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Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo
dell'attivita' di pesca.
(Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002)
testo in vigore dal: 28-4-2002
Il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali
Visto
il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce
i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel
settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti;
Visto
l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre
1999 che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento (CE) n.
2468/98 continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti
approvati fino al 31 dicembre 1999;
Visto
il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36,
regolamento recante nuove norme per l'attuazione della misura arresto definitivo
dell'attivita' di pesca prevista dallo Strumento Finanziario Orientamento Pesca
(SFOP) 1994/1999;
Visto
il punto 6 della circolare esplicativa del Ministro per le politiche agricole
11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la fase transitoria per le istanze
presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per le politiche
agricole n. 36/1998;
Ritenuto
necessario, per perseguire gli obiettivi di semplificazione e speditezza dell'attivita'
amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, dare continuita'
all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di attuazione dei
regolamenti comunitari in materia di fermo definitivo;
Considerato
che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca e
la conseguente realizzazione del ritiro definitivo della nave al fine di
ottenere l'erogazione del premio costituisce preminente interesse del proprietario,
mentre quello dell'Amministrazione e' rappresentato dall'esigenza di dare speditezza
alla realizzazione del programma di ritiri formulato secondo le disponibilita' finanziarie
messe a disposizione dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
(SFOP) e dal CIPE;
Considerato
che con la riconsegna della licenza di pesca, o dell'autorizzazione provvisoria,
la nave non puo' piu' esercitare l'attivita' di pesca;
Ritenuto
opportuno garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado
gli obiettivi assegnati dalla politica strutturale e segnatamente una corretta
e tempestiva riduzione dello sforzo di pesca;
Ritenuto,
altresi', opportuno evitare che per i ritiri di navi, avvenuti nel rispetto della
normativa comunitaria, la mancata erogazione dei premi per inosservanza dei
termini di ritiro e di presentazione della domanda di liquidazione possa determinare
legittime richieste, da parte degli interessati, finalizzate al rilascio di nulla
osta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 31 agosto 1995, per il rientro in flotta di navi con le stesse
caratteristiche di quelle ritirate;
Ritenuto
necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati
in materia di arresto definitivo dell'attivita' di pesca allo scopo di perseguire
obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita'
amministrativa e rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7
agosto 1990, n. 241;
Sentiti
il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che nella
seduta dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito
il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001 espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
Considerato
che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770 del 10
luglio 2001 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento
relative allo SFOP 1994/1999 all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea al 20 novembre 2001;
Ritenuto,
pertanto, necessario adeguare le disposizioni contenute nello schema di regolamento
sottoposto al parere del Consiglio di Stato al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la
predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001;
Vista
la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre 2001 al Presidente del Consiglio dei
Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1.
I termini per il ritiro della nave e la richiesta di liquidazione del premio indicati
dalle disposizioni in materia di arresto definitivo sono ordinatori. In ipotesi
di inosservanza dei termini rimane a carico dell'interessato il rischio connesso
alla indisponibilita' finanziaria conseguente alla liquidazione dei premi di
arresto definitivo relativa a pratiche i cui procedimenti si siano conclusi o
si siano comunque svolti nel rispetto dei termini. Il presente regolamento, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma,
12 novembre 2001
Il
Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26
marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle
attivita' produttive
Registro n.1 Politiche agricole e
forestali, foglio n. 62;
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. - Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
-
Il Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 e' pubblicato in G.U.C.E. L 312/19 del 20 novembre 1998.
-
Il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 e' pubblicato in G.U.C.E. L 337/12 del 30 dicembre 1999.
-
Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
-
La circolare del Ministero per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 2 settembre 1998.
-
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo.
Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce
che gli anzidetti regolamenti debbano recare
la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.