
Art. 37
Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le
prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre
2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del
predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.
[Art. 38
Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi
1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità
dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di
ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle
cause connesse ad eventuali carenze strutturali.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-amministrativo
dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la
salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.](*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato dalla
L.R. siciliana n. 14/2006
[Art. 39
Catasto degli incendi boschivi
1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia
1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio.
2. L'elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto
a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.
3. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi è
trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di
competenza.] (*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato dalla
L.R. siciliana n. 14/2006
Art. 40
Fuochi controllati in agricoltura
(N.d.R.: Commi 4 bis e ter aggiunti
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi
controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti
già vigenti in materia.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare
direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.
3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma
variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro
incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.
4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni.
4bis. Entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i
comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti
di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste
ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché
all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in
tutto od in parte.
4ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale
regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
Art. 41
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
(N.d.R.: Commi 1 e 3 così sostituiti
e comma 5 così modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali,
secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui
all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi
nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di
proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle
condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono
essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale
infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi
specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od
ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli
ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di
tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei
lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i
perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i
confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione;
la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del
territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori
di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi
programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i
lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai
soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale,
degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e
degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei
comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai
commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione
necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In
caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità
competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre
modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione
dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Art. 42
Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende
esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade,
l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a
mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle
vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree
boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di
banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.
Art. 43
Interventi nei boschi degradati
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il
dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai
proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il
termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle
foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché
non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di
occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico
dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in
condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà
di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai
quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai
boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del
comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro
forestale.
Art. 44
Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
(N.d.R.: Comma 2 così modificato
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative
sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le
norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve
essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge,
al dirigente dell'Ispettorato forestale competente per territorio.
Art. 45
Servizio elicotteri
1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi,
nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di
elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo
forestale della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1 il suddetto personale può frequentare appositi
corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/o specialistici per il
pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant'altro necessario per la
gestione degli elicotteri.
3. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 2,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi
di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto
con contratto a termine di diritto privato.
4. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri dell'Amministrazione
forestale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad
avvalersi di imprese private con ricorso alle procedure di appalto previste
dalla vigente normativa.
Titolo III
DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA
DEI BOSCHI DAGLI INCENDI
Capo I
Misure riguardanti l'occupazione forestale
Art. 45bis
Norme speciali
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Le norme del
presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del
personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente
legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento,
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo,
valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale
del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della
vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o
collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.
Art. 45ter
Elenco speciale dei lavoratori forestali
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. E' istituito
l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base
provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento
regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente
inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a
partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate
lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o
documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione
forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni
nel triennio 2003-2005.
3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al
lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori
ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti
nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati
agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I
suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione
collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata
violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti
inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi
forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi
competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale
dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro
forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate
tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate
dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti
pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali
sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio
per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli
incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale
assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla
contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre,
idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema
agro-forestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia
di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate
secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma
2.
Art. 46
Formazione dei contingenti
1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo
27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le
esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta,
l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno
giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia,
avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione
forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi
generali, è stabilita come segue:
a) contingente operai a tempo indeterminato:
Provincia di Agrigento n. 92
” ” Caltanissetta ” 75
” ” Catania ” 165
” ” Enna ” 87
” ” Messina ” 122
” ” Palermo ” 195
” ” Ragusa ” 38
” ” Siracusa ” 45
” ” Trapani ” 56
Totale 875
b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate
annue:
Provincia di Agrigento n. 276
” ” Caltanissetta ” 225
” ” Catania ” 495
” ” Enna ” 261
” ” Messina ” 366
” ” Palermo ” 585
” ” Ragusa ” 114
” ” Siracusa ” 135
” ” Trapani ” 168
Totale 2.625
c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:
Provincia di Agrigento n. 644
” ” Caltanissetta ” 525
” ” Catania ” 1.155
” ” Enna ” 609
” ” Messina ” 854
” ” Palermo ” 1.365
” ” Ragusa ” 266
” ” Siracusa ” 315
” ” Trapani ” 392
Totale 6.125
3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di
cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si
provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque
gestita dall'Amministrazione forestale e compresa nell'ambito del distretto
medesimo.
Art. 47
Contingente operai a tempo indeterminato
1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai
lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge
regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29
febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della
medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.
2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della
presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria
distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta
e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi
anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa
statale sul collocamento della manodopera agricola.
3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è
incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli
elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre
categorie di lavoratori autonomi.
Art. 48
Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative
1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di
centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella
suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli
operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una
graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale
fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli
elenchi anagrafici.
2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già
iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la
graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con
l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e,
comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate
lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia
e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di
garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria
distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.
5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate
lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia
e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.
Art. 49
Graduatoria unica distrettuale
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente
previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i
lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo
determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti
per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno
nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione
negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre
apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad
inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni
provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento,
formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano
nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore
dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.
Art. 50
Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi
dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle
graduatorie dei contingenti distrettuali.
2. Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48
e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.
3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.
4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno
presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche,
sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.
5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella
graduatoria unica di cui all'articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare
la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in
graduatoria.
6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5
comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.
Art. 51
Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato
1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è
subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.
2. All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l'Amministrazione forestale.
3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di
un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la
presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico
forestale e da un assistente tecnico forestale. (1)
4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo
regionale.
Art. 52
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi
successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla
fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria
unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede
attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal
diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
Art. 53
Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali
1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali
verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i
lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo
la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.
2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un
massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoratore stesso.
3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge
e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto
dell'ordine di graduatoria.
4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso
dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di
appartenenza. (2)
5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non
giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno.
Art. 54
Contingente ad esaurimento
(N.d.R.: Comma 6 così modificato
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
l. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento
con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai
che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione
forestale non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali
in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di
collocamento dove risultano iscritti.
3. Gli Uffici di collocamento provvedono nei successivi trenta giorni ad
inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni
provinciali per la manodopera agricola che, entro venti giorni dal ricevimento,
formuleranno apposita graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione
negli elenchi anagrafici e, in caso di parità, applicando i criteri fissati
dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.
4. Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad
esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata
dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori
centocinquantunisti.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi
dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con
garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.
6. Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la
propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in
relazione alla acquisita qualificazione professionale, transitano, anche in
soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).
Art. 55
Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale
1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale
provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste
ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di
norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro
effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12
aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro
con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.
2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione
forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per
periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la
garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia
può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di
pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.
3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso
dell'anno per più di un turno di lavoro. (2)
4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non
giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno.
Capo II
Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio
Art. 56
Determinazione dei contingenti distrettuali
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle
aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun
distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di
fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di
lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e
dal 15 giugno di ciascun anno.
3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la
data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori,
essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di
centouno giornate lavorative annue.
4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) addetti alle squadre di pronto intervento;
b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il
trasporto delle squadre di pronto intervento;
c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.
5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per
ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette,
alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come
segue: (3)
a) addetti alle squadre di pronto intervento:
Provincia di Agrigento n. 320
” ” Caltanissetta ” 288
” ” Catania ” 576
” ” Enna ” 320
” ” Messina ” 576
” ” Palermo ” 640
” ” Ragusa ” 192
” ” Siracusa ” 192
” ” Trapani ” 320
Totale 3.424
b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il
trasporto delle squadre di pronto intervento:
Provincia di Agrigento n. 92
” ” Caltanissetta ” 88
” ” Catania ” 140
” ” Enna ” 92
” ” Messina ” 176
” ” Palermo ” 196
” ” Ragusa ” 60
” ” Siracusa ” 60
” ” Trapani ” 92
Totale 996
c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative:
Provincia di Agrigento n. 110
” ” Caltanissetta ” 110
” ” Catania ” 150
” ” Enna ” 110
” ” Messina ” 150
” ” Palermo ” 180
” ” Ragusa ” 90
” ” Siracusa ” 90
” ” Trapani ” 110
Totale 1.100
6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è
effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati
ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all'estensione della
superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e,
nell'ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della
superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune.
7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di
avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di
automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale
operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5,
lettera c).
8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità
del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo,
prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso
distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei
distretti viciniori.
Art. 57
Modalità di formazione del contingente distrettuale
(N.d.R.: articolo integrato dalla L.R. 6/97)
1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale
antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di
cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive
modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate
lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria
unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui
all'articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica
qualifica, fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito
specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso
del Fondo sociale europeo (F.S.E.); per la formazione dei contingenti di cui
all'articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna
qualifica secondo i criteri previsti nell'articolo 59. Tra gli addetti alle
squadre di pronto intervento un'aliquota del 5 per cento è riservata ai
lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, i lavoratori
interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali
delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inclusione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e
professionale.
3. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica dovrà essere prodotto un
certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti
da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria. In ogni caso nelle
squadre di pronto intervento non possono essere impiegati i soggetti ai quali
siano state riconosciute infermità che hanno dato luogo ad invalidità anche
parziali.
4. All'accertamento della idoneità professionale provvede la Commissione
provinciale di cui all'articolo 51. (1)
5. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, comma 4, punto b),
gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di
guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP)
del tipo KE.
6. In ogni caso gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento non
possono essere inclusi nel suddetto contingente dopo il superamento del
cinquantesimo anno di età e non vi possono accedere compiuto il quarantunesimo
anno di età.
7. Al raggiungimento del limite massimo di età di cui al comma 6, i lavoratori
interessati transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti
distrettuali di cui all'articolo 46.
Art. 58
Lavoratori in sovrannumero
1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale
disciplinato dall'articolo 57, nelle graduatorie previste dall'articolo 56,
comma 4, lettere b) e c), possono essere inclusi come sovrannumerari, sempreché
in possesso delle relative qualifiche, eventuali lavoratori forestali
appartenenti alla fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative.
Agli stessi si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.
2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano, altresì, le
disposizioni di cui agli articoli 47 comma 2, 48 comma 2, e 53 comma 4.
Art. 59
Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica
1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle
previsioni contenute nell'articolo 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie
per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi
con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi
anagrafici con un massimo di cinquanta punti.
2. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente
sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa
qualifica.
3. Ai lavoratori inclusi nel contingente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 53, comma 4.
4. I lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie
vengono inclusi in una graduatoria unica ed articolata sempre per qualifica e
per provenienza.
5. Al verificarsi di vacanze di posti del contingente distrettuale si provvede
alla loro copertura, dopo avere fatto ricorso al sistema di mobilità indicato
all'articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel
rispetto della qualifica e della percentuale da osservare.
Art. 60
Formazione ed aggiornamento delle graduatorie
1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente
distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la
manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare
alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi
dell'articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali,
entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono
presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo
59, comma 4, entro il trentuno gennaio.
3. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno
presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
per la sussistenza del diritto a rimanere nei contingenti.
4. Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed
inseriti nella graduatoria unica dovranno, con apposita istanza, dichiarare la
permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in
graduatoria.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la
decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria.
Art. 61
Incompatibilità
(N.d.R.: Comma 2 così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'inclusione nel contingente previsto dall'articolo 56 è
incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti
dagli articoli 46 e 54.
2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le
modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento
regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di
appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità
fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la
possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili
con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale
e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del
dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in
soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità
fisica e professionale.
3. Per gli accertamenti sanitari di
cui al comma 2 è corrisposto un compenso calcolato secondo le tariffe
professionali vigenti.
Art. 62
Corsi di addestramento professionale
1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento
frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all'inizio
della campagna antincendio presso la sede dei distaccamenti forestali. I corsi,
di durata non superiore a dieci giorni, saranno tenuti dal personale del ruolo
del Corpo forestale della Regione che potrà avvalersi anche di esperti esterni,
a mezzo di apposite convenzioni.
2. Le squadre antincendio di norma saranno di stanza presso i distaccamenti
forestali e dovranno essere dotati di idonea attrezzatura tecnica e di
equipaggiamento personale antincendio.
Art. 62bis
Lavoratori in soprannumero
(N.d.R.: Articolo aggiunto dalla
L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero"
ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei
relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori
in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare
applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano
stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma
nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale
delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.
Titolo IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Capo I
Norme riguardanti l'Amministrazione forestale
Art. 63
Utilizzazione dei fabbricati demaniali
(N.d.R.: articolo integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13/99 e
modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente
generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, anche in relazione alle
esigenze rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i
fabbricati demaniali da destinare:
a) a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale;
b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente
qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
c) ad altri usi.
2. Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione
dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i
canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
definizione dell'equo canone.
3. Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità,
possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a
titolo oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da
enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza
fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il
recupero di minori a rischio e disadattati.
4. Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può
essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso
gratuito dell'alloggio per esigenze connesse al servizio o all'incarico
ricevuto.
5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla
regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori
riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale
adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.
5bis. Gli edifici demaniali in
cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono
assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale
delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 64
Lavori in economia
(N.d.R.: Commi 3 e 4 così modificati
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi
compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve
naturali, sono, di norma, realizzati in economia.
2. Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta
si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori
pubblici.
4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa
delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da
effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.
Capo II
Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione
Art. 65
Attribuzioni del Corpo forestale della Regione
1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica
professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei
compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali,
al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della
conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della
valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente
naturale e delle aree protette.
2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività
di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle
foreste demaniali della Regione Siciliana.
3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio
regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo
forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento
delle attività di protezione civile.
Art. 66
Strutture operative del Corpo forestale
1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori
istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, centri, reparti, nuclei e unità operative del
Corpo forestale aventi finalità specifiche.
2. Il provvedimento istitutivo deve contenere finalità e organizzazione della
struttura operativa.
Art. 67
Servizio di trasporto del Corpo forestale
1. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a porre in essere
quanto necessario all'attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come integrato
dall'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
2. La predetta Direzione provvederà a disciplinare, con apposite direttive,
l'impiego dei mezzi in dotazione al Corpo forestale, ancorchè acquistati dall'AFDRS.
Art. 68
Corsi di aggiornamento
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n.
88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i
livelli di professionalità nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
partecipa a corsi di aggiornamento che l'Amministrazione forestale organizzerà
avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e
professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie.
Art. 69
Vigilanza sulla riserva dello “Zingaro”
1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della
riserva dello “Zingaro” sono affidate al Corpo forestale della Regione.
2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il
funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni utile forma di
propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.
3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla
cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di
anzianità.
4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 3 si provvede con
decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, secondo la
vigente normativa.
5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di
sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a
norma dell'articolo 66.
6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste
demaniali della Regione Siciliana.
7. L'articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato.
Capo III
Norme riguardanti il personale forestale
Art. 70
Ruolo del Corpo regionale delle foreste
1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori
compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale
statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree
protette e di protezione civile, l'organico dei sottufficiali e delle guardie
previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e
successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 23
marzo 1971, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 29
dicembre 1975, n. 88, alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede
altresì con il diploma di laurea in ingegneria forestale, scienze naturali,
scienze biologiche, scienze geologiche, architettura e relative abilitazioni
professionali ove richieste.
3. Nei limiti di dodici unità dell'organico si accede con il diploma di laurea
in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due
posti, di laurea in scienze geologiche per quattro posti e di laurea in
architettura per quattro posti.
4. Ai rimanenti posti in organico si accede con il diploma di laurea in scienze
forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limiti del 70 per cento dei
posti di organico disponibili dopo l'applicazione del comma 3; con il diploma di
laurea in ingegneria civile o in ingegneria forestale nei limiti del restante 30
per cento dei posti.
5. Restano salvi i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Si procede alla copertura dei posti, così come individuati nei commi 2 e 3,
soltanto in presenza di scopertura complessiva di organico.
7. E' abrogato l'articolo 49 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.
Art. 71
Agenti tecnici forestali
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n.
36, è sostituito dai seguenti:
“Ferme restando le mansioni in atto previste dalla vigente normativa per gli
agenti tecnici forestali, agli stessi sono estese, con riferimento alle attività
di competenza dell'Amministrazione forestale, le disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e
dell'articolo 29 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.
In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione
forestale, individuate le esigenze strutturali dell'assetto organizzativo
interno e di servizio, provvede, con apposito decreto dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, a determinare il mansionario degli agenti tecnici forestali e
nell'ambito dell'organico esistente i posti degli agenti tecnici per i diversi
profili professionali e le rispettive dotazioni numeriche.
I profili professionali saranno distinti in relazione alla tipologia della
prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo
svolgimento.
Agli agenti tecnici forestali possono essere richieste prestazioni proprie di
tutti i profili professionali compresi nella qualifica, salvi i casi in cui sono
richieste specifiche abilitazioni.
La definizione dei profili professionali dovrà avvenire entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e potrà essere rivista ogni
triennio.
Nelle more della definizione di cui al comma 5, gli agenti tecnici continueranno
a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti dalla vigente normativa”.
Art. 72
Modalità per l'assunzione delle guardie forestali
(N.d.R.: Articolo così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 46/97)
1. L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a
disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione
regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano
le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione
ai pubblici impieghi;
b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della
Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed
integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;
c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26
della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso
maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo
civile;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi
dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo
politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di
concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i
titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci
trentesimi.
4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella
valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette
trentesimi.
5. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di appositi
quesiti, a risposta multipla, su argomenti di cultura generale e sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto
trentesimi.
8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo
forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente
superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia
di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici
forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario
saranno espletate da un dirigente amministrativo.
9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il
personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione
del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il
personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.
10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a
concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno
invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed
attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità
o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in
caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.
11. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali della
Regione e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e addestramento
della durata di sei mesi.
12. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami
teorico-pratici ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi guardie
forestali.
Art. 73
Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali
(N.d.R.: articolo così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 46/97)
1. L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in
deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli
dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami
al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano
le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione
ai pubblici impieghi;
b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della
Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed
integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;
c) titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale;
d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26
della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso
maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo
civile;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi
dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o gli esclusi dall'elettorato attivo
politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di
concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i
titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci
trentesimi.
4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella
valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette
trentesimi.
5. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema.
6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto
trentesimi.
8. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo
forestale o, su sua delega da un funzionario con qualifica almeno di dirigente
superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia
di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici
forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario
saranno espletate da un dirigente amministrativo.
9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il
personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione
del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il
personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.
10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a
concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno
invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed
attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità
o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in
caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.
11. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono
ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata
di sei mesi.
12. La nomina a brigadiere forestale si consegue con il superamento delle prove
scritte, orali e pratiche al termine del corso, ed ha decorrenza giuridica dalla
nomina ad allievi sottufficiali.
Art. 74
Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale
1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni,
anche se non continuativi.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle
esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il
personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua
riacquistata idoneità psico-fisica e sempreché nel periodo precedente a detto
corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo
ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di illeciti disciplinari
punibili con sanzioni più gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del direttore regionale delle foreste, su proposta del direttore della
scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'Amministrazione.
Art. 75
Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali
(N.d.R.: articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 13/99)
1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare
i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si
tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.
2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento
di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni
detto fregio potrà assumere una diversa colorazione.
3. Il sottufficiale si fregia del distintivo di maresciallo al compimento di
cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di brigadiere. Differenti
segni distintivi saranno indossati al compimento di ulteriori due anni, quattro
anni e sei anni nella qualifica di maresciallo e al conseguimento del profilo di
sottufficiale-ispettore.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
l'Amministrazione forestale provvederà ad adeguare gli attuali distintivi di
grado alle indicazioni del presente articolo.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 76
Riordino delle carriere del personale del corpo forestale
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle
carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale
amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti
nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992,
n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.
Art. 77
Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai
fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile
1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini
dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42,
primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, vengono fissate le
seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del personale del Corpo
forestale dello Stato con funzioni di polizia in vigore fino al 31 agosto 1995:
Corpo forestale dello Stato Corpo forestale della Regione
Guardia Guardia
Guardia scelta Guardia con 5 anni di servizio
effettivo nella qualifica
Appuntato Guardia scelta con 10 anni di
servizio effettivo nella
qualifica
Appuntato scelto Guardia scelta con 15 anni di
servizio effettivo nella
qualifica
Vice Brigadiere Brigadiere
Brigadiere
Maresciallo Maresciallo dopo 5 anni di
servizio effettivo nella
qualifica di sottoufficiale
Maresciallo maggiore Maresciallo dopo 7 anni di
e scelto e ispettore servizio effettivo nella
qualifica di sottoufficiale
8° livello Dirigente tecnico forestale
8° livello con 4 anni Dirigente tecnico forestale
di anzianità con 4 anni di servizio effet-
tivo nella qualifica
Dirigente superiore Dirigente superiore tecnico
forestale
Dirigente generale Dirigente regionale e Ispet-
tore regionale tecnico fore-
stale
2. Per il personale forestale di cui all'articolo 7 della legge regionale 15
giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni:
Corpo forestale dello Stato Corpo forestale della Regione
3ª qualifica funzionale agente tecnico
4ª qualifica funzionale agente tecnico con 10 anni di
servizio effettivo nella qua-
lifica
4ª qualifica funzionale agente tecnico con 15 anni di
con 5 anni di anzianità servizio effettivo nella qua-
lifica
6ª qualifica funzionale assistente tecnico forestale
7ª qualifica funzionale assistente tecnico forestale
con 7 anni di servizio effet-
tivo nella qualifica
3. Fino al riordino previsto dall'articolo 76 al personale di cui al comma 1
continua ad essere erogata l'indennità mensile pensionabile ed il supplemento
giornaliero di indennità di istituto nelle misure previste dalle tabelle
allegate al D.D.R. n. 1234 del 31 ottobre 1990, e al D.D.R. n. 1867 del 12
luglio 1994, modificato in relazione alla superiore tabella.
4. Al personale di cui al comma 2, compete la misura dell'indennità pensionabile
mensile prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste del 18 dicembre 1990 emanato in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica
non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici.
6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono
mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.
Art. 78
Interpretazione autentica
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima
fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati con
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio deve
intendersi ricompreso anche il personale con qualifica di sottufficiali.
Art. 79
Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale
1. Il personale dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di
dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso
l'Amministrazione forestale e sempreché tale rapporto sia continuato sino alla
data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, a domanda, il
passaggio alla qualifica, rispettivamente, di dirigente tecnico forestale o di
assistente tecnico forestale, purché in possesso del titolo di studio e dei
titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla corrispondente qualifica tecnica
e previo il superamento di un esame-colloquio da effettuarsi innanzi a
commissioni istituite in conformità dell'articolo 3 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 12.
2. Modalità e materie dell'esame-colloquio saranno determinate con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e i candidati che
risulteranno idonei saranno inquadrati nei ruoli del corpo forestale sino alla
copertura della pianta organica di cui alla tabella M della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. La domanda di inquadramento prevista all'articolo 71, della legge regionale
29 ottobre 1985, n. 41, così come integrato dall'articolo 6 della legge
regionale 20 agosto 1994, n. 32, e dall'articolo 4 della legge regionale 25
maggio 1995, n. 46, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le finalità di cui all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 29
dicembre 1975, n. 88, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
5.
Art. 80
Interventi di imboschimento a contributo comunitario
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge 22
maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n.
2080/92, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione anche non
certificato purché ne venga attestata la provenienza e l'idoneità da parte di un
tecnico abilitato all'uopo designato dal beneficiario.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le piantine di latifoglie da
frutto, messe a dimora senza innesto, possono, a richiesta dell'interessato,
essere accettate come latifoglie da legno con conseguente applicazione di tutte
le relative disposizioni.
Art. 81
Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
(N.d.R.: Articolo così sostituito
dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di
prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi
di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento
regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali
predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per
l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a
tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono
destinati.
Art. 82
Modifica di norme
1. All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, sono
aggiunti, alla fine, i seguenti commi:
“Il personale di cui al primo comma da destinare alla conduzione degli automezzi
adibiti a servizi di emergenza può richiedere il rimborso della spesa necessaria
al rilascio del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP).
Al personale di cui al primo comma si applicano altresì le disposizioni
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574”.
2. All'articolo 10, terzo comma della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, come
sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, la
parola “nonché” è sostituita dalle seguenti: “e, a seguito di apposita
autorizzazione”.
3. All'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52,
il periodo: “nel ruolo amministrativo con la qualifica di operatore-archivista”
è sostituito con il seguente: “nel ruolo amministrativo nelle corrispondenti
fasce funzionali”.
4. L'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è così sostituito:
“Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratti
relativi a forniture di beni o di servizi di competenza dell'Amministrazione
forestale è sostituito dal parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS,
allorché l'importo della spesa sia inferiore a 1.000 milioni”.
Art. 83
Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di
idraulica-forestale nei bacini idrografici montani
1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21, articolo 3, comma 11, e successive modifiche ed integrazioni, resta di
competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la
programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica-forestale
rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'articolo 30.
[Art. 84
Interventi di miglioramento fondiario
1. Limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario, ad esclusione
di quelli di natura forestale, previsti dai piani di settore e dal programma
operativo plurifondo (P.O.P.) per la Regione Siciliana 1994/99, l'Assessore per
l'agricoltura e le foreste, al fine di accelerare l'istruttoria e la definizione
dei relativi interventi, può attribuire la competenza, anche per le zone
montane, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.](*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato dalla
L.R. siciliana n. 14/2006
Art. 85
Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n.
24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle
frane provocate dall'alluvione del marzo 1995.
2. I proprietari interessati possono presentare istanza di cessione dei terreni
all'Amministrazione forestale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati all'area della riserva
naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma dell'articolo 31 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nuova delimitazione della
riserva naturale della Timpa di Acireale e all'affidamento in gestione della
medesima all'AFDRS.
Art. 86
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 5 luglio 1966, n. 17;
b) la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 16 agosto
1974, n. 36;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ad eccezione del secondo comma,
26, 27, 30, comma 3, 31, 35, 37 e 38 della legge regionale 29 dicembre 1975, n.
88;
e) la legge regionale 28 luglio 1979, n. 180;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, nonché gli articoli 20, comma
2, 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ad eccezione del comma
1 e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2;
h) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11;
i) gli articoli 99 e 100 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
[Art. 87
Utilizzo degli stanziamenti disponibili
1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per
le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, la
disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei
terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonché per quelle previste
dalla presente legge.] (*)
(*) N.d.R.: Articolo abrogato dalla
L.R. siciliana n. 14/2006
Art. 88
Spese di funzionamento degli Uffici del Corpo forestale
1. A decorrere dall'anno 1996 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato a provvedere direttamente, alle spese per
immatricolazione, gestione ed impiego dei mezzi di trasporto in dotazione al
Corpo forestale, nonché alle spese per carburanti, manutenzione e riparazioni
dei mezzi stessi.
2. L'onere relativo all'anno 1996 è valutato in lire 1.500 milioni. Per gli anni
successivi lo stesso sarà determinato a norma dell'articolo 4, comma 2, della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 89
Norme finanziarie
1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per il triennio
1996/98, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
(in milioni di lire)
1996 1997 1998
articolo 5 100 300 300
articolo 14, lettera a) 1.000 5.000 3.000
articolo 14, lettera c) 1.000 3.000 1.000
articolo 14, lettera g) 100 500 500
articolo 14, lettera o) 250 150 150
articolo 14, lettera p) 100 300 300
articolo 26 5.000 12.000 10.000
articolo 29, lettera a) - 20.000 10.000
articolo 29, lettera b) - 20.000 20.000
articolo 29, lettera c) - 20.000 20.000
articolo 31 2.300 25.000 20.000
articolo 41 - 10.000 10.000
articolo 43 2.000 4.000 4.000
articolo 45, comma 1 - 5.000 2.500
articolo 45, comma 3 - 300 300
articolo 68 100 500 500
articolo 70 - 8.500 8.500
articolo 82 50 - -
articolo 88 1.500 - -
Totale 13.500 134.550 111.050
2. All'onere di lire 13.500 milioni derivante dall'applicazione della presente
legge, per l'anno finanziario 1996, si provvede con parte delle disponibilità
del capitolo 21257 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 1996.
3. La spesa di lire 134.550 milioni e di lire 111.050 milioni autorizzata,
rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione quanto a lire 49.000 milioni, nel codice 1001 e quanto
a lire 196.600 milioni nel codice 2001.
4. Per gli anni successivi al 1998, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sarà determinata la spesa per le
finalità di cui ai precedenti articoli 14 lettera a), 26, 31, 41, 43.
5. Gli interventi di cui all'articolo 14 lettere a), f), g) e p) sono di
pertinenza dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
6. Agli oneri relativi l'Azienda provvede con appositi capitoli da istituire nel
proprio bilancio, utilizzando a copertura degli stessi le corrispondenti somme
da versarsi dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ad integrazione
del contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n.
88. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 1997, si provvederà
alla ridenominazione, abolizione o nuova istituzione dei capitoli del bilancio
dell'Azienda, tenuto conto dei diversi compiti alla stessa attribuiti anche
dalla presente legge.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 6 aprile 1996.
GRAZIANO