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Decreto 18 marzo 2002

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Disciplina della pesca dei piccoli pelagici.

(Pubblicato su GU n. 80 del 5-4-2002)

 

Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto 23 maggio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici. (GU n. 132 del 7-6-2002).

 

 

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

  Visto  il  regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.  963,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

  Vista  la  legge  10  febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

  Visto  il proprio decreto 30 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  24  giugno 1997, come modificato con decreto ministeriale  31  luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221  del 22 settembre 1997, sulla disciplina dei piccoli pelagici nel mare Adriatico;

  Visto  il  proprio decreto 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  131 dell'8 giugno 1998, recante disciplina della pesca dei  piccoli pelagici nel mare Adriatico, come modificato dal decreto

ministeriale  4  agosto  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2000;

  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare  la  pesca marittima dei piccoli  pelagici  nel mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificita'  locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese

esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante";

 

Decreta:

 

Art. 1.

  1. La   pesca   dei  piccoli  pelagici  nelle  acque  antistanti  i compartimenti  da  Trieste  a  Brindisi,  esercitata con gli attrezzi denominati   "circuizione"   e   "volante"   e'   disciplinata  dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Art. 2. (*)

  "1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e' esercitata  nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della  pesca,  dei  programmi  operativi  e  delle regole assunte per ciascun   sistema  esercitato  dalle  organizzazioni  dei  produttori riconosciute,  nonche'  degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano  i  propri  effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione  di  produttori  ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.

2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':

  a) per  il  sistema  denominato  "circuizione  , dalle ore 17 del venerdi'  alle  ore  17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedi';

  b) per  il  sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedi".

 

(*)Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto 23 maggio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici. (GU n. 132 del 7-6-2002).

 

Art. 3.

  1.  I decreti ministeriali 30 maggio 1997, 31 luglio 1997, 1 aprile 1998 e 4 agosto 2000 citati in premessa sono abrogati.

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: Alemanno