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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Disciplina della pesca dei piccoli pelagici.
(Pubblicato su GU n. 80 del 5-4-2002)
Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto 23 maggio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici. (GU n. 132 del 7-6-2002).
Il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali
Vista la legge 14 luglio 1965,
n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca
marittima;
Visto il
regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge
17 febbraio 1982, n. 41, recante
il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge
10 febbraio 1992, n. 165,
recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il proprio decreto 30
maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
24 giugno 1997, come modificato
con decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997,
sulla disciplina dei piccoli pelagici nel mare Adriatico;
Visto il proprio decreto 1 aprile 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, recante disciplina
della pesca dei piccoli pelagici nel
mare Adriatico, come modificato dal decreto
ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
209 del 7 settembre 2000;
Ritenuta la necessita'
di disciplinare la
pesca marittima dei piccoli
pelagici nel mare Adriatico
assicurando, nel rispetto delle specificita'
locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese
esercitanti la pesca con i sistemi
"circuizione" e "volante";
Decreta:
Art. 1.
1. La pesca dei
piccoli pelagici nelle
acque antistanti i compartimenti da Trieste a
Brindisi, esercitata con gli
attrezzi denominati
"circuizione" e "volante" e'
disciplinata dalle disposizioni
contenute nel presente decreto.
Art. 2.
"1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e' esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.
2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':
a) per il sistema denominato "circuizione , dalle ore 17 del venerdi' alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedi';
b) per il sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedi".
(*)Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto 23 maggio 2002 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici. (GU n. 132 del 7-6-2002).
Art. 3.
1. I decreti ministeriali 30 maggio 1997, 31 luglio 1997, 1 aprile 1998 e 4 agosto 2000 citati in premessa sono abrogati.
Il presente decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 18 marzo 2002
Il Ministro: Alemanno