REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio
1989
G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165
Modifiche al regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla
protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che il deperimento della foresta continua
ad aggravarsi in numerose regioni della Comunità; che è quindi opportuno
rafforzare l'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 3528/86 (4);
Considerando che una delle cause determinanti della
perdita di vitalità e del deperimento delle foreste nella Comunità è costituito
dai depositi acidi e dall'inquinamento atmosferico in generale; che tale
inquinamento può causare danni agli alberi sia direttamente attraverso il
fogliame che indirettamente attraverso il suolo e che queste incidenze possono
tra l'altro provocare un deterioramento dello stato del suolo nonché uno
squilibrio della bilancia degli elementi nutritivi indotti a livello del suolo
e degli alberi;
Considerando che per contribuire a frenare il
deperimento delle foreste è opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare
misure di mantenimento e di restaurazione intese a ripristinare condizioni
pedologiche favorevoli in soprassuoli forestali deteriorati, in particolare,
dai depositi acidi;
Considerando che un comitato permanente forestale è
stato istituito con la decisione 89/367/CEE (5) e che è opportuno attribuire a
detto comitato le competenze del comitato per la protezione delle foreste
previsto dal regolamento (CEE) n. 3528/86;
Considerando che è opportuno gestire in maniera
centralizzata le informazioni ottenute negli Stati membri sull'inquinamento
atmosferico delle foreste e i suoi effetti, sui metodi di valutazione dei danni
e sulle misure di mantenimento e di restaurazione di foreste degradate, per
evitare in tal modo il ripetersi di sforzi e di finanziamenti;
Considerando che la partecipazione finanziaria della
Comunità alle misure previste dall'azione deve essere adattata in conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come
segue:
1) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente
trattino:
“- progetti pilota di mantenimento di foreste
degradate”.
2) E' aggiunto l'articolo seguente:
“Articolo 4 bis
1. E' adottato un programma per la gestione sintetica delle
informazioni sulle conoscenze acquisite concernenti l'inquinamento atmosferico
nelle foreste ed i suoi effetti.
2. La Commissione può avvalersi di istituti
specializzati per l'elaborazione e la supervisione del programma.
3. Il programma viene adottato dalla Commissione
secondo la procedura prevista all'articolo 8.”
3) L'articolo 6 è soppresso.
4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito
dal testo seguente:
“1. Qualora si faccia riferimento alla procedura
definita al presente articolo, il comitato permanente forestale, istituito
dalla decisione 89/367/CEE (*), appresso denominato "Comitato", viene
investito della questione dal suo presidente, per iniziativa del medesimo o su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
NOTA:
(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165”
5) L'articolo 10 è soppresso.
6) All'articolo 11, paragrafo 2 l'importo di 10
milioni di ECU è sostituito da 17 milioni di ECU.
7) All'articolo 12, punti 1) e 2), il tasso “30 %” è
sostituito da “50 %”.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
NOTE:
(1) G.U. 7 dicembre 1988,
n. C 312.
(2) Parere reso il 26 maggio 1989.
(3) G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
(4) G.U. 21 novembre
1986, n. L 326.
(5) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
________
vedi anche:
Reg. CEE 1615/89 - Applicazione del presente
Reg. CE 400/94 - Modifica al regolamento CEE n.
1615/89