Boschi

 

Comunita’ Europea (CEE)

 

 

REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989

G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165

 

Modifiche al regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

 

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il deperimento della foresta continua ad aggravarsi in numerose regioni della Comunità; che è quindi opportuno rafforzare l'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 3528/86 (4);

Considerando che una delle cause determinanti della perdita di vitalità e del deperimento delle foreste nella Comunità è costituito dai depositi acidi e dall'inquinamento atmosferico in generale; che tale inquinamento può causare danni agli alberi sia direttamente attraverso il fogliame che indirettamente attraverso il suolo e che queste incidenze possono tra l'altro provocare un deterioramento dello stato del suolo nonché uno squilibrio della bilancia degli elementi nutritivi indotti a livello del suolo e degli alberi;

Considerando che per contribuire a frenare il deperimento delle foreste è opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure di mantenimento e di restaurazione intese a ripristinare condizioni pedologiche favorevoli in soprassuoli forestali deteriorati, in particolare, dai depositi acidi;

Considerando che un comitato permanente forestale è stato istituito con la decisione 89/367/CEE (5) e che è opportuno attribuire a detto comitato le competenze del comitato per la protezione delle foreste previsto dal regolamento (CEE) n. 3528/86;

Considerando che è opportuno gestire in maniera centralizzata le informazioni ottenute negli Stati membri sull'inquinamento atmosferico delle foreste e i suoi effetti, sui metodi di valutazione dei danni e sulle misure di mantenimento e di restaurazione di foreste degradate, per evitare in tal modo il ripetersi di sforzi e di finanziamenti;

Considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste dall'azione deve essere adattata in conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

þ[AA001]Art. 1

 

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come segue:

 

1) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

“- progetti pilota di mantenimento di foreste degradate”.

 

2) E' aggiunto l'articolo seguente:

 

“Articolo 4 bis

 

1. E' adottato un programma per la gestione sintetica delle informazioni sulle conoscenze acquisite concernenti l'inquinamento atmosferico nelle foreste ed i suoi effetti.

2. La Commissione può avvalersi di istituti specializzati per l'elaborazione e la supervisione del programma.

3. Il programma viene adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8.”

 

3) L'articolo 6 è soppresso.

 

4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato permanente forestale, istituito dalla decisione 89/367/CEE (*), appresso denominato "Comitato", viene investito della questione dal suo presidente, per iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

NOTA:

(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165”

 

5) L'articolo 10 è soppresso.

 

6) All'articolo 11, paragrafo 2 l'importo di 10 milioni di ECU è sostituito da 17 milioni di ECU.

 

7) All'articolo 12, punti 1) e 2), il tasso “30 %” è sostituito da “50 %”.

 

þ[AA002]Art. 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

 

NOTE:

 

(1) G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.

(2) Parere reso il 26 maggio 1989.

(3) G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.

(4) G.U. 21 novembre 1986, n. L 326.

(5) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.

 

________

 

þ[VA000]vedi anche:

 

Reg. CEE 1615/89 - Applicazione del presente

 

Reg. CE 400/94 - Modifica al regolamento CEE n. 1615/89